Durata dell’affidamento. 3.1 L’affidamento disciplinato dal Contratto ha una durata di 15 (quindi) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto. 3.2 La durata dell’affidamento, in caso di sospensione del Servizio dovuta a cause di forza maggiore (quali ad esempio eventi eccezionali, calamità naturali, scioperi, tumulti, etc), come accertate e riconosciute dalle Parti, sarà prorogata per un periodo corrispondente alla somma di dette sospensioni; il Gestore dovrà dare comunicazione al Comune del verificarsi di tali circostanze, in modo da consentire a quest’ultimo di appurare la sussistenza delle condizioni atte a consentire la concessione della proroga della durata dell’affidamento. 3.3 Le Parti concordano di riunirsi almeno ogni 3 (tre) anni per valutare le modifiche al testo del presente atto che dovessero essere proposte dalle Parti stesse e che risultassero opportune ad eventualmente adeguare il Contratto alle esigenze di sviluppo civile ed economico della comunità locale, in ogni caso nel rispetto dei principi e vincoli in materia di concorrenza ed evidenza pubblica. 3.4 Il Contratto cesserà di avere efficacia alla scadenza del termine stabilito al precedente comma 1, senza necessità di preventiva disdetta da parte del Comune. Il Contratto non è comunque rinnovabile. 3.5 Il Gestore è in ogni caso impegnato a garantire, dopo la scadenza del Contratto, la continuità del Servizio, limitatamente all’ordinaria amministrazione e fino all’affidamento dello stesso ad altro Gestore da parte del Comune nel rispetto della normativa in materia di servizi pubblici locali di
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Samples: Servizio Di Gestione Della Pubblica Illuminazione E Degli Impianti Semaforici
Durata dell’affidamento. 3.1 L’affidamento disciplinato dal Contratto 1. La concessione dell’attività di riscossione coattiva e l’appalto dell’attività a supporto della riscossione ordinaria delle entrate ha una durata di 15 (quindi) anni decorrenti 36 mesi e decorrerà dalla data di sottoscrizione stipula del Contratto.
3.2 La durata dell’affidamentocontratto, o in caso di sospensione necessità ed urgenza, dall’esecuzione del Servizio dovuta contratto in via d’urgenza ex art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, previa costituzione del deposito cauzionale, anche in pendenza della stipulazione del contratto. È prevista la possibilità di estensione per ulteriori 36 mesi a cause di forza maggiore (quali ad esempio eventi eccezionalinorma dell'art. 63, calamità naturalicomma 5, scioperi, tumulti, etc), come accertate e riconosciute dalle Parti, sarà prorogata per un periodo corrispondente alla somma di dette sospensioni; il Gestore dovrà dare comunicazione al Comune del verificarsi di tali circostanze, in modo da consentire a quest’ultimo di appurare la sussistenza delle condizioni atte a consentire la concessione della proroga della durata dell’affidamento.
3.3 Le Parti concordano di riunirsi almeno ogni 3 (tre) anni per valutare le modifiche al testo del presente atto che dovessero essere proposte dalle Parti stesse e che risultassero opportune ad eventualmente adeguare il Contratto alle esigenze di sviluppo civile ed economico della comunità locale, in ogni caso nel rispetto dei principi e vincoli in materia di concorrenza ed evidenza pubblica.
3.4 Il Contratto cesserà di avere efficacia alla scadenza del termine stabilito al precedente comma 1, senza necessità di preventiva disdetta da parte del ComuneD.Lgs. 50/2016. Il Contratto non è comunque rinnovabile.
3.5 Il Gestore contraente è in ogni caso impegnato tenuto a garantire, dopo la scadenza del Contratto, garantire la continuità del Servizioservizio anche dopo la scadenza, limitatamente all’ordinaria amministrazione alle stesse condizioni in essere a tale data e fino all’affidamento dello stesso ad altro Gestore da un nuovo affidamento.
2. Nel caso in cui alla scadenza del contratto, o della sua estensione, il Comune non abbia provveduto ad aggiudicare i servizi per il periodo successivo, il contratto potrà essere prorogato e l’aggiudicatario sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni dei servizi affidati per un periodo massimo di mesi sei agli stessi prezzi, patti o condizioni più favorevoli per la stazione appaltante (art. 106, c. 11, del D.Lgs. 50/2016).
3. L’ente provvederà alla consegna delle liste di carico nei 36 mesi oggetto di concessione o entro l’eventuale proroga. In particolare, relativamente alla riscossione coattiva, il concessionario dovrà portare a termine il servizio di riscossione coattiva effettuando l’incasso e/o le relative attività cautelari/esecutive affidate al medesimo nonché definendo ogni attività connessa e conseguente fino alla presentazione delle comunicazioni d’inesigibilità. Per ogni lista di carico consegnata entro il primo semestre di ogni anno, il concessionario dovrà concludere ogni procedimento entro il 30/6 del secondo anno successivo, mentre per ogni lista di carico consegnata nel secondo semestre di ogni anno dovrà concludere ogni procedimento entro il 31/12 del secondo anno successivo.
4. Entro i successivi 6 mesi il Concessionario, a conclusione di ogni attività, presenterà le relative comunicazioni di inesigibilità ed entro (12) mesi dalla presentazione delle stesse, l’Ente effettuerà i controlli sull’operato del concessionario e riconoscerà l’eventuale discarico.
5. Al termine dell’affidamento il soggetto aggiudicatario si impegna affinché il passaggio avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.
6. Relativamente all’attività di supporto alla riscossione spontanea di alcune entrate, qualora il regime di prelievo connesso alle stesse subisca modifiche per effetto di normative sopravvenute, ovvero qualora l’integrale attività di gestione dell’entrata venga affidata a soggetto esterno, l’ente contraente ha la facoltà di recedere anticipatamente dalle obbligazioni contrattuali afferenti esclusivamente tale parte di attività.
7. In caso di recesso anticipato parziale ai sensi del Comune nel rispetto della normativa in materia comma precedente, l’aggiudicatario nulla ha a pretendere per la parte di attività non svolta e conserva solamente il diritto al pagamento dei compensi relativi ai servizi pubblici locali dieffettivamente erogati fino alla data di efficacia del recesso.
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Samples: Service Agreement
Durata dell’affidamento. 3.1 1. L’affidamento disciplinato dal Contratto ha una durata di 15 3 (quinditre) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione stipula del Contrattopresente atto e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
3.2 2. La durata dell’affidamento, in caso di sospensione del Servizio dovuta a cause causa di forza maggiore (quali ad esempio eventi eccezionali, calamità naturali, scioperi, tumulti, etc), come ) accertate e riconosciute dalle Parti, sarà prorogata per un periodo corrispondente alla somma di dette sospensioni; il Gestore Concessionario dovrà dare comunicazione al Comune del verificarsi di tali circostanze, in modo da consentire a quest’ultimo di appurare la sussistenza delle condizioni atte a consentire la concessione della proroga della durata dell’affidamento. Il Contratto non è comunque rinnovabile.
3.3 3. Le Parti concordano di riunirsi almeno ogni 3 (tre) anni anno per valutare le modifiche al testo del presente atto che dovessero essere proposte dalle Parti stesse e che risultassero opportune ad eventualmente adeguare il Contratto alle esigenze di sviluppo civile ed economico della comunità locale, in ogni caso nel rispetto dei principi e vincoli in materia di concorrenza ed evidenza pubblica.
3.4 4. Il Contratto cesserà di avere efficacia alla scadenza del termine stabilito al precedente comma 1, senza necessità di preventiva disdetta da parte del ComuneConcedente.
5. Il Contratto non è comunque rinnovabile.
3.5 Il Gestore Concessionario è in ogni caso impegnato a garantire, dopo la scadenza del Contratto, la continuità del Servizio, limitatamente all’ordinaria amministrazione e fino all’affidamento dello stesso ad altro Gestore Concessionario da parte del Comune Concedente nel rispetto della normativa in materia di servizi pubblici locali didi tempo in tempo vigente.
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Samples: Contratto Per l'Affidamento Del Servizio Di Gestione Luce Votiva
Durata dell’affidamento. 3.1 L’affidamento disciplinato dal Contratto ha una durata di 15 (quindi) anni decorrenti L’accordo quadro, a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto.
3.2 La verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, avrà la durata dell’affidamentodi 48 (quarantotto) mesi, nei limiti della risorsa complessiva destinata alla realizzazione del progetto, ivi comprese le economie determinate dal ribasso d’asta o dal più favorevole regime fiscale dell’aggiudicatario, che potranno essere tramutate in corrispettivi per ulteriori e/o impreviste necessità di prestazione (clausola eventuale), con decorrenza dalla data di avvio del Servizio, in caso di sospensione seguito ad aggiudicazione e stipula del Servizio dovuta a cause di forza maggiore (quali ad esempio eventi eccezionali, calamità naturali, scioperi, tumulti, etc), come accertate contratto. L’aggiudicatario dovrà garantire il servizio nel pieno rispetto degli atti su indicati e riconosciute dalle Parti, sarà prorogata per un periodo corrispondente alla somma di dette sospensioni; il Gestore dovrà dare comunicazione al Comune del verificarsi di tali circostanze, in modo da consentire a quest’ultimo di appurare la sussistenza delle condizioni atte a consentire la concessione della proroga della durata dell’affidamento.
3.3 Le Parti concordano di riunirsi almeno ogni 3 (tre) anni per valutare le modifiche al testo del presente atto che dovessero essere proposte dalle Parti stesse Capitolato e che risultassero opportune ad eventualmente adeguare dell’offerta progettuale, con particolare riferimento alle migliorie aggiudicate nell’ambito dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La Stazione Appaltante ha facoltà esclusiva di dare anticipatamente esecuzione alle prestazioni, sotto riserva di legge e in pendenza di stipula di contratto, e l’aggiudicatario ha obbligo di darvi esecuzione. Qualora sopraggiungessero cause ostative alla stipula del contratto, se si è dato avvio all’esecuzione in via d’urgenza, all’esecutore non spetterà alcun indennizzo ma il Contratto alle esigenze solo rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate. L’Ambito Territoriale di sviluppo civile ed economico della comunità localeTrani - Bisceglie potrà prorogare la durata dell’accordo quadro agli stessi patti e condizioni qualora nel termine ordinario di scadenza non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per l’aggiudicazione del nuovo appalto. Al fine di garantire la continuità del servizio, in ogni caso nel rispetto dei principi e vincoli in materia tale proroga potrà avere la durata massima di concorrenza ed evidenza pubblica.
3.4 Il Contratto cesserà di avere efficacia alla 6 mesi, previa comunicazione scritta all’appaltatore entro la scadenza del termine stabilito al precedente comma 1, senza necessità di preventiva disdetta da parte del Comune. Il Contratto non è comunque rinnovabilecontrattuale.
3.5 Il Gestore è in ogni caso impegnato a garantire, dopo la scadenza del Contratto, la continuità del Servizio, limitatamente all’ordinaria amministrazione e fino all’affidamento dello stesso ad altro Gestore da parte del Comune nel rispetto della normativa in materia di servizi pubblici locali di
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Samples: Accordo Quadro
Durata dell’affidamento. 3.1 L’affidamento disciplinato dal Il presente Contratto ha una durata di 15 anni sette (quindi) anni decorrenti 7), atto salvo quanto specificato nel seguito, a decorrere dal 01/03/2018 e fino alla scadenza del 28/02/2025 e si intende perfezionato dalla data della sottoscrizione ed efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione inizio effettivo del Contratto.
3.2 La durata dell’affidamentoservizio, che risulterà da apposito verbale di consegna. Alla scadenza naturale o in caso di sospensione risoluzione anticipata del Servizio dovuta contratto, qualora fosse necessario un lasso di tempo per esperire la gara di appalto per l’affidamento al nuovo Gestore, il Gestore è tenuto a cause garantire la prosecuzione del servizio, in regime di forza maggiore (quali ad esempio eventi eccezionalitemporanea proroga nel termine massimo di un sei mesi, calamità naturalisenza poter pretendere, scioperiin aggiunta al corrispettivo vigente al termine del periodo contrattuale, tumultiindennizzo alcuno per l’uso, etc), come accertate e riconosciute dalle Parti, sarà prorogata la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione. Il Comune di Bracciano potrà richiedere il rinnovo contrattuale per un periodo corrispondente di ulteriori sei mesi, alle condizioni, forme e procedure previste dalle normative vigenti in materia, all’atto della scadenza naturale. In caso di rinnovo, nella determinazione dei nuovi prezzi contrattuali dovrà essere effettuato lo scorporo degli oneri di ammortamento delle attrezzature già remunerate interamente o parzialmente, nel precedente contratto, nella misura individuata nelle schede di analisi allegate alla somma documentazione della gara di dette sospensioni; il Gestore dovrà dare comunicazione al appalto o in alternativa dovranno essere messi in servizio mezzi ed attrezzature nuove in prima immatricolazione. In caso di squilibri finanziari, derivanti da mutamenti delle norme legislative, regolamentari o di regolazione, riguardanti l’organizzazione del Comune di Bracciano, si potrà procedere alla revisione del verificarsi di tali circostanze, in modo da consentire a quest’ultimo di appurare la sussistenza delle condizioni atte a consentire la concessione della proroga della durata dell’affidamento.
3.3 Le Parti concordano di riunirsi almeno ogni 3 (tre) anni per valutare le modifiche al testo Piano finanziario e del presente atto che dovessero essere proposte dalle Parti stesse e che risultassero opportune ad eventualmente adeguare il Contratto alle esigenze di sviluppo civile ed economico della comunità locale, in ogni caso nel rispetto dei principi e vincoli in materia di concorrenza ed evidenza pubblicaservizio.
3.4 Il Contratto cesserà di avere efficacia alla scadenza del termine stabilito al precedente comma 1, senza necessità di preventiva disdetta da parte del Comune. Il Contratto non è comunque rinnovabile.
3.5 Il Gestore è in ogni caso impegnato a garantire, dopo la scadenza del Contratto, la continuità del Servizio, limitatamente all’ordinaria amministrazione e fino all’affidamento dello stesso ad altro Gestore da parte del Comune nel rispetto della normativa in materia di servizi pubblici locali di
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Samples: Service Contract
Durata dell’affidamento. 3.1 L’affidamento disciplinato dal Contratto ha una avrà la durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dal verbale di avvio del servizio, con possibilità di ricorso alla proroga nei limiti di cui all’art. 106 comma 11 D. Lgs. 50/2016. E’ prevista la sospensione delle attività nei giorni di festività. L’ente appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni e prezzi, per un periodo di durata pari a quella del contratto iniziale, subordinatamente all’adozione del decreto di assegnazione della quota servizi del Fondo Nazionale di Contrasto alla Povertà, stanziato per l’annualità successiva alla prima, previa comunicazione all’appaltatore mediante pec entro e non oltre i 15 (quindi) anni decorrenti giorni dalla scadenza del contratto originario. Per necessità connesse all’avvio di un servizio socialmente rilevante, l’Ente potrà richiedere alla ditta aggiudicataria di dare inizio alle prestazioni dell’appalto – nei termini previsti dalla normativa vigente – anche prima dell’avvenuta stipulazione contrattuale, attraverso la sottoscrizione di un verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge. In tal caso, il contratto successivamente stipulato esplicherà i propri effetti alla data di sottoscrizione del Contratto.
3.2 La suddetto verbale. Nel periodo di durata dell’affidamentodell’appalto il RUP nominato dall’ente appaltante, in conformità con le disposizioni di cui all’art.106 c. 1 e 2 del Codice dei Contratti e con le modalità previste dall’ordinamento del medesimo ente appaltante, potrà autorizzare modifiche e variazioni al contratto di appalto in corso di validità nel seguente caso: − in caso di sospensione sopravvenienza di proroghe e/o disposizioni e provvedimenti dell'Autorità Ministeriale di gestione del Servizio dovuta a cause PON-FSE Inclusione e/o del Fondo Nazionale di forza maggiore (quali ad esempio eventi eccezionaliContrasto delle Povertà, calamità naturali, scioperi, tumulti, etc), come accertate e riconosciute dalle Parti, sarà prorogata per un periodo corrispondente alla somma di dette sospensioni; il Gestore dovrà dare comunicazione al Comune del verificarsi di tali circostanze, da rendere necessarie varianti in modo da consentire a quest’ultimo di appurare corso d'opera che non alterino la sussistenza delle condizioni atte a consentire la concessione della proroga della durata dell’affidamento.
3.3 Le Parti concordano di riunirsi almeno ogni 3 (tre) anni per valutare le modifiche al testo del presente atto che dovessero essere proposte dalle Parti stesse e che risultassero opportune ad eventualmente adeguare il Contratto alle esigenze di sviluppo civile ed economico della comunità locale, in ogni caso nel rispetto dei principi e vincoli in materia di concorrenza ed evidenza pubblica.
3.4 Il Contratto cesserà di avere efficacia alla scadenza del termine stabilito al precedente comma 1, senza necessità di preventiva disdetta da parte del Comune. Il Contratto non è comunque rinnovabile.
3.5 Il Gestore è in ogni caso impegnato a garantire, dopo la scadenza natura generale del Contratto, la continuità del Servizio, limitatamente all’ordinaria amministrazione e fino all’affidamento dello stesso ad altro Gestore da parte del Comune nel rispetto della normativa in materia di servizi pubblici locali di.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto