Common use of Estensioni della copertura Clause in Contracts

Estensioni della copertura. L’assicurazione comprende anche – a titolo esemplificativo e non limitativo - gli infortuni conseguenti a o derivanti da: ◊ imprudenze e negligenze anche gravi ◊ malore ed incoscienza, purché non determinati da uso di sostanze stupefacenti o simili assorbite per scopi non terapeutici ◊ tumulti popolari, atti di pirateria, atti terroristici, aggressioni, atti violenti qualunque ne sia il mo- vente purché avvenuti sul territorio italiano, compresi Citta del Vaticano e X.Xxxxxx. ◊ calamità naturali; solo per il punto in parola, nel caso di infortunio che riguardi contemporanea- mente più persone assicurate in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo a carico della Società non potrà superare l'importo di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per anno assicu- rativo e per singola Azienda. Le parti convengono inoltre che per tutte le polizze Infortuni stipulate tra le Aziende e la Società, il limite massimo di indennizzo riferito alla presente garanzia non potrà essere superiore ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per ciascuna annualità assicurativa. Su- perando detti limiti, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato verranno ridotti proporzional- mente. Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte. ◊ stati di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un Paese sino ad allora non in stato di guerra, nonché: ◊ l’annegamento ed asfissia di natura accidentale ◊ l’avvelenamento da ingestione o l’assorbimento subitaneo di sostanze nocive ◊ il contatto con corrosivi ◊ le lesioni, compresa l’ernia ma esclusi gli infarti, determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico ◊ la folgorazione, i colpi di sole o di calore, l’assideramento o il congelamento ◊ le influenze termiche e atmosferiche ◊ i morsi di animali o punture di insetti. L’assicurazione è estesa alle ernie da causa violenta nonché alle lesioni muscolari da sforzo, con l'intesa che:

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Estensioni della copertura. L’assicurazione comprende anche – a titolo esemplificativo e non limitativo - gli infortuni conseguenti a o derivanti da: ◊ imprudenze e negligenze anche gravi ◊ malore ed incoscienza, purché purchè non determinati da uso di sostanze stupefacenti o simili assorbite per scopi non terapeutici ◊ abuso di alcolici, purché non alla guida di veicoli e/o natanti in genere ◊ tumulti popolari, atti di pirateria, atti terroristici, aggressioni, atti violenti qualunque ne sia il mo- vente purché avvenuti sul territorio italiano, compresi Citta del Vaticano e X.Xxxxxx. movente ◊ calamità naturali; solo per il punto in parola, nel caso di infortunio che riguardi contemporanea- mente più persone assicurate in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo a carico della Società non potrà superare l'importo di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per anno assicu- rativo e per singola Azienda. Le parti convengono inoltre che per tutte le polizze Infortuni stipulate tra le Aziende e la Società, il limite massimo di indennizzo riferito alla presente garanzia non potrà essere superiore ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per ciascuna annualità assicurativa. Su- perando detti limiti, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato verranno ridotti proporzional- mente. Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte. naturali ◊ stati di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un Paese sino ad allora non in stato di guerrapace, nonchénonchè: ◊ l’annegamento ed asfissia di natura accidentale ◊ l’avvelenamento da ingestione o l’assorbimento assorbimento subitaneo di sostanze nocive ◊ il contatto con corrosivi ◊ la pratica non professionale di qualsiasi sport ◊ le lesioni, compresa l’ernia ma esclusi gli infarti, determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico ◊ la folgorazione, i colpi di sole o di calore, l’assideramento o il congelamento ◊ le influenze termiche e atmosferiche ◊ i morsi di animali o punture di insetti, escluse quelle per cui gli insetti siano portatori necessari. L’assicurazione è estesa alle ernie Le garanzie sono valide ed efficaci anche nei confronti di tutte le manifestazioni patologiche, sia immediate che ve- rificatesi entro 180 giorni dall’infortunio, in diretto nesso causale con esso purché non causate e/o concausate da causa violenta nonché alle lesioni muscolari da sforzo, con l'intesa che:situazioni patologiche preesistenti anche se sconosciute all’assicurato.

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Estensioni della copertura. L’assicurazione comprende anche – a titolo esemplificativo e non limitativo - gli infortuni conseguenti a o derivanti da: ◊ imprudenze imprudenze, negligenze e negligenze imperizie anche gravi gravi; ◊ malore ed incoscienza, purché purchè non determinati da uso di sostanze stupefacenti o simili assorbite per scopi non terapeutici terapeutici; ◊ tumulti popolari, atti di pirateria, atti terroristici, aggressionidi vandalismo, aggressioni e atti violenti qualunque ne sia il mo- vente purché avvenuti sul territorio italiano, compresi Citta del Vaticano e X.Xxxxxx. movente; ◊ calamità naturali; solo per il punto in parola, nel caso di infortunio che riguardi contemporanea- mente più persone assicurate in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo a carico della Società non potrà superare l'importo di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per anno assicu- rativo e per singola Azienda. Le parti convengono inoltre che per tutte le polizze Infortuni stipulate tra le Aziende e la Società, il limite massimo di indennizzo riferito alla presente garanzia non potrà essere superiore ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per ciascuna annualità assicurativa. Su- perando detti limiti, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato verranno ridotti proporzional- mente. Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte. ◊ stati di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici belli- ci mentre si trova all’estero in un Paese sino ad allora non in stato di guerra; ◊ abuso di alcolici salvo, nonchésecondo quanto previsto dall’art. 13 punto 5, il caso di ubria- chezza alla guida di veicoli a motore o natanti; ◊ uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agrico- le semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l’Assicurato sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida, nonche’: ◊ l’annegamento ed asfissia di natura accidentale origine non morbosa; ◊ l’avvelenamento acuto di origine traumatica, da ingestione o l’assorbimento subitaneo di sostanze nocive nocive; ◊ il contatto con corrosivi corrosivi; ◊ le lesioni, compresa l’ernia ma esclusi gli infarti, determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico traumatico; ◊ la folgorazione, i colpi di sole o di calore, l’assideramento o il congelamento congelamento; ◊ le influenze termiche e atmosferiche atmosferiche; ◊ i morsi di animali o punture di insetti. L’assicurazione è estesa alle ernie da causa violenta nonché alle lesioni muscolari da sforzo, con l'intesa che:insetti o aracnoidi.

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Estensioni della copertura. L’assicurazione comprende anche – a titolo esemplificativo e non limitativo - gli infortuni conseguenti a o derivanti da: ◊ imprudenze imprudenza, imperizia e negligenze negligenza anche gravi ◊ malore ed incoscienza, purché non determinati da uso di sostanze stupefacenti o simili assorbite per scopi non terapeutici ◊ vertigini ◊ uso o guida di cicli, motocicli e ciclomotori di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole se- moventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l’Assicurato in caso di guida sia in possesso, ove prescritto, di abilitazione alla guida medesima ◊ abuso di alcolici, purché non alla guida di veicoli e/o natanti in genere ◊ tumulti popolari, atti di pirateria, atti terroristici, aggressioniuso di armi non convenzionali, atti violenti qualunque ne sia il mo- vente purché avvenuti sul territorio italianovandalismi, compresi Citta del Vaticano attenta- ti, sequestri, rapine, azioni di dirottamento, aggressioni e X.Xxxxxx. violenze in genere ◊ calamità naturali; solo per il punto in parola, nel caso naturali ◊ uso e/o detenzione a scopo diagnostico e terapeutico di infortunio che riguardi contemporanea- mente più persone assicurate in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo a carico della Società non potrà superare l'importo di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per anno assicu- rativo e per singola Azienda. Le parti convengono inoltre che per tutte le polizze Infortuni stipulate tra le Aziende e la Società, il limite massimo di indennizzo riferito alla presente garanzia non potrà essere superiore ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per ciascuna annualità assicurativa. Su- perando detti limiti, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato verranno ridotti proporzional- mente. Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte. sostanze radioattive naturali o artificiali ◊ stati di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilitàostili- tà, se ed in quanto l’assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un Paese sino ad allora non in stato di guerrapace, nonché: ◊ l’annegamento ed asfissia di natura accidentale ◊ l’avvelenamento soffocamento da ingestione di solidi e/o l’assorbimento subitaneo liquidi ◊ conseguenti a colpi di sostanze nocive ◊ il contatto con corrosivi sonno ◊ le lesioniinfezioni (malattie virali, compresa l’ernia ma infezioni, epatite, H.I.V, AIDS e simili) conseguenti a trauma e/o contatto subito durante l’attività svolta per conto del Contraente ◊ subiti nel corso di partecipazione a seguito di mobilitazione o per adesione volontaria al servizio di protezione civile ◊ le ernie traumatiche e le lesioni (esclusi gli infarti, ) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico ◊ l’avvelenamento o l’intossicazione da ingestione o assorbimento subitaneo di sostanze nocive ◊ ustioni in genere, nonché il contatto con corrosivi ◊ la folgorazione, i colpi di sole o di calorecalore o di freddo, l’assideramento o il congelamento ◊ le influenze termiche e atmosferiche ◊ i morsi di animali o punture di insetti, escluse quelle per cui gli insetti siano portatori necessari. L’assicurazione è estesa alle ernie Le garanzie sono valide ed efficaci anche nei confronti di tutte le manifestazioni patologiche, sia imme- diate che verificatesi entro 180 giorni dall’infortunio, in diretto nesso causale con esso purché non cau- sate e/o concausate da causa violenta nonché alle lesioni muscolari da sforzo, con l'intesa che:situazioni patologiche preesistenti anche se sconosciute all’assicurato.

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Samples: www.amga.it

Estensioni della copertura. L’assicurazione comprende anche – a titolo esemplificativo e non limitativo - gli infortuni conseguenti a o derivanti da: ◊ imprudenze imprudenza, imperizia e negligenze negligenza anche gravi ◊ malore ed incoscienza, purché non determinati da uso di sostanze stupefacenti o simili assorbite per scopi non terapeutici ◊ vertigini ◊ uso o guida di cicli, motocicli e ciclomotori di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole se- moventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l’Assicurato in caso di guida sia in possesso, ove prescritto, di abilitazione alla guida medesima ◊ abuso di alcolici, purché non alla guida di veicoli e/o natanti in genere ◊ tumulti popolari, atti di pirateria, atti terroristici, aggressioniuso di armi non convenzionali, atti violenti qualunque ne sia il mo- vente purché avvenuti sul territorio italianovandalismi, compresi Citta del Vaticano attenta- ti, sequestri, rapine, azioni di dirottamento, aggressioni e X.Xxxxxx. violenze in genere ◊ calamità naturali; solo per il punto in parola, nel caso naturali ◊ uso e/o detenzione a scopo diagnostico e terapeutico di infortunio che riguardi contemporanea- mente più persone assicurate in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo a carico della Società non potrà superare l'importo di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per anno assicu- rativo e per singola Azienda. Le parti convengono inoltre che per tutte le polizze Infortuni stipulate tra le Aziende e la Società, il limite massimo di indennizzo riferito alla presente garanzia non potrà essere superiore ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per ciascuna annualità assicurativa. Su- perando detti limiti, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato verranno ridotti proporzional- mente. Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte. sostanze radioattive naturali o artificiali ◊ stati di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilitàostili- tà, se ed in quanto l’assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un Paese sino ad allora non in stato di guerrapace, nonché: ◊ l’annegamento ed asfissia di natura accidentale ◊ l’avvelenamento soffocamento da ingestione di solidi e/o l’assorbimento subitaneo liquidi ◊ conseguenti a colpi di sostanze nocive ◊ il contatto con corrosivi sonno ◊ le lesioniinfezioni (malattie virali, compresa l’ernia ma infezioni, epatite, H.I.V, AIDS e simili) conseguenti a trauma e/o contatto subito durante l’attività svolta per conto del Contraente ◊ subiti nel corso di partecipazione a seguito di mobilitazione o per adesione volontaria al servizio di protezione civile ◊ le ernie traumatiche e le lesioni (esclusi gli infarti, ) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico ◊ l’avvelenamento o l’intossicazione da ingestione o assorbimento subitaneo di sostanze nocive ◊ ustioni in genere, nonché il contatto con corrosivi ◊ la folgorazione, i colpi di sole o di calorecalore o di freddo, l’assideramento o il congelamento ◊ le influenze termiche e atmosferiche ◊ i morsi di animali o punture di insetti, escluse quelle per cui gli insetti siano portatori necessari ◊ La pratica non professionale di qualsiasi sport. L’assicurazione è estesa alle ernie Le garanzie sono valide ed efficaci anche nei confronti di tutte le manifestazioni patologiche, sia imme- diate che verificatesi entro 180 giorni dall’infortunio, in diretto nesso causale con esso purché non cau- sate e/o concausate da causa violenta nonché alle lesioni muscolari da sforzo, con l'intesa che:situazioni patologiche preesistenti anche se sconosciute all’assicurato.

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Samples: www.amga.it

Estensioni della copertura. L’assicurazione comprende anche – a titolo esemplificativo e non limitativo - gli infortuni conseguenti a o derivanti da: ◊ imprudenze e negligenze anche gravi ◊ malore ed incoscienza, purché non determinati da uso di sostanze stupefacenti o simili assorbite per scopi non terapeutici ◊ abuso di alcolici, purché non alla guida di veicoli e/o natanti in genere ◊ tumulti popolari, atti di pirateria, atti terroristici, aggressioni, atti violenti qualunque ne sia il mo- vente purché avvenuti sul territorio italiano, compresi Citta del Vaticano e X.Xxxxxx. movente ◊ calamità naturali; solo per il punto in parola, nel caso di infortunio che riguardi contemporanea- mente più persone assicurate in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo a carico della Società non potrà superare l'importo di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per anno assicu- rativo e per singola Azienda. Le parti convengono inoltre che per tutte le polizze Infortuni stipulate tra le Aziende e la Società, il limite massimo di indennizzo riferito alla presente garanzia non potrà essere superiore ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per ciascuna annualità assicurativa. Su- perando detti limiti, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato verranno ridotti proporzional- mente. Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte. naturali ◊ stati di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un Paese sino ad allora non in stato di guerrapace, nonché: ◊ l’annegamento ed asfissia di natura accidentale ◊ l’avvelenamento da ingestione o l’assorbimento assorbimento subitaneo di sostanze nocive ◊ il contatto con corrosivi ◊ la pratica non professionale di qualsiasi sport ◊ le lesioni, compresa l’ernia ma esclusi gli infarti, determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico ◊ la folgorazione, i colpi di sole o di calore, l’assideramento o il congelamento ◊ le influenze termiche e atmosferiche ◊ i morsi di animali o punture di insetti, escluse quelle per cui gli insetti siano portatori necessari. L’assicurazione è estesa alle ernie Le garanzie sono valide ed efficaci anche nei confronti di tutte le manifestazioni patologiche, sia immediate che ve- rificatesi entro 180 giorni dall’infortunio, in diretto nesso causale con esso purché non causate e/o concausate da causa violenta nonché alle lesioni muscolari da sforzo, con l'intesa che:situazioni patologiche preesistenti anche se sconosciute all’assicurato.

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Samples: www.uniacque.bg.it

Estensioni della copertura. L’assicurazione comprende anche – a titolo esemplificativo e non limitativo - gli infortuni conseguenti a o derivanti da: ◊ imprudenze Imprudenze, negligenze o imperizie in conseguenza di comportamenti colposi degli assicurati o del Contraente ai sensi dell’art.1900 C.C., e negligenze anche gravi fatto salvo il caso di dolo del Contraente o dell’Assicurato; malore ed malore, incoscienza, purché non determinati da uso colpi di sonno, o vertigini; ◊ gli infortuni sofferti sotto l’effetto di sostanze stupefacenti stupefacenti, purché l’assunzione abbia comprovato carattere terapeutico, ma con esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o simili assorbite natanti in genere; ◊ eventi tellurici, calamità naturali e forze della natura in generale, compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, straripamenti, inondazioni, frane, allagamenti, neve, grandine, smottamenti, valanghe, slavine; solo per scopi il punto in parola, nel caso di infortunio che riguardi contemporaneamente più persone assicurate in conseguenza di un unico evento, l’esborso massimo a carico della Società non terapeutici potrà superare l’importo di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per anno assicurativo; superando questo limite, le indennità spettanti verranno proporzionalmente ridotte; ◊ tumulti popolari, atti di pirateria, atti terroristici, aggressioni, atti violenti o azioni coercitive o dolose di terzi, qualunque ne sia il mo- vente purché avvenuti sul territorio italiano, compresi Citta del Vaticano e X.Xxxxxx. ◊ calamità naturalimovente; solo per il punto in parola, nel caso di infortunio che riguardi contemporanea- mente più persone assicurate in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo a carico della Società non potrà superare l'importo di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per anno assicu- rativo e per singola Azienda. Le parti convengono inoltre che per tutte le polizze Infortuni stipulate tra le Aziende e la Società, il limite massimo di indennizzo riferito alla presente garanzia non potrà essere superiore ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per ciascuna annualità assicurativa. Su- perando detti limiti, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato verranno ridotti proporzional- mente. Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte. ◊ stati di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un Paese sino ad allora non in stato di guerra; ◊ dall'uso o conduzione di veicoli a motore e non, natanti, ciclomotori, cicli, veicoli a pedalata assistita o a trazione elettrica autorizzati alla circolazione, e compresa la salita e la discesa su/dal mezzo di trasporto, veicolo e natante, per gli infortuni subiti, in caso di fermata e/o sosta del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia; nonché: ◊ l’annegamento ed asfissia di natura accidentale accidentale; ◊ l’avvelenamento o l’intossicazione da ingestione o l’assorbimento subitaneo di sostanze nocive o alimenti nocivi; ◊ il contatto con acidi o agenti corrosivi in genere; ◊ le lesioni, compresa l’ernia ma esclusi gli infarti, determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico traumatico, e comprese le ernie traumatiche da sforzo e gli strappi muscolari da sforzo; ◊ la folgorazione, le scariche elettriche in genere, o l’azione del fulmine; ◊ i colpi di sole o di calore, l’assideramento o il congelamento congelamento; ◊ le influenze termiche e atmosferiche atmosferiche; i le affezioni, alterazioni patologiche conseguenti a calci e/o morsi di animali o in genere, rettili e aracnidi inclusi, nonché le punture di insetti, o le ustioni, abrasioni o punture in dipendenza del contatto con piante e/o vegetali in genere, nonché le infezioni (comprese quelle tetaniche) conseguenti alle fattispecie che precedono, esclusa la malaria; sono comprese anche le affezioni, alterazioni, patologiche conseguenti a tutti i predetti casi. L’assicurazione è estesa alle ernie Le garanzie sono valide ed efficaci anche nei confronti di tutte le manifestazioni patologiche, sia immediate che verificatesi entro 180 giorni dall’infortunio, in diretto nesso causale con esso purché non causate e/o concausate da causa violenta nonché alle lesioni muscolari da sforzo, con l'intesa che:situazioni patologiche preesistenti anche se sconosciute all’assicurato.

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Samples: www.ausl.pr.it

Estensioni della copertura. L’assicurazione comprende anche – a titolo esemplificativo e non limitativo - gli infortuni conseguenti a o derivanti da: ◊ imprudenze e negligenze anche gravi ◊ malore ed incoscienza, purché non determinati da uso di sostanze stupefacenti o simili assorbite per scopi non terapeutici ◊ abuso di alcolici, purché non alla guida di veicoli e/o natanti in genere ◊ tumulti popolari, atti di pirateria, atti terroristici, aggressioni, atti violenti qualunque ne sia il mo- vente purché avvenuti sul territorio italiano, compresi Citta del Vaticano e X.Xxxxxx. movente ◊ calamità naturali; solo per il punto in parola, nel caso di infortunio che riguardi contemporanea- mente più persone assicurate in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo a carico della Società non potrà superare l'importo di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per anno assicu- rativo e per singola Azienda. Le parti convengono inoltre che per tutte le polizze Infortuni stipulate tra le Aziende e la Società, il limite massimo di indennizzo riferito alla presente garanzia non potrà essere superiore ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per ciascuna annualità assicurativa. Su- perando detti limiti, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato verranno ridotti proporzional- mente. Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte. naturali ◊ stati di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un Paese sino ad allora non in stato di guerrapace, nonchénonchè: ◊ l’annegamento ed asfissia di natura accidentale ◊ l’avvelenamento da ingestione o l’assorbimento assorbimento subitaneo di sostanze nocive ◊ il contatto con corrosivi ◊ le lesioni, compresa l’ernia ma esclusi gli infarti, determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico ◊ la folgorazione, i colpi di sole o di calore, l’assideramento o il congelamento ◊ le influenze termiche e atmosferiche ◊ i morsi di animali o punture di insetti, escluse quelle per cui gli insetti siano portatori necessari. L’assicurazione è estesa alle ernie Le garanzie sono valide ed efficaci anche nei confronti di tutte le manifestazioni patologiche, sia immediate che ve- rificatesi entro 180 giorni dall’infortunio, in diretto nesso causale con esso purché non causate e/o concausate da causa violenta nonché alle lesioni muscolari da sforzo, con l'intesa che:situazioni patologiche preesistenti anche se sconosciute all’assicurato.

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