Common use of ESECUZIONE DEI SERVIZI Clause in Contracts

ESECUZIONE DEI SERVIZI. Fatte salve le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, il Fornitore può sviluppare i servizi nel modo che ritenga opportuno; la loro esecuzione deve comunque avvenire con modalità e termini tali da non arrecare alcun pregiudizio all’utilizzazione dei locali dell’Amministrazione Contraente in relazione al tipo ed entità degli interventi. Nell’esecuzione dei servizi il Fornitore deve osservare scrupolosamente le buone regole dell’arte ed è tenuto ad impiegare materiale di ottime qualità ed appropriato agli impieghi. La presenza sui luoghi del personale di direzione e sorveglianza dell’Amministrazione Contraente - presenza che può essere anche saltuaria – non esonera minimamente il Fornitore dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione dei servizi ancorché i difetti che siano poi riscontrati siano stati riconoscibili durante l’esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione sia stata approvata. Si stabilisce infatti che l’onere del Fornitore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza può mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.

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Samples: Verbale Di Controllo

ESECUZIONE DEI SERVIZI. Fatte salve le prescrizioni contenute nel Capitolato TecnicoIl Fornitore è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, il Fornitore può sviluppare i servizi nel modo che ritenga opportuno; la loro esecuzione deve comunque avvenire con modalità per fatto proprio e termini tali da non arrecare alcun pregiudizio all’utilizzazione dei locali dell’Amministrazione Contraente in relazione propri dipendenti, alle opere dell’edificio, al tipo ed entità degli interventipersonale e agli utenti delle Amministrazioni. Nell’esecuzione dei servizi il Fornitore deve osservare scrupolosamente le disposizioni normative vigenti e le buone regole dell’arte ed è tenuto ad a impiegare materiale mezzi, materiali e attrezzature di ottime qualità ed appropriato e appropriati agli impieghi. La presenza sui luoghi Tutte le prestazioni devono essere effettuate nei giorni feriali e nelle fasce orarie indicate dall’Amministrazione, salvo diversamente richiesto al fine di evitare disagio agli utenti o intralcio ad altre attività. L’esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo pregiudizio all’utilizzazione dei locali, evitando la prolungata sospensione del personale funzionamento degli impianti. Qualora fosse necessaria l’interruzione del funzionamento dell’impianto elettrico, l’attività dovrà essere preventivamente autorizzata dalla figura incaricata dalle Amministrazioni.. E’ fatto divieto al Fornitore di direzione effettuare modifiche che possano alterare la funzionalità e sorveglianza dell’Amministrazione Contraente - presenza che può essere anche saltuaria – la sicurezza dell’impianto e di estendere le prestazioni ad altri impianti non esonera minimamente il Fornitore dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione dei servizi ancorché i difetti che siano poi riscontrati siano stati riconoscibili durante l’esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione sia stata approvataoggetto del servizio. Si stabilisce infatti che l’onere L’onere del Fornitore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze dell’Amministrazione e nessuna circostanza può mai essere opposta ad a esonero o ad attenuazione di tale responsabilità. L’Amministrazione si riserva quindi la più ampia facoltà d’indagine al fine di verificare le modalità e i tempi di esecuzione dei Servizi, anche successivamente all’espletamento dei medesimi.

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Samples: www.agenziaentrate.gov.it

ESECUZIONE DEI SERVIZI. Fatte salve L’Assuntore potrà sviluppare il servizio concordando con l’Azienda Sanitaria Locale le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, il Fornitore può sviluppare modalità ed i servizi nel modo che ritenga opportuno; la loro esecuzione deve comunque avvenire con modalità e termini tali in maniera da non arrecare alcun pregiudizio all’utilizzazione alla utilizzazione dei locali dell’Amministrazione Contraente dell’Azienda Sanitaria Locale in relazione al tipo ed entità degli interventi. Nell’esecuzione dei servizi il Fornitore deve del servizio l’Assuntore dovrà osservare scrupolosamente le buone regole dell’arte ed è tenuto ad impiegare materiale ed attrezzature di ottime ottima qualità ed appropriato agli impieghiimpieghi secondo le modalità previste nel disciplinare d’oneri. La presenza sui luoghi L’Azienda Sanitaria Locale si riserva quindi la più ampia facoltà di indagini e, ove occorra, di provvedere a sanzioni, in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione dei lavori e dei servizi. L’esecuzione del servizio di emergenza potrà essere ordinata dall’Azienda Sanitaria Locale in qualunque momento e tale servizio dovrà essere eseguito in qualsiasi giorno feriale e festivo dell’anno. In casi particolari e di notevole importanza, a giudizio insindacabile dell’Azienda Sanitaria Locale, per non arrecare grave intralcio alle attività potrà essere richiesto di eseguire i lavori anche di notte o nei giorni festivi, senza che l’Assuntore possa pretendere compensi suppletivi oltre a quelli espressamente previsti. E’ fatto divieto assoluto all’Assuntore di sospendere, interrompere o ridurre le attività anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell’Azienda Sanitaria Locale o quando siano in atto controversie con l’Azienda Sanitaria Locale, ovvero, in caso di scioperi del personale di direzione e sorveglianza dell’Amministrazione Contraente - presenza che può essere anche saltuaria – non esonera minimamente il Fornitore dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione dei servizi ancorché i difetti che siano poi riscontrati siano stati riconoscibili durante l’esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione sia stata approvata. Si stabilisce infatti che l’onere del Fornitore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza può mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilitàdell’impresa.

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Samples: www.aslcagliari.it

ESECUZIONE DEI SERVIZI. Fatte salve le prescrizioni contenute I servizi devono essere eseguiti dall’Impresa con proprio personale, mezzi, attrezzature e materiali di consumo nel Capitolato Tecnicorispetto di quanto previsto nel presente capitolato e nel proprio progetto offerta. L’Impresa per l’esecuzione dei servizi deve garantire, anche al di fuori del normale orario lavorativo, la presenza operativa delle necessarie squadre con il Fornitore può sviluppare i servizi nel modo che ritenga opportuno; la loro esecuzione deve comunque avvenire con modalità supporto di materiali, macchinari e termini tali da non arrecare alcun pregiudizio all’utilizzazione delle attrezzature necessarie. E’ cura dell’Impresa produrre un elenco dell’organico aziendale in cui siano evidenziati, oltre ai nominativi dei locali dell’Amministrazione Contraente titolari dell’Impresa, quelli degli assistenti tecnici (coordinatori del servizio), completi di recapiti telefonici. I dati di cui sopra, devono essere tempestivamente aggiornati dall’Impresa ogni qualvolta subentrino variazioni, anche in relazione a periodi temporanei di assenza (ferie, malattia) con particolare riferimento alla posizione del Coordinatore del servizio, a mezzo comunicazione scritta indirizzata al tipo ed entità degli interventiResponsabile del Servizio. Nell’esecuzione Il Comune di Castelli resta esonerato da ogni responsabilità derivante da mancata osservanza di leggi e regolamenti nell’espletamento dei servizi il Fornitore deve osservare scrupolosamente le buone regole dell’arte ed è tenuto ad impiegare materiale di ottime qualità ed appropriato agli impieghi. La presenza sui luoghi da parte dell’Impresa, ivi compresa la mancata applicazione dei C.C.N.L. nei confronti del personale di direzione addetto, fatti salvi obblighi e sorveglianza dell’Amministrazione Contraente - presenza che può essere anche saltuaria – non esonera minimamente il Fornitore facoltà previste in materia dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione dei servizi ancorché i difetti che siano poi riscontrati siano stati riconoscibili durante l’esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione sia stata approvata. Si stabilisce infatti che l’onere del Fornitore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza può mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilitàlegge.

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Samples: www.comune.castelli.te.it