DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO. L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. L’orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza. Esempio di una ipotesi particolare da inserire per necessità del Comune: L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nella fascia oraria compresa dalle ore 06:00 alle ore 22:00 di ogni giorno, anche festivo ove occorra, mediante l’utilizzo del doppio turno lavorativo, senza essere tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le maggiori spese di assistenza, ma anche senza aver diritto a compensi od indennità di sorta, al di fuori del prezzo contrattuale convenuto, essendo essi già comprensivi di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del cantiere, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e dal coordinatore della sicurezza. Al fine di rispettare i termini di esecuzione dei lavori, l’Appaltatore potrà organizzare il lavoro in due turni lavorativi nelle fasce orarie 06:00 ÷ 22:00 e secondo le indicazioni che perverranno dalla Amministrazione, dalla Direzione Lavori e dal coordinatore per la sicurezza nella esecuzione. Gravano sull’Appaltatore, tutti gli oneri connessi alla realizzazione in doppio turno, comprese le misure di sicurezza necessarie alla esecuzione dei lavori nei turni ed alla adeguata illuminazione da approntare, in conformità alle norme vigenti, per l’esecuzione dei lavori previsti in progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del coordinatore per la sicurezza dei lavori. All’infuori dell’orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l’Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell’Appaltante; se, a richiesta dell’Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell’orario, l’Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborsare all’Appaltante le maggiori spese di assistenza.
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DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO. L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. L’orario di lavoro, lavoro giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza. Esempio L’organizzazione dell’orario di una ipotesi particolare da inserire per lavoro giornaliero dovrà tenere conto della necessità del Comune: L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nella fascia oraria compresa dalle ore 06:00 alle ore 22:00 di ogni giorno, rispettare tutte le normative anche festivo ove occorra, mediante l’utilizzo del doppio turno lavorativo, senza essere tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le maggiori spese di assistenza, ma anche senza aver diritto a compensi od indennità cogenza locale riguardanti l’emissione di sorta, al di fuori del prezzo contrattuale convenuto, essendo essi già comprensivi di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del cantiere, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e dal coordinatore rumori durante particolari periodi della sicurezzagiornata. Al fine di rispettare i termini di esecuzione dei lavori, l’Appaltatore potrà organizzare il lavoro sulle 16 ore, anche in due turni lavorativi nelle fasce orarie 06:00 ÷ 22:00 giornate festive, e secondo le indicazioni che perverranno dalla AmministrazioneStazione Appaltante, dalla Direzione Lavori e dal coordinatore per la sicurezza nella esecuzione, senza aggravio per la Committente. In occasione di lavorazioni non rumorose, l’appaltatore può prevedere, sentito il D.L., di inserire un turno di lavoro notturno. Gravano sull’Appaltatore, sull’Appaltatore tutti gli oneri connessi alla realizzazione in doppio e triplo turno, comprese le misure di sicurezza necessarie alla esecuzione dei lavori nei turni ed alla adeguata illuminazione da approntare, in conformità alle norme vigenti, per l’esecuzione dei lavori previsti in progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del coordinatore Coordinatore per la sicurezza dei lavori, senza aggravio per la Committente. All’infuori Al di fuori dell’orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l’Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell’Appaltante; se, a richiesta dell’Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell’orario, l’Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborsare all’Appaltante alla Stazione Appaltante le maggiori spese di assistenza.
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DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO. L'orario Fermo restando quanto definito dall’art. 27 del capitolato generale di appalto si stabilisce che: l'orario giornaliero dei lavori lavori, così come le retribuzioni praticate, sarà quello stabilito dal contratto collettivo collettivo, valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore l'appaltatore non sia è iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. L’orario Non è consentito che singoli operai lavorino più di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previstidieci ore su ventiquattro. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza. Esempio di una ipotesi particolare da inserire per necessità del Comune: L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nella fascia oraria compresa dalle ore 06:00 alle ore 22:00 di ogni giorno, anche festivo ove occorra, mediante l’utilizzo del doppio turno lavorativo, senza essere tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le maggiori spese di assistenza, ma anche senza aver diritto a compensi od indennità di sorta, al di fuori del prezzo contrattuale convenuto, essendo essi già comprensivi di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del cantiere, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e dal coordinatore della sicurezza. Al fine di rispettare i termini di esecuzione dei lavori, l’Appaltatore potrà organizzare il lavoro in due turni lavorativi nelle fasce orarie 06:00 ÷ 22:00 e secondo le indicazioni che perverranno dalla Amministrazione, dalla Direzione Lavori e dal coordinatore per la sicurezza nella esecuzione. Gravano sull’Appaltatore, tutti gli oneri connessi alla realizzazione in doppio turno, comprese le misure di sicurezza necessarie alla esecuzione dei lavori nei turni ed alla adeguata illuminazione da approntare, in conformità alle norme vigenti, per l’esecuzione dei lavori previsti in progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del coordinatore per la sicurezza dei lavori. All’infuori dell’orario convenutoAll'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivifestivi e di sabato, l’Appaltatore l'appaltatore non potrà a suo arbitrio fare far eseguire lavori che richiedano richiedono la sorveglianza da parte degli agenti dell’Appaltantedell'appaltante; se, a richiesta dell’Appaltatoredell'appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse direzione lavori autorizza il prolungamento dell’orariodell'orario, l’Appaltatore l'appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all’Appaltante all'appaltante le eventuali maggiori spese di assistenzaassistenza e sarà soggetto a tutti gli adempimenti relativi previsti dalle norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro. Qualora la direzione lavori ordinasse, al di fuori dei casi espressamente previsti dal progetto, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all'appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto, per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa inserita nell'elenco prezzi per la fornitura di mano d'opera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario. La predetta facoltà della D.L. non attenua in alcun modo la responsabilità dell'appaltatore circa il rispetto dei tempi contrattuali. Di norma, prima di ricorrere ad ordinare il lavoro straordinario, la D.L. richiederà all'appaltatore (che risulterà obbligato) di produrre uno specifico aggiornamento del programma dei lavori, che verrà esaminato in contraddittorio fra le parti; ove risultasse evidente l'impossibilità di terminare i lavori nel tempo utile contrattuale, l'ordine impartito dalla D.L. per il ricorso allo straordinario comporterà la valutazione, a posteriori, sulla base della squadra tipo, delle giornate in tale modo recuperate e per esse (a fronte del riconoscimento del compenso di cui al comma precedente) verrà applicata la penale per ritardata esecuzione prevista dal contratto. Nessun compenso, infine, sarà dovuto all'appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal capitolato l'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla direzione lavori. L’appaltatore potrà promuovere accordi sindacali per l’attuazione della flessibilità dell’orario di lavoro, secondo i criteri e le procedure previste dalle norme vigenti e dai contratti collettivi e integrativi validi nella provincia di esecuzione; in tale caso nessun compenso aggiuntivo è dovuto dalla stazione appaltante all’appaltatore.
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DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO. L'orario L’orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole valido nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore l’Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. L’orario Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza. Esempio di una ipotesi particolare da inserire per necessità del Comune: L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nella fascia oraria compresa dalle dieci ore 06:00 alle ore 22:00 di ogni giorno, anche festivo ove occorra, mediante l’utilizzo del doppio turno lavorativo, senza essere tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le maggiori spese di assistenza, ma anche senza aver diritto a compensi od indennità di sorta, al di fuori del prezzo contrattuale convenuto, essendo essi già comprensivi di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del cantiere, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e dal coordinatore della sicurezza. Al fine di rispettare i termini di esecuzione dei lavori, l’Appaltatore potrà organizzare il lavoro in due turni lavorativi nelle fasce orarie 06:00 ÷ 22:00 e secondo le indicazioni che perverranno dalla Amministrazione, dalla Direzione Lavori e dal coordinatore per la sicurezza nella esecuzione. Gravano sull’Appaltatore, tutti gli oneri connessi alla realizzazione in doppio turno, comprese le misure di sicurezza necessarie alla esecuzione dei lavori nei turni ed alla adeguata illuminazione da approntare, in conformità alle norme vigenti, per l’esecuzione dei lavori previsti in progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del coordinatore per la sicurezza dei lavorisu ventiquattro. All’infuori dell’orario convenutonormale, come pure nei giorni festivi, l’Appaltatore I’Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell’Appaltante; se. Se, a richiesta dell’Appaltatore, la Direzione Lavori direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell’orario, l’Appaltatore medesimo non avrà diritto a compenso od indennità di sorta sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all’Appaltante le maggiori spese di assistenza. Qualora la direzione lavori ordinasse all’Appaltatore, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell’orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, oltre l’importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa inserita nell’elenco prezzi per la fornitura di mano d’opera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario. Nessun compenso, infine, sarà devoluto all’Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nell’epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal presente Capitolato l’esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla direzione lavori I materiali di scavo sono da intendersi ricadenti nel regime dei rifiuti qualora si tratti di inerti classificati come rifiuti misti oppure di terre e rocce da scavo per le quali non sia previsto il riutilizzo. La superficialità degli scavi porterà a non avere a disposizione molto materiale sciolto (terre e rocce) ma piuttosto materiale inerte, residui delle demolizioni e degli svellimenti del pacchetto stradale; tali quantitativi non saranno riutilizzabili e pertanto sono da intendersi ricadenti nel regime dei rifiuti. Il materiale così prodotto sarà raccolto ed avviato immediatamente agli impianti di recupero e/o di smaltimento (discariche autorizzate) analogamente come per gli inerti (scavo stradale o di demolizione). La movimentazione dei materiali all’interno dell’attività di cantiere risulta così definita: B scavi (cassonetto stradale e opere idrauliche) 20 m2 I costi relativi alla produzione e al trasporto alle discariche autorizzate o in idoneo impianto di recupero, sia dei materiali di scavo stradale o di demolizione che delle terre e rocce da scavo in esubero, sono inclusi nell’importo delle opere posto a base di gara. Il quadro economico di spesa del progetto prevede nelle somme a disposizione dell’Amministrazione, la copertura economica degli oneri di caratterizzazione analitica e smaltimento in discarica delle terre e rocce da scavo non reimpiegabili in cantiere, da conferire in discarica. Gli impianti presso i quali avverrà il conferimento dei terreni in esubero dovranno essere regolarmente autorizzati ad una o più operazioni di smaltimento e/o recupero tra quelle elencate negli allegati B e C della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006, e saranno individuati previa condivisione e concordamento con l’Amministrazione Comunale/Stazione Appaltante tra quelli risultanti economicamente più convenienti per l’Amministrazione Comunale/Stazione Appaltante. Le spese, infatti, verranno anticipate dall’Impresa, sulla base degli accordi contrattuali con gli impianti di smaltimento e/o recupero, ma riconosciute alla stessa Impresa dalla Stazione Appaltante, sulla base delle fatture di pagamento quietanzate e delle documentazioni di trasporto emesse in conformità all’Art.193 del D.Lgs. 152/2006 (“formulario di identificazione” dei rifiuti), in progressione con i certificati di Stato Avanzamento Lavori.
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Samples: www.comune.carignano.to.it
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO. L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto Contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore l'appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. L’orario Non è consentito fare eseguire dagli stessi un lavoro maggiore di lavorodieci ore su ventiquattro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previstisemmai l’Appaltatore dovrà preferibilmente procedere all’organizzazione di più turni di lavoro nell’arco della giornata. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza. Esempio di una ipotesi particolare da inserire per necessità del Comune: L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nella fascia oraria compresa dalle ore 06:00 alle ore 22:00 di ogni giorno, anche festivo ove occorra, mediante l’utilizzo del doppio turno lavorativo, senza essere tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le maggiori spese di assistenza, ma anche senza aver diritto a compensi od indennità di sorta, al di fuori del prezzo contrattuale convenuto, essendo essi già comprensivi di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del cantiere, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e dal coordinatore della sicurezza. Al fine di rispettare i termini di esecuzione dei lavori, l’Appaltatore potrà organizzare il lavoro in due turni lavorativi nelle fasce orarie 06:00 ÷ 22:00 e secondo le indicazioni che perverranno dalla Amministrazione, dalla Direzione Lavori e dal coordinatore per la sicurezza nella esecuzione. Gravano sull’Appaltatore, tutti gli oneri connessi alla realizzazione in doppio turno, comprese le misure di sicurezza necessarie alla esecuzione dei lavori nei turni ed alla adeguata illuminazione da approntare, in conformità alle norme vigenti, per l’esecuzione dei lavori previsti in progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del coordinatore per la sicurezza dei lavori. All’infuori dell’orario convenutoAll'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, l’Appaltatore l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell’Appaltantedell'Appaltante; se, se a richiesta dell’Appaltatoredell'Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell’orariodell'orario, l’Appaltatore l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all’Appaltante all'Appaltante le maggiori spese di assistenza. Qualora la Direzione Lavori per consentire il rispetto del cronoprogramma stabilito, ordinasse per iscritto il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, viene stabilito che all’Appaltatore non spetterà alcun maggiore compenso per il lavoro straordinario o quanto altro conseguente. Nessun compenso, infine, sarà devoluto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal presente Capitolato l'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla Direzione Lavori. Per quanto non contemplato nel presente Capitolato si fa riferimento all’art. 27 del C.G.A. approvato con D.M. 19.04.2000, n. 145.
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DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO. L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. L’orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza. Esempio L’orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l’Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di una ipotesi particolare da inserire lavoro. L’orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per necessità del Comune: L’Appaltatore garantire le necessarie condizioni di sicurezza. Al fine di rispettare i tempi di esecuzione dei lavori, l’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nella fascia oraria compresa dalle ore 06:00 alle ore 22:00 di ogni giorno, anche festivo ove occorraprevisto, mediante l’utilizzo del doppio turno lavorativo, senza essere tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le maggiori spese di assistenza, ma anche senza aver diritto a compensi od indennità di sorta, sorta al di fuori del prezzo contrattuale convenuto, essendo essi esso già comprensivi comprensivo di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del cantiere, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e dal coordinatore Coordinatore della sicurezza. Al fine di rispettare i termini di esecuzione dei lavori, l’Appaltatore potrà organizzare il lavoro in due turni lavorativi nelle fasce orarie 06:00 ÷ 22:00 e secondo le indicazioni che perverranno dalla Amministrazione, dalla Direzione Lavori e dal coordinatore per la sicurezza nella esecuzione. Gravano sull’Appaltatore, sull’Appaltatore tutti gli oneri connessi alla realizzazione in doppio turno, comprese le misure di sicurezza necessarie alla esecuzione dei lavori nei turni ed alla adeguata illuminazione da approntare, in conformità alle norme vigenti, per l’esecuzione dei lavori previsti in progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del coordinatore Coordinatore per la sicurezza dei lavori. In presenza di comprovate e sopravvenute esigenze di pubblico interesse di carattere eccezionale, la D.L. potrà derogare a quanto sopra e, pertanto, disporre l’esecuzione delle opere in un unico turno giornaliero, senza che in conseguenza di ciò l’Appaltatore possa vantare diritti o pretese o apporre riserve. All’infuori dell’orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l’Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell’Appaltante; se. Se, a richiesta dell’Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell’orario, l’Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborsare all’Appaltante le maggiori spese di assistenza. Inoltre, al fine di rispettare i tempi di esecuzione dei lavori ed in coerenza con quanto risultante dagli elaborati di progetto, l’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nella fascia oraria compresa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 di ogni giorno, anche festivo ove occorra, senza aver diritto a compensi od indennità di sorta al di fuori del prezzo contrattuale convenuto, essendo esso già comprensivo di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del cantiere, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore della sicurezza. In particolare, tenuto conto del fatto che per tale modalità realizzativa l’Appaltatore ha diritto solo ai maggiori oneri derivanti dall’impiego del personale in orario notturno in base all’incidenza della manodopera sulle lavorazioni eseguite secondo il D.M. 11/12/78, in caso di lavori il cui prezzo è compensato “a misura” sarà riconosciuto all’Appaltatore unicamente un aumento del prezzo così come indicato nella specifica voce di elenco prezzi. Anche per i lavori notturni gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri connessi a tale modalità realizzativa, comprese le misure di sicurezza necessarie all’esecuzione dei lavori ed alla adeguata illuminazione da approntare, in conformità alle norme vigenti, per l’esecuzione dei lavori previsti in progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del Coordinatore per la sicurezza dei lavori.
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Samples: www1.comune.fi.it
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO. L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. L’orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza. Esempio L’orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l’Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di una ipotesi particolare da inserire per necessità del Comune: L’Appaltatore lavoro. Al fine di rispettare i tempi di esecuzione dei lavori, l’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nella fascia oraria compresa dalle ore 06:00 alle ore 22:00 di ogni giorno, anche festivo ove occorra, mediante l’utilizzo del doppio turno lavorativo, senza essere tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le maggiori spese di assistenza, ma anche senza aver diritto a compensi od indennità di sorta, sorta al di fuori del prezzo contrattuale convenuto, essendo essi esso già comprensivi comprensivo di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del cantiere, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e dal coordinatore Coordinatore della sicurezza. Al fine di rispettare i termini di esecuzione dei lavori, l’Appaltatore potrà organizzare il lavoro in due turni lavorativi nelle fasce orarie 06:00 ÷ 22:00 e secondo le indicazioni che perverranno dalla Amministrazione, dalla Direzione Lavori e dal coordinatore per la sicurezza nella esecuzione. Gravano sull’Appaltatore, sull’Appaltatore tutti gli oneri connessi alla realizzazione in doppio turno, comprese le misure di sicurezza necessarie alla esecuzione dei lavori nei turni ed alla adeguata illuminazione da approntare, in conformità alle norme vigenti, per l’esecuzione dei lavori previsti in progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del coordinatore Coordinatore per la sicurezza dei lavori. In presenza di comprovate e sopravvenute esigenze di pubblico interesse di carattere eccezionale, la D.L. potrà derogare a quanto sopra e, pertanto, disporre l’esecuzione delle opere in un unico turno giornaliero, senza che in conseguenza di ciò l’Appaltatore possa vantare diritti o pretese o apporre riserve. Inoltre, al fine di rispettare i tempi di esecuzione dei lavori ed in coerenza con quanto risultante dagli elaborati di progetto, l’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nella fascia oraria compresa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 di ogni giorno, anche festivo ove occorra, senza aver diritto a compensi od indennità di sorta al di fuori del prezzo contrattuale convenuto, essendo esso già comprensivo di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del cantiere, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore della sicurezza. In particolare, tenuto conto del fatto che per tale modalità realizzativa l’Appaltatore ha diritto solo ai maggiori oneri derivanti dall’impiego del personale in orario notturno in base all’incidenza della manodopera sulle lavorazioni eseguite secondo il D.M. 11/12/78, in caso di lavori il cui prezzo è compensato “a misura” sarà riconosciuto all’Appaltatore unicamente un aumento del prezzo così come indicato nella specifica voce di elenco prezzi. Anche per i lavori notturni gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri connessi a tale modalità realizzativa, comprese le misure di sicurezza necessarie all’esecuzione dei lavori ed alla adeguata illuminazione da approntare, in conformità alle norme vigenti, per l’esecuzione dei lavori previsti in progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del Coordinatore per la sicurezza dei lavori. In presenza di comprovate e sopravvenute esigenze di pubblico interesse di carattere eccezionale, la D.L. potrà derogare a quanto sopra e, pertanto, disporre l’esecuzione delle opere con modalità diverse, senza che in conseguenza di ciò l’Appaltatore possa vantare diritti o pretese o apporre riserve. All’infuori dell’orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l’Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell’Appaltante; se. Se, a richiesta dell’Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell’orario, l’Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborsare all’Appaltante le maggiori spese di assistenza.
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Samples: Accordo Quadro
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO. L'orario L’orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore l’Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. L’orario Non è consentito fare eseguire dagli stessi un lavoro maggiore di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza. Esempio di una ipotesi particolare da inserire per necessità del Comune: L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nella fascia oraria compresa dalle dieci ore 06:00 alle ore 22:00 di ogni giorno, anche festivo ove occorra, mediante l’utilizzo del doppio turno lavorativo, senza essere tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le maggiori spese di assistenza, ma anche senza aver diritto a compensi od indennità di sorta, al di fuori del prezzo contrattuale convenuto, essendo essi già comprensivi di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del cantiere, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e dal coordinatore della sicurezza. Al fine di rispettare i termini di esecuzione dei lavori, l’Appaltatore potrà organizzare il lavoro in due turni lavorativi nelle fasce orarie 06:00 ÷ 22:00 e secondo le indicazioni che perverranno dalla Amministrazione, dalla Direzione Lavori e dal coordinatore per la sicurezza nella esecuzione. Gravano sull’Appaltatore, tutti gli oneri connessi alla realizzazione in doppio turno, comprese le misure di sicurezza necessarie alla esecuzione dei lavori nei turni ed alla adeguata illuminazione da approntare, in conformità alle norme vigenti, per l’esecuzione dei lavori previsti in progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del coordinatore per la sicurezza dei lavorisu ventiquattro. All’infuori dell’orario convenutonormale, come pure nei giorni festivi, l’Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell’Appaltante; se, se a richiesta dell’Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell’orario, l’Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all’Appaltante le maggiori spese di assistenza. Qualora la Direzione Lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell’orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all’Appaltatore, oltre l’importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa inserita nell’elenco prezzi per la fornitura di mano d’opera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario. Nessun compenso, infine, sarà devoluto all’Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nella epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni o per i quali è prescritta dal presente Capitolato l’esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato sempre per iscritto dalla Direzione Lavori.
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Samples: www.comune.arezzo.it