GLOSSARIO
Impresa Commercio
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Impresa Commercio/Mod. X2042.0 – edizione 05/2020
Prodotto multigaranzia per l’assicurazione di piccole e medie imprese commerciali
Queste condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le Linee guida “Contratti semplici e chiari”
INDICE | ||
GLOSSARIO
Addetti ( nella sezione RC) | I titolari, i soci, i familiari dell’Assicurato che operano nell’attività a qualsiasi titolo, nonché i prestatori di lavoro. |
Addetto ( nella sezione tutela legale) | Sono i titolari, compresi i familiari, i soci che prestino la loro opera nell’Azienda; i prestatori di lavoro, intesi come tutte le persone fisiche delle quali l’Assicurato si avvale nel rispetto delle Norme vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro al momento del sinistro, nello svolgimento dell’attività dichiarata in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile. Sono comunque esclusi dalla presente definizione: professionisti, subappaltatori e loro dipendenti. |
Apparecchiatura elettronica | Macchine e apparecchiature d’ufficio azionate da correnti deboli, impianti di allarme, prevenzione e sorveglianza, nonché registratori di cassa, bilance, fatturatrici ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l’attività esercitata esclusi i telefoni cellulari. |
Arbitrato | Procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti posso- no adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza. |
Assicurato | il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
il contratto di assicurazione. | |
Attività complementari o accessorie alla vendita | - Riparazione e/o manutenzione di merci vendute (compresi i veicoli) - Attività di prove e test sulle merci - Produzione di generi alimentari e, per le farmacie, dei prodotti omeopatici e galenici destinati alla vendita nell’esercizio assicurato - Confezionamento ed imballaggio - Predisposizione di pezzi su misura i cui reparti non superano nell’insieme 1/5 della superficie complessiva dei piani del fabbricato |
Attività giudiziale | Attività che viene svolta avanti a un Giudice, secondo quanto previsto dall’ordina- mento giuridico, per arrivare ad una sentenza che decida sul fatto rappresentato dalle parti in giudizio. |
Attività stragiudiziale | Attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. |
Autocombustione | combustione spontanea senza fiamma. |
Cassaforte | Mezzo di custodia che presenti almeno le seguenti caratteristiche di base: - a mobile: a. pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.); b. movimento di chiusura: - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti; - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali; c. peso minimo: 200 kg. - a muro: mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio munito di ancoraggio, cementata nella muratura e con sportello d’apertura a filo di parete. |
Combustibili | merci e sostanze che non sono classificabili “esplodenti” o “infiammabili” o “incombustibili” |
Conduttori esterni | Insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo - sotterranei, aerei o posti all’interno di intercapedini - collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti |
la dotazione delle apparecchiature stesse. | |
Contenuto | Nella sezione Incendio ed altri eventi: a) arredamento: mobilio, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, elaboratori elettronici, indumenti. Cose di proprietà di dipendenti, di terzi inerenti l’attività dichiarata. b) arredamento domestico: complesso mobiliare per l’arredamento dei locali di abitazione, elettrodomestici, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, provviste di famiglia, oggetti personali e quant’altro di inerente all’abitazione. c) macchinario ed attrezzature: macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti - impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A; - impianti di segnalazione e comunicazione; - attrezzatura e arredamento industriale, dei depositi e delle dipendenze - serbatoi metallici e tubazioni - insegne, teli, tende, con i relativi impianti e supporti - opere di miglioria, abbellimento e utilità ai locali; - impianti di prevenzione e di allarme apparecchiature di segnalazione e di comunicazione - casseforti; d) merci, materie prime, prodotti finiti, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali. Si considerano merci i veicoli di proprietà di terzi iscritti al P.R.A. oggetto di riparazione, manutenzione o in deposito. e) Sono comprese le merci diverse da quelle proprie dell’attività dichiarata con il limite di indennizzo del 15% della somma assicurata per il “Contenuto”. Relativamente alla sola Sezione Incendio, tutto quanto sopra elencato può trovarsi anche all’aperto nell’ambito dell’azienda escluso quanto compreso nella definizione di “Fabbricato”. Nella sezione Furto -Merci, mobilio, arredamento, macchine per ufficio, macchinari ed attrezzature, casseforti (compresi, nei limiti sottoindicati, i valori contenuti), impianti di prevenzione e di allarme. - Sono comprese le merci diverse da quelle proprie dell’attività dichiarata con il limite di indennizzo del 5% della somma assicurata per il “Contenuto”. - Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, collezioni in genere e cose aventi valore artistico con il limite di 10.000,00 euro per singolo pezzo. - Indumenti, oggetti personali di proprietà dell’Assicurato (esclusi gioielli, preziosi e simili), nonché valori e tabacchi fino ad 1/10 della somma assicurata con il limite di 3.000,00 euro se posti ovunque e fino a 2/10 della somma assicurata con il limite di 6.000,00 euro se custoditi in cassaforte. |
Contraente | il soggetto che stipula l’assicurazione. |
Contratto di assistenza tecnica | Accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l’Assicurato ed il fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell’impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne. |
Contravvenzione | Reato. Nelle contravvenzioni non si considera l’elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda. |
Copie di sicurezza | Copie di dati, procedure, programmi memorizzati su supporti, carta, microfilm e simili, conservate in armadi di sicurezza o in edificio separato e contenenti la versione aggiornata dei dati, le procedure originali, i programmi al momento dell’effettuazione delle operazioni di copiatura. |
Cose | Nella sezione Responsabilità Civile, sia gli oggetti materiali sia gli animali. |
Crollo | deformazione della struttura portante del fabbricato, che ne comprometta la stabilità determinando un evidente pericolo di rovina. |
Danno di natura contrattuale | Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti, verbali o scritti. |
Danno extracontrattuale | Xxxxx xxxxxxxx derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso. |
Dati | Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi. |
Esplodenti | sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l’aria o con l’acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A. |
Esplosione | sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità. |
Estorsione | Il costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare o ad omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 629 Cod. Pen.). |
Fabbricato | la costruzione edile costituente l’insieme dei locali adibiti all’esercizio dell’attività assicurata, comprese attività complementari e accessorie alla vendita, incluse le relative quote di parti comuni, le minori dipendenze. Sono comprese: opere di fondazione interrate, affreschi e statue non aventi valore artistico, tinteggiature, tappezzerie, rivestimenti, soffittature e controsoffittature –, tettoie, muri di cinta, fissi ed infissi, nonché impianti fissi al servizio del fabbricato, quali idrici, igienico-sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, scale mobili, ascensori e montacarichi, antenne ed altre installazioni considerate immobili per natura e destinazione, recinzioni, compresi gli eventuali cancelli, anche elettrici, compresi gli alberi di alto fusto purché di esclusiva pertinenza dell’Azienda sino alla concorrenza di euro 3.000,00, escluso solo quanto compreso nella definizione di “Contenuto”. I locali dell’Azienda possono essere costituiti anche da più fabbricati o corpi di fabbricato, purché tutti pertinenti l’attività dichiarata e situati nello stesso immobile o in aree o immobili adiacenti. È compresa la porzione di fabbricato destinata a civile abitazione dell’Assicurato o del custode. |
Fatturato | L’ammontare delle vendite o delle prestazioni di servizi realizzato in un anno dall’Assicurato, detto anche volume d’affari, comprovato dalle prescritte scritture contabili (escluso I.V.A.). |
Fissi ed infissi | manufatti per la chiusura dei vani di transito, la comunicazione, l’aerazione ed illuminazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione |
Franchigia | la parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell’Assicurato. |
Furto | L’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 Cod. Pen.). |
Implosione | Il cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna |
Incendio | la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. |
Incombustibili | le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° centesimali non danno luogo a |
manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno. | |
Indennizzo | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Infiammabili | sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili “esplodenti” che rispondono alle seguenti caratteristiche: • Tipo A: - gas combustibili; - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21° C; - sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente si infiammano. • Tipo B: - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21° C e inferiore a 55° C. • Tipo C: - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55° C e inferiore a 100° C; - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle Norme di cui al D.M. 17.12.1977 – Allegato X. Xx conviene la seguente equivalenza: 10 kg. Di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg. Di infiammabili di tipo B o a 400 kg. Di infiammabili di tipo C. |
Insorgenza | Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l’insorgenza è: - nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato; - nell’ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l’evento dannoso; - nell’ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali. |
Lastre | lastre di cristallo e vetro - piane e curve - fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, stabilmente collocate su vetrine, porte e finestre, escluse le lastre collocate nella parte di fabbricato adibita ad abitazione civile, comprese lavorazioni, iscrizioni e decorazioni, nonché insegne anche in materiale plastico rigido stabilmente fissate al fabbricato medesimo o ad altri appositi sostegni nel fabbricato e nell’area di pertinenza |
Lavoro parasubordinato | Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione, collegato però ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa (D.Lgs. 276/03). |
Massimale | L’obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali. Quando è previsto un limite di indennizzo per sinistro o per anno assicurativo, questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso. Nella sezione tutela legale, corrisponde alla somma entro la quale la Società risponde per ogni caso assicurativo / sinistro. |
Materiali autoestinguenti | materiali che non propagano la fiamma se esposti ad una piccola sorgente di ignizione, cioè quelli che, provati secondo i metodi di prova adottati dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell’Interno, risultano di classe non superiore a 2 (D.M. 26.06.1984, Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini |
della prevenzione incendi) | |
Merci speciali | D1 - polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio - celluloide (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espanse o alveolari - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) - espansite e sughero grezzo. D2 - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa - cotone idrofilo - ovatte - cotoni sodi. D3 - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana almeno per l’80% - ovatte sintetiche - piume o piumino. Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg. di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg. di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg. di merci speciali di categoria D3. Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito. |
Muro pieno | il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in conglomerati incombustibili, naturali od artificiali o in pietre o in altri materiali aventi la certificazione REI 120. Sono ammesse: le aperture minime per il passaggio delle condutture elettriche ed idriche e una sola apertura per piano, purché presidiata da serramenti interamente metallici, privi di luci o da serramenti costruiti in materiali aventi la certificazione REI 120. |
Polizza | il documento che prova l’assicurazione. |
Premio | la somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Prestatori di lavoro | Tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale nel rispetto delle Norme di legge, nell’esercizio dell’attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile. |
Primo rischio (assoluto) | la forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile. |
Primo rischio relativo | Nella sezione Furto, forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C., purché il rapporto tra il valore complessivo delle cose assicurate al momento del sinistro e la somma assicurata non superi quello indicato in polizza; altrimenti - fermo il limite massimo di indennizzo rappresentato dalla somma assicurata - l’ammontare del danno verrà ridotto nella proporzione esistente tra il rapporto indicato in polizza e quello riscontrato al momento del sinistro. La scelta di questa forma di garanzia viene riportata espressamente in scheda di polizza. |
Procedura | La sequenza documentata di operazioni per il trattamento delle informazioni. |
Programma standard in licenza d’uso | Sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall’elaboratore che il Contraente o l’Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti. |
Rapina | L’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia alla persona, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art.628 Cod. Pen.). |
Risarcimento | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro relativo alle garanzie di Responsabilità Civile |
Xxxxxx | Xxxxx commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene. |
Scoperto | la parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato. |
Scoppio | repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto |
a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio. | ||
Serramenti in ferro | quelli rigidi costruiti interamente in acciaio o ferro scorrevoli in senso orizzontale o verticale su guide in acciaio, oppure a un solo battente, posti a chiusura di aperture riquadrate da un telaio in acciaio o ferro e con soglia incombustibile. | |
Serramento | Manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni. | |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione; | |
Sinistro o caso assicurativo | Nella sezione tutela legale Il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prestata l’assicurazione. | |
Società | ITAS Mutua, che presta l’assicurazione, come risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti. | |
Spese di giustizia | Spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna. | |
Spese di soccombenza | Spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti. | |
Strutture in legno lamellare | quelle ottenute - con procedimento industriale - da tavole unite “testa a testa” nel senso della lunghezza; fra loro incollate una sull’altra in modo che le fibre risultino parallele e orientate secondo l’asse longitudinale del manufatto finito che, a sua volta, deve presentare sezione piena rettangolare di larghezza costante, pari a quella delle lamelle da cui è costituito. | |
Supporti di dati | Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata), usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente. | |
Terrorismo | un atto (incluso anche l’uso della forza o della violenza e/o minaccia) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. | |
Transazione | Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere. | |
Tetto - Copertura – Xxxxx | Xxxxx: | il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene). |
Copertura: | il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti. | |
Solai: | il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature. | |
Valori | monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore; nella sezione furto si intendono compresi gioielli, pietre preziose ed oggetti di metallo prezioso. | |
Valore intero | la forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito previa applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile. | |
Tutela legale | L’assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05 artt. 000-000-000 e 174. | |
Unico sinistro | Nella sezione Tutela legale, Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati. | |
Vetro antisfondamento | Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento, costituito da: a) due o più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra lastra e lastra, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.; b) un unico strato di materiale sintetico di spessore non inferiore a 6 mm. |
NORME DI CARATTERE GENERALE
Art.1.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e dell’assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la stessa cessazione dell’assicurazione secondo gli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.
Art.1.2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti come previsto dall’art. 1901 del Codice civile.
Art.1.3 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art.1.4 - Aggravamento del rischio
Il contraente o l’assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la stessa cessazione dell’assicurazione come previsto dall’art. 1898 del Codice civile.
Art.1.5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente o dell’assicurato come previsto dall’art. 1897 del Codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art.1.6 - Limite massimo di indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare massimale o somma maggiore di quella assicurata a ciascuna garanzia nell’ambito della Sezione interessata al sinistro.
Art.1.7 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società e il contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni.
In caso di recesso da parte della Società, la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell’imposta.
Art.1.8 - Altre assicurazioni
Come previsto dall’art. 1910 del Codice civile, il contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e sulle medesime cose. In caso di sinistro il contraente deve dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art.1.9 - Durata del contratto, proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
La durata del contratto è indicata sulla scheda di polizza.
Il contratto può essere stipulato nella forma “a tacito rinnovo” o “a scadenza automatica” e può avere durata annuale o poliennale
Nel caso di XXXXXX XXXXXXX, il contratto di assicurazione si rinnova alla scadenza annuale o a quella poliennale, e così successivamente, di anno in anno, salvo in caso di disdetta comunicata da una delle Parti ed inviata nelle forme e nei termini di cui all’articolo seguente.
Nel caso di SCADENZA AUTOMATICA, il contratto cessa automaticamente alle ore 24 del giorno di scadenza indicato sulla scheda di polizza, senza necessità di disdetta.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al “periodo di assicurazione”, questo si intende della durata di un anno. Se però l’assicurazione è stata stipulata per una minore durata, il “periodo di assicurazione” coincide con la durata del contratto.
Art.1.10 - Disdetta dell’assicurazione
Entrambe le Parti possono disdire il contratto stipulato nella forma “a tacito rinnovo” inviando una comunicazione tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), da spedire almeno 30 giorni prima della scadenza.
In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.
Art.1.11 - Facoltà di recesso (su contratti poliennali)
Nel caso di contratto a durata poliennale, il contraente può recedere dal contratto trascorso il primo quinquennio o in caso di durata inferiore a cinque anni, alla scadenza contrattuale, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso viene esercitata.
Art.1. 12- Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraente.
Art.1.13 - Rinvio alle norme di legge
Questo contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.1.14 - Foro competente
Per qualunque controversia che derivi dall’applicazione o interpretazione di questa polizza, il Foro competente sarà quello di residenza della parte attrice, ad eccezione del caso in cui l’assicurato rivesta la qualifica di consumatore come previsto dall’art. 3 del D. lgs. N. 206/2005.
In quest’ultimo caso il Foro competente sarà quello di residenza o di domicilio elettivo dell’assicurato.
Art.1.15 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal contraente e dalla Società.
Spetta al contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l’assicurato, che non può impugnarli.
L’indennizzo liquidato non può essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art.1.16 – Indicizzazione
Se è stata espressamente convenuta in polizza l’applicazione dell’indicizzazione, le somme assicurate, i massimali e il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice dei “costo di costruzione di un fabbricato residenziale” elaborato dall’ISTAT, in conformità a quanto segue:
a) come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l’indice di giugno dell’anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all’indice iniziale o a quello dell’ultimo adeguamento, le somme assicurate , i massimali, e il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
c) l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua. Il contraente riceverà apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.
Se in conseguenza di uno o più adeguamenti, l’indice supera il 100% di quello inizialmente stabilito in polizza, le Parti possono rinunciare all’aggiornamento successivo della polizza con lettera raccomandata da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza annuale. In questo caso le somme, i massimali assicurati e il premio restano quelli dell’ultimo aggiornamento effettuato.
Anche le franchigie e i limiti di risarcimento non espressi in percentuale sono soggetti ad adeguamento.
Art.1.17 - Buona fede
La mancata comunicazione da parte del contraente o dell’assicurato di circostanze che aggravano il rischio, così come le dichiarazioni inesatte o incomplete rese alla stipula della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento, purché l’assicurato o il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave.
La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI
COSA È ASSICURATO
GARANZIE BASE
Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza, e con le limitazioni previste nella tabella “Limiti, scoperti e franchigie” (art. 2.4).
Art. 2.1.1- Incendio e rischi collegati
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
a) incendio;
b) fulmine;
c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
d) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, satelliti e corpi celesti;
e) sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 mt. da esse.
f) esplosioni o scoppi esterni che si sono verificati per cause indipendenti dall’attività dichiarata in polizza, con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi;
g) implosione;
h) rovina di ascensori e di montacarichi o simili, compresi i danneggiamenti all’impianto;
i) fumo fuoriuscito a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore che fanno parte delle cose stesse, e purché questi impianti siano collegati mediante adeguate condutture a camini appropriati;
j) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in moto a velocità supersonica;
k) urto di veicoli, non appartenenti all’assicurato o al contraente né al suo servizio, in transito sulle aree che non siano di sua esclusiva pertinenza, escl usi i danni materiali e diretti causati a veicoli iscritti al P.R.A che non siano considerati merce.
l) la Società risarcisce inoltre i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio e i danni provocati non sconsideratamente dall’assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l’incendio stesso o altro evento dannoso garantito in polizza;
m) la Società risarcisce inoltre le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, oltre alle spese per operazioni di conferimento, decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi nei limiti previsti alla tabella Limiti, scoperti e franchigie di questa sezione;
n) la rimozione e il ricollocamento delle cose assicurate alla voce “Contenuto” durante il ripristino del fabbricato a seguito di sinistro;
o) le spese per il rimpiazzo del combustibile, fuoriuscito da un impianto di riscaldamento o condizionamento, perduto in conseguenza di un evento indennizzabile, con il massimo di euro 1.500 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo;
p) spese per il rifacimento o duplicazione documenti inerenti l’attività andati distrutti a seguito di sinistro indennizzabile, con il massimo di euro 1.000 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.
q) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da autocombustione, se lo stoccaggio della merce assicurata viene effettuato adottando procedure di trattamento, di deposito e di movimentazione adeguate alla tipologia merceologica del prodotto.
Art. 2.1.2 - Maggiori costi
1) In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione parziale o totale dell’attività dell’azienda assicurata, a parziale deroga dell’art. 2.3 lett. j) – Esclusioni comuni - la Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti di seguito indicati, le spese necessariamente sostenute per il proseguimento dell’attività, debitamente documentate, purché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino, a titolo di esempio:
- l’uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno o festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi, la fornitura di energia elettrica e/o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i relativi costi di trasferimento.
2) La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura, stati di guerra.
3) Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte e che avrà una durata massima di 3 mesi dal verificarsi del sinistro.
Questa garanzia non è valida se opera la garanzia di cui all’art. 2.2.16 - Indennità aggiuntiva - e se è stata stipulata specifica polizza o sezione danni indiretti.
Art. 2.1.3 - Furto di fissi e infissi
La Società risponde del furto di fissi e infissi e dei guasti causati agli stessi dai ladri per furto consumato o tentato
fino al limite indicato sulla scheda di polizza.
Art. 2.1.4 - Contiguità e vicinanze pericolose
L’assicurato è sollevato dall’obbligo previsto all’art.1898 C.C. di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di 20 metri dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
Art. 2.1.5 - Cose particolari
Sono compresi nell’assicurazione del “Contenuto”:
a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e qualsiasi carta che rappresenti un valore con limite indicato nella tabella dell’art. 2.4;
b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
c) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni o simili;
d) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose con valore artistico o storico.
Relativamente alle cose di cui alle lett. b) e c), la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose stesse, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L’indennizzo verrà corrisposto dalla Società dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.
Art.2.1.6 - Onorario periti
La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile, le spese e gli onorari di competenza del perito che l’assicurato avrà scelto e nominato come previsto dall’art. 7.3– Da chi viene valutato il danno-.
Sono comprese le spese e gli onorari a carico dell’assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
Art.2.1.7 - Xxxxx e/o macchinari decentrati
La Società prende atto che parte delle merci e/o del contenuto può trovarsi ed ivi intendersi assicurato:
a) presso stabilimenti e/o depositi sia propri che di terzi entro il territorio della Repubblica Italiana;
b) presso mostre o esposizioni e simili entro l’ambito della Comunità Europea e dei Paesi confinanti con l’Italia. Se al momento del sinistro esistono altre assicurazioni sulle stesse cose, questa assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni fermo il disposto dell’art. 1907 del Codice civile riferito alle intere partite. L’assicurato è tenuto a dimostrare in ogni momento l’esatto quantitativo delle merci e/o macchinari decentrati.
Art.2.1.8- Modifiche costruzioni
Nell’ambito dello stabilimento possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati e al contenuto per esigenze dell’assicurato in relazione alle sue attività.
L’assicurato deve avvisare la Società solo se tali modifiche comportano aggravamento di rischio, fermo in ogni caso quanto previsto dall’art. 1907 del Codice civile.
Art.2.1.9 - Oneri di ricostruzione/urbanizzazione
La Società rimborserà le spese di riprogettazione del fabbricato, i costi e oneri (escluse multe, ammende e
sanzioni amministrative) che dovessero gravare sull’assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità pubblica per la ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni in vigore all’epoca.
Art.2.1.10 - Onorario consulenti
La Società rimborserà gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di sinistro indennizzabile purché tali costi siano congrui alla pratica di mercato ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
Art.2.1.11 - Operazioni di carico e scarico
Per le sole garanzie Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio, le cose assicurate sono garantite anche se poste su automezzi nelle immediate vicinanze dei fabbricati descritti in polizza durante le operazioni di carico e scarico, salvo che non siano assicurate con polizza trasporti.
Art.2.1.12- Universalità dell’assicurazione
Questa polizza assicura tutto quanto costituisce lo stabilimento (compresi enti in corso di costruzione e allestimento, sia in opera che a piè d’opera), fatta eccezione per l’area dello stabilimento.
Rimane convenzionalmente stabilito fra le Parti che, in caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto dello stabilimento deve ritenersi tutto assicurato e che, se una determinata cosa o un determinato oggetto non trovano precisa assegnazione in una delle partite di questa polizza o che tale assegnazione risulti dubbia o controversa, la cosa o l’oggetto verranno attribuiti alla partita “Contenuto”.
Art.2.1.13 - Acqua condotta
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici (esclusi gli impianti automatici di estinzione) esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti assicurati.
In caso di sinistro indennizzabile la Società indennizzerà anche il costo dell’eccedenza del consumo di acqua conseguente al sinistro stesso.
La Società non risponde:
a) dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
Sono escluse dal risarcimento le merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento dei locali posti integralmente al di sotto del livello stradale.
Art.2.1.14 - Eventi atmosferici
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate:
a) da uragano, bufera, tempesta, tromba d’aria, grandine, vento e cose da esso trascinate (compresa la caduta di alberi), quando tali eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti posti nelle vicinanze;
b) che si sono verificati all’interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra a condizione che vi siano concomitanza e correlazione tra l’evento atmosferico ed il danno oppure che per l’assicurato sia stato impossibile provvedere tempestivamente al ripristino del danno con l’ordinaria diligenza richiesta.
La Società non risponde dei danni:
a. causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;
anche se si sono verificati a seguito degli eventi atmosferici sopra elencati;
b. subiti da:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole;
- recinti (ad eccezione dei recinti in muratura), cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e analoghe installazioni esterne;
- enti all’aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto, lastre di fibro-cemento, manufatti di materia plastica, pannelli solari e impianti fotovoltaici per effetto di grandine.
Art.2.1.15 - Eventi Sociopolitici - Terrorismo
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, che si sono verificati in occasione di:
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici compresi quelli di sabotaggio;
- terrorismo.
Sono esclusi i danni:
a) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
b) che si sono verificati nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
c) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
d) di contaminazione da sostanze chimiche e/o biologiche e virus informatici di qualsiasi tipo.
e) causati a fabbricati vuoti e/o inoccupati da oltre 90 giorni e al loro eventuale contenuto.
Questa garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, opera anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con avvertenza che, se l’occupazione si prolunga per oltre 5 giorni consecutivi, la Società risponde solamente dei danni da incendio, esplosione, scoppio anche se si sono verificati durante questo periodo.
Art.2.1.16 – Prosecuzione della copertura sul contenuto rimosso a seguito di sinistro
In caso di sinistro indennizzabile, le garanzie prestate rimangono in vigore per il contenuto, se assicurato, che venga rimosso o trasferito temporaneamente in altra ubicazione, purché quest’ultima abbia caratteristiche costruttive analoghe a quella assicurata.
Questa estensione di garanzia resterà valida per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi, calcolati a decorrere dal giorno del verificarsi dell’evento dannoso. Il contraente o l’assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 24 ore dall’inizio della rimozione; in mancanza, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle 24 del giorno della comunicazione.
Art. 2.1.17 - Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice civile, verso:
- le persone delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllate, consociate e collegate;
- i clienti;
- tutti i familiari conviventi (e verso genitori e i figli anche se non conviventi) purché l’assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
GARANZIE OPZIONALI
Se sono state selezionate ed è stato pagato il relativo premio, le seguenti garanzie opzionali sono prestate per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza e con le limitazioni riportate nella tabella “Limiti, scoperti e franchigie” (art. 2.4):
Art.2.2.1 - Danni elettrici ed elettronici (nella forma a Xxxxx Xxxxxxx)
Se sono assicurati il Fabbricato ed il Contenuto, la Società risponde, limitatamente alle somme assicurate alle voci “Fabbricato” e “Contenuto”, dei danni materiali e diretti causati a impianti, apparecchiature e circuiti elettrici da correnti o scariche o altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha provocati. La garanzia opera a parziale deroga dell’art. 2.3 lett. h) - Esclusioni comuni–.
I danni alle componenti elettroniche sono compresi:
a) nel limite della somma assicurata relativamente agli impianti fissi del fabbricato;
b) nel limite della somma assicurata, ma in ogni caso con il limite di indennizzo di 7.500 euro per sinistro e anno assicurativo, relativamente a sistemi ed apparecchiature elettroniche, comprese le centraline telefoniche. Relativamente a tali sistemi e apparecchiature in caso di sinistro sarà applicato tutto quanto previsto all’art. 7.6 – Come viene calcolato il valore delle cose assicurate e quantificato il danno – della Sezione Cosa fare in caso di sinistro - relativamente alla Sezione
Elettronica.
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
- ad accumulatori elettrici e batterie;
- derivanti da usura, manomissione e carenza di manutenzione;
- che si sono verificati in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
- che si sono verificati durante le operazioni di collaudo, prove ed esperimenti in genere;
- dovuti a difetti noti all’assicurato all’atto della stipula della polizza, e quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore.
Art.2.2.2 - Allagamenti
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, da qualsiasi spargimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni e/o acqua condotta e/o colaggio da impianti automatici di estinzione, che si è verificato all’interno dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate. La garanzia opera a parziale deroga dell’art. 2.3 lett. c) Esclusioni comuni.
La Società non indennizza i danni:
a) causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini;
b) causati da mareggiata, marea, xxxxxxxx e penetrazione di acqua marina;
c) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti provocati dal vento o dalla grandine;
d) causati dalla fuoriuscita d’acqua da impianti automatici di estinzione;
e) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, purché conseguenti all’evento coperto da questa garanzia;
f) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
g) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento.
Art.2.2.3 - Colaggio da impianti automatici di estinzione
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.
La Società non risponde:
a) dei danni che si sono verificati in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto che dei locali protetti;
b) dei danni causati dal gelo;
c) delle spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione;
d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento.
Art.2.2.4 - Gelo
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura degli impianti idrici, igienici, tecnologici e/o tubazioni al servizio dei fabbricati e/o all’attività descritta in polizza, purché l’attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non sia stata già sospesa per più di 96 ore antecedentemente al sinistro.
Sono escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
Art.2.2.5 - Ricerca e ripristino del guasto
La garanzia comprende le spese sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi, che ha dato origine allo spargimento di acqua, e le spese conseguenti alla demolizione e ripristino delle parti di fabbricato, effettuate per la ricerca della rottura accidentale di cui sopra.
La garanzia opera a parziale deroga delle esclusioni previste alle garanzie “Acqua condotta”, “Colaggio impianti automatici di estinzione” e “Gelo”.
Art.2.2.6 - Occlusione fognature
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da occlusione di fognature, esclusa rete fognaria pubblica, che si sono verificati all’interno del fabbricato assicurato. La garanzia comprende le spese sostenute per ricercare l’occlusione e liberare, riparare o sostituire la parte di tubazione interessata e i relativi raccordi, e le spese conseguenti alla demolizione e ripristino delle parti di fabbricato, eventualmente effettuate per la ricerca.
Art.2.2.7 - Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas
La Società, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell’assicurato, posti al servizio dei locali dell’azienda assicurati, accertata dall’ente di distribuzione, indennizza:
a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla
dispersione di gas;
b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione o il ripristino di parti dei locali dell’azienda assicurati.
Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate anche se necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.
Art.2.2.8 - Sovraccarico neve
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all’interno dei fabbricati e loro contenuto purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale di tetto, pareti, lucernari e serramenti direttamente provocato dal peso della neve.
La Società non risarcisce i danni causati:
- da valanghe e slavine;
- da gelo, purché conseguente a evento coperto da questa garanzia;
- ai fabbricati, e relativi contenuti, non conformi alle norme in vigore al momento della costruzione del fabbricato. I fabbricati costruiti prima del 1982 dovranno essere conformi almeno alle previsioni del D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.02.1982 (G.U. n. 56 del 26.02.1982) sulla sicurezza delle costruzioni;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che questo rifacimento sia ininfluente ai fini di questa garanzia, e al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici e al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate, serramenti, e all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.
Art.2.2.9 - Eventi atmosferici per enti all’aperto ( nella forma a primo rischio)
La Società risponderà dei danni materiali e diretti – causati alle cose assicurate poste all’aperto per loro naturale destinazione e a fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati. La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto all’art. 2.1.14 - Eventi atmosferici. Sono esclusi i danni causati dalla grandine su autoveicoli.
Art.2.2.10 - Grandine su fragili ( nella forma a primo rischio)
Si assicurano i danni causati dalla grandine a:
- serramenti, vetrate e lucernari;
- lastre di cemento-amianto, lastre di fibro-cemento e manufatti di plastica;
- pannelli solari;
anche se fanno parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
La garanzia opera fermo quanto disposto all’art. 2.1.14 - Eventi Atmosferici e a integrazione dello stesso.
Art.2.2.11 - Grandine per autoveicoli (autosaloni) (nella forma a Primo Rischio)
Si assicurano i danni causati dalla grandine agli autoveicoli all’aperto. La garanzia opera fermo quanto disposto all’art. 2.1.14 - Eventi Atmosferici e a integrazione dello stesso.
Art.2.2.12 - Rischio locativo
Nei casi di responsabilità dell’assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile, si assicurano i danni diretti e materiali causati da incendio o altro evento garantito da questa polizza, ai locali tenuti in locazione dall’assicurato, anche se causati con colpa grave dell’assicurato stesso e ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 7.10- Assicurazione parziale della Sezione Cosa fare in caso di sinistro, se la somma assicurata a questo titolo risulta inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.
Art.2.2.13 - Ricorso terzi o locatari
La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, fino al massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile come previsto dalla legge - per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi e/o locatari da sinistro indennizzabile. Solo per questa garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’assicurato.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo dei beni, e di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito.
L’assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l’assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo le cose dei locatari, i veicoli dei dipendenti dell’assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato e ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità
illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all’assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, come previsto dalle normative di legge in vigore, e gli amministratori delle stesse. L’assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Società potrà assumere la direzione della causa e la difesa dell’assicurato. L’assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice civile.
Art.2.2.14 - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro (nella forma a Primo Rischio)
A integrazione di quanto previsto dall’art. 2.1.1 lett. g) - Incendio e rischi collegati – la Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e conferire a discarica idonea, i residui del sinistro indennizzabile.
Le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi sono rimborsate, con i l l imite previsto nella Tabella Limiti, scoperti e franchigie.
Art.2.2.15 - Merci in refrigerazione ( nella forma a primo rischio)
La Società risponde – a parziale deroga dell’art. 2.3 lett. i) - Esclusioni comuni- , dei danni subiti dalle merci in refrigerazione assicurate alla relativa partita a causa di:
1. mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido frigorigeno; xxxxxxxxxxx:
a) a incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei;
b) all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, e nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica
direttamente pertinenti all’impianto stesso.
La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa di almeno 12 ore.
Nel caso di danno riconducibile a “Eventi Sociopolitici” o “Terrorismo” - art. 2.1.15 - l’indennizzo sarà liquidato solo se opera questa estensione di garanzia.
Art.2.2.16 - Indennità aggiuntiva
L’indennizzo relativo alle somme assicurate delle voci “Fabbricato”, “Contenuto”, calcolato per ciascuna voce presa separatamente, sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell’attività, della percentuale precisata a questo titolo.
Questa garanzia non opera per le merci indennizzate in base a quanto previsto all’art. 7.8 - Selling Price - e se è stata stipulata specifica polizza Xxxxx Xxxxxxxxx.
La garanzia opera a parziale deroga dell’art. 2.3 lett. j) – Esclusioni comuni - in caso di sinistro.
Art.2.2.17 - Cristalli ed insegne (nella forma a Xxxxx Xxxxxxx)
La Società assicura le spese, comprensive di trasporto e installazione, necessarie per la sostituzione delle lastre di cristallo, mezzocristallo e vetro, gli specchi e le insegne collocate ed installate nei fabbricati assicurati in polizza o all’aperto su appositi sostegni nell’area di pertinenza dell’azienda, rotte in seguito a fatto accidentale o di terzi, purché alla data di entrata in vigore della polizza siano integre ed esenti da difetti.
Sono compresi i danni avvenuti in occasione di furti o tentativi di furti. Le rigature, segnature, screpolature, scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili.
Sono esclusi i danni:
a) indennizzati in base a una garanzia prestata con questa sezione;
b) che derivano da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre e sulle insegne o ai relativi supporti, sostegni o cornici;
c) determinati o agevolati da dolo dell’assicurato o delle persone di cui l’assicurato deve rispondere;
d) subiti da lucernari, pannelli solari e lastre orizzontali;
e) subiti dalle lampade e dalle insegne a seguito di surriscaldamento o di cortocircuito.
In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno, senza restituzione di premio.
Su richiesta del contraente questa somma potrà essere reintegrata nel valore originario versando il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di assicurazione in corso.
Art.2.2.18 - Perdita di canoni di locazione (nella forma a Xxxxx Xxxxxxx)
La Società indennizza i danni derivanti dalla perdita di canoni di locazione che l’assicurato non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati da un sinistro indennizzabile come previsto da questa sezione, durante il periodo necessario al loro ripristino, con il massimo di un anno.
Art.2.2.19 - Perdita di profitto (nella forma a Xxxxx Xxxxxxx)
La Società si obbliga a rimborsare all’assicurato la perdita economica effettiva e documentata che gli sia derivata, durante la validità della polizza, dalla forzata interruzione o riduzione dell’attività causata da:
– difficoltà di accesso per incendio, esplosione o scoppio di beni di terzi vicini;
– intossicazione dei clienti che provochi la chiusura temporanea dell’attività per ordine dell’autorità;
– isolamento della località per valanghe o frane o eccesso di neve.
La garanzia comprende le spese che l’assicurato ha avuto a carico per i propri clienti forzatamente ospitati in altri esercizi, in base alla differenza risultante dalla Tabella prezzi.
Art.2.2.20 - Piazzali
A integrazione della definizione di “Fabbricato” si intendono compresi i piazzali di proprietà o in uso dal contraente e/o assicurato che pertanto si intendono assicurati alla partita “Fabbricato”.
COSA NON È ASSICURATO
Art. 2.3 – Esclusioni comuni Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, di insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo o sabotaggio;
b) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni, allagamenti e frane;
d) causati con dolo dell’assicurato o del contraente;
e) causati con dolo dei Rappresentanti legali e dei Soci a responsabilità illimitata, se l’assicurato o il contraente sono persone giuridiche;
f) di smarrimento, furto o ammanchi delle cose assicurate anche se avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
g) causati alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un’implosione se l’evento è determinato da usura, corrosione, difetti di materiale;
h) di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, dovuti a qualunque causa, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, di fuoriuscita del fluido frigorigeno o di mancato o anormale mantenimento dell’atmosfera controllata, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
j) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Salvo esplicita diversa pattuizione sono esclusi i danni a:
• macchinario ed attrezzature appoggiati a contratti di leasing
• apparecchiature elettroniche
se già coperti da apposita assicurazione.
LIMITI DI COPERTURA
Art. 2.4 – Limiti, scoperti e franchigie
Art. | Titolo | Franchigia in euro, per ogni sinistro | % scoperto col minimo di euro, per ogni sinistro | Limite di indennizzo (in euro o in percentuale) | |
2.1.1 m) | Spese di demolizione e sgombero | 10% dell’indennizzo | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
Spese per operazioni di conferimento, decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi | 10.000 | per sinistro e periodo di assicurazione | |||
2.1.1 n) | Spese di rimozione e ricollocamento delle cose assicurate alla voce “Contenuto” durante il ripristino del fabbricato a seguito di sinistro | 10% dell’indennizzo con il massimo di 10.000 | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
2.1.1.h ) | Rovina ascensori | 3.000 | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
2.1.1.k ) | Urto veicoli | 250 | |||
2.1.2 | Maggiori costi | 10% dell’indennizzo liquidato per ciascuna voce assicurata | per sinistro | ||
2.1.3 | Furto fissi ed infissi | 1.000 | per sinistro |
Art. | Titolo | Franchigia in euro, per ogni sinistro | % scoperto col minimo di euro, per ogni sinistro | Limite di indennizzo (in euro o in percentuale) | |
2.1.5 | Cose particolari monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e qualsiasi carta che rappresenti un valore ovunque posti | 3.000 | per sinistro | ||
monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e qualsiasi carta che rappresenti un valore custoditi in casseforti murate o di peso non inferiore a 200kg | 6.000 | per sinistro | |||
archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor | 3.000 | Per sinistro | |||
modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni o simili: | 10% della somma assicurata alla voce Contenuto | Per sinistro | |||
quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose con valore artistico o storico | 10.000 per ciascun oggetto | Per sinistro | |||
2.1.6 | Onorario periti | 5% dell’indennizzo liquidato, con il massimo di 10.000 | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
2.1.7 | Merci e/o macchinari decentrati | 15% somme assicurate alle rispettive partite con i seguenti limiti per sinistro: a. 100.000 (entro il territorio della Rep. Italiana) b. 20.000 (presso mostre ed esposizioni nella U.E.) | |||
2.1.9 | Oneri ricostruzione/ urbanizzazione | 5% con il massimo di 10.000 | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
2.1.10 | Onorario consulenti | 5% con il massimo di 10.000 | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
2.1.13 | Acqua condotta | 250 | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
Acqua condotta - Eccesso consumo di acqua in caso di sinistro | 250 | 1.500 | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
2.1.14 | Eventi atmosferici | 10% 1.000 | 80% somma assicurata per partita | per sinistro e periodo di assicurazione |
Art. | Titolo | Franchigia in euro, per ogni sinistro | % scoperto col minimo di euro, per ogni sinistro | Limite di indennizzo (in euro o in percentuale) | |
2.1.15 | Eventi Sociopolitici | 10% 500 | 80% somma assicurata per partita | per sinistro e periodo di assicurazione | |
2.1.15 | Terrorismo | 10% 2.500 | 50% somma assicurata per partita | per sinistro e periodo di assicurazione | |
2.2.1 | Danni elettrici ed elettronici | 10% 250 | Vedi specifica partita | ||
2.2.2 | Allagamenti | 10% 500 | 50.000 | per sinistro e periodo di assicurazione | |
2.2.3 | Colaggio da impianti automatici di estinzione | 10% 2.500 | 50.000 | per sinistro e periodo di assicurazione | |
2.2.4 | Gelo | 250 | 5.000 | per sinistro e periodo di assicurazione | |
2.2.5 | Ricerca e ripristino | 250 | 5.000 | per sinistro e periodo di assicurazione | |
2.2.6 | Occlusione fognature | 250 | 5.000 | per sinistro e periodo di assicurazione | |
2.2.7 | Spese per ricerca gas | 250 | 2.500 | per sinistro e periodo di assicurazione | |
2.2.8 | Sovraccarico neve | 10% 2.500 | 30% somma assicurata per partita | per sinistro e periodo di assicurazione | |
2.2.9 | Eventi atmosferici per enti all’aperto e/o fabbricati aperti ai lati | 10% 1.500 | Vedi specifica partita | ||
2.2.10 | Grandine su fragili | 10% 500 | Vedi specifica partita | ||
2.2.11 | Grandine per autoveicoli | 300 per veicolo | 2.500 | per ogni autoveicolo, con il limite totale indicato ad ogni specifica partita per sinistro ed anno assicurativo | |
2.2.13 | Ricorso terzi o locatari Per danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali- dell’utilizzo dei beni e di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi: | 10% del massimale indicato in scheda di polizza | |||
2.2.14 | Spese di demolizione e sgombero spese di operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui | 50% della somma assicurata indicata in scheda di polizza |
Art. | Titolo | Franchigia in euro, per ogni sinistro | % scoperto col minimo di euro, per ogni sinistro | Limite di indennizzo (in euro o in percentuale) | |
2.2.15 | Merci in refrigerazione | 100 per tutti i danni tranne quelli dovuti ad eventi atmosferici o socio politici | - 10% col minimo di 1.000 per danni dovuti ad eventi atmosferici -10% col minimo di 500 per danni dovuti ad eventi socio politici | ||
Franchigia frontale* | 1.500 | Riduzione premio 10% |
*La franchigia frontale, inseribile a scelta del contraente, vale salvo i diversi scoperti/franchigie più elevati già previsti in tabella per alcune garanzie. L’eventuale scelta della franchigia frontale risulta espressamente indicata sulla scheda di polizza.
SEZIONE FURTO
COSA È ASSICURATO
GARANZIE BASE
Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza, e con le limitazioni previste nella tabella “Limiti, scoperti e franchigie” (Art. 3.4).
Art. 3.1.1 Furto del contenuto
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali dell’azienda:
a) violandone le difese esterne con:
1) rottura, scasso;
2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la garanzia opera se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, ha violato tali mezzi come previsto alla lett. a).
Sono compresi i furti commessi:
d) attraverso luci di serramenti, se ammesse, e di inferriate, con rottura del vetro retrostante;
e) con rottura del solo vetro di vetrine fisse e di porte vetrate efficacemente chiuse, ma soltanto durante i periodi di chiusura diurna e serale compresi tra le 8 e le 24;
f) con rottura dei vetri delle vetrine, purché avvenuta durante l’orario di lavoro e presenza di addetti all’interno dei locali dell’azienda;
g) con rottura di vetrinette esterne ad uso mostra, non comunicanti con i locali dell’azienda.
La Società indennizza inoltre i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:
h) rapina, avvenuta nei locali, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
i) estorsione, limitatamente al caso in cui, all’interno dei locali dell’azienda, l’assicurato oppure i suoi dipendenti o familiari vengano costretti a consegnare le cose assicurate, con violenza o minaccia diretta alla loro persona o a quella di altri che, al momento del fatto, si trovino negli stessi locali;
l) guasti causati dai ladri ai locali, ai fissi e agli infissi - compreso il furto degli stessi - ai mezzi di custodia, alle recinzioni e ai cancelli, gli atti vandalici, causati dagli autori dei reati compresi in garanzia, consumati o tentati. Questa garanzia è prestata, nella forma a “primo rischio assoluto”.
m) furto commesso da dipendenti dell’assicurato, durante l’orario di chiusura dei locali dell’azienda, purché non siano, tali dipendenti, incaricati della custodia delle chiavi stesse o della custodia o della sorveglianza dei locali dell’azienda.
Sono parificati ai danni del furto, della rapina o dell’estorsione i guasti causati alle cose assicurate, per commettere tali reati o per tentare di commetterli.
Art.3.1.2 - Trasporto valori ( nella forma a Primo Rischio assoluto)
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose definite “Valori” conseguenti a:
1) furto, se commesso a danno di persona fisicamente debilitata per infortunio o malore improvviso;
2) furto con destrezza, a condizione che la persona che lo subisce abbia indosso o a portata di mano i valori stessi;
3) scippo, ovvero strappando i valori di mano o di dosso alla persona;
4) rapina ed estorsione.
Sono assicurati con questa garanzia l’assicurato, i genitori, i figli, i familiari conviventi dello stesso, e gli altri addetti all’azienda mentre, fuori dall’azienda stessa, trasportano i valori al domicilio dell’assicurato, alle banche, ai clienti, ai fornitori e viceversa.
Art.3.1.3 – Onorario periti
La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile, le spese e gli onorari di competenza del perito che l’assicurato avrà scelto e nominato come previsto dall’art. 7.3– Da chi viene valutato il danno-.
Sono comprese le spese e gli onorari a carico dell’assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
Art.3.1.4 - Xxxxx xxxxxxxxx
In caso di sinistro l’indennizzo dovuto sarà maggiorato, a titolo di indennizzo per danni indiretti, di un ulteriore importo pari al 5% di quanto liquidato ai sensi di polizza.
Resta fermo quanto stabilito dall’art. 1.6 - Limite massimo di indennizzo - delle Norme di carattere generale.
Art.3.1.5 - Fiere
La garanzia è prestata per i danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina di merci e attrezzature che possono trovarsi presso fiere e/o mostre in qualsivoglia località, purché all’interno dell’area fieristica, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura.
In caso di esistenza di altra assicurazione questa estensione di garanzia vale in secondo rischio.
Art.3.1.6 -Spese per la sostituzione delle serrature
La Società rimborsa le spese documentate per la sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell’azienda. La sostituzione delle serrature deve essere effettuata entro le 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia all’autorità.
Art.3.1.7- Rimozione temporanea delle cose assicurate a seguito di sinistro
In caso di sinistro indennizzabile ai termini di questa sezione, la garanzia rimarrà in vigore, per il solo contenuto, in caso di rimozione e trasferimento temporaneo dello stesso in altra ubicazione. La garanzia sarà operante purché i locali della nuova ubicazione abbiano caratteristiche costruttive e mezzi di protezione analoghi ai precedenti, e avrà durata non superiore a 30 giorni consecutivi, calcolati a decorrere dal giorno del verificarsi dell’evento dannoso. Il contraente o l’assicurato deve dare avviso scritto alla Compagnia entro 24 ore dall’inizio della rimozione; in mancanza la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle 24 del giorno della comunicazione.
GARANZIE OPZIONALI
Se sono state selezionate ed è stato pagato il relativo premio, le seguenti garanzie opzionali sono prestate per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza e con le limitazioni riportate nella tabella “Limiti, scoperti e franchigie” (art. 3.4):
Art.3.2.1 - Valori in cassetti, mobili, registratori di cassa
L’assicurazione è prestata per il furto e la rapina di valori custoditi in cassetti, mobili, registratori di cassa, in aumento a quanto previsto alla voce “Contenuto” del glossario per i valori ovunque posti.
Art.3.2.2 - Valori in cassaforte
L’assicurazione è prestata per il furto e la rapina di valori custoditi in cassaforte chiusa a chiave, in aumento a quanto previsto alla voce “Contenuto” del glossario.
Art.3.2.3 - Trasporto valori ( in aumento)
L’assicurazione è prestata alle condizioni indicate e in aggiunta a quanto previsto all’art.3.1.2 punto 2) Trasporto valori.
Art.3.2.4 - Fiere ( in aumento)
L’assicurazione è prestata alle condizioni indicate ed in aggiunta a quanto previsto all’art. 3.1.5 – Fiere.
Art.3.2.5 - Guasti e atti vandalici ( in aumento)
L’assicurazione è prestata alle condizioni indicate ed in aggiunta a quanto previsto all’art. 3.1.1 l) – Guasti e atti vandalici.
Art.3.2.6 - Enti all’aperto
L’assicurazione vale anche per enti all’aperto assicurati in aree circostanti e/o soprastanti i fabbricati adibiti all’attività dichiarata. Condizione essenziale per la validità della garanzia, è l’esistenza di recinzioni costituite da reti metalliche o muri perimetrali con entrate presidiate da cancellate chiuse a chiave.
Nel caso in cui gli enti assicurati all’aperto siano autoveicoli, la garanzia vale anche a parziale deroga dell’art 3.1.1 lettera b).
Art.3.2.7 - Tabacchi
L’assicurazione è prestata per il furto e la rapina di tabacchi, in aumento a quanto previsto alla voce “Contenuto” del glossario.
COSA NON E’ ASSICURATO
Art. 3.3 – Esclusioni comuni Sono esclusi i danni:
a) che si sono verificati in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse,
atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, a meno che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
b) che si sono verificati in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, a meno che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
c) commessi o agevolati con xxxx o colpa grave dal contraente o dall’assicurato e, se questi sono persona giuridica, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
• da persone che abitano con quelle indicate alla lett. c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
• da persone del fatto delle quali il contraente e l’assicurato devono rispondere, salvo quanto previsto dalla lett. m) dell’art. 1 - Rischio assicurato;
• da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate e dei locali che le contengono;
• da persone legate a quelle indicate dalla lett. c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro per la parte di danno che supera quanto previsto all’art. 3.1.1 lett. l);
f) avvenuti a partire dalle 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi.
Relativamente ai valori, l’esclusione decorre dalle 24 del quindicesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 15 giorni.
Salvo esplicita diversa pattuizione sono esclusi:
• macchinario ed attrezzature appoggiati a contratti di leasing
• apparecchiature elettroniche
se già coperti da apposita assicurazione.
LIMITI DI COPERTURA
Art.3.4 – Limiti, scoperti e franchigie
Art. | Titolo | Franchigia in euro, per ogni sinistro | % scoperto col minimo di euro, per ogni sinistro | Limite di indennizzo (in euro o in percentuale) | |
3.1.1. - a.2) | Furto con uso fraudolento di chiavi | 10% | |||
3.1.1. lett. g) | Furto da vetrinette esterne | 300 | per sinistro | ||
3.1.1. lett. l) | Guasti e atti vandalici | 3.000 | per sinistro |
Art. | Titolo | Franchigia in euro, per ogni sinistro | % scoperto col minimo di euro, per ogni sinistro | Limite di indennizzo (in euro o in percentuale) | |
3.1.2 | Trasporto valori | 20% | 10% somma assicurata con massimo 3.000 | per sinistro | |
3.1.3 | Onorari periti | 1.500 | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
3.1.5 | Fiere | 250 | 1.500 | per sinistro | |
3.1.6 | Spese per la sostituzione delle serrature | 500 | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
3.2.6 | Enti all’aperto | 20% con minimo 2.500 |
- Se il Furto o la rapina è commesso o agevolato tramite utilizzo di veicoli iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso all’assicurato che si trovano nei locali dell’azienda o nell’area in uso all’assicurato o al contraente, l’indennizzo verrà liquidato con l’applicazione di uno scoperto del 20%;
- In caso di sinistro, se tutti i mezzi di protezione e chiusura sono insufficienti, l’indennizzo verrà liquidato con l’applicazione di uno scoperto del 20%;
- In caso di furto di merci di categoria “A” o “S”, l’indennizzo verrà liquidato con l’applicazione di uno scoperto del 10%;
- In caso di sinistro, se l’introduzione nei locali avviene forzando mezzi di protezione e chiusura di aperture protette in modo conforme alle Dichiarazioni del contraente o assicurato – lett. A) o B), ma sia accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, l’indennizzo verrà ugualmente liquidato, ma con l’applicazione di uno scoperto del 20%;
- Se i mezzi di protezione e di chiusura dei locali sono stati dichiarati insufficienti ma, in caso di sinistro, si accerta che l’introduzione nei locali è avvenuta forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quanto previsto alle dichiarazioni del contraente o assicurato alle lettere A oppure B, rimane convenuto che si farà luogo all’applicazione dello scoperto del 10%.
- In caso di sinistro, se in applicazione delle Condizioni di assicurazione devono detrarsi dall’indennizzo due o più scoperti, non potrà detrarsi dall’indennizzo una somma superiore al 30% dello stesso. Se uno scoperto coesiste con una franchigia, la franchigia sarà considerata minimo assoluto.
In caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennizzo verrà determinato come previsto dall’art. 1.8
- Altre assicurazioni - delle Norme di carattere generale, senza tenere conto dello scoperto, con l’eventuale minimo, che verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato.
SEZIONE ELETTRONICA
COSA È ASSICURATO
GARANZIE BASE
Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza, e con le limitazioni previste nella tabella “Limiti, scoperti e franchigie” (art. 4.4).
Art. 4.1.1 - Elettronica
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l’uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
Art. 4.1.2 - Fenomeni elettrici di origine esterna
I danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna trasmessi tramite la rete elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati sono indennizzabili a condizione che:
a) l’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra siano a norma di legge;
b) tutte le condutture metalliche dei servizi e dell’impiantistica in dotazione ai fabbricati siano collegate, tramite collettore equipotenziale, all’impianto di messa a terra;
c) le apparecchiature assicurate siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione realizzati ed installati a regola d’arte, contro i fenomeni rapidamente variabili (transitori) causati da sovratensioni.
Art. 4.1.3 - Danni da furto all’interno dei locali
I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, sono indennizzabili a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne con:
1) rottura, scasso;
2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o arnesi simili;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
Art. 4.1.4 - Fonti di luce, tubi e valvole elettroniche
In caso di danno a fonti di luce, emesse con qualsiasi lunghezza d’onda, ai tubi ed alle valvole elettroniche, l’indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o ai colpi effettuati, o altri parametri, rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse, fermo il disposto dell’art. 7.10 - Assicurazione parziale.
La garanzia opera a parziale deroga dell’art. 7.6 –Come viene calcolato il valore delle cose assicurate e quantificato il danno –della sezione Cosa fare in caso di sinistro.
GARANZIE OPZIONALI
Se sono state selezionate ed è stato pagato il relativo premio, le seguenti garanzie opzionali sono prestate per le somme assicurate indicate sulla scheda di polizza e con le limitazioni riportate nella tabella “Limiti, scoperti e franchigie” (art. 4.4):
Art.4.2.1 - Supporti di dati ( nella forma “a primo rischio”)
La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati danneggiati, distrutti o sottratti, e per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi, dall’ultima copia di sicurezza effettuata, in caso di danno materiale e diretto causato a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati indennizzabili.
Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono
indennizzate solo le spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.
Art.4.2.2 - Conduttori esterni alle cose assicurate
La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate per la somma indicata in polizza con apposita partita, fermo il disposto dell’art. 7.10 - Assicurazione parziale – della Sezione Cosa fare in caso di sinistro e a parziale deroga dell’art. 4.3 lett. u) – Esclusioni comuni -.
Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati e i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.
Art.4.2.3 - Personal computer ad impiego mobile
Sono assicurati i personal computer a impiego mobile, come tali identificati nella polizza, anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a parziale deroga dell’art. 4.3 lett. b) – Esclusioni comuni- e a condizione che:
- per natura e costruzione, essi possano essere trasportati e utilizzati in luoghi diversi dall’ubicazione indicata in polizza;
- tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione ai fini dell’espletamento dell’attività dichiarata. Limitatamente alla fase di trasporto le cose assicurate devono essere riposte nelle custodie di cui sono dotate. La garanzia furto, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che:
- il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido;
- le cose assicurate vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto ed all’espletamento dell’attività per cui sono destinate e siano riposte in maniera che non siano visibili dall’esterno.
Art.4.2.4 - Programmi standard in licenza d’uso
La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi danneggiati, distrutti, o sottratti in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati. La garanzia opera a parziale deroga dell’art. 4.3 lett. v) – Esclusioni comuni -.
Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l’assicurato non ha più diritto all’indennizzo.
Se il costo di riacquisto a nuovo dei programmi, ossia il loro prezzo di listino ( al netto di sconti o prezzi di favore) eccede al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione, come disposto dall’art. 7.10- Assicurazione parziale.
A parziale modifica dell’art. 4 .4 - Limiti, scoperti e franchigie- la franchigia indicata deve intendersi applicata ad ogni singolo programma colpito da sinistro.
COSA NON È ASSICURATO
Art. 4.3 – Esclusioni comuni Sono esclusi i danni:
a) a impianti, macchine e apparecchiature adibite o asservite alla produzione;
b) a cose ad impiego mobile;
c) a cose per le quali siano trascorsi più di 5 anni dalla fattura di acquisto o, in mancanza, dall’anno di costruzione, relativamente a macchine per ufficio, sistemi elettronici per elaborazione dati, apparecchi di interconnessione rete.
d) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
e) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
f) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al contraente o all’assicurato all’atto della stipula della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
g) ad accumulatori elettrici/batterie; ai supporti intermedi di immagine delle fotocopiatrici, quali ad esempio il tamburo e i nastri in selenio, salvo che siano connessi a danni indennizzabili che si sono verificati anche ad altre parti; ai supporti di suono o di immagine e a parti accessorie e intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;
h) avvenuti in occasione di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata;
i) causati da atti di guerra o che si sono verificati in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione;
j) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
k) causati da dolo o colpa grave del contraente o dell’assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
l) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni alluvioni e allagamenti;
m) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, e da ossidazione e corrosione;
n) ca u s a t i d a montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
o) cau s at i d a qualsiasi tipo di virus informatico, trojans, worms e similari;
p) do v ut i ad ammanchi o smarrimenti constatati in sede di verifica periodica o di inventario;
q) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
r) do v ut i a guasti, vizi, difetti, disturbi la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal contraente o dall’assicurato.
Sono inoltre esclusi:
s) i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili;
t) le cose - non destinate al commercio - temporaneamente in deposito, giacenza, immagazzinamento per le esigenze operative del contraente o dell’assicurato;
u) i conduttori esterni alle cose assicurate;
v) i programmi.
Salvo esplicita diversa pattuizione sono esclusi i danni a:
• macchinario ed attrezzature appoggiati a contratti di leasing
• apparecchiature elettroniche
se già coperti da apposita assicurazione.
LIMITI DI COPERTURA
Art. 4.4 – Limiti, scoperti e franchigie
Art. | Cose assicurate | % scoperto | col minimo di euro | Limite di indennizzo (in euro o in percentuale) | |
4.1.1 | Macchine per ufficio, sistemi elettronici per l’elaborazione dati e apparecchi di interconnessione rete | 15 % | 150 | per sinistro | |
4.2.2 | Conduttori esterni alle cose assicurate | 15 % | 150 | per sinistro | |
4.1.1 | Impianti telefonici e badge | 15 % | 200 | per sinistro | |
4.2.3 | Personal computer ad impiego mobile | 25 % | 200 per singolo portatile | per sinistro | |
4.1.1 | Bilance, registratori di cassa | 15 % | 150 | per sinistro | |
4.2.1 | Supporti dati | 15% | 200 per singolo supporto | 30% della somma assicurata col limite di 1.300 | per sinistro |
4.2.4 | Programmi in licenza d’uso | 15% | 200 per singolo programma | per sinistro |
Art. | Cose assicurate | % scoperto | col minimo di euro | Limite di indennizzo (in euro o in percentuale) | |
4.1.2 | Danni da fenomeno elettrico di origine esterna: - Con sistemi di protezione attivati: - Con sistemi di protezione non attivati o assenti: | 15% 25% | Col minimo previsto per ciascuna tipologia di cosa assicurata | ||
4.1.2 | Danni da atti dolosi – eccetto furto e rapina – danni da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo o sabotaggio | 60% delle somme assicurate alle singole garanzie |
In caso di danni da furto all’interno dei locali (Art. 4.1.3), se i mezzi di chiusura non corrispondono ai requisiti indicati nelle dichiarazioni del contraente e dell’assicurato, - verrà applicato per singolo sinistro lo scoperto del 25% del danno, con il minimo della franchigia prevista in tabella.
Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni, comprese le altre sezioni di questa polizza, sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, questa assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
COSA È ASSICURATO
GARANZIE BASE
Nel limite dei massimali concordati ed indicati sulla scheda di polizza, e con le limitazioni previste nella tabella “Limiti, scoperti e franchigie” (art. -5.4) sono assicurati i seguenti rischi:
Art.5.1.1 - Rischio assicurato
A) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile come previsto dalla legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale che si è verificato in relazione all’esercizio delle attività dichiarate, comprese quelle preliminari, complementari e accessorie.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato, in relazione all’attività assicurata, da fatto anche doloso di prestatori di lavoro purché il loro impiego sia conforme alla normativa in vigore.
La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS come previsto dall’art. 14 della Legge 12.06.1984 n. 222.
B) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato purché in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell’assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. come previsto dalle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite
dall’INAIL e/o dall’INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
2. come previsto dal Codice civile, a titolo di risarcimento di danni che non rientrano nei casi di cui al precedente punto 1. causati ai prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.
Sono escluse le malattie professionali. Agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro.
La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS come previsto dall’art. 14 della Legge 12.06.1984 n. 222.
L’assicurazione vale per il territorio europeo. Relativamente a viaggi per trattative d’affari e partecipazione a convegni, mostre e fiere, e per la rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge vale per il mondo intero.
Art.5.1.2- Proprietà e conduzione dei locali dell’azienda
La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà, conduzione e/o gestione di fabbricati e/o locali dove si svolge l’attività assicurata e aree ad essi pertinenti, anche poste all’esterno dell’azienda, compresi relativi impianti fissi, il tutto purché costituenti beni strumentali per lo svolgimento dell’attività stessa, ed eventualmente di quelli adibiti a civile abitazione, nell’ubicazione indicata in polizza o in altre ubicazioni, purché situate nello stesso immobile o in aree o in immobili adiacenti.
I danni derivanti da spargimenti di acqua sono compresi solo se conseguenti a rotture accidentali degli impianti fissi idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati costituenti i locali dell’azienda.
La garanzia non comprende i danni derivanti da:
- lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione e demolizione;
- umidità, stillicidio e da insalubrità dei locali;
- rigurgito di fogne.
Se il fabbricato è in condominio, l’assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condominio debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini.
Art.5.1.3- Persone considerate terzi
Sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio – escluse le malattie professionali- e purché dall’evento derivino la morte o lesioni personali:
a) i titolari ed i dipendenti di aziende diverse dall’assicurato- quali aziende di trasporti, fornitori e clienti - che, in via eccezionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari o accessorie a quella dell’assicurato formante oggetto dell’assicurazione;
b) le persone, non dipendenti dell’assicurato, addette a servizi di pulizia e manutenzione;
c) i titolari e i dipendenti di imprese coappaltatrici, quando, in occasione di lavori presso terzi, l’assicurato e i suoi dipendenti operino nello stesso ambiente, purché la natura dei lavori svolti dall’assicurato sia diversa da quella dei lavori svolti dalle Imprese coappaltatrici;
d) i liberi professionisti (ingegneri, architetti, progettisti e professionisti in genere) che abbiano rapporti anche occasionali con l’assicurato e frequentino l’azienda per ragione del loro incarico.
e) i dipendenti dell’assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione come previsto dal D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
Art.5.1.4- Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro
La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro (compresi dirigenti e quadri) dell’assicurato, per danni involontariamente causati a terzi, escluso l’assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.
Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro stessi, purché dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 Codice penale.
Art.5.1.5- Lavori presso terzi
Nel caso in cui l’assicurato dichiari in polizza che la sua attività è esercitata anche con lavoro presso terzi, l’assicurazione è estesa ai danni:
a) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’assicurato o da lui detenute;
b) alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi.
Art.5.1.6- Committenza auto
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’assicurato, come previsto dall’art. 2049 del Codice civile, per danni causati a terzi da suoi prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché questi non siano di proprietà od in usufrutto dell’assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni personali causate alle persone trasportate.
Questa estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dell’Europa.
Art.5.1.7- Danni da interruzione o sospensione di attività
La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché direttamente conseguenti a sinistro indennizzabile.
Art.5.1.8- Danni da prodotti venduti
La garanzia comprende i danni causati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell’assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti direttamente al consumatore finale, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.
Limitatamente ai prodotti alimentari e, per le farmacie ai prodotti galenici e ai preparati omeopatici, la garanzia è estesa ai danni corporali provocati da difetto originario di tali prodotti e preparati, di produzione e preparazione artigianale dell’assicurato stesso, venduti o somministrati direttamente al consumatore finale. Relativamente ai farmacisti, è esclusa la garanzia di Responsabilità civile Professionale.
Art. 5.1.9- Decreto Legislativo 81/2008
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni (con esclusione delle attività rientranti nel Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili”), e per la responsabilità civile personale derivante al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nominato dall’assicurato come previsto dal predetto decreto legislativo, per l’attività da questi svolta esclusivamente a favore dell’assicurato stesso.
Art. 5.1.10- Pluralità di assicurati
Se la garanzia viene prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.
Art. 5.1.11- Committenza lavori
La garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante all’assicurato quale committente di lavori di qualsiasi natura, purché ricollegabili in linea diretta con l’attività esercitata.
Art. 5.1.12- Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica
L’assicurazione comprende i danni per mancato od insufficiente intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell’incolumità dei terzi, per l’esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, a condizione che la vigilanza e l’intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori formanti oggetto dell’assicurazione e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.
Art. 5.1.13- Inesatte o erronee interpretazioni norme INAIL ed INPS
L’assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro vale anche per le inesatte o erronee interpretazioni delle Norme che regolano la legge INAIL ed INPS o da involontaria omissione della stipulazione preventiva di nuove posizioni INAIL, che possono indurre l’assicurato in posizione irregolare.
Art. 5.1.14- Impiego di macchinari da parte di persone non abilitate
La garanzia comprende i danni derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari ed impianti che siano condotti o azionati da persona anche non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, purché abbia compiuto il sedicesimo anno di età.
Art. 5.1.15- Inquinamento accidentale
La garanzia comprende i danni da inquinamento causato da fatto accidentale durante lo svolgimento dell’attività assicurata.
Per “danni da inquinamento” si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o fuoriuscite dagli impianti in uso all’assicurato.
Art. 5.1.16- Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione
L’assicurazione comprende i danni a terzi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati in cui si svolge l’attività dichiarata in polizza, purché si tratti di lavori effettuati in economia, con l’intesa che se tali lavori sono affidati in appalto a terzi, la garanzia diventa operante solo per la responsabilità
civile derivante all’assicurato, nella sua qualità di committente.
L’assicurazione vale, per i lavori suddetti, anche quando l’assicurato sia committente di lavori edili che rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili” del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni.
Tale estensione di garanzia opera purché:
- l’assicurato abbia designato il responsabile dei lavori e, se prescritto dal suddetto X.Xxx., il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
- dagli eventi siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice penale.
Art. 5.1.17- Danni da acqua piovana
La garanzia comprende i danni a terzi provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere in occasione di lavori complementari all’edilizia o manutenzione di fabbricati. Tale garanzia sarà operante a condizione che l’assicurato dimostri di aver adottato misure idonee destinate a prevenire i danni.
Art. 5.1.18- Causale incendio
La garanzia comprende, con esclusione dei lavori presso terzi, i danni causati alle cose di terzi derivanti da incendio delle cose dell’assicurato o da lui detenute. Se esiste, in nome e per conto dell’assicurato, polizza incendio con copertura “Ricorso terzi” questa estensione di garanzia vale per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio.
Art. 5.1.19- Decreto Legislativo 155/1997 (HACCP)
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs 155/1997 e successive modifiche “ Attuazione delle Direttive 93/43/CEE e 96/3 CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari” (normativa HACCP).
Art. 5.1.20- Ricevitorie e concessionari di lotterie e pronostici
La garanzia si estende ai danni patrimoniali involontariamente causati ai giocatori di lotterie e pronostici in conseguenza di un fatto accidentale connesso allo svolgimento dell’attività di ricevitore e/o concessionario di lotterie e pronostici. Sono compresi i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore.
Art. 5.1.21 – Altre garanzie sempre operanti
Sono compresi inoltre i danni:
a) provocati da persone non alle dipendenze dell’assicurato, ma della cui opera questi si avvale in forma comprovatamente saltuaria e occasionale, e in quanto l’assicurato debba risponderne come previsto dall’art. 2049 del Codice civile;
b) a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi in sosta o in movimento nelle aree in cui si svolge l’attività dell’assicurato e in quelle immediatamente adiacenti, purché il danno sia conseguenza dell’attività dell’assicurato stesso. Sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità dei veicoli e quelli subiti dalle cose che si trovano sui veicoli stessi, e i danni causati dai veicoli per i quali sussista l’obbligo di assicurazione come previsto dal D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche.
c) a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni: Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso;
d) derivanti dalla proprietà e dall’uso di velocipedi, ciclofurgoni senza motore, natanti non soggetti all’obbligo di assicurazione e mezzi di trasporto a mano;
e) derivanti dall’organizzazione di prove e collaudi a scopi dimostrativi o promozionali nei locali dell’azienda, e dalla partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre e dalla proprietà, conduzione, allestimento e smontaggio di stands e relativi impianti;
f) dalla somministrazione, a prestatori di lavoro e terzi che si trovano nell’azienda, di alimenti e bevande, mediante un servizio di mensa o servizi sostitutivi di questa e mediante distributori automatici e non, per danni corporali conseguenti a difetto di tali prodotti, se l’assicurato deve risponderne, direttamente o in via di solidarietà, o se il terzo responsabile non risarcisce, in tutto o in parte, il danno causato;
g) in conseguenza dell’esercizio di attività connesse alla difesa dell’azienda da atti dolosi di terzi, anche con l’utilizzo di personale non alle dipendenze dell’assicurato, purché mediante mezzi/animali e con modalità non vietate dalla legge, purché l’assicurato debba risponderne come previsto dalla legge;
h) derivanti dalla proprietà e dalla conduzione di aree destinate a parcheggio di veicoli, comprese relative strade private, e a parco, giardino, attività ricreative per bambini (esclusi tappeti elastici e giochi gonfiabili), queste ultime riservate a clienti e visitatori;
i) derivanti dalla proprietà di insegne e cartelli pubblicitari, anche se non collocati nelle adiacenze dei locali dell’Azienda, purché entro il territorio nazionale, con l’esclusione dei danni alle opere o alle cose sulle quali gli stessi sono applicati.
Se la manutenzione delle suddette insegne e cartelli è affidata a terzi, è compresa la responsabilità dell’
assicurato quale committente dei lavori suddetti;
l) derivanti da operazioni di approvvigionamento, consegna e prelievo di materiali e di merci;
m) corporali, subiti dai corsisti compresi i danni dagli stessi causati a terzi e a prestatori di lavoro;
n) da impiego e circolazione di macchinari, macchine operatrici fisse e semoventi, mezzi di sollevamento e trasporto operanti nelle aree private anche accessibili a terzi;
o) derivanti dall’impiego di un propria squadra antincendio o dal semplice e diretto intervento dei prestatori di lavoro per tale scopo.
p) derivante da proprietà, uso e manutenzione di tende da sole, ombrelloni, vetrinette espositive fisse, installati nell’ambito dell’ubicazione del rischio assicurato, con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali gli stessi sono fissati o installati. Se la manutenzione è affidata a terzi la garanzia opera nei confronti dell’assicurato nella sua qualità di committente;
q) per i danni cagionati causati alle cose di proprietà dei dipendenti, portate o in deposito nell’ambito dell’attività dichiarata in polizza, purché i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell’assicurato a termini di legge. Restano comunque esclusi i danni da furto;
r) derivante dalla conduzione di magazzini, uffici e depositi inerenti l’attività dichiarata in una ulteriore ubicazione in Italia oltre a quella/e indicata/e sulla scheda di polizza.
GARANZIE OPZIONALI
Se sono state selezionate ed è stato pagato il relativo premio, le seguenti garanzie opzionali sono prestate per i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza e con le limitazioni riportate nella tabella “Limiti, scoperti e franchigie”:
Art. 5.2.1- Responsabilità Civile Postuma (per attività non soggette al DM 37/2008 – ex legge 46/90)
La garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all’assicurato, come previsto dalla legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore attrezzature e cose vendute, per i danni causati a terzi dopo l’ultimazione dei lavori. La garanzia opera a parziale deroga dell’art.5.3 punto k) –Esclusioni comuni- e non comprende i danni:
1. agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
2. da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
3. da inidoneità o mancata rispondenza degli impianti, attrezzature e cose in genere, all’uso per il quale gli stessi sono destinati;
4. da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
5. da interruzione o sospensione di attività;
L’assicurazione è prestata per i lavori effettuati durante il periodo di validità dell’assicurazione e purché i danni si siano manifestati e denunciati alla Società entro lo stesso periodo e comunque non oltre un anno dalla data di ultimazione dei lavori stessi che dovrà risultare da regolare certificato di collaudo o verbale di consegna od altro documento equivalente.
Questa estensione di garanzia è prestata a condizione che l’assicurato sia in regola con le prescrizioni di legge eventualmente esistenti per l’esercizio dell’attività.
Art. 5.2.2- Garanzie per autosaloni e simili con attività accessoria di manutenzione e riparazione di veicoli
a) Danni ai veicoli
La garanzia comprende i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia, ovvero sotto rifornimento, o sottoposti a lavori di manutenzione, riparazione, lavaggio e opera a parziale deroga dell’art. 5.3 punto i)– Esclusioni comuni.
Sono esclusi i danni che siano diretta conseguenza di lavori di riparazione o di manutenzione, quelli dovuti da incendio e/o furto e quelli che si sono verificati al di fuori dei locali dell’azienda e delle aree pertinenti.
b) Responsabilità civile postuma autofficine e gommisti
La garanzia comprende i danni subiti e quelli causati dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell’assicurato, dovuti a fatto o omissione per i quali l’assicurato stesso sia responsabile come previsto dalla legge e a condizione che il fatto o l’omissione siano occorsi durante il periodo di validità dell’assicurazione e che il danno si manifesti entro 60 giorni dalla data di riconsegna del veicolo al cliente, periodo rilevabile da documenti certi.
La garanzia opera a parziale deroga dell’art. 5.3 punto k – Esclusioni comuni – e sono esclusi i danni alle parti direttamente oggetto di lavorazione e i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità.
Art. 5.2.3- Malattie professionali
L’assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro di cui all’art. 5.1.2 lett. b) - Rischio assicurato
– è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall’INAIL (e/o dalla Magistratura). L’estensione opera a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipula della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e che si sono verificati per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione.
La massima esposizione della Società, indicata in tabella all’articolo 5.4 - Limiti, scoperti e franchigie, vale indipendentemente dal numero dei danneggiati e dalle cause che hanno determinato la richiesta.
La garanzia non opera:
1) per la silicosi; per i casi di contagio da virus HIV;
2) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
3) per le malattie professionali conseguenti:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa.
Questa esclusione non opera per i danni che si sono verificati successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
4) per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La Società può effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’assicurato, ispezioni per le quali l’assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e i documenti necessari.
L’assicurato deve denunciare senza ritardo alla Società l’insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
Art. 5.2.4- Limitazione della garanzia ai soli locali dell’azienda
La garanzia opera esclusivamente per i rischi derivanti dalla proprietà dei locali e dei relativi impianti fissi che costituiscono l’azienda assicurata, aventi il valore di ricostruzione a nuovo dichiarato in polizza.
Questo valore deve corrispondere al costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato o della porzione di esso che costituisce tali locali, escluso il valore dell’area.
Se al momento del sinistro tale valore supera il 10% di quello dichiarato in polizza dall’assicurato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro.
Per effetto della presente si intendono valere esclusivamente le Condizioni di cui agli artt. 5.1.2, 5.1.7, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.18 e 7.21.
Art.5.2.5- Responsabilità civile prodotti e spese per ritiro prodotti
A) Responsabilità civile prodotti
In aggiunta al glossario riportato in polizza, ai fini di questa garanzia, le Parti attribuiscono ai termini sotto riportati il significato qui precisato:
- per sinistro: richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l’assicurazione ,avanzata nei confronti dell’assicurato.
- per sinistro in serie: pluralità di sinistri che hanno avuto origine da uno stesso difetto anche se si sono manifestati in più prodotti e in più anni.
a) Xxxxxxx assicurato: a parziale deroga dell’art. 5.3 punto k) – Esclusioni comuni - la Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, a di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, come previsto dalla legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi da difetto dei prodotti dell’azienda dopo la loro consegna a terzi:
- per morte, per lesioni personali;
- per distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso.
Questa estensione di garanzia è prestata con limite di indennizzo indicato all’art. 5.4 –Limiti, scoperti e franchigie e comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini del presente punto, sino al limite per sinistro e periodo di assicurazione indicato all’art. 5.4.
b) Esclusioni: non sono assicurate le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l’importo pari al suo controvalore; le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto; i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’assicurato non derivantegli direttamente dalla legge, dovuti a colpa grave o dolo dell’assicurato.
c) Delimitazione temporale: L’assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate all’assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell’assicurazione stessa. In caso di “sinistro in serie”, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione del contratto, purché non oltre un anno dalla cessazione dell’assicurazione.
B) Spese per ritiro prodotti
In aggiunta al glossario riportato in polizza, ai fini di questa garanzia, le Parti attribuiscono al termine sottoriportato il significato qui precisato:
- per sinistro: richiesta dell’assicurato del rimborso delle spese necessarie per il ritiro dei prodotti.
a) Xxxxxxx assicurato:
l’assicurazione copre le spese necessarie per il ritiro dei prodotti dell’assicurato, che siano al momento del ritiro già stati consegnati a terzi ed in quanto il ritiro venga effettuato:
– quando si sia verificato un sinistro indennizzabile a termini della precedente lett. A);
– per evitare un danno a persone o cose indennizzabile a termini della precedente lett. A);
– su ordine delle Autorità in quanto sia stata da questa accertata una mancanza di sicurezza che lo renda pericoloso per le persone.
Questa estensione di garanzia è prestata sino a un risarcimento massimo di 10.000 euro per uno o più sinistri che si sono verificati nel corso di ciascun periodo di assicurazione.
b) Esclusioni:
non è assicurato il controvalore del prodotto da ritirare e i danni da interruzione di attività conseguenti alle operazioni di ritiro; la garanzia non opera per azioni di ritiro prodotti conseguenti a violazione di norme di legge, dovuta a colpa grave o dolo dell’assicurato.
c) Delimitazione temporale:
la garanzia non opera per danni provocati da prodotti distribuiti prima dell’entrata in vigore di questa copertura.
Le garanzie di cui alle lettere A) - Responsabilità civile prodotti - e B) - Spese per ritiro prodotti non sono valide per i danni che si sono verificati in USA, Canada e Messico.
Art. 5.2.6 - Circolazione carrelli
La garanzia comprende i danni causati a terzi dalla circolazione di carrelli, così come definiti dal Codice della Strada, nelle aree private in cui si svolge l’attività dell’assicurato.
Sono comprese in garanzia anche le azioni di terzi per danni arrecati dai suddetti carrelli in circolazione su strade di uso pubblico ed aree a queste equiparate, in caso di mancanza, non intenzionale, o insufficienza dell’assicurazione obbligatoria di cui al D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche.
Art. 5.2.7 - Danno biologico - abrogazione franchigia
La franchigia prevista dal punto – B). dell’art. 5.1.1, si intende abrogata.
Art. 5.2.8- Danni a cose dei clienti
La garanzia è estesa ai danni subiti dai clienti dell’assicurato a seguito di sottrazione, distruzione, o deterioramento delle cose portate nell’esercizio per la responsabilità derivante all’assicurato stesso come previsto dagli 1783, 1784,1785 bis e 1786 del Codice civile.
L’assicurazione opera a parziale deroga dell’art. 5.3 punti i) e o) e non vale per oggetti preziosi, denaro, altri valori e per gli eventi previsti dagli artt. 2.1.1, 2.1.13, 2.1.14, 2.1.15 e 2.1.16. della Sezione “Incendio e altri eventi”.
Questa estensione è valida anche per le attività di parrucchieri e xxxxxxxx, se è riconosciuta la responsabilità in capo all’assicurato per il danneggiamento o la sottrazione delle cose portate o indossate dai clienti all’interno dell’esercizio.
Art. 5.2.9- Xxxxx alle cose sulle quali si eseguono i lavori (lavanderie, stirerie, tintorie e simili)
L’assicurazione comprende i danni ai capi di vestiario e alle altre cose oggetto dell’attività dell’assicurato, esclusi i danni dovuti agli eventi di cui agli artt. 2.1.1 e 2.1.13, 2.1.14, 2.1.15 e 2.1.16 della sezione “Incendio e altri eventi” ed esclusi i danni da furto.
La garanzia opera a parziale deroga dell’art. 5.3 punto i) - Esclusioni comuni–.
Art. 5.2.10- Commercio ambulante
La garanzia è prestata anche per i danni causati dall’assicurato nell’esercizio del commercio ambulante, compresa la
proprietà e la conduzione (montaggio e smontaggio compresi) di quanto costituisce l’attrezzatura mobile per la vendita di merce all’aperto (veicoli appositi, banchi, banconi, teloni, ombrelloni e simili).
Sono esclusi da questa estensione i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria e i danni alle merci trasportate.
COSA NON È ASSICURATO
Art. 5.3.1 – Esclusioni comuni
L’assicurazione R.C.T., salvo quanto esplicitamente previsto dalle garanzie base e opzionali di questa sezione di polizza- non comprende i danni:
a) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
b) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
c) provocati da soggetti diversi da prestatori di lavoro;
d) a condutture e impianti sotterranei in genere; a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
e) conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
f) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, e da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
g) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
h) da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio che colpisca cose dell’assicurato o da lui detenute;
i) alle cose che l’assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
j) alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori;
k) causati da opere o installazioni dopo la fine dei lavori o, se si tratta di operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori. Sono esclusi anche i danni causati da prodotti e cose in genere dopo la messa in circolazione;
l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
m) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
n) derivanti da obbligazioni di cui l’assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge.
o) di cui l’assicurato deve rispondere come previsto dagli articoli 1783, 1784,1785 bis e 1786 del Codice civile. L’assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e l’assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) non comprendono i danni:
p) da detenzione o impiego di esplosivi;
q) che si sono verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
r) di qualunque natura:
- direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o prodotti contenenti l’amianto;
- direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici, - direttamente o indirettamente derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
- relativi ai casi di encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfed – Jacob (VCJD);
- derivanti da violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa.
s) derivanti da attività diverse da quelle dichiarate.
Art. 5.3.2: Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T. ed R.C.P.:
1) il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato, e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
2) quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1;
3) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione, salvo quanto indicato all’art. 5.1.3.
LIMITI DI COPERTURA
Art. 5.4 – Limiti, scoperti e franchigie
Art. | Titolo | Franchigia in euro, per ogni sinistro | % scoperto col minimo di euro, per ogni sinistro | Limite di indennizzo (in euro o in percentuale) |
5.1.1 B) | RCO | 3.000 | ||
5.1.2 | RCT - Fabbricato - danni da acqua | 250 | 250.000 | |
5.1.5 | RCT - Lavori presso terzi | 250 | lett. a) (danni da incendio) 150.000 lett. b) (danni a cose nell’ambito esecuzione lavori) 50.000 | |
5.1.6 | RCT - Committenza auto | 250 | ||
5.1.7 | RCT - Interruzione o sospensione attività | 10% min. 1.500 | 100.000 | |
5.1.15 | RCT - Inquinamento accidentale | 10% min. 2.500 | 100.000 | |
5.1.17 | RCT - Acqua piovana | 10% min. 250 | 30.000 | |
5.1.18 | Causale Incendio | 100.000 | ||
5.1.20 | Ricevitorie e concessionari di lotterie e pronostici | 20% min. 250 | 1/10 del massimale con il massi- mo di 200.000 | |
5.1.21 Lett.b | RCT - Danni a veicoli di Terzi | 250 | ||
5.1.21 Lett.c | Operazioni di carico e scarico | 150 | ||
5.2.1 | RCT - Postuma NO legge 46/90 danni a cose | 15% min. 250 | 50.000 | |
5.2.2 Lett.a | RCT - Danni ai veicoli | 10% min. 250 | 15.000 per sinistro e 30.000 per anno | |
5.2.2 Lett.b | RCT - Danni ai veicoli garanzia postuma | 10% min. 500 | 20.000 per sinistro e 40.000 per anno per danni a cose | |
5.2.3 | RCO - Malattie professionali | 3.000 | 500.000 |
Art. | Titolo | Franchigia in euro, per ogni sinistro | % scoperto col minimo di euro, per ogni sinistro | Limite di indennizzo (in euro o in percentuale) |
5.2.5 A | RCP - Prodotti | 10% min. 500 | 100.000 per uno o più sinistri o in caso di sinistri in serie e per periodo di assicurazione; 30.000 per danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali e agricole o di servizi | |
5.2.5 B | RCP - Spese ritiro prodotti | - | 10% min. 500 | 10.000 |
5.2.6 | RCT - Circolazione carrelli | 250 | ||
5.2.8 | Danni a cose dei clienti | 150 | 1.000 per cliente danneggiato 10.000 per anno assicurativo | |
5.2.9 | Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori (lavanderie) | 150 | 5.000 per sinistro 10.000 per anno |
SEZIONE TUTELA LEGALE
COSA È ASSICURATO
La Società provvede alla gestione dei sinistri di tutela legale ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni private – Decreto Legislativo 209/2005.
Art. 6.1 Rischio assicurato
A– Oggetto dell’assicurazione – Insorgenza del caso assicurativo
La Società assume a proprio carico il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale, che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia nell’ambito dell’attività di impresa dichiarata in polizza.
Vi rientrano le spese:
- per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro; anche quando la vertenza venga trattata innanzi ad un organismo di mediazione;
- per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- relative al legale di xxxxxxxxxxx, nel caso di soccombenza per condanna dell’assicurato o di transazione autorizzata dalla Società;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l’indennità posta ad esclusivo carico dell’assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante ad Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità, spettanti agli Organismi pubblici;
- di domiciliazione necessarie esclusa ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta;
- di giustizia per la registrazione degli atti giudiziari, le spese processuali nel processo penale;
- per il contributo unificato delle spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:
- le spese per l’assistenza di un interprete
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento
- l’anticipo della cauzione disposta dall’Autorità competente, entro il limite massimo del massimale indicato in polizza, l’importo dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione.
È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia.
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
La garanzia assicurativa riguarda i casi assicurativi che insorgono:
• dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa a risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale o di opposizione alle sanzioni amministrative;
• trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto per le controversie di natura contrattuale.
• La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto.
• La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.
• Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 60 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.
• Nell’ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura contrattuale, ove l’inadempienza si riferisse a prestazione di servizi commissionata e successivamente contestata dall’Assicurato,
si intendono comprese in garanzia anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie di polizza.
• La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).
Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse.
• Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate. In tali ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti; il massimale resta unico e viene ripartito fra le parti interessate indipendentemente dalle spese legali o peritali sostenute da ciascuno di essi.
In caso di vertenza tra più assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.
B– Soggetti Assicurati e massimale
Oltre che a favore del contraente, le garanzie di cui alle Norme che regolano le coperture, operano a favore di:
- Per le Ditte individuali e le Imprese familiari: il Titolare, i Dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro ed i familiari e gli affini del titolare che collaborano nell’attività gli stagisti e gli interinali;
- Per le Società di Persone: i Soci, i Dipendenti iscritti nel Libro Unico del La- voro, i familiari e affini del titolare d’Impresa che collaborano nell’attività e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, svolta per conto della Società Contraente; gli stagisti e gli interinali;
- Per le Società di Capitali: il Legale Rappresentante, gli Amministratori, i Dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, svolta per conto della Società Contraente; gli stagisti e gli interinali; nonché le altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della Contraente oppure imputa loro le attività da esso svolte (esempio: Responsabile Servizio Prevenzione, Membri del Consiglio di Vigilanza come previsto dal D.Lgs. 231/2001)
- Per le Società Cooperative: i Soci con qualifica di dipendente.
MASSIMALE Per caso assicurativo senza limite annuo il contraente può scegliere uno dei seguenti massimali da indicare nel frontespizio di polizza:
€ 10.000 | € 20.000 | € 35.000 | € 60.000 |
C – Estensione territoriale
Per tutte le coperture le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
a) nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale:
in tutti gli Stati d’Europa ed inoltre ai Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo sempreché il Foro competente ove procedere si trovi in quei territori;
b) nelle ipotesi di vertenze contrattuali:
nei Paesi dell’Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco ed in Svizzera;
c) nell’ipotesi di opposizione alle sanzioni amministrative:
In Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
GARANZIE BASE
Art. 6.1.1 – Modulo 1 DIFESA PENALE
Con riferimento all’Articolo 6 . 1 – la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, nell’ambito della propria attività di impresa dichiarata in polizza:
a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione originato da atti commessi o attribuiti. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato,
anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, in caso di oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.
b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché le persone assicurate vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Si comprendono, a parziale deroga di quanto stabilito all’Articolo 18 6.3 – Esclusioni comuni, i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.
Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o l’Assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale, la Società provvederà all’anticipo delle spese legali e/o peritali, nel limite della somma di euro 3.000,00, in attesa della definizione del giudizio.
Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo, la Società richiederà agli stessi il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente an- ticipati in ogni grado di giudizio;
c) debba presentare Opposizione avanti al Giudice competente avverso l’Ordinanza - Ingiunzione di pagamen- to di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Si precisa che la suddetta garanzia non opera per violazioni di nome in materia fiscale/tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore ad euro 1.000,00. Si precisa che la garanzia comprende anche le spese di difesa conseguenti a procedimenti derivanti da violazio- ni per l’inosservanza degli obblighi ed adempimenti, dei seguenti Decreti ed eventuali e successive modifiche:
• D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• X.Xxx 758/94 e s.m.i.: “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”;
• X.Xxx 494/96 e s.m.i.: “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicu- rezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”;
• D.Lgs 22/97 e s.m.i.: “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”;
• D.Lgs 193/2007: in tema di controlli sulla sicurezza alimentare;
• D.Lgs 196/03 e s.m.i.: “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
• D.Lgs 231/01 e s.m.i.: “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle socie- tà e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
• D.Lgs 152/2006 (Codice Ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia am- bientale.
d) In deroga all’Art. 6.1.A, la garanzia per i procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzionali si intende operante retroattivamente per fatti posti in essere 1 anno antecedente alla data di effetto del contratto, purché l’Assicurato abbia conoscenza di essere sottoposto ad indagine successivamente alla stipula della polizza. La presente condizione non opera in caso di contestazioni dolose anche se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione. Qualora nel periodo precedente la data di decorrenza della polizza sia stata operante a favore delle Persone Assicurate un’altra assicurazione di Tutela Legale, la garanzia vale in secondo rischio rispetto alla suddetta assicurazione per i casi in cui quest’ultima preveda la prestazione di garanzia.
GARANZIE OPZIONALI
Se sono state selezionate ed è stato pagato il relativo premio, le seguenti garanzie opzionali sono prestate per i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza:
Art. 6.2.1– Modulo 2 DIFESA CIVILE
Con riferimento all’Articolo 6 . 1 – la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, nell’ambito della propria attività di impresa dichiarata in polizza:
a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, nei casi di seguito indicati:
- vertenze relative a contratti di fornitura/prestazione di beni/servizi commissionati e/o ricevuti, sempreché il valore in lite sia superiore ad euro 500;
- controversie, incluse quelle relative alla locazione/proprietà o ad altri diritti reali riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l’attività;
- controversie relative a contratti individuali di lavoro, riferite a dipendenti iscritti nel libro unico del Lavoro, collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- controversie nei confronti di Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
c) debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall’Autorità preposta per i pro- cedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 472/97 ed eventuali e successive modifiche. Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di accoglimento del ricorso o accerta- mento di colpa lieve degli Assicurati. A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 3 il caso assicurativo si intende insorto con il compimento da parte della Competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativo o penale.
Tutte le garanzie si intendono prestate oltre che per l’immobile indicato sulla scheda di polizza anche per gli altri immobili identificati come sedi secondarie, nei quali viene svolta l’attività d’impresa e per i quali sia stato corrisposto il relativo premio.
Art. 6.2.2 – Modulo 3 VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI ( acquistabile solo se già acquistate le garanzie MODULO 1 DIFESA PENALE E MODULO 2 DIFESA CIVILE)
La garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall’Assicurato, compreso il recupero di crediti, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx o in un Paese dell’Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.
La Società accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, provvederà alla gestione del sinistro, purché sussistano oggettive possibilità di recupero del credito.
La suddetta garanzia vale per le spese legali relative all’intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati con il limite di:
OPZIONE A Nr. 2 denunce giudiziali per anno VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI
OPZIONE B Nr. 4 denunce giudiziali per anno VERTENZE CONTRATTUALI
COSA NON È ASSICURATO
Art. 6.3– Esclusioni comuni
La garanzia è esclusa per:
- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- fatti non accidentali relativi ad inquinamento ambientale;
- fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; nonché da detenzione od impiego di sostanze esplosive o radioattive;
- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, salvo dove espressamente previsto nelle condizioni richiamate in polizza;
- controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l’attività indicata in polizza;
- controversie civili e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, dal possesso, dall’utilizzo o dalla guida di veicoli in genere; ivi compresi i mezzi nautici e aeromobili; fatta eccezione per i mezzi aziendali non targati, utilizzati per il trasporto e lo spostamento delle merci all’interno del perimetro aziendale;
- vertenze relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi che l’assicurato effettui nell’esercizio della sua attività; salvo quanto previsto dall’art. 6.2.1 - modulo 2 - difesa civile “vertenze contrattuali con i clienti” espressamente richiamata in polizza;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva, concorrenza sleale e diritti d’autore;
- controversie e procedimenti penali riferibili a soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro;
- fatti dolosi dell’assicurato, salvo quanto previsto all’Art. 6.1.1 lett. b);
- controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda o dei relativi immobili;
- controversie relative a contratti d’appalto fornitura e posa in opera di materiali;
- controversie relative a contratti di leasing e compravendita immobiliare;
- controversie derivanti dall’esercizio della professione medica;
- vertenze relative al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- le consulenze legali;
- le spese per la proposizione di atti di querela;
- le controversie con la Società;
- le controversie e i procedimenti quando il contraente sia un’azienda edile;
- le controversie tra assicurati diversi dal contraente.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
IN CASO DI SINISTRO INCENDIO E ALTRI EVENTI - FURTO - ELETTRONICA
Art.7.1 Cosa deve fare l’assicurato
In caso di sinistro il contraente o l’assicurato deve:
1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice civile;
2. conservare le tracce e i residui del sinistro fino all’accertamento peritale senza avere, per tale titolo, diritto a indennizzo;
3. darne avviso scritto all’intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno;
4. farne denuncia, nei 5 giorni successivi, all’Autorità giudiziaria o di polizia competenti per la località dove è occorso il sinistro se quest’ultimo riguarda la sezione Furto o in caso di sinistro presumibilmente doloso;
5. inviare alla Società un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore al momento del sinistro delle cose assicurate unitamente alla copia della denuncia di cui al comma precedente;
6. mettere a disposizione della Società, in caso di danno alle merci, i documenti contabili di magazzino.
7. adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
8. denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.
L’inadempimento degli obblighi di cui ai punti 1,2,3,4 può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, come previsto dall’art. 1915 del Codice civile.
L’assicurato, può procedere, fermo restando l’obbligo della conservazione delle tracce e dei residui del sinistro, alla rimozione dei residui e delle macerie stesse e al ripristino degli enti danneggiati, in caso di mancato intervento del Perito della Società entro dieci giorni dal momento in cui la Società ha ricevuto la denuncia.
Art. 7.2 - Esagerazione dolosa del danno
Il contraente o l’assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 7.3 - Da chi viene valutato il danno
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e uno dal contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 7.4- Cosa devono fare i periti I periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate e verificare se l’assicurato o il contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 7.1- Cosa deve fare l’assicurato;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose stesse avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 7.6 - Come viene calcolato il valore delle cose assicurate e quantificato il danno;
4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese previste da eventuali garanzie accessorie e/o aggiuntive richiamate alle singole sezioni.
I risultati delle operazioni peritali, concertati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 7.5- Operazioni peritali
In caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
Art. 7.6- Come viene calcolato il valore delle cose assicurate e quantificato il danno
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita/cosa assicurata della polizza, l’attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i questi criteri:
Relativamente alla Sezione Incendio ed altri eventi:
I - Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
II - Macchinario, attrezzatura, arredamento - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.
III - Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; se le valutazioni così formulate superano i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
Relativamente alla Sezione Elettronica
Si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo e delle imposte, se queste non possono essere recuperate dall’assicurato.
(Xxxxxx e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).
L’ammontare del danno si determina:
Relativamente alla Sezione Incendio ed altri eventi:
- per i fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese, il valore delle cose danneggiate e gli oneri fiscali non
dovuti all’Erario.
Relativamente alla Sezione Furto:
a) per macchinario, attrezzature e arredamento di età documentata non superiore a tre anni: come differenza tra il valore di rimpiazzo delle cose al momento del sinistro con altre nuove uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che delle cose stesse, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. In nessun caso la Compagnia pagherà per ciascuna cosa assicurata somma superiore al doppio del relativo valore allo stato d’uso al momento del sinistro.
b) in tutti gli altri casi l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro e il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei prodotti sperati, né dei danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi.
Relativamente alla Sezione Elettronica:
nel caso di danno suscettibile di riparazione:
1) si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate;
2) si stima il valore ricavabile dai residui, al momento del sinistro;
L’ammontare del danno sarà uguale all’importo stimato come in 1), diminuito dell’importo come in 2). nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
1) si stimano le spese di rimpiazzo a nuovo;
2) si stima il valore ricavabile dai residui, al momento del sinistro;
l’ammontare del danno sarà uguale all’importo stimato come in 1), diminuito dell’importo come in 2). Nel caso di danno non suscettibile di riparazione, la precedente determinazione del danno riguarda solo impianti e apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:
a) il rimpiazzo sia eseguito entro 6 mesi dalla data del sinistro;
b) non siano trascorsi più di 3 anni dalla data di acquisto delle cose assicurate;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.
Se non sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) e b) e nessuna delle condizioni di cui alla lett. c), si applicano le norme che seguono:
3) si stima il valore dell’impianto o dell’apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
4) si stima il valore ricavabile dai residui;
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come al punto 3), diminuito dell’importo stimato come al punto 4). Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all’utilizzo fatto dall’assicurato - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della cosa danneggiata.
Relativamente alle Sezioni Elettronica e alla garanzia di cui all’art. 2.2.1, lett.b) Danni elettrici ed elettronici della Sezione “Incendio e altri eventi”
Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti , le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. La Società può scegliere di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’impianto o dell’apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Art. 7.7- Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo Premesso che per “valore a nuovo” si intende:
- per i fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
le Parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al “valore a nuovo” a queste condizioni:
1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
A) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse;
B) il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui ad A), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”;
2) agli effetti dell’art.7.10 “Assicurazione parziale” il supplemento di indennità per ogni partita, se la somma assicurata risulta:
A) superiore o eguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall’intero ammontare del supplemento stesso; B) inferiore al rispettivo “valore a nuovo”, ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale “assicurazione a nuovo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza; C) uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d’indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4) agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascuna macchina o impianto, importo superiore al quadruplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui agli artt., rispettivamente, 7.6, punto I e 7.6, punto II;
5) il pagamento del supplemento d’indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l’assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
6) l’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in attività;
7) per quanto non derogato restano ferme tutte le condizioni di polizza.
Art.7.8 - Prezzo di vendita (Selling price)
Limitatamente alla Sezione Incendio e altri eventi, in deroga all’art. 7.6 – Come viene calcolato il valore delle cose assicurate e quantificato il danno, la Società, in caso di sinistro che abbia colpito merci vendute o commissionate in attesa di consegna, indennizzerà le merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna.
Se il prezzo di vendita convenuto supera il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest’ultimo. Il calcolo del valore del “prezzo di vendita” opera solo se:
- le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;
- la commessa o l’avvenuta vendita risulti comprovata dalle prescritte scritture.
Questa pattuizione non è valida in caso di indennizzo su eventuale specifica polizza Danni Indiretti.
Il criterio di valutazione delle merci stabilito da questa clausola opera per la determinazione delle somme assicurate ai fini dell’eventuale applicazione del disposto dell’art. 7.10 Assicurazione parziale. Questa condizione opera solo se richiamata in scheda di polizza.
Art. 7.9 - Anticipo dell’indennizzo
L’assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle stime preliminari, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 35.000 euro se il sinistro è riferito alla Sezione Incendio ed altri eventi e in almeno 15.000 euro se riferito alla Sezione Furto.
L’impegno della Società:
- è condizionato dalla prova inequivocabile - fornita alla Società dall’assicurato - che lo stesso ha predisposto la ripresa dell’attività diretta alla produzione o alla vendita dello stesso tipo di merci;
- relativamente alla Sezione Incendio e altri eventi, verrà in essere dopo 90 giorni dalla denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo;
- relativamente alla Sezione Furto, verrà in essere dopo 60 giorni dalla denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo e a condizione che l’assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui ai punti 4) e 5) dell’art. 7.1– Cosa deve fare l’assicurato.
Relativamente alla Sezione Incendio e altri eventi, se l’assicurazione è stata stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’assicurato può ottenere un solo anticipo, sul supplemento che gli spetta, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Art. 7.10 - Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte con le modalità dell’articolo 7.6 - Come viene calcolato il valore delle cose assicurate e quantificato il danno - risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate per oltre il 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 10% e quello risultante al momento del sinistro.
Art. 7.11- Termini di indennizzo
Acquisita la denuncia di sinistro ed entro 90 giorni dall’adempimento degli obblighi per il contraente e l’assicurato previsti dal contratto in caso di sinistro, la Società si impegna a comunicare all’assicurato l’importo dell’indennizzo proposto oppure, anche a mezzo di professionisti da essa incaricati di accertare natura ed entità dei danni derivanti dal sinistro stesso, i motivi che determinano la mancata indennizzabilità o la necessità di un supplemento istruttorio.
Il termine di 90 giorni s’intenderà sospeso in presenza di procedimenti penali dai quali risulti la ricorrenza di casi di esclusione della garanzia, o di procedimenti civili o arbitrali relativi alle cause del sinistro o alla quantificazione dei danni indennizzabili.
Riconosciuta l’indennizzabilità del sinistro e determinato l’importo dovuto, la Società provvederà al pagamento entro 30 giorni dall’accettazione da parte dell’Assicurato.
Art. 7.12 – Trasloco delle cose assicurate
In caso di trasloco delle cose assicurate, il contratto, ferme le norme previste per l’eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione.
Durante il trasloco e per un periodo massimo di sette giorni, l’assicurazione vale su entrambe le ubicazioni. Il contraente o l’assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall’inizio del trasloco; in mancanza di tale avviso, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle 24 del giorno della comunicazione.
Art. 7.13 - Colpa grave
La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del contraente o dell’assicurato e, se questi sono persona giuridica, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto all’art. 1900 del Codice civile.
Art. 7.14 - Indennizzo separato per ciascuna partita
In caso di sinistro, e a specifica richiesta dell’assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall’art. 7.11 - Pagamento dell’indennizzo - a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto art. 7.11, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole o un verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
IN CASO DI SINISTRO FURTO
Art. 7.15 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate alle singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, e il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a “primo rischio relativo”, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. Su richiesta del contraente e previo esplicito consenso della Società, dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di assicurazione in corso.
L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di recedere dal contratto come previsto dall’art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro - delle Condizioni di assicurazione.
Art. 7.16 - Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose stesse.
Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l’assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.
In quest’ultimo caso si procede a una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
IN CASO DI SINISTRO ELETTRONICA
Art. 7.17 - Cosa deve fare l’assicurato
In caso di sinistro, fermi restando gli obblighi di cui all’art. 7.1:
a) la riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l’avviso di cui all’art. 7.1, punto 3; lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale ispezione non avviene entro 8 giorni dall’avviso di cui all’art. 7.1, punto 3, per motivi indipendenti dal contraente o dall’assicurato, questi può prendere tutte le misure necessarie;
b) la Società può scegliere di ritirare i residui delle parti sostituite.
Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
Le spese per adempiere agli obblighi di cui ai punti a) e b) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, secondo quanto disposto dall’art. 1914 del Codice civile.
IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITA’ CIVILE
Art. 7.18 - Variazione del numero degli addetti
Il premio e le condizioni della Sezione Responsabilità Civile sono convenuti sulla base della dichiarazione dell’assicurato, riportata nella scheda di polizza, del numero di addetti occupati nell’attività oggetto dell’assicurazione.
Il contraente deve comunicare alla Società ogni variazione in aumento di tali addetti.
Se al momento del sinistro il numero complessivo degli addetti dovesse risultare superiore a quello dichiarato, l’indennizzo sarà proporzionalmente ridotto, salvo che il numero degli addetti risulti superiore di una unità, se il numero di addetti inizialmente dichiarato era pari o inferiore a quattro; di due unità se il numero di addetti inizialmente dichiarato era oltre quattro.
Art. 7.19 - Cosa deve fare l’assicurato
In caso di sinistro l’assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, come previsto dall’art. 1913 del Codice civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale di diritto all’indennizzo, come previsto dall’art. 1915 del Codice civile.
Art. 7.20 - Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’assicurato, designa, se occorre, legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e azioni spettanti all’assicurato stesso.
L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio quando la legge lo richieda.
La Società ha il diritto di rivalersi sull’assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta al danneggiato supera questo massimale, le spese vengono ripartite tra Società e assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall’assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
Art. 7.21- Difesa penale
La Società presta - a favore dell’assicurato - la sua assistenza in sede penale anche dopo l’eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell’avvenuta tacitazione della o delle Parti lese.
Art.7.22 – Termini di indennizzo
Acquisita la denuncia di sinistro ed entro 90 giorni dall’adempimento degli obblighi per il contraente e l’assicurato previsti dal contratto in caso di sinistro, la Società si impegna a comunicare all’assicurato l’importo dell’indennizzo proposto oppure, anche a mezzo di professionisti da essa incaricati di accertare natura ed entità dei danni derivanti dal sinistro stesso, i motivi che determinano la mancata indennizzabilità o la necessità di un supplemento istruttorio.
Il termine di 90 giorni s’intenderà sospeso in presenza di procedimenti penali dai quali risulti la ricorrenza di casi di esclusione della garanzia, o di procedimenti civili o arbitrali relativi alle cause del sinistro o alla quantificazione dei danni indennizzabili.
Riconosciuta l’indennizzabilità del sinistro e determinato l’importo dovuto, la Società provvederà al pagamento entro 30 giorni dall’accettazione da parte dell’Assicurato.
IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE
Art. 7.23– Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale
L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L’Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale ITAS Mutua la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo, l’Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio Legale e nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il Legale al quale l’Assicurato deve conferire il mandato.
Il foro competente è esclusivamente il luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente/Assicurato.
Art. 7.24– Gestione del caso assicurativo
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 2.
Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con la Società; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure.
L’esecuzione forzata per ciascun titolo di credito verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione al passivo fallimentare.
L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.
Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. La Società non è responsabile dell’operato di legali, periti e consulenti tecnici.
Art. 7.25– Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo - arbitrato
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.
Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.
Qualora l’Assicurato intenda adire le vie giudiziarie l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatorio previsto dal D. Lgs. nr. 28 del 04/03/2010 e successive modifiche, come condizione di procedibilità della stessa.
Art. 7.26 – Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso assicurato giudizialmente o estragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
Art. 7.27 – Termini di indennizzo
Acquisita la denuncia di sinistro ed entro 90 giorni dall’adempimento degli obblighi per il contraente e l’assicurato previsti dal contratto in caso di sinistro, la Società si impegna a comunicare all’assicurato l’importo dell’indennizzo proposto oppure, anche a mezzo di professionisti da essa incaricati di accertare natura ed entità dei danni derivanti dal sinistro stesso, i motivi che determinano la mancata indennizzabilità o la necessità di un supplemento istruttorio.
Il termine di 90 giorni s’intenderà sospeso fino alla conclusione di eventuali procedimenti pendenti (civili, penali o arbitrali) relativi alle cause del sinistro o alla quantificazione dei danni indennizzabili.
Riconosciuta l’indennizzabilità del sinistro e determinato l’importo dovuto, la Società provvederà al pagamento entro 30 giorni dall’accettazione da parte dell’assicurato.
CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI - ASSICURATI DELL’ITAS MUTUA
ESTRATTO DELLO STATUTO
Art. 1 - Costituzione e Sede
È costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione “ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni” o anche “ITAS Mutua”, già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi.
La denominazione tedesca è “ITAS Landesversicherungsanstalt Trentino Südtirol V.V.a.G.” o anche “ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit” ovvero “ITAS V.V.a.G.”.
L’ITAS Mutua ha sede in Trento. Essa può esercitare la sua attività sia in Italia che all’estero.
Art. 5 – Contribuzioni
Per il raggiungimento dello scopo sociale i Soci assicurati si obbligano a contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto.
La responsabilità dei Soci assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell’assicurazione.
La responsabilità dei Soci sovventori e dei Soci sovventori partner è limitata alle quote sottoscritte. È esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della società sono garantite dal patrimonio sociale.
Art. 11 - Vincolo sociale del Socio-Assicurato
Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l’ulteriore periodo indicato nella polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali.
Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell’assicurazione.
Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d’assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato.
La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell’inadempimento.
Art. 26 – Rappresentanza legale
La rappresentanza legale di ITAS Mutua spetta al Presidente, ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione solo in caso di urgenza o impedimento del Presidente, all’Amministratore Delegato e, ove nominato, al Direttore Generale.
Il Consiglio di amministrazione per gli atti di ordinaria amministrazione nell’ambito dell’area di competenza, può attribuire la rappresentanza legale ai Dirigenti.
La rappresentanza legale si esprime con l’apposizione, sotto la denominazione della Società, delle firme di due delle persone precedentemente indicate, con la precisazione che con la firma abbinata di due dirigenti la rappresentanza legale si esercita unicamente in relazione alle aree di competenza degli stessi. Resta comunque salvo quanto diversamente deliberato dal Consiglio in relazione a particolari fattispecie.
La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione (sempre con le modalità di cui al precedente comma).
Il Consiglio di amministrazione definisce il sistema delle procure e deleghe aziendali, attribuendo la rappresentanza della società anche a dipendenti o terzi con procure per singoli atti o categorie di atti contenenti le relative modalità di firma.
Il Consiglio di amministrazione può autorizzare che determinati documenti e corrispondenze vengano sottoscritti in tutto o in parte con riproduzione meccanica della firma.
Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci – Assicurati presso la Sede dell’Agenzia.