Fabbricati in condominio. Se l’Assicurazione è stipulata da un condominio, sono considerati terzi i singoli condòmini, i loro familiari e dipendenti, ed è compresa nell’Assicurazione la responsabilità di ciascun condòmino come tale verso gli altri condòmini e verso la proprietà comune. Se l’Assicurazione è stipulata da un singolo condòmino per la parte di sua proprietà, sono compresi i danni di cui deve rispondere in proprio e quelli di cui deve rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condòmini.
Fabbricati in condominio. Se l’assicurazione è stipulata da un condominio per l’intera proprietà sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell’assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune. Se l’assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.
Fabbricati in condominio. Sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune. Sono esclusi dall'assicurazione i danni per i quali siano operanti le garanzie della “Sezione Incendio ed altri danni ai beni” e della “sezione responsabilità civile verso terzi per danni da acqua” di cui all'art. 23 punto b) con riferimento agli eventi di cui all'art. 24 della sezione stessa.
Fabbricati in condominio. Se l’Assicurazione è stipulata da un Condominio per l’intera proprietà, sono considerati terzi i condomini e i loro familiari e dipendenti, compreso l’amministratore se residente nel Condominio. È compresa la responsabilità di ciascun Condomino verso gli altri condomini e verso la proprietà comune. Se è stipulata da un singolo Condomino per la parte di sua proprietà, l’Assicurazione comprende sia la responsabilità per i danni di cui il Condomino deve rispondere in proprio, sia la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.
Fabbricati in condominio. Se l’assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, nella partita “Fabbricati” si intendono comprese, pro quota, le parti comuni del fabbricato come definite dall’art. 1117 cod. civ.
Fabbricati in condominio. Se l’assicurazione è stipulata da un condomino, per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.
Fabbricati in condominio. Se il Contratto di Assicurazione è stipulato da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la Responsabilità Civile per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.
Fabbricati in condominio. Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i singoli condomini nonché i loro familiari ed eventuali dipendenti degli stessi ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune, fatta salva la quota millesimale di proprietà.
Fabbricati in condominio. P.0086/6.CGA - ED. 01.2019 - PAG. 22 Se l’Assicurazione è stipulata da un condominio per l’intera proprietà sono considerati terzi i condomini, nonché i loro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità dei sin- goli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune. Se l’Assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quan- to la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.
Fabbricati in condominio. Se l'Assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condominio debba rispondere in proprio, quanto la quota a suo carico per i danni dei quali debba rispondere la proprietà comune escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.