Common use of Durata dell’affidamento Clause in Contracts

Durata dell’affidamento. L’affidamento è relativo ad interventi suddivisi in 4 zone del territorio comunale, ad ognuna delle quali corrisponde un lotto di intervento. Ognuno dei lotti di intervento prevede 5 sfalci, la cui esecuzione avverrà in due fasi temporali distinte: una prima fase prevede tre sfalci da eseguirsi nel 2019 indicativamente fra giugno e settembre e la seconda fase, prevista per il 2020, di sfalcio nel periodo da marzo a maggio. Il rapporto contrattuale potrà concludersi prima dello scadere del predetto termine temporale qualora venga raggiunto il corrispettivo dell’appalto, così come ribassato in sede di offerta. Non è previsto alcun tipo di proroga o rinnovo tacito. La consegna dei servizi deve avvenire entro 15 giorni dalla stipulazione del formale contratto ai sensi dell’art. 302, co. 7 del d.P.R. n. 207/2010. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei servizi, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 11, co. 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 302, co. 2 del d.P.R. n. 207/2010. In tal caso la consegna dei servizi avviene subito dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace mediante la sottoscrizione del verbale di consegna dei servizi in via d’urgenza. Da tale data decorre il termine utile per il compimento dei servizi. Se l’Appaltatore non segue le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto, è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 304 del d.P.R. n. 207/2010, e di incamerare la cauzione definitiva, al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei servizi, l’Aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata, ai sensi dell'art. 38, co. 1, lett f) del D.Lgs. n. 163/2006.

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Durata dell’affidamento. L’affidamento La durata dell’affidamento è relativo ad interventi suddivisi in 4 zone del territorio comunaledi 60 mesi (5 anni), ad ognuna delle quali corrisponde un lotto con decorrenza dalla data di intervento. Ognuno dei lotti stipula di intervento prevede 5 sfalci, la cui esecuzione avverrà in due fasi temporali distinte: una prima fase prevede tre sfalci da eseguirsi nel 2019 indicativamente fra giugno e settembre e la seconda fase, prevista per il 2020, di sfalcio nel periodo da marzo a maggioapposita convenzione. Il rapporto contrattuale potrà concludersi prima dello scadere del predetto termine temporale qualora venga raggiunto Comune si riserva la facoltà di consegnare anticipatamente il corrispettivo dell’appalto, così come ribassato in sede servizio di offerta. Non è previsto alcun tipo di proroga o rinnovo tacito. La consegna dei servizi deve avvenire entro 15 giorni dalla stipulazione del formale contratto gestione ai sensi co. 8 e 13 dell’art. 30232, co. 7 del d.P.R. D. Lgs. n. 207/201050/2016, previo specifico atto di consegna provvisoria dell’impianto, risultante da verbale sottoscritto dalle parti. È Ciascuna delle parti contrattuali potrà avvalersi della facoltà della Stazione Appaltante di recesso anticipato dal contratto secondo quanto previsto all’articolo 20 del presente capitolato, senza null’altro a pretendere, con un preavviso formale da comunicare almeno 3 (tre) mesi prima e previo il rimborso al Comune delle eventuali mensilità di contributo ricevute in anticipo. Il Comune avrà facoltà di procedere in via d’urgenza alla consegna dei servizi, anche nelle more della stipulazione formale proroga del contratto, presente affidamento ai sensi dell’artart. 106, comma 11, co. 9 del D.LgsDecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo massimo di mesi sei dalla naturale scadenza del contratto di affidamento. 163/2006 L’Amministrazione Comunale esercita tale facoltà comunicandola al gestore mediante posta elettronica certificata con congruo preavviso. Alla scadenza dell’affidamento il gestore cesserà la gestione dell’impianto senza necessità di preavviso da parte di alcuna delle due parti e s.m.i. restituirà al Comune l’impianto, gli arredi e art. 302le attrezzature, co. 2 del d.P.R. n. 207/2010con tutti gli eventuali ampliamenti e miglioramenti apportati durante il periodo di gestione, in buono stato di manutenzione e di efficienza, fatto salvo il normale deterioramento d’uso, senza nulla pretendere per eventuali migliorie aggiunte. In tal caso la consegna dei servizi avviene subito dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace mediante la sottoscrizione di decadenza e/o revoca dell’affidamento il gestore dovrà mettere l’impianto a totale disposizione del verbale di consegna dei servizi in via d’urgenza. Da tale data decorre Comune entro il termine utile per il compimento dei servizi. Se l’Appaltatore non segue le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto, è facoltà della Stazione Appaltante indicato nel provvedimento di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 304 del d.P.R. n. 207/2010, e decadenza o di incamerare la cauzione definitiva, al fine del risarcimento del dannorevoca, senza che ciò possa costituire motivo il Comune sia tenuto a corrispondere alcunché, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo. Nel caso di pretese o eccezioni inottemperanza, nei termini e nei modi suindicati, il Comune procederà allo sgombero d’ufficio a spese del gestore, senza alcun pregiudizio di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei servizi, l’Aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata, ai sensi dell'art. 38, co. 1, lett f) del D.Lgs. n. 163/2006ogni altra azione che gli potesse competere.

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Durata dell’affidamento. L’affidamento La durata del contratto è relativo ad interventi suddivisi in 4 zone del territorio comunaledi circa tre anni, ad ognuna delle quali corrisponde un lotto più precisamente dalla data di intervento. Ognuno dei lotti di intervento prevede 5 sfalci, la cui esecuzione avverrà in due fasi temporali distinte: una prima fase prevede tre sfalci da eseguirsi nel 2019 indicativamente fra giugno e settembre e la seconda fase, prevista per il 2020, di sfalcio nel periodo da marzo a maggio. Il rapporto contrattuale potrà concludersi prima dello scadere del predetto termine temporale qualora venga raggiunto il corrispettivo dell’appalto, così come ribassato in sede di offerta. Non è previsto alcun tipo di proroga o rinnovo tacito. La consegna dei servizi deve avvenire entro 15 giorni dalla stipulazione del formale contratto ai sensi dell’art. 302, co. 7 del d.P.R. n. 207/2010. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei servizi, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 11, co. 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 302, co. 2 del d.P.R. n. 207/2010. In tal caso la consegna dei servizi avviene subito dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace mediante la sottoscrizione del verbale di consegna dei servizi in via d’urgenza. Da tale data decorre il termine utile per il compimento dei servizi. Se l’Appaltatore non segue le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contrattofino al 31/12/2021, è salvo facoltà della Stazione Appaltante di risolvere posticipare, senza ulteriori oneri, l’ultima pulizia invernale entro il 30/04/2022. Si precisa che la presente procedura viene indetta sulla base della Delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 18 dicembre 2018 con la quale è stato prorogato l’affidamento alla Stazione Appaltante del servizio di gestione delle spiagge del litorale libero del Comune di Cavallino Treporti. Tale affidamento dovrà essere perfezionato con la sottoscrizione della proroga del relativo contratto di servizio, pertanto il contratto di servizio tra la Stazione Appaltante e l’aggiudicatario verrà stipulato con l’esplicita riserva che, se per qualunque motivo non venisse perfezionata la proroga del contratto di servizio tra il Comune di Cavallino Treporti e la Stazione Appaltante, deve intendersi automaticamente risolto alla data del 31/12/2019 ovvero, se antecedente, dalla data in cui il Comune di Cavallino Treporti dovesse comunicare la propria intenzione di non procedere con quanto stabilito dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 18 dicembre 2018. La Stazione Appaltante si riserva di chiedere, intervenuta l’aggiudicazione ed in attesa della stipula del relativo contratto, ai sensi dell’artl’attivazione del servizio mediante preavviso all’Appaltatore di giorni cinque. 304 In tal caso l’Appaltatore si impegna a rispettare tutte le norme del d.P.R. n. 207/2010, e di incamerare la cauzione definitiva, al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei servizi, l’Aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata, ai sensi dell'art. 38, co. 1, lett f) del D.Lgs. n. 163/2006presente capitolato.

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Durata dell’affidamento. L’affidamento è relativo ad interventi suddivisi in 4 zone avrà una durata presuntiva di 8 mesi (indicativamente dal 01/05/2019 e comunque non oltre al 31/12/2019). La Committente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del territorio comunale, ad ognuna delle quali corrisponde un lotto di interventoD.Lgs. Ognuno dei lotti di intervento prevede 5 sfalci, la cui esecuzione avverrà in due fasi temporali distinte: una prima fase prevede tre sfalci da eseguirsi nel 2019 indicativamente fra giugno n. 50/2016 e settembre e la seconda fase, prevista per il 2020s.m.i., di sfalcio nel periodo da marzo a maggiorinnovare l'affidamento di un ulteriore anno (dal 01/01/2020 al 31/12/2020) alle medesime condizioni normo-economiche dell’affidamento principale, secondo le modalità indicate dall'art. Il 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso il rapporto contrattuale potrà concludersi prima dello scadere del predetto termine temporale temporale, qualora venga raggiunto il corrispettivo dell’appalto, così come ribassato in sede di offerta. Non è previsto alcun tipo di proroga o rinnovo tacitoIl contratto si intenderà risolto anticipatamente anche nell’ipotesi in cui dovesse cessare l’affidamento del servizio oggetto dell’appalto in capo alla Committente. La consegna dei servizi deve avvenire entro 15 giorni dalla stipulazione del formale contratto ai sensi dell’art. 302, co. 7 del d.P.R. n. 207/2010. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei servizi, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 1132, co. 9 8 del D.Lgs. 163/2006 n. 50/2016 e s.m.i. e art. 302, co. 2 del d.P.R. n. 207/2010. .. In tal caso la consegna dei servizi avviene subito dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace mediante la sottoscrizione del verbale di consegna dei servizi avvio dell’esecuzione in via d’urgenza. Da tale data decorre il termine utile per il compimento dei servizi. Se l’Appaltatore non segue le istruzioni e le direttive fornite L’Aggiudicatario, con la partecipazione alla gara, si obbliga alla stipula del contratto nella data fissata dalla Stazione Appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto, è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto, Committente che sarà comunicata ai sensi dell’art. 304 32, co. 8, primo periodo, del d.P.R. D.Lgs. n. 207/201050/2016 e s.m.i.. Qualora non fosse possibile addivenire alla stipula del contratto d’appalto entro e non oltre 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva si procederà alla revoca dell’aggiudicazione stessa in capo al primo classificato ed allo scorrimento della graduatoria di gara, e di incamerare la previa escussione della cauzione definitiva, al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sortaprovvisoria. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei servizi, l’Aggiudicatario l’Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata, ai sensi dell'artdell’art. 3880, co. 15, lett f) lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006.50/2016 e s.m.i..

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Durata dell’affidamento. L’affidamento La durata dell’affidamento è relativo ad interventi suddivisi fissato in 4 zone 1 (uno) anno decorrente dalla comunicazione di avvio dell’esecuzione del territorio comunaleContratto, ad ognuna delle quali corrisponde un lotto ai sensi dell’art. 303 del d.P.R. 207/2010, ovvero dall’eventuale data di intervento. Ognuno sottoscrizione del verbale di consegna dei lotti di intervento prevede 5 sfalci, la cui esecuzione avverrà servizi in due fasi temporali distinte: una prima fase prevede tre sfalci da eseguirsi nel 2019 indicativamente fra giugno e settembre e la seconda fase, prevista per il 2020, di sfalcio nel periodo da marzo a maggiovia d’urgenza. Il rapporto contrattuale potrà concludersi prima dello scadere del predetto termine temporale qualora venga raggiunto il corrispettivo dell’appalto, così come ribassato in sede di offerta. Non è previsto alcun tipo di proroga o rinnovo tacitorinnovo. La consegna dei servizi deve avvenire entro 15 45 giorni dalla stipulazione del formale contratto ai sensi dell’art. 302, co. 7 del d.P.R. n. 207/2010. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei servizi, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 11, co. 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 302, co. 2 del d.P.R. n. 207/2010. In tal caso la consegna dei servizi avviene subito dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace mediante la sottoscrizione del verbale di consegna dei servizi in via d’urgenza. Da tale data decorre il termine utile per il compimento dei servizi. Se l’Appaltatore non segue le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto, è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 304 del d.P.R. n. 207/2010, e di incamerare la cauzione definitiva, al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei servizi, l’Aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata, ai sensi dell'art. 38, co. 1, lett f) del D.Lgs. n. 163/2006.

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