Common use of Fabbricati assicurabili Clause in Contracts

Fabbricati assicurabili. Con la presente Polizza collettiva possono essere assicurati i Fabbricati che costituiscono garanzia ipotecaria relativa a mutui ipotecari erogati dal Contraente e sottoscritti da clienti del Contraente medesimo che aderiscono liberamente alla Polizza collettiva. I fabbricati possono essere anche di proprietà di terzi (garante del Finanziamento) ed in tal caso l’Assicurazione si intende prestata in nome altrui. I Fabbricati assicurati devono essere ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato del Vaticano e della Repubblica di San Marino, ove siano esercitate attività che prevedano altezza d’impilamento delle merci, con o senza scaffalature, inferiori ai 10 metri e destinati a: - SEZIONE I: per almeno 3/4 della superficie totale ad abitazioni civili e/o uffici e/o studi professionali, aventi strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili, solai, armatura del tetto e rivestimenti interni anche in materiali combustibili. Esclusivamente per i fabbricati destinati a civile abitazione ubicati in località montane, escluse abitazioni coesistenti in fabbricati che non siano per almeno 3/4 di pari destinazione, sono tuttavia tollerate l'esistenza di manto di copertura in scandole e/o l'esistenza di rivestimento delle pareti esterne in legno purché aderente alle strutture in muratura costituenti il Fabbricato stesso nonché l’esistenza di balconi in legno. - SEZIONE II: alberghi, fabbricati destinati a caserme, scuole, ospedali e consimili destinazioni d’uso, negozi, attività commerciali, depositi, esclusi quelli indicati alla successiva Sezione IV, nonché eventuali uffici e/o studi professionali, dipendenti e coesistenti con gli stessi, aventi caratteristiche costruttive per almeno 9/10 incombustibili; - SEZIONE III: attività produttive e/o di lavorazione, esclusi quelli indicati alla successiva Sezione IV, nonché eventuali uffici e/o studi professionali, dipendenti e coesistenti con gli stessi, aventi caratteristiche costruttive per almeno 9/10 incombustibili; - SEZIONE IV: attività commerciali, depositi, attività produttive e/o di lavorazione di materie plastiche non espanse e/o alveolari, di prodotti chimici senza impiego d’infiammabili, di legno e di mobili senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato d’aspirazione, nonché eventuali uffici e/o studi professionali, dipendenti e coesistenti con gli stessi, aventi caratteristiche costruttive per almeno 9/10 incombustibili. Nei fabbricati di cui alle sezioni III e IV, ed al solo scopo dello svolgimento dell’attività che vi svolge, vi possono essere i seguenti massimi quantitativi di Merci speciali categoria D1 (o l’equivalente quantità delle categorie D2 o D3) fino ad un massimo di Kg. 100 (cento). Non si tiene conto delle merci speciali esistenti nella parte di Fabbricato non occupata dall’Aderente (e/o dal proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente). Sono comunque non assicurabili i fabbricati ove siano esercitate in genere le seguenti attività inerenti a: - Camping; - Cartiere, carta straccia, stracci; - Cererie; - Fiammiferi; - Filature e relative operazioni di preparazione di fibre naturali e/o artificiali; - Gomma spugna e microporosa, schiume di lattice; - Grandi magazzini, centri commerciali ed empori non protetti da impianto automatico d’estinzione incendio (sprinkler); - Infiammabili, carburanti, combustibili ed esplosivi siano essi liquidi, solidi o gassosi; - Mangimi e prodotti vegetali disidratati in genere; - Materia plastica e/o gomma espansa o alveolare, poliuretani espansi; - Molini di cereali in genere, di legumi, di foraggio, di crusca; - Natanti con scafo in legno e/o materie plastiche; - Oggetti in materiale vegetale secco, fiori secchi; - Ovatte, imbottiture; - Pneumatici; - Prodotti chimici con impiego di infiammabili; - Sale da ballo, discoteche, casinò; - Sale da gioco; - Scope, spazzole e pennelli; - Sellerie e tappezzerie per veicoli e natanti in genere; - Serre; - Xxxxxxx, xxxxx; - Teatri; - Tessuti non tessuti, feltri; - Trattamento, recupero e riciclo di rifiuti; - Vernici, smalti e lacche; e comunque tutti i fabbricati che non dovessero rientrare nelle caratteristiche descritte nelle Sezioni di cui sopra. Non sono inoltre assicurabili i fabbricati in costruzione, indipendentemente dalla destinazione d’uso e dallo stato di avanzamento dei lavori. Resta convenuto tra le parti che la presente Polizza collettiva è applicabile a Mutui Ipotecari di importo non superiore a € 500.000,00. Nel caso di Finanziamenti concessi a persone fisiche in funzione di lavori di ristrutturazione della propria abitazione, qualora l’immobile assicurato fosse quello oggetto della ristrutturazione, si conviene tra le parti di considerare condizione essenziale ai fini dell’operatività della copertura assicurativa che detto Fabbricato debba essere in buone condizioni di statica e manutenzione, che i lavori di ristrutturazione siano relativi a pavimenti, rivestimenti o ammodernamenti degli impianti al servizio del Fabbricato stesso e che non prevedano interventi strutturali, anche solo parziali, riguardanti fondamenta, strutture portanti, solai e copertura del tetto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Danni, www.globalassistance.it

Fabbricati assicurabili. Con la presente Polizza collettiva possono essere assicurati i Fabbricati fabbricati che costituiscono garanzia ipotecaria relativa a mutui ipotecari erogati dal Contraente e sottoscritti da clienti del Contraente medesimo che aderiscono liberamente alla Polizza collettiva. I fabbricati possono essere anche di proprietà di terzi (garante del Finanziamento) ed in tal caso l’Assicurazione l’assicurazione si intende prestata in nome altrui. I Fabbricati fabbricati assicurati devono essere ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato del Vaticano e della Repubblica di San Marino, ove siano esercitate attività che prevedano altezza d’impilamento delle merci, con o senza scaffalature, inferiori ai 10 metri e destinati a: - SEZIONE I: per almeno 3/4 della superficie totale ad abitazioni civili e/o uffici e/o studi professionali, alberghi, compresi fabbricati destinati a caserme, scuole, ospedali e consimili civili destinazioni d’uso, aventi strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili, solai, armatura del tetto e rivestimenti interni anche in materiali combustibili. Condizioni di Assicurazione - “FIN + A Danni” Ed. 2/FD1 9 di 21 Esclusivamente per i fabbricati destinati a civile abitazione ubicati in località montane, escluse abitazioni coesistenti in fabbricati che non siano per almeno 3/4 di pari destinazione, sono tuttavia tollerate l'esistenza di manto di copertura in scandole e/o l'esistenza di rivestimento delle pareti esterne in legno purché aderente alle strutture in muratura costituenti il Fabbricato fabbricato stesso nonché l’esistenza di balconi in legno. - SEZIONE II: alberghi, fabbricati destinati a caserme, scuole, ospedali e consimili destinazioni d’uso, negozi, attività commerciali, depositi, esclusi quelli indicati alla successiva Sezione IV, nonché eventuali uffici e/o nonché studi professionali, dipendenti e coesistenti con gli stessi, aventi caratteristiche costruttive per almeno 9/10 incombustibili; - SEZIONE III: attività produttive e/o di lavorazione, esclusi quelli indicati alla successiva Sezione IV, nonché eventuali uffici e/o studi professionali, dipendenti e coesistenti con gli stessi, aventi caratteristiche costruttive per almeno 9/10 incombustibili; - SEZIONE IV: attività commerciali, depositi, attività produttive e/o di lavorazione di materie plastiche non espanse e/o alveolari, di prodotti chimici senza impiego d’infiammabili, di legno e di mobili senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato d’aspirazione, nonché eventuali uffici e/o studi professionali, dipendenti e coesistenti con gli stessi, aventi caratteristiche costruttive per almeno 9/10 incombustibili. Nei fabbricati di cui alle sezioni III e IV, ed al solo scopo dello svolgimento dell’attività che vi svolge, vi possono essere i seguenti massimi quantitativi di Merci speciali categoria D1 (o l’equivalente quantità delle categorie D2 o D3) fino ad un massimo di Kg. 100 (cento). Non si tiene conto delle merci speciali esistenti nella parte di Fabbricato fabbricato non occupata dall’Aderente dall’Aderente-Assicurato (e/o dal proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente-Assicurato). Sono comunque non assicurabili i fabbricati ove siano esercitate in genere le seguenti attività inerenti a: - Camping; - Cartiere, carta straccia, stracci; - Cererie; - Fiammiferi; - Filature e relative operazioni di preparazione di fibre naturali e/o artificiali; - Gomma spugna e microporosa, schiume di lattice; - Grandi magazzini, centri commerciali ed empori non protetti da impianto automatico d’estinzione incendio (sprinkler); - Infiammabili, carburanti, combustibili ed esplosivi siano essi liquidi, solidi o gassosi; - Mangimi e prodotti vegetali disidratati in genere; - Materia plastica e/o gomma espansa o alveolare, poliuretani espansi; - Molini di cereali in genere, di legumi, di foraggio, di crusca; - Natanti con scafo in legno e/o materie plastiche; - Oggetti in materiale vegetale secco, fiori secchi; - Ovatte, imbottiture; - Pneumatici; - Prodotti chimici con impiego di infiammabili; - Sale da ballo, discoteche, casinò; - Sale da gioco; - Scope, spazzole e pennelli; - Sellerie e tappezzerie per veicoli e natanti in genere; - Serre; - Xxxxxxx, xxxxx; - Teatri; - Tessuti non tessuti, feltri; - Trattamento, recupero e riciclo di rifiuti; - Vernici, smalti e lacche; e comunque tutti i fabbricati che non dovessero rientrare nelle caratteristiche descritte nelle Sezioni di cui sopra. Non sono inoltre assicurabili i fabbricati in costruzione, indipendentemente dalla destinazione d’uso e dallo stato di avanzamento dei lavori. Resta convenuto tra le parti che la presente Polizza collettiva è applicabile relativamente a Mutui Ipotecari fabbricati o porzioni di importo fabbricati aventi valore di ricostruzione a nuovo non superiore a € 500.000,001.000.000,00. Nel caso di Finanziamenti concessi a persone fisiche in funzione di lavori di ristrutturazione della propria abitazione, qualora l’immobile assicurato assicurato, fosse quello oggetto della ristrutturazione, si conviene tra le parti di considerare condizione essenziale ai fini dell’operatività della copertura assicurativa che detto Fabbricato fabbricato debba essere in buone condizioni di statica e manutenzione, che i lavori di ristrutturazione siano relativi a pavimenti, rivestimenti o ammodernamenti degli impianti al servizio del Fabbricato fabbricato stesso e che non prevedano interventi strutturali, anche solo parziali, riguardanti fondamenta, strutture portanti, solai e copertura del tetto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Dei Rami Danni

Fabbricati assicurabili. Con la presente Polizza collettiva possono essere assicurati i Fabbricati fabbricati che costituiscono garanzia ipotecaria relativa a mutui ipotecari erogati dal Contraente e sottoscritti da clienti del Contraente medesimo che aderiscono liberamente alla Polizza collettiva. I fabbricati possono essere anche di proprietà di terzi (garante del Finanziamento) ed in tal caso l’Assicurazione l’assicurazione si intende prestata in nome altrui. I Fabbricati fabbricati assicurati devono essere ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato del Vaticano e della Repubblica di San Marino, ove siano esercitate attività che prevedano altezza d’impilamento delle merci, con o senza scaffalature, inferiori ai 10 metri e destinati a: - SEZIONE I: per almeno 3/4 della superficie totale ad abitazioni civili e/o uffici e/o studi professionali, alberghi, compresi fabbricati destinati a caserme, scuole, ospedali e consimili civili destinazioni d’uso, aventi strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili, solai, armatura del tetto e rivestimenti interni anche in materiali combustibili. Esclusivamente per i fabbricati destinati a civile abitazione ubicati in località montane, escluse abitazioni coesistenti in fabbricati che non siano per almeno 3/4 di pari destinazione, sono tuttavia tollerate l'esistenza di manto di copertura in scandole e/o l'esistenza di rivestimento delle pareti esterne in legno purché aderente alle strutture in muratura costituenti il Fabbricato fabbricato stesso nonché l’esistenza di balconi in legno. - SEZIONE II: alberghi, fabbricati destinati a caserme, scuole, ospedali e consimili destinazioni d’uso, negozi, attività commerciali, depositi, esclusi quelli indicati alla successiva Sezione IV, nonché eventuali uffici e/o nonché studi professionali, dipendenti e coesistenti con gli stessi, aventi caratteristiche costruttive per almeno 9/10 incombustibili; - SEZIONE III: attività produttive e/o di lavorazione, esclusi quelli indicati alla successiva Sezione IV, nonché eventuali uffici e/o studi professionali, dipendenti e coesistenti con gli stessi, aventi caratteristiche costruttive per almeno 9/10 incombustibili; - SEZIONE IV: attività commerciali, depositi, attività produttive e/o di lavorazione di materie plastiche non espanse e/o alveolari, di prodotti chimici senza impiego d’infiammabili, di legno e di mobili senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato d’aspirazione, nonché eventuali uffici e/o studi professionali, dipendenti e coesistenti con gli stessi, aventi caratteristiche costruttive per almeno 9/10 incombustibili. Nei fabbricati di cui alle sezioni III e IV, ed al solo scopo dello svolgimento dell’attività che vi svolge, vi possono essere i seguenti massimi quantitativi di Merci speciali categoria D1 (o l’equivalente quantità delle categorie D2 o D3) fino ad un massimo di Kg. 100 (cento). Non si tiene conto delle merci speciali esistenti nella parte di Fabbricato fabbricato non occupata dall’Aderente dall’Aderente-Assicurato (e/o dal proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente-Assicurato). Sono comunque non assicurabili i fabbricati ove siano esercitate in genere le seguenti attività inerenti a: - Camping; - Cartiere, carta straccia, stracci; - Cererie; - Fiammiferi; - Filature e relative operazioni di preparazione di fibre naturali e/o artificiali; - Gomma spugna e microporosa, schiume di lattice; - Grandi magazzini, centri commerciali ed empori non protetti da impianto automatico d’estinzione incendio (sprinkler); - Infiammabili, carburanti, combustibili ed esplosivi siano essi liquidi, solidi o gassosi; - Mangimi e prodotti vegetali disidratati in genere; - Materia plastica e/o gomma espansa o alveolare, poliuretani espansi; - Molini di cereali in genere, di legumi, di foraggio, di crusca; - Natanti con scafo in legno e/o materie plastiche; - Oggetti in materiale vegetale secco, fiori secchi; - Ovatte, imbottiture; - Pneumatici; - Prodotti chimici con impiego di infiammabili; - Sale da ballo, discoteche, casinò; - Sale da gioco; - Scope, spazzole e pennelli; - Sellerie e tappezzerie per veicoli e natanti in genere; - Serre; - Xxxxxxx, xxxxx; - Teatri; - Tessuti non tessuti, feltri; - Trattamento, recupero e riciclo di rifiuti; - Vernici, smalti e lacche; e comunque tutti i fabbricati che non dovessero rientrare nelle caratteristiche descritte nelle Sezioni di cui sopra. Non sono inoltre assicurabili i fabbricati in costruzione, indipendentemente dalla destinazione d’uso e dallo stato di avanzamento dei lavori. Resta convenuto tra le parti che la presente Polizza collettiva è applicabile relativamente a Mutui Ipotecari fabbricati o porzioni di importo fabbricati aventi valore di ricostruzione a nuovo non superiore a € 500.000,001.000.000,00. Nel caso di Finanziamenti concessi a persone fisiche in funzione di lavori di ristrutturazione della propria abitazione, qualora l’immobile assicurato assicurato, fosse quello oggetto della ristrutturazione, si conviene tra le parti di considerare condizione essenziale ai fini dell’operatività della copertura assicurativa che detto Fabbricato fabbricato debba essere in buone condizioni di statica e manutenzione, che i lavori di ristrutturazione siano relativi a pavimenti, rivestimenti o ammodernamenti degli impianti al servizio del Fabbricato fabbricato stesso e che non prevedano interventi strutturali, anche solo parziali, riguardanti fondamenta, strutture portanti, solai e copertura del tetto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Dei Rami Danni