ESCLUSIONI COMUNI. La garanzia è esclusa per: - vertenze in materia di successioni, divisioni e regolamento di confini; - vertenze di diritto bancario; - vertenze in materia locatizia relative ad Unità abitative di proprietà del Condominio; - danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; - fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di Terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze esplosive o radioattive; - materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, fatto salvo quanto previsto all’art. 5.1.2. lettere a) e b); - controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli facenti parte del Condominio assicurato; - controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, dall’utilizzo o dalla guida di veicoli in genere; - controversie e procedimenti penali riferibili a dipendenti non iscritti a libro matricola; - il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; - fatti dolosi dell’assicurato, fatto salvo quanto previsto all’art. 5.1.2 lett. b); - fatti non accidentali relativi a Inquinamento dell’ambiente; - controversie tra assicurati diversi dal Contraente; - controversie con la Società relative al contratto stipulato sulla base di queste condizioni. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.
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ESCLUSIONI COMUNI. La garanzia è esclusa per: - vertenze in materia di successioni, divisioni e regolamento di confini; - vertenze di diritto bancario; - vertenze in materia locatizia relative ad Unità abitative di proprietà del Condominio; - danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; - fatti non accidentali relativi ad inquinamento ambientale; - fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di Terrorismoterrorismo, atti di vandalismotumulti popolari, terremoto, sciopero scioperi e serrate, ; nonché da detenzione o od impiego di sostanze esplosive o radioattive; - materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, fatto salvo quanto dove espressamente previsto all’art. 5.1.2. lettere a) e b)nelle condizioni richiamate in polizza; - controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli facenti parte del Condominio assicuratoove viene svolta l’attività indicata in polizza; - controversie civili e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, dal possesso, dall’utilizzo o dalla guida di veicoli in genere; ivi compresi i mezzi nautici e aeromobili; fatta eccezione per i mezzi aziendali non targati, utilizzati per il trasporto e lo spostamento delle merci all’interno del perimetro aziendale; - vertenze relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi che l’assicurato effettui nell’esercizio della sua attività; salvo quanto previsto dall’art. 6.2.1 - modulo 2 - difesa civile “vertenze contrattuali con i clienti” espressamente richiamata in polizza; - controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva, concorrenza sleale e diritti d’autore; - controversie e procedimenti penali riferibili a dipendenti soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro; - fatti dolosi dell’assicurato, salvo quanto previsto all’Art. 6.1.1 lett. b); - controversie relative a libro matricolarapporti fra soci e/o amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda o dei relativi immobili; - controversie relative a contratti d’appalto fornitura e posa in opera di materiali; - controversie relative a contratti di leasing e compravendita immobiliare; - controversie derivanti dall’esercizio della professione medica; - vertenze relative al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; - il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; - fatti dolosi dell’assicurato, fatto salvo quanto previsto all’art. 5.1.2 lett. b)le consulenze legali; - fatti non accidentali relativi a Inquinamento dell’ambientele spese per la proposizione di atti di querela; - le controversie con la Società; - le controversie e i procedimenti quando il contraente sia un’azienda edile; - le controversie tra assicurati diversi dal Contraentecontraente. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art.7.1 Cosa deve fare l’assicurato In caso di sinistro il contraente o l’assicurato deve:
1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; - controversie le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice civile;
2. conservare le tracce e i residui del sinistro fino all’accertamento peritale senza avere, per tale titolo, diritto a indennizzo;
3. darne avviso scritto all’intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno;
4. farne denuncia, nei 5 giorni successivi, all’Autorità giudiziaria o di polizia competenti per la località dove è occorso il sinistro se quest’ultimo riguarda la sezione Furto o in caso di sinistro presumibilmente doloso;
5. inviare alla Società un elenco dettagliato dei danni subiti, con la Società relative al contratto stipulato sulla base di queste condizioni. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da pattiriferimento alla qualità, accordi, obbligazioni contrattuali che, quantità e valore al momento del sinistro delle cose assicurate unitamente alla copia della stipulazione denuncia di cui al comma precedente;
6. mettere a disposizione della Società, in caso di danno alle merci, i documenti contabili di magazzino.
7. adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
8. denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. L’inadempimento degli obblighi di cui ai punti 1,2,3,4 può comportare la perdita totale o parziale del contrattodiritto all’indennizzo, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanticome previsto dall’art. 1915 del Codice civile.
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Samples: Assicurazione
ESCLUSIONI COMUNI. La garanzia è esclusa per: - vertenze in materia di successioni, divisioni e regolamento di confini; - vertenze di diritto bancario; - vertenze in materia locatizia relative ad Unità abitative di proprietà del Condominio; - danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; - fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di Terrorismoterrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze esplosive o radioattive; - materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, fatto salvo quanto previsto all’art. 5.1.2. lettere a) e b); - controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli facenti parte del Condominio condominio assicurato; - controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, dall’utilizzo o dalla guida di veicoli in genere; - controversie e procedimenti penali riferibili a dipendenti non iscritti a libro matricola; - il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; - fatti dolosi dell’assicurato, fatto salvo quanto previsto all’art. 5.1.2 lett. b); - fatti non accidentali relativi a Inquinamento inquinamento dell’ambiente; - controversie tra assicurati diversi dal Contraentecontraente; - controversie con la Società società relative al contratto stipulato sulla base di queste condizioni. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.
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