Common use of Estensione malattie professionali Clause in Contracts

Estensione malattie professionali. A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione la garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori dl lavoro (R.C.O.) è estesa ai rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate nelle tabelle allegata al D.P.R. n.24 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n.482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente documento e siano conseguenza di fatti colposi commessi dell'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo dell'assicurazione. L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni E Responsabilità Civile, Contratto Di Assicurazione Infortuni E Responsabilità Civile, Contratto Di Assicurazione Infortuni E Responsabilità Civile

Estensione malattie professionali. A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione la garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori dl di lavoro (R.C.O.) è estesa ai al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate nelle tabelle allegata allegate al D.P.R. n.24 n.1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n.482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente documento e siano conseguenza di fatti colposi commessi dell'Assicurato dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo dell'assicurazione. L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o dalla della data di cessazione del rapporto di lavoro. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

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Samples: Convenzione Assicurativa Di Responsabilita’ Civile Generale Per Conto E a Favore Dell’ente Di Promozione Sportiva a.s.c. – Attivita’ Sportive Confederate, Dei Suoi Organi Centrali E Periferici, Delle Societa’ Affiliate Ed Aggregate E Dei Suoi Tesserati, Convenzione Multirischi Per, Convenzione Assicurativa Per L’assicurazione Infortuni, Responsabilità Civile Generale a Favore Della Federazione Ginnastica D’italia, Dei Suoi Organi Centrali E Periferici, Delle Società Affiliate E Dei Suoi Tesserati

Estensione malattie professionali. A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione la garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori dl di lavoro (R.C.O.) è estesa ai al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate nelle tabelle allegata allegate al D.P.R. n.24 n.1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n.482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché nonchè a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente documento e siano conseguenza di fatti colposi commessi dell'Assicurato dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo dell'assicurazione. L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o dalla della data di cessazione del rapporto di lavoro. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

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Samples: Convenzione Multirischi Per L Ssicurazione Infortuni, Responsabilità Civile Generale a Favore Della Federazione Italiana, Convenzione Multirischi Per L’assicurazione Infortuni, Responsabilità Civile Generale, Convenzione Assicurativa

Estensione malattie professionali. A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione la garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori dl di lavoro (R.C.O.) è estesa ai al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate nelle tabelle allegata allegate al D.P.R. n.24 DPR n.1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n.482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché nonchè a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente documento e siano conseguenza di fatti colposi commessi dell'Assicurato dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo dell'assicurazione. L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o dalla della data di cessazione del rapporto di lavoro. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

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Samples: Convenzione Multirischi Per L’assicurazione Infortuni, Rimborso Spese Mediche E Responsabilità Civile Generale a Favore Di Fitri Federazione Italiana Triathlon, Dei Suoi Organi Centrali E Periferici, Delle Società Affiliate Ed Aggregate E Dei Suoi Tesserati, Convenzione Multirischi Per L’assicurazione Infortuni, Responsabilità Civile Generale

Estensione malattie professionali. A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione la garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori dl di lavoro (R.C.O.) è estesa ai al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate nelle tabelle allegata allegate al D.P.R. n.24 n.1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n.482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a posteriorea quella della stipulazione del presente documento e siano conseguenza di fatti colposi commessi dell'Assicurato dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo dell'assicurazione. L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o dalla della data di cessazione del rapporto di lavoro. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

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Samples: Convenzione

Estensione malattie professionali. A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione la La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori dl di lavoro (R.C.O.) è estesa ai al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate nelle tabelle allegata allegate al D.P.R. n.24 del 30 giugno 19651965 n. 1124, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n.482 n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione alla decorrenza del presente documento contratto di cui al precedente art. 1 e siano conseguenza di fatti colposi commessi dell'Assicurato dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo periodo di vigenza dell'assicurazione. L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o dalla della data di cessazione del rapporto di lavoro. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguitofornire alla Società, con la massima tempestività, con le notizieogni notizia, documenti documento e gli atti atto relativi al caso denunciato.

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Samples: federscherma.it

Estensione malattie professionali. A parziale deroga delle Condizioni Generali condizioni generali e Particolari particolari di Assicurazione assicurazione la garanzia di Responsabilità Civile responsabilità civile verso i prestatori dl di lavoro (R.C.O.) è estesa ai al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate nelle tabelle allegata allegate al D.P.R. n.24 del 30 giugno 1965, 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n.482 482/1975 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente documento e siano conseguenza di fatti colposi commessi dell'Assicurato dall'assicurato o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo dell'assicurazione. L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o dalla della data di cessazione del rapporto di lavoro. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali condizioni generali di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato l'assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

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Samples: Convenzione Multirischi Per L’assicurazione Infortuni E Responsabilità Civile Generale

Estensione malattie professionali. A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione la garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori dl di lavoro (R.C.O.) è estesa ai al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate nelle tabelle allegata allegate al D.P.R. n.24 n.1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n.482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura. L'estensione L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente documento e siano conseguenza di fatti colposi commessi dell'Assicurato dall’Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo dell'assicurazionedell’assicurazione. L'estensione L’estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o dalla della data di cessazione del rapporto di lavoro. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato l’Assicurato ha l'obbligo l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza l’insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

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Samples: Convenzione Assicurativa

Estensione malattie professionali. A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione Assicurazione, la garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori dl di lavoro (R.C.O.) è estesa ai al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate nelle tabelle allegata allegate al D.P.R. n.24 n.1124 del 30 giugno 1965, o 1965,0 contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 1975, n.482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistraturamagistratura. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente documento e siano conseguenza di fatti colposi commessi dell'Assicurato dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo dell'assicurazione. L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o dalla della data di cessazione del rapporto di lavoro. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare denunciare, senza ritardo ritardo, alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

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Samples: Convenzione Assicurativa Di Responsabilità’ Civile Generale a Favore Dello c.s.a.in. Dei Suoi Organi Centrali E Periferici, Delle Società’ Affiliate Ed Aggregate E Dei Suoi Tesserati,