Legge applicabile e risoluzione delle controversie Clausole campione

Legge applicabile e risoluzione delle controversie. Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?
Legge applicabile e risoluzione delle controversie. 26.1 Salvo diverso accordo esplicito, il Contratto è disciplinato dalle leggi del luogo ove l’Acquirente ha sede, con esclusione delle disposizioni in materia di diritto internazionale privato. La Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di Merci (“CISG”) non trova applicazione. 26.2 Tutte le controversie relative al Contratto saranno risolte in via definitiva ai sensi del Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale da tre (3) arbitri nominati in conformità al menzionato Regolamento. La sede dell’arbitrato sarà il luogo in cui l’Acquirente ha sede, e nell’ambito del procedimento sarà utilizzata la lingua inglese. 26.3 Fermo restando quanto precede, una parte avrà sempre diritto di instaurare giudizi innanzi ai tribunali locali e alle altre autorità competenti ove sorgano le controversie, i contenziosi e le pretese di seguito descritti: (i) violazione commessa dall’altra parte di uno dei Diritti di Proprietà Intellettuale, del quale l’altra parte ha la proprietà o la licenza, oppure (ii) improprio utilizzo commesso dall’altra parte o rifiuto di restituzione o di consegna di qualsiasi bene, ivi inclusi gli Strumenti e le Informazioni Riservate, appartenente all’altra parte.
Legge applicabile e risoluzione delle controversie. 15.1. Questo Contratto è regolato da e definito secondo la legge svedese, senza che siano tenuti in considerazione i principi del diritto internazionale privato. 15.2. I tribunali svedesi avranno la giurisdizione esclusiva per comporre qualsiasi controversia derivante o connessa al presente Contratto. Le parti accettano di sottostare a tale giurisdizione. Per nome e conto di Cliente Luogo Luogo [Nome, titolo] [Nome, titolo]
Legge applicabile e risoluzione delle controversie. Il presente Accordo è regolato da e interpretato in conformità alle leggi della Svezia, esclusi i suoi principi sui conflitti di leggi.
Legge applicabile e risoluzione delle controversie. 13.1 Le presenti Condizioni Generali ed eventuali accordi integrativi sono soggetti alla legge italiana. 13.2 Qualunque controversia che dovesse emergere ai sensi o a causa dell’applicazione delle presenti Condizioni Generali, e degli Ordini d’Acquisto, che non può essere risolta bonariamente dalle Parti entro 30 (trenta) giorni successivi al giorno in cui è insorta la controversia, deve essere devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Varese e deve essere risolta ai sensi delle relative norme a quel tempo applicabili. Il Venditore ha facoltà di scegliere come foro competente il Tribunale di Milano e/o il Tribunale del luogo ove ha sede l’Acquirente. La procedura è condotta in lingua italiana e la sede della procedura è quella di Varese, o altra se esercitata la suindicata facoltà di scelta differente. Xxxxxxxx Xxxxx sostiene gli onorari dei propri consulenti e le spese sostenute ai fini del procedimento, ivi incluse quelle relative ad eventuali testimoni prodotti dalla Parte medesima. 13.3 La decisione del Tribunale di cui al comma precedente è definitiva e vincolante tra le Parti. Le spese e i costi sono a carico della Parte soccombente, fatto salvo quando diversamente disposto e liquidato dal Tribunale.
Legge applicabile e risoluzione delle controversie. 12.1 Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. 12.2 Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti relativa alla esecuzione ed interpretazione del presente Accordo, qualora non venisse definita in via amichevole, sarà rimessa all’Autorità Giudiziaria. Le parti eleggono il Foro di Padova quale foro esclusivamente competente.
Legge applicabile e risoluzione delle controversie. 17.1. Il presente contratto è regolato dalla legge dello Stato Italiano. 17.2. Le parti del presente contratto faranno tutto il possibile per risolvere amichevolmente qualsiasi controversia insorta tra loro durante l'esecuzione del presente contratto. A tal fine, comunicano le loro posizioni e qualsiasi soluzione che ritengono possibile per iscritto e si incontrano su richiesta di entrambe. Il beneficiario della sovvenzione e il committente devono rispondere alle richieste pervenute per una risoluzione amichevole entro n. giorni. Una volta trascorso questo periodo, o il tentativo di risoluzione amichevole non abbia prodotto un accordo entro n. giorni dalla prima richiesta, il beneficiario della sovvenzione o il committennte possono notificare all’altra parte di considerare la procedura fallita. 17.3. Nel caso di fallimento nell raggiungimento di una risoluazione amichevole, la controversia può di comune accordo tra il beneficiario della sovvenzione e il committente essere sottoposta a conciliazione dall’Autorità di gestione. Se entro n. giorni dall'apertura della procedura di conciliazione non viene raggiunto alcun accordo, ciascuna parte può notificare all'altra di ritenere la procedura fallita. 17.4. In caso di fallimento delle procedure di cui sopra, ciascuna parte del presente Contratto, può sottoporre la controversia ai tribunali dello Stato italiano.
Legge applicabile e risoluzione delle controversie. 18.1. Per tutto quanto non espressamente ivi previsto, le Condizioni Generali, gli Ordini di Acquisto e l’Accordo sono disciplinati dalla legge del Paese ove è stabilita la sede legale della Società o della sua Affiliata titolare del rapporto contrattuale con il Fornitore. 18.2. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alle Condizioni Generali, agli Ordini di Acquisto ed all’Accordo, comprese quelle inerenti alla loro validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, dovranno essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione. Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro del luogo ove è stabilita la sede legale della Società o della sua Affiliata titolare del rapporto contrattuale con il Fornitore.
Legge applicabile e risoluzione delle controversie. Il Contratto è regolato dalla legge italiana. In caso di controversia non componibile tra le Parti e successivamente alla presentazione di un reclamo al Fornitore, il Cliente è tenuto ad attivare il servizio conciliazione dell’ARERA (ovvero degli organismi accreditati). La procedura presso l’ARERA si svolge on line, è gratuita e consiste in un incontro in una virtual room in presenza di un rappresentante del Fornitore e un Conciliatore appartenente all’elenco dei Conciliatori abilitati dell’ARERA. La domanda di conciliazione può essere depositata (i) in caso di risposta al reclamo ritenuta insoddisfacente, ovvero (ii) decorsi almeno 40 giorni dall’invio del reclamo in caso di mancata risposta del Fornitore. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del Contratto o comunque ad esso relativa sarà competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Cliente.
Legge applicabile e risoluzione delle controversie. L’Abbonamento è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa al Servizio e/o allo stesso direttamente connessa saranno applicabili le norme vigenti in materia di foro competente, fermo restando il previo ricorso alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, seguendo le modalità indicate nella Carta Servizi Sky.