Esposizione agli elementi. La Società, in occasione di arenamento, naufragio, atterraggio forzato di mezzi di trasporto non esclusi dalle condizioni di polizza, corrisponderà le somme rispettivamente assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell’infortunio ma, in conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti ( es. Perdita di orientamento), l’Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti.
Esposizione agli elementi. L’Assicuratore, in occasione di arenamento, naufragio, atterraggio forzato di mezzi di trasporto non esclusi dall’Art. 3 - Condizioni che regolano l’assicurazione Infortuni, corrisponderà le somme rispettivamente assicurate per il caso Morte e Invalidità Permanente anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell’infortunio ma, in conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti (es: perdita di orientamento), l’Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti.
Esposizione agli elementi. La Società, in occasione di arenamento, incagliamento, naufragio, sommersione, atterraggio e ammaraggio forzato, corrisponderà le somme rispettivamente assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente anche nei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell'infortunio, ma in conseguenza delle zone, del clima o di altre situazioni concomitanti, l'Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti.
Esposizione agli elementi. Qualora l’Assicurato in occasione di arenamento, naufragio e atterraggio for- zato di mezzi di trasporto non esclusi dalle Condizioni di Polizza si trovi in condizioni tali da subire morte o Invalidità Permanente anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell'infortunio, ma una conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti (es. perdita di orientamento), la Compagnia corrisponderà gli indennizzi dovuti per il Caso Morte o Invalidità Permanente.
Esposizione agli elementi. La Società, in occasione delle calamità naturali indicate in polizza e di arenamento, naufragio, atterraggio forzato o caduta di mezzo aereo, corrisponderà le somme rispettivamente assicurate per il caso di Morte ed Invalidità Permanente anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell’infortunio ma, in conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti (ad esempio perdita di orientamento o mancanza di cibo), l’Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti.
Esposizione agli elementi. La Società, in occasione di arenamento, naufragio, atterraggio forzato di mezzi di trasporto non esclusi dalle Condizioni di Polizza, corrisponderà le somme rispettivamente assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell'infortunio ma, in conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti (es. perdita di orientamento), l'Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti. A specificazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'Art. 2) lett. b) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene che: - nel caso di ernia addominale operata o operabile viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 2% (due per cento) della somma assicurata; - nel caso di ernia addominale non operabile viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 5% (cinque per cento) della somma assicurata; - nel caso di ernia del disco intervertebrale viene riconosciuto in indennizzo fino ad un massimo del 2% (due per cento) della somma assicurata; - nel caso insorga contestazione circa la natura e l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico di cui all'Art. 16) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Per i casi di cui sopra non verranno applicate le franchigie di invalidità permanente previste in polizza.
Esposizione agli elementi. La Società, in occasione di arenamento, naufragio, atterraggio forzato di mezzi di trasporto non esclusi dall'art. 2 (Esclusioni) delle “Norme che regolano l'assicurazione Infortuni”, corrisponderà le somme rispettivamente assicurate per il caso Morte e Invalidità Permanente anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell'infortunio ma, in conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti (es: perdita di orientamento), l'Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni permanenti.
Esposizione agli elementi. La Società, in occasione di arenamento, naufragio, atterraggio forzato di mezzi di trasporto non esclusi dalle norme che regolano l’assicurazione Infortuni, corrisponderà le somme rispettivamente assicurate per il caso Morte e Invalidità Permanente anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell’infortunio ma, in conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti (es. perdita di orientamento), l’Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti. A specificazione di quanto disposto all’art. 27 (Rischi inclusi nell’assicurazione), si conviene che l’assicurazione comprende, limitatamente ai casi di Invalidità Permanente e di Inabilità Temporanea, ove prevista, le ernie da causa violenta, con l’intesa che: - nel caso di ernia addominale operata o operabile viene riconosciuto l’indennizzo per il solo caso di Inabilità Temporanea fino ad un massimo di 30 giorni; - nel caso di ernia addominale non operabile secondo parere medico, viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) della somma assicurata; qualora insorga contestazione circa la natura e/o l’operabilità dell’ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico, come previsto dalle norme che regolano la gestione dei sinistri.
Esposizione agli elementi. Qualora l’Assicurato durante lo svolgimento delle attività previste dall’Art. 2 del presente Capitolo, in occasione di arenamento, naufragio e atterraggio forzato di mezzi di trasporto non esclusi dalle Condizioni di Polizza si trovi in condizioni tali da subire la Morte o una Invalidità permanente anche nei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell’infortunio, ma una conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti (es. perdita di orientamento), l’Impresa corrisponderà gli indennizzi dovuti per il Caso Morte o Invalidità permanente.
Esposizione agli elementi. La Compagnia, in occasione di arenamento, incagliamento, naufragio, atterraggio e ammaraggio forzato, corrisponde le Somme rispettivamente Assicurate per il caso di morte ed Invalidità Permanente anche per i casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell'Infortunio, ma in conseguenza delle zone, del clima o di altre situazioni concomitanti, l'Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti.