Ente Bilaterale Nazionale. Le parti, per la pratica realizzazione degli impegni e obiettivi previsti nella "Premessa" e nell'articolato del presente contratto, concordano sull'opportunità di costituire l'Ente bilaterale nazionale del Comparto "Agenti immobiliari professionali" (EBNAIP). L'Ente bilaterale nazionale costituisce lo strumento/struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi rivolto agli addetti del comparto (datori di lavoro e lavoratori). A tal fine, l'Ente bilaterale nazionale su mandato delle parti stipulanti il presente C.C.N.L., attua e concretizza: a) le iniziative che si richiamano alle materie di cui all'art. 3 del Titolo II (Relazioni sindacali a livello nazionale) e in particolare: - organizza e gestisce, con le modalità più opportune, la divulgazione delle relazioni predisposte dalle parti relative all'esame del quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali; - organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale; - predispone i progetti formativi per le singole figure professionali; - organizza e gestisce forme di assistenza integrativa alle prestazioni erogate dal SSN e dall'INAIL attraverso un apposito fondo disciplinato da uno specifico regolamento che fa parte integrante del presente C.C.N.L. (All. 2); b) le iniziative che si richiamano al Titolo X (Mercato del lavoro) ed in particolare: - promuove, organizza e gestisce la formazione professionale che anche in rapporto ai compiti previsti al successivo punto c) dovrà tendere alla realizzazione di una formazione professionale continua. Al riguardo, nell'ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza i possibili e necessari confronti con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia, anche per effetto di norme giuridico/legislative, risultino coinvolti; - organizza e gestisce tutto quanto derivante dall'accordo che le parti stipulanti il presente C.C.N.L. hanno raggiunto in materia di formazione, nonchè i possibili programmi/progetti di utilizzo della L. n. 223/1991; - organizza e gestisce la formazione mediante stage utilizzando i progetti predisposti dalle parti nonchè quelli della UE; - promuove la formazione professionale per gli apprendisti; c) predispone progetti e stipula convenzioni con: - enti, istituti, Ministeri, nonchè con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui ai precedenti punti a) e b); d) riceve ed elabora anche ai fini statistici: - gli accordi territoriali in materia di mercato del lavoro; - le intese relative a: utilizzo della L. n. 223/1991 e ai regimi di orario di cui all'art. 98; e) riceve ed elabora anche ai fini statistici i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono le rispettive parti firmatarie del presente C.C.N.L.; f) predispone la stampa e organizza: - la distribuzione del testo contrattuale agli addetti del comparto (titolari e lavoratori) così come previsto al successivo art. 8; g) svolge funzioni di segreteria operativa dell'O.P.N. (D.Lgs. n. 626), della Commissione paritetica e del gruppo sulle pari opportunità; h) L'Ente bilaterale nazionale provvederà al rilascio delle certificazioni e del DURC di cui ai co. n° 1175 e 1176 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) secondo i criteri di cui al regolamento allegato al presente C.C.N.L. Gli Organi statutari degli Enti bilaterali nazionale e regionale saranno composti pariteticamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il presente C.C.N.L. Esso, inoltre, svolge attraverso l’apposita Commissione paritetica bilaterale, composta da almeno 6 membri rappresentanti, designati dalle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste dal Titolo X (Mercato del lavoro) del C.C.N.L. i) L'Ente bilaterale nazionale costituirà inoltre, una apposita Commissione paritetica per esprimere i parere di conformità in materia di apprendistato di cui al successivo art 6 del C.C.N.L., nonché per lo svolgimento di quanto ad esso delegate dalle previsioni contrattuali del Titolo X (Mercato del lavoro) del C.C.N.L. Il Comitato Esecutivo dell’Ente Bilaterale potrà costituire apposita commissione con le modalità definite dal Comitato Esecutivo stesso. Le risorse economiche, destinate alla realizzazione delle iniziative assegnate all'Ente bilaterale, sono quelle previste al Titolo IV (Funzionamento delle relazioni sindacali). Il testo dello Statuto e del regolamento allegati al presente C.C.N.L. ne costituiscono parte integrante. La sede dell'Ente bilaterale nazionale, sarà presso la FIAIP sita in Xxxxxxxx Xxxxxxxx 0, Xxxx.
Appears in 1 contract
Ente Bilaterale Nazionale. Le parti, per la pratica realizzazione degli impegni e obiettivi previsti nella "Premessa" e nell'articolato del presente contratto, concordano sull'opportunità di costituire l'Ente bilaterale nazionale del Comparto comparto "Agenti immobiliari professionali" (EBNAIP). L'Ente bilaterale nazionale costituisce lo strumento/struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi rivolto agli addetti del comparto (datori di lavoro e lavoratori). A tal fine, l'Ente bilaterale nazionale su mandato delle parti stipulanti il presente C.C.N.L., attua e concretizza:
a) le iniziative che si richiamano alle materie di cui all'art. 3 del Titolo II (Relazioni sindacali a livello nazionale) e in particolare: - organizza e gestisce, con le modalità più opportune, la divulgazione delle relazioni predisposte dalle parti relative all'esame del quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali; - organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale; - predispone i progetti formativi per le singole figure professionali; - organizza e gestisce forme di assistenza integrativa alle prestazioni erogate dal SSN e dall'INAIL attraverso un apposito fondo disciplinato da uno specifico regolamento che fa parte integrante del presente C.C.N.L. (All. 2);
b) le iniziative che si richiamano al Titolo X (Mercato del lavoro) ed in particolare: - promuove, organizza e gestisce la formazione professionale che anche in rapporto ai compiti previsti al successivo punto c) dovrà tendere alla realizzazione di una formazione professionale continua. Al riguardo, nell'ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza i possibili e necessari confronti con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia, anche per effetto di norme giuridico/legislative, risultino coinvolti; - organizza e gestisce tutto quanto derivante dall'accordo che le parti stipulanti il presente C.C.N.L. hanno raggiunto in materia di formazione, nonchè nonché i possibili programmi/progetti di utilizzo della L. n. 223/1991; - organizza e gestisce la formazione mediante stage utilizzando i progetti predisposti dalle parti nonchè nonché quelli della UE; - promuove la formazione professionale per gli apprendisti;
c) predispone progetti e stipula convenzioni con: - enti, istituti, Ministeri, nonchè nonché con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui ai precedenti punti punti
a) e b);
d) riceve ed elabora anche ai fini statistici: - gli accordi territoriali in materia di mercato del lavoro; - le intese relative a: utilizzo della L. n. 223/1991 e ai regimi di orario di cui all'art. 98;
e) riceve ed elabora anche ai fini statistici i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono le rispettive parti firmatarie del presente C.C.N.L.;
f) predispone la stampa e organizza: - la distribuzione del testo contrattuale agli addetti del comparto (titolari e lavoratori) così come previsto al successivo art. 8;
g) svolge funzioni di segreteria operativa dell'O.P.N. (D.Lgs. n. 626), della Commissione paritetica e del gruppo sulle pari opportunità;
h) L'Ente l'Ente bilaterale nazionale provvederà al rilascio delle certificazioni e del DURC di cui ai co. n° commi 1175 e 1176 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria finanziaria 2007) secondo i criteri di cui al regolamento allegato al presente C.C.N.L. Gli Organi statutari degli Enti bilaterali nazionale e regionale saranno composti pariteticamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il presente C.C.N.L. Esso, inoltre, svolge attraverso l’apposita l'apposita Commissione paritetica bilaterale, composta da almeno 6 membri rappresentanti, designati dalle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste dal Titolo X (Mercato del lavoro) del C.C.N.L.;
i) L'Ente l'Ente bilaterale nazionale costituirà inoltre, una apposita Commissione paritetica per esprimere i il parere di conformità in materia di apprendistato di cui al successivo art art. 6 del C.C.N.L., nonché per lo svolgimento di quanto ad esso delegate delegato dalle previsioni contrattuali del Titolo X (Mercato del lavoro) del C.C.N.L. Il Comitato Esecutivo dell’Ente Bilaterale esecutivo dell'Ente bilaterale potrà costituire apposita commissione Commissione con le modalità definite dal Comitato Esecutivo esecutivo stesso. Le risorse economiche, destinate alla realizzazione delle iniziative assegnate all'Ente bilaterale, sono quelle previste al Titolo IV (Funzionamento delle relazioni sindacali). Il testo dello Statuto e del regolamento allegati al presente C.C.N.L. ne costituiscono parte integrante. La sede dell'Ente bilaterale nazionale, sarà presso la FIAIP sita in Xxxxxxxx Xxxxxxxx 0, Xxxx.
Appears in 1 contract
Ente Bilaterale Nazionale. Le parti, per la pratica realizzazione degli impegni e obiettivi previsti nella "Premessa" e nell'articolato del presente contratto, concordano sull'opportunità (Vedi accordo di costituire l'Ente bilaterale nazionale del Comparto "Agenti immobiliari professionali" (EBNAIPrinnovo in nota). L'Ente bilaterale nazionale costituisce lo strumento/struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi rivolto agli addetti del comparto (datori di lavoro e lavoratori). A tal fine, l'Ente bilaterale nazionale su mandato delle parti stipulanti il presente C.C.N.L., attua e concretizza:
a) le iniziative che si richiamano alle materie di cui all'art. 3 del Titolo II (Relazioni sindacali a livello nazionale) e in particolare: - organizza e gestisce, con le modalità più opportune, la divulgazione delle relazioni predisposte dalle parti relative all'esame del quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali; - organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale; - predispone i progetti formativi per le singole figure professionali; - organizza e gestisce forme di assistenza integrativa alle prestazioni erogate dal SSN e dall'INAIL attraverso un apposito fondo disciplinato da uno specifico regolamento che fa parte integrante del presente C.C.N.L. c.c.n.l. (All. 2);
b) le iniziative che si richiamano al Titolo X (Mercato del lavoro) ed in particolare: - promuove, organizza e gestisce la formazione professionale che anche in rapporto ai compiti previsti al successivo punto c) dovrà tendere alla realizzazione di una formazione professionale continua. Al riguardo, nell'ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza i possibili e necessari confronti con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia, anche per effetto di norme giuridico/legislative, risultino coinvolti; - organizza e gestisce tutto quanto derivante dall'accordo che le parti stipulanti il presente C.C.N.L. c.c.n.l. hanno raggiunto in materia di formazione, nonchè nonché i possibili programmi/progetti di utilizzo della L. n. 223/1991; - organizza e gestisce la formazione mediante stage utilizzando i progetti predisposti dalle parti nonchè nonché quelli della UE; - promuove la formazione professionale per gli apprendisti;
c) predispone progetti e stipula convenzioni con: - enti, istituti, Ministeri, nonchè nonché con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui ai precedenti punti a) e b);
d) riceve ed elabora anche ai fini statistici: - gli accordi territoriali in materia di mercato del lavoro; - le intese relative a: utilizzo della L. n. 223/1991 e ai regimi di orario di cui all'art. 98;
e) riceve ed elabora anche ai fini statistici i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono le rispettive parti firmatarie del presente C.C.N.L.c.c.n.l.;
f) predispone la stampa e organizza: - la distribuzione del testo contrattuale agli addetti del comparto (titolari e lavoratori) così come previsto al successivo art. 8;
g) svolge funzioni di segreteria operativa dell'O.P.N. (D.Lgs. n. 626), della Commissione paritetica e del gruppo sulle pari opportunità;
h) L'Ente l'Ente bilaterale nazionale provvederà al rilascio delle certificazioni e del DURC di cui ai co. n° commi 1175 e 1176 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria finanziaria 2007) secondo i criteri di cui al regolamento allegato al presente C.C.N.L. c.c.n.l. Gli Organi statutari degli Enti bilaterali nazionale e regionale saranno composti pariteticamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il presente C.C.N.L. c.c.n.l. Esso, inoltre, svolge attraverso l’apposita l'apposita Commissione paritetica bilaterale, composta da almeno 6 membri rappresentanti, designati dalle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste dal Titolo X (Mercato del lavoro) del C.C.N.L.c.c.n.l.;
i) L'Ente l'Ente bilaterale nazionale costituirà inoltre, una apposita Commissione paritetica per esprimere i il parere di conformità in materia di apprendistato di cui al successivo art art. 6 del C.C.N.L.c.c.n.l., nonché per lo svolgimento di quanto ad esso delegate delegato dalle previsioni contrattuali del Titolo X (Mercato del lavoro) del C.C.N.L. c.c.n.l. Il Comitato Esecutivo dell’Ente Bilaterale esecutivo dell'Ente bilaterale potrà costituire apposita commissione Commissione con le modalità definite dal Comitato Esecutivo esecutivo stesso. Le risorse economiche, destinate alla realizzazione delle iniziative assegnate all'Ente bilaterale, sono quelle previste al Titolo IV (Funzionamento delle relazioni sindacali). Il testo dello Statuto e del regolamento allegati al presente C.C.N.L. c.c.n.l. ne costituiscono parte integrante. La sede dell'Ente bilaterale nazionale, sarà presso la FIAIP sita in Xxxxxxxx Xxxxxxxx 0, Xxxx. N.d.R.: L'accordo 27 luglio 2011 prevede quanto segue:
Appears in 1 contract
Ente Bilaterale Nazionale. Le parti, per la pratica realizzazione degli impegni e obiettivi previsti nella "Premessa" e nell'articolato del presente contratto, concordano sull'opportunità di costituire l'Ente bilaterale nazionale del Comparto comparto "Agenti immobiliari professionali" (EBNAIP). L'Ente bilaterale nazionale costituisce lo strumento/struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi rivolto agli addetti del comparto (datori di lavoro e lavoratori). A tal fine, l'Ente bilaterale nazionale su mandato delle parti stipulanti il presente C.C.N.L.c.c.n.l., attua e concretizza:
a) le iniziative che si richiamano alle materie di cui all'art. 3 del Titolo II (Relazioni sindacali a livello nazionale) e in particolare: - organizza e gestisce, con le modalità più opportune, la divulgazione delle relazioni predisposte dalle parti relative all'esame del quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali; - organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale; - predispone i progetti formativi per le singole figure professionali; - organizza e gestisce forme di assistenza integrativa alle prestazioni erogate dal SSN e dall'INAIL attraverso un apposito fondo disciplinato da uno specifico regolamento che fa parte integrante del presente C.C.N.L. c.c.n.l. (All. 2);
b) le iniziative che si richiamano al Titolo X (Mercato del lavoro) ed in particolare: - promuove, organizza e gestisce la formazione professionale che che, anche in rapporto ai compiti previsti al successivo punto c) ), dovrà tendere alla realizzazione di una formazione professionale continua. Al riguardo, nell'ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza i possibili e necessari confronti con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia, anche per effetto di norme giuridico/legislative, risultino coinvolti; - organizza e gestisce tutto quanto derivante dall'accordo che le parti stipulanti il presente C.C.N.L. c.c.n.l. hanno raggiunto in materia di formazione, nonchè nonché i possibili programmi/progetti di utilizzo della L. n. 223/1991; - organizza e gestisce la formazione mediante stage stages utilizzando i progetti predisposti dalle parti nonchè nonché quelli della UE; - promuove la formazione professionale per gli apprendisti;
c) predispone progetti e stipula convenzioni con: - enti, istituti, Ministeri, nonchè nonché con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui ai precedenti punti a) e b);
d) riceve ed elabora anche ai fini statistici: - gli accordi territoriali in materia di mercato del lavoro; - le intese relative a: a utilizzo della L. n. 223/1991 e ai regimi di orario di cui all'art. 98;
e) riceve ed elabora anche ai fini statistici i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono le rispettive parti firmatarie del presente C.C.N.L.c.c.n.l.;
f) predispone la stampa e organizza: - la distribuzione del testo contrattuale agli addetti del comparto (titolari e lavoratori) così come previsto al successivo art. 8;
g) svolge funzioni di segreteria operativa dell'O.P.N. (D.Lgs. n. 626)dell'O.P.N., della Commissione paritetica e del gruppo sulle pari opportunità;
h) L'Ente l'Ente bilaterale nazionale provvederà al rilascio delle certificazioni e del DURC di cui ai co. n° commi 1175 e 1176 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria legge finanziaria 2007) secondo i criteri di cui al regolamento allegato al presente C.C.N.L. c.c.n.l. Gli Organi statutari degli Enti bilaterali nazionale e regionale saranno composti pariteticamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il presente C.C.N.L. c.c.n.l. Esso, inoltre, svolge attraverso l’apposita l'apposita Commissione paritetica bilaterale, composta da almeno 6 membri rappresentanti, designati dalle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste dal Titolo X (Mercato del lavoro) del C.C.N.L.c.c.n.l. emette attraverso l'apposita Commissione paritetica bilaterale i pareri di conformità in materia di apprendistato i cui al successivo art del c.c.n.l., nonché per lo svolgimento di quanto ad esso delegato dalle previsioni contrattuali del Titolo X (Mercato del lavoro) del c.c.n.l., con le modalità definite a cura del Comitato esecutivo dell'Ente bilaterale stesso.
i) L'Ente bilaterale nazionale costituirà inoltre, inoltre una apposita Commissione paritetica per esprimere i parere pareri di conformità in materia di apprendistato di cui al successivo art art. 6 del C.C.N.L.c.c.n.l., nonché per lo svolgimento di quanto ad esso delegate dalle previsioni contrattuali del Titolo X (Mercato del lavoro) del C.C.N.L. c.c.n.l. Il Comitato Esecutivo dell’Ente Bilaterale esecutivo dell'Ente bilaterale potrà costituire costruire apposita commissione Commissione con le modalità definite dal Comitato Esecutivo esecutivo stesso.
i) L'Ente bilaterale nazionale costituirà inoltre una apposita Commissione di certificazione per lo svolgimento di quanto ad esso delegato dalle previsioni contrattuali in materia di certificazione preventiva di cui all'art del c.c.n.l. Le risorse economiche, destinate alla realizzazione delle iniziative assegnate all'Ente bilaterale, sono quelle previste al dal Titolo IV (Funzionamento delle relazioni sindacali). Il testo dello Statuto e del regolamento allegati al presente C.C.N.L. c.c.n.l. ne costituiscono parte integrante. La sede dell'Ente bilaterale nazionale, sarà presso la FIAIP sita in Xxxxxxxx Xxxxxxxx 0xxxxxxxx Xxxxxxxx, 0 - Xxxx.
Appears in 1 contract