ESCLUSIONI COMUNI. La garanzia è esclusa per: - vertenze in materia di successioni, divisioni e regolamento di confini; - vertenze di diritto bancario; - vertenze in materia locatizia relative ad Unità abitative di proprietà del Condominio; - danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; - fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di Terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze esplosive o radioattive; - materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, fatto salvo quanto previsto all’art. 5.1.2. lettere a) e b); - controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli facenti parte del Condominio assicurato; - controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, dall’utilizzo o dalla guida di veicoli in genere; - controversie e procedimenti penali riferibili a dipendenti non iscritti a libro matricola; - il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; - fatti dolosi dell’assicurato, fatto salvo quanto previsto all’art. 5.1.2 lett. b); - fatti non accidentali relativi a Inquinamento dell’ambiente; - controversie tra assicurati diversi dal Contraente; - controversie con la Società relative al contratto stipulato sulla base di queste condizioni. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.
Appears in 2 contracts
Samples: www.famosa-assicurazioni.it, www.gruppoitas.it
ESCLUSIONI COMUNI. La garanzia è esclusa per: - vertenze in materia di successioni, divisioni e regolamento di confini; - vertenze di diritto bancario; - vertenze in materia locatizia relative ad Unità abitative di proprietà del Condominio; - danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; - fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di Terrorismoterrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze esplosive o radioattive; - materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, fatto salvo quanto previsto all’art. 5.1.2. lettere a) e b); - controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli facenti parte del Condominio condominio assicurato; - controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, dall’utilizzo o dalla guida di veicoli in genere; - controversie e procedimenti penali riferibili a dipendenti non iscritti a libro matricola; - il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; - fatti dolosi dell’assicurato, fatto salvo quanto previsto all’art. 5.1.2 lett. b); - fatti non accidentali relativi a Inquinamento inquinamento dell’ambiente; - controversie tra assicurati diversi dal Contraentecontraente; - controversie con la Società società relative al contratto stipulato sulla base di queste condizioni. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.
Appears in 1 contract
Samples: www.valpiave.it
ESCLUSIONI COMUNI. La garanzia è esclusa per: - vertenze in materia di successioni, divisioni e regolamento di confini; - vertenze di diritto bancario; - vertenze in materia locatizia relative ad Unità abitative di proprietà del Condominio; - danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; - fatti non accidentali relativi ad inquinamento ambientale; - fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di Terrorismoterrorismo, atti di vandalismotumulti popolari, terremoto, sciopero scioperi e serrate, ; nonché da detenzione o od impiego di sostanze esplosive o radioattive; - materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, fatto salvo quanto dove espressamente previsto all’art. 5.1.2. lettere a) e b)nelle condizioni richiamate in polizza; - controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli facenti parte del Condominio assicuratoove viene svolta l’attività indicata in polizza; - controversie civili e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, dal possesso, dall’utilizzo o dalla guida di veicoli in genere; ivi compresi i mezzi nautici e aeromobili; fatta eccezione per i mezzi aziendali non targati, utilizzati per il trasporto e lo spostamento delle merci all’interno del perimetro aziendale; - vertenze relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi che l’assicurato effettui nell’esercizio della sua attività; salvo quanto previsto dall’art. 6.2.1 - modulo 2 - difesa civile “vertenze contrattuali con i clienti” espressamente richiamata in polizza; - controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva, concorrenza sleale e diritti d’autore; - controversie e procedimenti penali riferibili a dipendenti soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro; - fatti dolosi dell’assicurato, salvo quanto previsto all’Art. 6.1.1 lett. b); - controversie relative a libro matricolarapporti fra soci e/o amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda o dei relativi immobili; - controversie relative a contratti d’appalto fornitura e posa in opera di materiali; - controversie relative a contratti di leasing e compravendita immobiliare; - controversie derivanti dall’esercizio della professione medica; - vertenze relative al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; - il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; - fatti dolosi dell’assicurato, fatto salvo quanto previsto all’art. 5.1.2 lett. b)le consulenze legali; - fatti non accidentali relativi a Inquinamento dell’ambientele spese per la proposizione di atti di querela; - le controversie con la Società; - le controversie e i procedimenti quando il contraente sia un’azienda edile; - le controversie tra assicurati diversi dal Contraente; - controversie con la Società relative al contratto stipulato sulla base di queste condizionicontraente. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Appears in 1 contract
Samples: www.famosa-assicurazioni.it