Elettorato passivo. La nuova formulazione dell’art. 3 dell’ACQ 7 agosto 1998, introdotta dall’CCNQ 9 febbraio 2015, riconosce l’elettorato passivo (possibilità di candidarsi): a) a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale); b) in tutti i comparti, con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione (AFAM), ai dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa; c) nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione (AFAM) ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell’anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche. I dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso altre Amministrazioni (o presso un altro ufficio della stessa Amministrazione nel caso la stessa sia articolata in una pluralità di sedi RSU) esercitano l’elettorato attivo presso l’Amministrazione (o la sede) di assegnazione. In merito va osservato che le summenzionate forme di assegnazione del personale rivestono carattere di temporaneità, con la conseguenza che, laddove a tale personale venisse riconosciuto l’elettorato passivo nell’Amministrazione ove è utilizzato, il venir meno del comando comporterebbe la decadenza da componente eletto, con il rischio che si verifichi anche la decadenza dell’intera RSU. Conseguentemente le parti, al fine di contemperare l’esigenza della stabilità della RSU con il diritto all’elettorato passivo di detti dipendenti, hanno ritenuto opportuno prevedere che al lavoratore venga garantita la possibilità di candidarsi presso l’Amministrazione di provenienza. Analogamente si procede in caso di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001 o dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992. Resta fermo che, in tutti i casi, il lavoratore, qualora eletto, dovrà rientrare in servizio revocando il comando o il fuori ruolo. Nelle Amministrazioni di nuova e recente istituzione ove, alla data del 31 gennaio 2022 risulti in servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche, ai dipendenti è riconosciuto anche l’elettorato passivo purché abbiano tale requisito nell’Amministrazione di provenienza e che quest’ultima rientri tra le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 rappresentate dall’A.Ra.N.. L’eccezione si giustifica dal fatto che si tratta di personale la cui posizione non è caratterizzata dalla temporaneità tipica dell’istituto del comando in senso stretto. Peraltro, in questo caso, se si applicasse la regola alla lettera, escludendo il personale comandato dall’elettorato passivo, la RSU risulterebbe non eleggibile. Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni. - i presentatori della lista; - i membri della Commissione Elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi); - i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati; - i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale; - i dipendenti in servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea da altre pubbliche Amministrazioni, in quanto conservano l’elettorato passivo nell’Amministrazione di provenienza. È possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione Elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare. In mancanza di opzione il candidato viene escluso dalla competizione elettorale. Poiché al candidato non è richiesta alcuna espressa accettazione formale della candidatura, la mancanza di essa non costituisce motivo di esclusione. Tuttavia, sarebbe opportuno, per la trasparenza della candidatura stessa, che le singole organizzazioni sindacali presentatrici di lista prevedessero una formale accettazione della candidatura. Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all’organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.
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Samples: Protocollo Per La Definizione Del Calendario Delle Votazioni, Rinnovo Delle Rsu, Accordo Collettivo Quadro
Elettorato passivo. La nuova formulazione dell’art1. 3 dell’ACQ 7 agosto 1998Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, introdotta dall’CCNQ 9 febbraio 2015candidati nelle liste di cui all’art. 18 (Procedura per la presentazione delle liste), riconosce l’elettorato passivo (possibilità siano dipendenti con contratto di candidarsi):
a) a tutto il personale in servizio lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che a tempo parziale);.
b) in tutti 2. Per le amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 3, sono altresì eleggibili i comparti, con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione (AFAM), ai dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine termine, al fine di garantire la stabilità della RSU, abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione ed in ogni caso non si concluda prima del 31 dicembre dell’anno in cui si procede al rinnovo della stessa;RSU.
c) 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, nelle Istituzioni istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione (AFAM) oltre ai dipendenti di cui al comma 1, sono altresì eleggibili i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell’anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche. Il personale che svolga l’attività su due o più istituzioni esercita l’elettorato passivo nella sede di titolarità.
4. I dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso altre Amministrazioni amministrazioni (o presso un altro ufficio della stessa Amministrazione nel caso la stessa sia articolata in una pluralità di sedi RSUun’altra sede o struttura periferica) esercitano l’elettorato attivo passivo:
a) presso l’Amministrazione (o la sede) l’amministrazione/sede di assegnazione. In merito va osservato , a condizione che le summenzionate forme la durata del comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea sia almeno pari a quella prevista per godere del personale rivestono carattere diritto all’elettorato passivo nel caso di temporaneitàrapporto di lavoro tempo determinato di cui ai commi 2 e 3. Al termine del periodo di comando, con la conseguenza chefuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea il lavoratore rientra nell’amministrazione/sede di provenienza e decade dalla carica di componente RSU;
b) presso l’amministrazione/ sede di provenienza, laddove a tale personale venisse riconosciuto l’elettorato passivo nell’Amministrazione ove è utilizzatonon sussistano i requisiti di cui alla lettera a). Qualora eletti, il venir meno del comando comporterebbe gli stessi devono rientrare nell’amministrazione/sede di provenienza, pena la decadenza da componente eletto, con il rischio che si verifichi anche la decadenza dell’intera RSU.
5. Conseguentemente le parti, al fine Il personale in distacco o aspettativa sindacale a tempo pieno esercita l’elettorato passivo nell’amministrazione/sede di contemperare l’esigenza della stabilità della RSU con il diritto all’elettorato passivo di detti dipendenti, hanno ritenuto opportuno prevedere che al lavoratore venga garantita la possibilità di candidarsi presso l’Amministrazione di provenienza. Analogamente si procede in caso di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001 o dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992. Resta fermo che, in tutti i casi, il lavoratore, qualora eletto, dovrà rientrare in servizio revocando il comando o il fuori ruoloappartenenza.
6. Nelle Amministrazioni amministrazioni di nuova e recente istituzione oveistituzione, ove alla data del 31 gennaio 2022 dell’inizio delle procedure elettorali risulti in servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche, ai dipendenti allo stesso è riconosciuto anche l’elettorato passivo nell’amministrazione ove presta servizio in comando purché abbiano abbia tale requisito nell’Amministrazione nell’amministrazione di provenienza e che quest’ultima rientri tra le Amministrazioni amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 rappresentate dall’A.Radall’Aran.N.. L’eccezione si giustifica dal fatto che si tratta di personale la cui posizione non è caratterizzata dalla temporaneità tipica dell’istituto del comando in senso stretto
7. PeraltroNon sono, in questo ogni caso, se si applicasse la regola alla lettera, escludendo il personale comandato dall’elettorato passivo, la RSU risulterebbe non eleggibile. Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni. - candidabili:
a) i presentatori della di lista; - ;
b) i membri della Commissione Elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi); - i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati; - elettorale;
c) i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico l’incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale; - i dipendenti in servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea da altre pubbliche Amministrazioni, in quanto conservano l’elettorato passivo nell’Amministrazione di provenienza. È possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione Elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare. In mancanza di opzione il candidato viene escluso dalla competizione elettorale. Poiché al candidato non è richiesta alcuna espressa accettazione formale della candidatura, la mancanza di essa non costituisce motivo di esclusione. Tuttavia, sarebbe opportuno, per la trasparenza della candidatura stessa, che le singole organizzazioni sindacali presentatrici di lista prevedessero una formale accettazione della candidatura. Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all’organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale Quadro, Accordo Collettivo Nazionale Quadro, Accordo Collettivo Nazionale Quadro
Elettorato passivo. La nuova formulazione Ai sensi dell’art. 3 dell’ACQ del CCNQ 7 agosto 19981998 così come rinovellato con l’Accordo collettivo quadro del 24 settembre 2007, introdotta dall’CCNQ 9 febbraio 2015, riconosce l’elettorato l'elettorato passivo (possibilità di candidarsi):
acandidatura) è riconosciuto a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale);
b) , qualità che deve permanere anche dopo la elezione, pena la decadenza dalla carica di eletto nella RSU. Il personale della Scuola in tutti i comparti, con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni di alta formazione (AFAM), ai dipendenti diverso comparto mantiene l'elettorato passivo presso l'Istituto scolastico da cui proviene a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), condizione che il cui contratto a termine abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa;
c) nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione (AFAM) ai dipendenti con suo rapporto di lavoro sia a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell’anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche. I dipendenti indeterminato e che si trovano rientri in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso altre Amministrazioni (o presso un altro ufficio della stessa Amministrazione nel caso la stessa sia articolata in una pluralità di sedi RSU) esercitano l’elettorato attivo presso l’Amministrazione (o la sede) di assegnazione. In merito va osservato che le summenzionate forme di assegnazione del personale rivestono carattere di temporaneità, con la conseguenza che, laddove a tale personale venisse riconosciuto l’elettorato passivo nell’Amministrazione ove è utilizzato, il venir meno del comando comporterebbe la decadenza da componente servizio qualora eletto, con il rischio che si verifichi anche la decadenza dell’intera RSU. Conseguentemente le parti, al fine di contemperare l’esigenza della stabilità della RSU con il diritto all’elettorato passivo di detti dipendenti, hanno ritenuto opportuno prevedere che al lavoratore venga garantita la possibilità di candidarsi presso l’Amministrazione di provenienza. Analogamente si procede in caso di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis revoca del d.lgs. n. 151 del 2001 o dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992. Resta fermo che, in tutti i casi, il lavoratore, qualora eletto, dovrà rientrare in servizio revocando il comando o il del fuori ruolo. Nelle Amministrazioni di nuova e recente istituzione ove, alla data del 31 gennaio 2022 risulti Si ricorda che tale personale ha votato in servizio solo o prevalentemente personale comandato occasione delle RSU degli altri comparti nel 2007 in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche, base ai dipendenti è riconosciuto anche l’elettorato passivo purché abbiano tale requisito nell’Amministrazione di provenienza e che quest’ultima rientri tra le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 rappresentate dall’A.Ra.N.. L’eccezione si giustifica dal fatto che si tratta di personale la cui posizione non è caratterizzata dalla temporaneità tipica dell’istituto del comando chiarimenti a suo tempo forniti circa l'elettorato attivo in senso stretto. Peraltro, in questo caso, se si applicasse la regola alla lettera, escludendo il personale comandato dall’elettorato passivo, la RSU risulterebbe non eleggibile. Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusionidetti comparti. - i presentatori della lista; - i membri della Commissione Elettorale elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi); - i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicatideterminato; - i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente scolastico a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale; - i dipendenti in servizio in posizione di comando, comando o fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea provenienti da altre pubbliche Amministrazioniamministrazioni di comparti diversi da quello della Scuola, in quanto conservano l’elettorato l'elettorato passivo nell’Amministrazione nell'amministrazione di provenienza. È Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni. E' possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione Elettoraleelettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare. In mancanza di opzione il candidato viene escluso dalla competizione elettorale. Poiché al Al candidato non è richiesta alcuna espressa accettazione formale della candidatura, la . La mancanza di essa non costituisce costituisce, pertanto, motivo di esclusione. Tuttavia, sarebbe opportuno, per la trasparenza della candidatura stessa, che le singole organizzazioni sindacali presentatrici di lista prevedessero una formale accettazione della candidatura. Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all’organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.
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Samples: Elections and Union Representation
Elettorato passivo. La nuova formulazione dell’art. 3 dell’ACQ 7 agosto 1998, introdotta dall’CCNQ 9 febbraio 2015, riconosce l’elettorato Ai fini dell’elettorato passivo (possibilità di candidarsi):i Consorziati debbono essere rappresentati esclusivamente nel modo seguente:
a) a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale)per la ditta individuale, dal titolare;
b) in tutti i compartiper le società di persone, con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione (AFAM), ai dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessada un socio amministratore;
c) nelle Istituzioni scolasticheper le società di capitali da un componente dell’Organo amministrativo;
d) oppure da un terzo delegato dai soggetti di cui alle precedenti lettere a), educative e di alta formazione (AFAMb) ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell’anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche. I dipendenti che si trovano in posizione di comandoe, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso altre Amministrazioni (o presso un altro ufficio della stessa Amministrazione nel caso previsto dal precedente punto c), dall’Organo amministrativo della società. Ciascun Consorziato non può esprimere più di un candidato. La qualifica delle persone fisiche autorizzate a rappresentare il Consorziato deve essere documentalmente comprovata dagli interessati. Non può assumere la stessa sia articolata in una pluralità qualifica di sedi RSU) esercitano l’elettorato attivo presso l’Amministrazione (o la sede) consigliere di assegnazione. In merito va osservato che le summenzionate forme di assegnazione del personale rivestono carattere di temporaneitàamministrazione e, con la conseguenza chese nominato, laddove a tale personale venisse riconosciuto l’elettorato passivo nell’Amministrazione ove è utilizzatodecade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il venir meno del comando comporterebbe la decadenza da componente elettofallito o chi è stato condannato in via definitiva ad una pena che importa l’interdizione, con il rischio che si verifichi anche la decadenza dell’intera RSUtemporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. Conseguentemente le parti2382 c.c.). L’assunzione della carica di amministratore è subordinata, inoltre, al fine possesso di contemperare l’esigenza della stabilità della RSU con il diritto all’elettorato passivo requisiti di detti dipendentionorabilità, hanno ritenuto opportuno prevedere che al lavoratore venga garantita la possibilità di candidarsi presso l’Amministrazione di provenienza. Analogamente si procede in caso di assegnazione temporanea professionalità e indipendenza ai sensi dell’art. 42 bis 2387 c.c. e s.m., anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da eventuali codici di comportamento redatti dallo stesso Xxxxxxxxx (Codice Etico ex L. 231/2001) o da associazioni di categoria del d.lgssettore. n. 151 del 2001 In tale ottica, è necessario che il singolo amministratore non abbia subito sentenze di condanna penali, anche tramite patteggiamento, riferite a delitti contro la persona o dell’artdelitti contro la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992. Resta fermo che, in tutti i casi, il lavoratore, qualora eletto, dovrà rientrare in servizio revocando il comando o il fuori ruolo. Nelle Amministrazioni di nuova e recente istituzione ove, alla data del 31 gennaio 2022 risulti in servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche, ai dipendenti è riconosciuto anche l’elettorato passivo purché abbiano tale requisito nell’Amministrazione di provenienza e che quest’ultima rientri tra le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 rappresentate dall’A.Ra.N.. L’eccezione si giustifica dal fatto che si tratta di personale la cui posizione non è caratterizzata dalla temporaneità tipica dell’istituto del comando in senso stretto. Peraltro, in questo casoI predetti provvedimenti, se si applicasse non ancora definitivi, possono determinare la regola alla lettera, escludendo il personale comandato dall’elettorato passivo, sospensione dalla carica che viene dichiarata dal Consiglio di Amministrazione con maggioranza qualificata dei due terzi. La sospensione non determina automaticamente la RSU risulterebbe non eleggibilesostituzione del Consigliere e la conseguente cooptazione. Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco L’intervenire di una delle esclusioni. - i presentatori della lista; - i membri della Commissione Elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi); - i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati; - i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale; - i dipendenti in servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea da altre pubbliche Amministrazioni, in quanto conservano l’elettorato passivo nell’Amministrazione di provenienza. È possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione Elettorale, suddette condizioni dopo la scadenza nomina ad amministratore è causa di decadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare. In mancanza di opzione il candidato viene escluso dalla competizione elettorale. Poiché al candidato non è richiesta alcuna espressa accettazione formale della candidatura, la mancanza di essa non costituisce motivo di esclusione. Tuttavia, sarebbe opportuno, per la trasparenza della candidatura stessa, che le singole organizzazioni sindacali presentatrici di lista prevedessero una formale accettazione della candidatura. Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all’organizzazione sindacale nelle cui liste è presentatoConsigliere stesso.
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