Common use of Effetti della risoluzione Clause in Contracts

Effetti della risoluzione. La risoluzione del contratto determinerà per l’Amministrazione il diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all’Impresa, incamerando la polizza e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L’affidamento dell’appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo contratto mediante cottimo fiduciario o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. Senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, inoltre, l’Amministrazione procederà ad incamerare la garanzia a titolo di penale, nonché all’esecuzione del contratto in danno della Ditta ed all’azione di risarcimento di ogni maggior danno subito. L’affidamento a terzi viene notificato all’impresa nelle forme prescritte, con successiva comunicazione verrà indicato l’importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti dall’Ente rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto. Nel caso di minor spesa, nulla compete alla ditta inadempiente, alla quale verranno riconosciuti solo i servizi eseguiti a regola d’arte fino al momento della disposta risoluzione. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per fatti che hanno motivato la risoluzione. All’impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria; ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione sui beni dell’impresa. Nel caso di minore spesa, nulla competerà all’impresa inadempiente.

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Samples: Contratto

Effetti della risoluzione. La Avvenuta la risoluzione del contratto determinerà per l’Amministrazione il dirittoai sensi del presente capitolo 8, come meglio ritieneNUCLECO comunica, con un preavviso di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all’Impresa, incamerando la polizza e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L’affidamento dell’appalto a terzi20 (venti) giorni, per iscritto all’AFFIDATARIA la data in cui devono aver luogo le operazioni di redazione dello stato di consistenza dei servizi già eseguiti. L’AFFIDATARIA ha l’obbligo di ritirare quei macchinari, attrezzature e mezzi d’opera di sua proprietà che NUCLECO non intenda utilizzare. Qualora l’AFFIDATARIA, nonostante le disposizioni impartite da NUCLECO, non ottemperi all’obbligo di ritirare i macchinari, le attrezzature e i mezzi d’opera di sua proprietà, a tali adempimenti provvederà direttamente NUCLECO, addebitando all’AFFIDATARIA medesimo i relativi costi ed oneri. A decorrere dalla data di intervenuta risoluzione, l’AFFIDATARIA è obbligato ad interrompere le attività oggetto del servizio. In ogni caso, le attività saranno, comunque, considerate interrotte a partire da tale data. XXXXXXX riconoscerà all’AFFIDATARIA il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo contratto mediante cottimo fiduciario o, entro i limiti prescritticorrispettivo per le attività effettivamente eseguite e debitamente documentate fino a tale momento. Resta salvo, in economiaogni caso, stante l’esigenza per NUCLECO, il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti a causa della risoluzione anticipata del Contratto. Resta inteso che l’eventuale riconoscimento o corresponsione all’AFFIDATARIA di limitare alcune delle somme di cui ai commi precedenti non comporta, in ogni caso, per NUCLECO alcuna rinuncia di sorta al risarcimento degli eventuali danni subiti a causa della risoluzione anticipata del Contratto. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, trovano applicazione il disposto dell’art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e, in subordine, le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. Senza bisogno disposizioni generali in tema di messa in mora obbligazioni e con semplice provvedimento amministrativo, inoltre, l’Amministrazione procederà ad incamerare la garanzia a titolo di penale, nonché all’esecuzione del contratto in danno della Ditta ed all’azione di risarcimento di ogni maggior danno subito. L’affidamento a terzi viene notificato all’impresa nelle forme prescritte, con successiva comunicazione verrà indicato l’importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti dall’Ente rispetto al compenso pattuito contratti contenute nel contratto risolto. Nel caso di minor spesa, nulla compete alla ditta inadempiente, alla quale verranno riconosciuti solo i servizi eseguiti a regola d’arte fino al momento della disposta risoluzione. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per fatti che hanno motivato la risoluzione. All’impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria; ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione sui beni dell’impresa. Nel caso di minore spesa, nulla competerà all’impresa inadempientecodice civile.

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Samples: cdn.pro-q.it

Effetti della risoluzione. La risoluzione del contratto determinerà per l’Amministrazione il Fondo di Assistenza il diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta impresa il servizio o la parte rimanente di questo in danno all’Impresa, incamerando la polizza fideiussoria e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dall’Amministrazione dal Fondo di Assistenza rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L’affidamento dell’appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo contratto mediante cottimo fiduciario o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. Senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, inoltre, l’Amministrazione il Fondo di Assistenza procederà ad incamerare la garanzia a titolo di penale, penale nonché all’esecuzione del contratto in danno della Ditta dell’Impresa ed all’azione di risarcimento di ogni maggior danno subito. L’affidamento a terzi viene notificato all’impresa all’Impresa nelle forme prescritte, con successiva comunicazione verrà indicato l’importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti dall’Ente dal Fondo di Assistenza rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto. Nel caso di minor spesa, nulla compete alla ditta all’impresa inadempiente, alla quale verranno riconosciuti solo i servizi eseguiti a regola d’arte fino al momento della disposta risoluzione. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per fatti che hanno motivato la risoluzione. All’impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria; , ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione del Fondo di Assistenza sui beni dell’impresa. Nel caso di minore spesa, nulla competerà all’impresa inadempiente.

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Samples: www.poliziadistato.it

Effetti della risoluzione. La risoluzione del contratto determinerà della convenzione ha effetto retroattivo, salvo che per l’Amministrazione le prestazioni già eseguite. Con la risoluzione della convenzione sorge nell'Ente il diritto, come meglio ritiene, diritto di affidare ad altra ditta a terzi il servizio o la parte rimanente sino a nuova aggiudicazione. L'affidamento a terzi viene notificato alla Banca a mezzo raccomandata con avviso di questo ricevimento, con indicazione dei nuovi termini contrattuali del servizio. Alla Banca sono addebitate le spese sostenute in danno all’Impresa, incamerando la polizza e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dall’Amministrazione più dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L’affidamento dell’appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo contratto mediante cottimo fiduciario o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. Senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, inoltre, l’Amministrazione procederà ad incamerare la garanzia a titolo di penale, nonché all’esecuzione del contratto in danno della Ditta ed all’azione di risarcimento di ogni maggior danno subito. L’affidamento a terzi viene notificato all’impresa nelle forme prescritte, con successiva comunicazione verrà indicato l’importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti dall’Ente rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto. Nel caso Esse sono prelevate da eventuali crediti della Banca verso l'Ente, senza pregiudizio nei diritti di minor spesa, nulla compete alla ditta inadempiente, alla quale verranno riconosciuti solo i servizi eseguiti a regola d’arte fino al momento quest'ultimo sui beni della disposta risoluzioneBanca. L’esecuzione L'esecuzione in danno non esime l’Impresa la Banca dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. All’impresa inadempiente sarannoNel caso di risoluzione del contratto di cui all’art. 30 viene riconosciuto alla Banca il rimborso delle spese contrattuali e di registrazione versate. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto si rimanda alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ferrara. quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro. La Banca si obbliga, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto. La Banca si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo. Nell’esecuzione del servizio la Banca è tenuta all’osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal contratto risoltodalla normativa vigente, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria; ove questa La Banca è l’unica responsabile dell’osservanza di ogni obbligo derivante dalle normative vigenti e segnatamente di quelle attinenti allo svolgimento del servizio in oggetto, normative delle quali la Banca dichiara di essere e si impegna a mantenersi ben edotta. Resta pertanto espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della Banca che non fosse sufficientepotrà avanzare pretese di compensi, da eventuali crediti dell’impresa senza pregiudizio ad alcun titolo, nei confronti dell’Ente. La Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D. Lgs. 196/2003, dichiara di essere informata in modo pieno ed esaustivo circa le finalità del trattamento dei propri dati personali nonché dei diritti dell’Amministrazione sui beni dell’impresadi cui all’art. Nel 7 del citato decreto, con particolare riguardo alla possibilità di integrazione, modificazione, cancellazione dei predetti dati o di opposizione in tutto o in parte al relativo utilizzo, inoltrando specifica richiesta all’Ente. La Banca si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Ente, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti tutte le norme dettate dal decreto legislativo n. 196/2003 in materia di minore spesatrattamento e tutela dei dati personali, nulla competerà all’impresa inadempientenonché a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'Ente o ai relativi debitori e creditori di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note ed elaborazioni di alcun genere di documenti di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico affidato con il presente contratto. La Banca si impegna inoltre ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento del servizio. La Banca si impegna inoltre a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione del servizio di cui al presente contratto alla più rigorosa osservanza del segreto di ufficio, richiamando l'attenzione del personale operante su quanto disposto dall'articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate e su quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela dei dati personali, comprese le relative sanzioni. La presente convenzione non potrà essere ceduta o trasferita senza il consenso dell’Ente. La Banca, fin da ora, si obbliga, qualora intervenissero modifiche nell’assetto proprietario mediante acquisizioni od incorporazioni, etc., a comunicare all’Ente, mediante lettera raccomandata A/R, entro 30 giorni dalla definitiva acquisizione, etc., le modifiche intervenute nell’assetto proprietario / societario, affinché l’Ente possa comunicare la propria volontà di proseguire il rapporto. L’Ente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, comunicherà formalmente la volontà di proseguire il rapporto contrattuale. E’ vietata la cessione parziale della presente convenzione. E’ altresì vietato il subappalto.

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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Cassa Dell'automobile Club Ferrara