Gelo Clausole campione

Gelo. Assimoco paga i danni materiali e diretti arrecati all’abitazione e al suo contenuto, da gelo con conseguente rottura di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installate nell’abitazione ed al servizio della stessa purché l’abitazione sia dotata di impianto di riscaldamento in funzione o, in caso contrario, non funzionante da meno di 48 ore consecutive prima del sinistro. In presenza di fabbricato in corso di costruzione o di ristrutturazione, la presente prestazione è operante solo se tali lavori siano del tutto ininfluenti sulle cause dell’evento coperto. Assimoco corrisponderà l'indennizzo applicando le limitazioni previste dalla prestazione e riportate nello schema riepilogativo.
Gelo. Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni causati ai beni assicurati da fuoriuscita d’acqua in seguito a rottura di condutture del fabbricato con- seguente a gelo.
Gelo. Fermo quanto disposto per la garanzia spargimenti di acqua e ad integrazione/deroga della stessa, Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati al Fabbricato ed agli altri enti assicurati, purché conseguenti a rotture di impianti idrici, igienico sanitari, riscaldamento, condizionamento, tecnici e di altre tubazioni in genere contenute nel Fabbricato stesso, causati da gelo.
Gelo. La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da spargimento d’acqua, conseguente a rotture di condutture del fabbricato causate dal gelo. Sono esclusi i danni: • da spargimento d’acqua causato da condutture installate all’esterno del fabbricato o interrate; • da spargimento d’acqua causato da condutture installate in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 250,00; in nessun caso la Società risarcirà, fermo il disposto dell'Art. 1.30, somma superiore all’importo di Euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Gelo rottura conseguente a gelo di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installati all’interno del Fabbricato ed al servizio dello stesso. Sono comprese, fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura. Sono esclusi i danni: • conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione agli impianti idrici e tecnici al servizio del Fabbricato; • a Fabbricati privi di impianto di riscaldamento oppure con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa.
Gelo. La Società indennizza i danni materiali e di- retti arrecati all’Abitazione e al suo Contenu- to, da gelo con conseguente rottura di impian- ti idrici, igienici o tubazioni in genere installa- te nell’Abitazione ed al servizio della stessa purché l’Abitazione sia dotata di impianto di riscaldamento in funzione o, in caso contrario, non funzionante da meno di 48 ore consecuti- ve prima del sinistro. Questa garanzia è prestata nella forma a Va- lore intero per i danni all’Abitazione e a Valore intero o a Primo Rischio Assoluto, a seconda della forma scelta per il Contenuto. La garanzia viene prestata con i seguenti limi- ti di indennizzo e franchigie, a seconda della scelta effettuata dal Contraente, che verrà riportata nella Scheda di polizza: Limiti di indennizzo: • 5% delle somme assicurate per le partite Abitazione e/o Contenuto con il massimo di € 5.000,00 per sinistro; • 5% delle somme assicurate per le partite Abitazione e/o Contenuto con il massimo di € 7.500,00 per sinistro.
Gelo. La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell’attività descritta in polizza. Per tali danni il pagamento dell’indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione dell’importo di € 1.500,00 ed un massimo risarcimento di € 26.000,00.
Gelo. La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da spargimento d’acqua, conseguente a rotture di condutture del fabbricato causate dal gelo. Sono esclusi i danni: • da spargimento d’acqua causato da condutture installate all’esterno del fabbricato o interrate; • da spargimento d’acqua causato da condutture installate in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 250,00; in nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro e fermo il disposto dell'Art. 49, somma superiore all’importo di Euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Gelo. Premesso che la Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente al sinistro, la garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Neve, ghiaccio, gelo”.