Common use of DURATA DELL’ ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA Clause in Contracts

DURATA DELL’ ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA. L’assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza. E’ facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. La società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga. I limiti d’indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le parti intercorsi al momento della richiesta di proroga. E’ comunque nella facoltà delle Parti disdettare la presente assicurazione ogni anno, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale. Le disposizioni di cui ai precedenti due capoversi non sono operanti nel caso in cui la Società o il Contraente si siano avvalsi della facoltà di recesso a seguito di sinistro prevista dal successivo Art. - Recesso per Sinistro. Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del Codice, La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento di ogni singolo lotto per ulteriori 3 (tre) anni alle stesse condizioni normo-economiche dell'affidamento principale, previo accordo con l'Appaltatore. L’assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

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Samples: Insurance Policy

DURATA DELL’ ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA. L’assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza. E’ facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. La società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga. I limiti d’indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le parti intercorsi al momento della richiesta di proroga. E’ comunque nella facoltà delle Parti disdettare la presente assicurazione ogni anno, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale. Le disposizioni di cui ai precedenti due capoversi non sono operanti nel caso in cui la Società o il Contraente si siano avvalsi della facoltà di recesso a seguito di sinistro prevista dal successivo Art. 8 - Recesso per Sinistroin caso di Xxxxxxxx. Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del Codice, La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento di ogni singolo lotto per ulteriori 3 (tre) anni alle stesse condizioni normo-economiche dell'affidamento principale, previo accordo con l'Appaltatore. L’assicuratoIl Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite. Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016 xx.xx. e ii., l’Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare l’assicurazione per una durata di anni quattro, previa adozione di apposito atto. La Società s’impegna a ripetere il servizio, per il periodo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza del nuovo servizio.

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Samples: Insurance Policy

DURATA DELL’ ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA. L’assicurazione La presente Polizza ha decorrenza durata dalle ore 24.00 del 31/12/2018 e scadenza come indicato nel frontespizio alle ore 24.00 del 31/12/2021; a tale data la Polizza si intenderà cessata senza obbligo di polizza. E’ facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. La società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga. I limiti d’indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le parti intercorsi al momento della richiesta di prorogapreventiva disdetta. E’ comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione Assicurazione di ogni anno, mediante lettera raccomandata raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale. Le disposizioni E’ facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente Assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 120 giorni. La Società s’impegna a prorogare l’Assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di Premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga. Tale impegno da parte della Società decade qualora sia esercitato il recesso di cui ai precedenti due capoversi non sono operanti nel caso in cui la Società o il Contraente si siano avvalsi della facoltà di recesso a seguito di sinistro prevista dal successivo Artalla successiva clausola. - Recesso per Sinistro. Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del Codice, La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento di ogni singolo lotto per ulteriori 3 (tre) anni alle stesse condizioni normo-economiche dell'affidamento principale, previo accordo con l'Appaltatore. L’assicuratoL’Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la società Società non sia disposta ad una revisione del premio prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

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Samples: Insurance Policy

DURATA DELL’ ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA. L’assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza. ESe il contratto viene stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno quattro mesi prima della scadenza. Ai sensi delle norme vigenti in materia di contratti pubblici, si conviene che nellipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello stesso o a quelle successive o alla scadenza del contratto stesso, é in ogni caso facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la Contraente chiedere ed ottenere dalla Società una proroga della presente assicurazione, assicurazione fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 (sei) mesi180 giorni. La società Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio dal ricevimento della proroga. I limiti d’indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le parti intercorsi al momento della richiesta di proroga. E’ comunque nella facoltà delle Parti disdettare la presente assicurazione ogni anno, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annualerelativa appendice ritenuta corretta. Le disposizioni di cui ai precedenti due capoversi non sono operanti nel caso in cui la Società o il Contraente si siano avvalsi della facoltà di recesso a seguito di sinistro prevista dal successivo o variazione del rischio, salvo quanto previsto ai successivi Art. 5 – Variazione del Rischio ed Art. 6 - Recesso per Sinistroin caso di Xxxxxxxx. Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del Codice, La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento di ogni singolo lotto per ulteriori 3 (tre) anni alle stesse condizioni normo-economiche dell'affidamento principale, previo accordo con l'Appaltatore. L’assicuratoIl Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e iiss.mm.ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite. Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell’iniziale appalto, previa adozione di apposito atto. Questa disposizione non è operante nel caso in cui la Società si sia avvalsa della facoltà di recesso annuo prevista nella presente polizza.

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Samples: Insurance Policy

DURATA DELL’ ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA. L’assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza. E’ facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. La società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga. I limiti d’indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le parti intercorsi al momento della richiesta di proroga. E’ comunque nella facoltà delle Parti disdettare la presente assicurazione ogni anno, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 6 (quattrosei) mesi prima della scadenza annuale. Le disposizioni di cui ai precedenti due capoversi non sono operanti nel caso in cui la Società o il Contraente si siano avvalsi della facoltà di recesso a seguito di sinistro prevista dal successivo Art. - Recesso per Sinistro. Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del Codice, La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento di ogni singolo lotto per ulteriori 3 (tre) anni alle stesse condizioni normo-economiche dell'affidamento principale, previo accordo con l'Appaltatore. L’assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

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Samples: Responsabilità Civile Verso Terzi E Verso Prestatori D’opera

DURATA DELL’ ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA. L’assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza. E’ facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. La società s’impegna Società si impegna a prorogare l’assicurazionel'Assicurazione, per il periodo massimo suddettosu richiesta del Contraente, alle medesime condizioni, condizioni contrattuali ed economiche, in vigore ed il per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio verrà premio. Tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio dalla data di decorrenza della proroga. I limiti d’indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le parti intercorsi al momento della richiesta di proroga. E’ comunque nella facoltà delle Parti disdettare la presente assicurazione ogni anno, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale. Le disposizioni di cui ai precedenti due capoversi al precedente capoverso non sono operanti nel caso in cui la Società o il Contraente si siano avvalsi della facoltà di recesso a seguito di sinistro prevista dal successivo Art. 7 - Recesso per Sinistro. Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del Codice, La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento di ogni singolo lotto per ulteriori 3 (tre) anni alle stesse condizioni normo-economiche dell'affidamento principale, previo accordo con l'Appaltatore. L’assicuratoIl Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.135/2012), si riserva di recedere dall’assicurazione dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la società Società non sia disposta ad una revisione del premio prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite. Ai sensi dell’art. 35, D.Lgs 50/2016 xx.xx. e ii., l’Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell’iniziale appalto, previa adozione di apposito atto.

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Samples: Insurance Policy

DURATA DELL’ ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA. L’assicurazione La presente Assicurazione ha decorrenza effetto dalle ore 24 del 30/09/2016 e scadenza come indicato nel frontespizio cesserà automaticamente alle ore 24 del giorno 30/09/2017 senza obbligo di polizzadisdetta. Il contratto sarà emesso dalla Società con firma digitale e controfirmato digitalmente dal Contraente. Il premio alla firma è da intendersi annuale. E’ facoltà del contraente, entro 30 giorni antecedenti la naturale scadenzascadenza annuale, richiedere alla societàSocietà, la proroga della presente assicurazioneAssicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione Assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 4 (seiquattro ) mesimesi (120gg). La società Società s’impegna a prorogare l’assicurazionel’Assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economicheeconomiche in vigore, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga. I limiti d’indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le parti intercorsi al momento della richiesta di proroga. E’ comunque nella facoltà delle Parti disdettare la presente assicurazione ogni anno, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale. Le disposizioni di cui ai precedenti due capoversi non sono operanti nel caso in cui la Società o il Contraente si siano avvalsi della facoltà di recesso a seguito di sinistro prevista dal successivo Art. - Recesso per Sinistro. Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del Codice, La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento di ogni singolo lotto per ulteriori 3 (tre) anni alle stesse condizioni normo-economiche dell'affidamento principale, previo accordo con l'Appaltatore. L’assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

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Samples: Responsabilità Civile Verso Terzi E Verso Prestatori D’opera

DURATA DELL’ ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA. L’assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza. E’ L’Assicurato si riserva la facoltà di procedere alla proroga del contraentecontratto per ulteriori 6 mesi, entro la naturale scadenzaqualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, richiedere alla societàprevio interpello della Società. L’aggiudicatario si impegna sin da ora, la proroga della presente assicurazionesu richiesta dell’Amministrazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione a prorogare l’espletamento del servizio in oggetto agli stessi patti e comunque condizioni per un periodo ulteriore di massimo sei mesi successivi alla scadenza del contratto, nelle more dell’espletamento della successiva procedura di 6 (sei) mesigara per l’individuazione del nuovo affidatario ai sensi dell’art. La società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga106 co. 11 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.. I limiti d’indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le parti intercorsi al momento della richiesta di proroga. E’ comunque nella facoltà delle Parti disdettare la presente assicurazione ogni anno, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale. Le disposizioni di cui ai precedenti due capoversi non sono operanti nel caso in cui la Società o il Contraente si siano avvalsi della facoltà di recesso a seguito di sinistro prevista dal successivo Art. - Recesso per Sinistro. Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del Codice, La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento di ogni singolo lotto per ulteriori 3 (tre) anni alle stesse condizioni normo-economiche dell'affidamento principale, previo accordo con l'Appaltatore. L’assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

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Samples: Responsabilità Civile Verso Terzi E Verso Prestatori D’opera r.c.t.o

DURATA DELL’ ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA. L’assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza. E’ facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 4 (seiquattro) mesi. La società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga, salvo ulteriori proroghe concordate fra le parti. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell’ambito di tale periodo. I limiti d’indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le parti intercorsi al momento della richiesta di proroga. E’ comunque nella facoltà delle Parti disdettare la presente assicurazione ogni anno, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale. Le disposizioni di cui ai precedenti due capoversi non sono operanti nel caso in cui la Società o il Contraente si siano avvalsi della facoltà di recesso a seguito di sinistro prevista dal successivo Art. - Recesso per Sinistro. Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del Codice, La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento di ogni singolo lotto per ulteriori 3 (tre) anni alle stesse condizioni normo-economiche dell'affidamento principale, previo accordo con l'Appaltatore. L’assicuratoIl Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite. Ai sensi dell’art. 35 D.Lgs 50/2016 xx.xx. e ii., l’Ente contraente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell’iniziale appalto, previa adozione di apposito atto.

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Samples: Responsabilità Civile Verso Terzi E Verso Prestatori D’opera