Durata massima (art. 19) Clausole campione

Durata massima (art. 19). La prima novità della riforma, che va evidenziata, è che il legislatore delegato ha ben distinto la disciplina della durata massima del primo contratto a termine (art. 19, comma 1) che non può essere superiore a trentasei mesi, e la disciplina della durata massima di una pluralità di rapporti a termine che è sempre di trentasei mesi ma fatte salve diverse disposizioni dei contratti collettivi (art. 19, comma 2). Un’altra innovazione importante è costituita dal fatto che il tetto dei trentasei mesi “per sommatoria” si riferisce allo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale (in linea con la riforma dell’art. 2103 Cod Civ, contenuta nello stesso decreto), mentre la precedente dizione della norma faceva riferimento allo svolgimento di mansioni equivalenti. Il più ampio “spettro” della definizione delle mansioni può comportare che il tetto possa essere raggiunto più rapidamente. Resta confermato, oltre al definitivo superamento delle “causali”, che, per il raggiungimento del tetto dei trentasei mesi, si tiene conto dei periodi di missione in somministrazione ma sempre aventi ad oggetto lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. Rimangono fuori dal tetto dei trentasei mesi le attività stagionali individuate anche dai contratti collettivi (oramai anche aziendali, ai sensi della definizione contenuta nell’art. 51). Resta inoltre ferma la possibilità per i contratti collettivi di individuare, in generale, tetti massimi di durata più elevati dei 36 mesi. Sia nel caso dell’unico contratto che della sommatoria di contratti il superamento del limite dei trentasei mesi comporta la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, ma è stata fatta salva la norma che consente di stipulare presso la DTL (e non più con l’assistenza sindacale) un ulteriore contratto a termine della durata massima, ora fissata dalla legge, di dodici mesi (cfr. art 19, comma 3). Sono confermati i precedenti divieti ma è venuta meno la possibilità che, con accordo sindacale, si possa impiegare il contratto a termine presso unità produttive interessate, nei sei mesi precedenti, da procedure ex lege n. 223 del 1991. Rimangono, invece, confermate le tre deroghe di legge al divieto (assunzioni per sostituzione, assunzione di lavoratori in mobilità, durata iniziale dl contratto non superiore a tre mesi) I contratti a termine in corso al momento dell’entrata in vigore della nuove norme, stipulati in virtù di “accordi in deroga”, non subiscono effetti ma non si r...

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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).