Errato trattamento di dati personali Clausole campione

Errato trattamento di dati personali. A parziale deroga di ogni diversa pattuizione contrattuale, l’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla inosservanza delle disposizioni della Legge n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni, per perdite patrimoniali cagionate a terzi, in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari non derivanti da comportamento illecito continuativo. La presente estensione di garanzia è prestata per ogni sinistro con uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile pari alla franchigia frontale di polizza e con un limite di risarcimento di per periodo assicurativo annuo. Fatta salva l’anzidetta eccezione, resta confermato che l’assicurazione prestata con la presente polizza copre la responsabilità civile per danni cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose. In relazione alla prestazione delle attività sanitarie (quali ad esempio: assistenza infermieristica, compresa somministrazione di farmaci, nonché all’organizzazione e allo svolgimento di attività motorie, fisioterapeutiche e riabilitative per i soggetti assistiti), la validità dell’assicurazione è regolata come segue: Relativamente all’opera di personale non dipendente esercente la professione sanitaria, l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato Contraente da fatto del suddetto personale per danni da esso arrecati nello svolgimento delle mansioni presso il Contraente stesso. La garanzia è estesa alla responsabilità civile degli esercenti le professioni sanitarie non dipendenti, salvo quando agiscono nell’adempimento di una loro obbligazione direttamente assunta con l’assistito. La Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile del danno, per dolo o colpa grave, compresa quella prevista dagli artt. 9 e 12 della legge 8 marzo 2017 n. 24 (c.d. X. Xxxxx-Bianco) e xx.xx. e ii.
Errato trattamento di dati personali. AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 La garanzia è operante per le perdite patrimoniali cagionate a terzi - compresi i clienti, in conseguenza della non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili. La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalle norme che regolano la materia (D.Lgs. N. 196/2003) e successive modifiche ed integrazioni e che il trattamento dei dati personali sia strettamente strumentale allo svolgimento dell’attività dichiarata e coperta dall’assicurazione. La garanzia opera: nell’ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell’importo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).