CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEL FABBRICATO CONDOMINIALE
STABILE – POLIZZA GLOBALE FABBRICATI
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
- la Nota informativa, comprensiva del glossario;
- le Condizioni di assicurazione,
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
Pagina lasciata intenzionalmente in bianco.
NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER FABBRICATI CONDOMINIALI STABILE – POLIZZA GLOBALE FABBRICATI
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
GLOSSARIO
ASSICURATO il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione
ASSICURAZIONE il contratto di assicurazione
persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o
CONSUMATORE
professionale eventualmente svolta
CONTRAENTE il soggetto che stipula l’assicurazione
FRANCHIGIA parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato
INDENNIZZO la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
MASSIMALE massima esposizione fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa per ciascun sinistro
POLIZZA il documento che prova l’assicurazione
PREMIO la somma dovuta dal Contraente alla Società
PROFESSIONISTA persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nel quadro delle sue attività imprenditoriali o professionali utilizza il contratto di assicurazione
percentuale dell’importo liquidabile a termini di polizza che, in caso di
SCOPERTO
sinistro, rimane a carico dell’Assicurato
SINISTRO il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
SOCIETÀ Generali Italia S.p.A.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Generali Italia S.p.A. è una Società appartenente al Gruppo Generali.
- Sede legale: Via Marocchesa, 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV) – Italia.
- Recapito telefonico: 06 8483.1; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx.
- L’Impresa di assicurazione è autorizzata con Decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 289 del 2/12/1927 ed è iscritta al n. 1.00021 dell’Albo delle Imprese di assicurazione.
Si rinvia all’home page del sito Internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
All’interno del sito internet della Compagnia è possibile accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte, sarà necessario entrare nell’Area Clienti e seguire le istruzioni per registrarsi.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Patrimonio netto 1.856.772.958,00; Capitale Sociale Euro 618.628.450,00; Totale riserve patrimoniali 1.238.144.508,00.
L’indice di solvibilità gestione danni è pari a 1,43 – l’indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.
Avvertenze
Se il contratto è poliennale, la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all’assicuratore almeno sessanta giorni prima della scadenza. Se il contratto è annuale, la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all’assicuratore almeno trenta giorni prima della scadenza.
Si rinvia all’art. 7 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto è destinato all’assicurazione dei rischi del fabbricato condominiale.
Il Contraente potrà scegliere le garanzie da attivare all’interno di quelle previste dalle seguenti sezioni:
• Sezione A – Incendio (obbligatoria)
• Sezione B – Responsabilità Civile verso Terzi (obbligatoria)
• Sezione C – Lastre
• Sezione D – Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro
• Sezione E – Infortuni
• Sezione F – Assistenza
Si rinvia ai seguenti articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio: Incendio – artt. 11, 12
Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro – art. 28 Lastre – art. 15
Infortuni – art. 41, 42 e 43 Assistenza – art. 52
Le garanzie principali possono essere integrate con delle clausole speciali e delle garanzie accessorie.
Avvertenze
• Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Si rinvia ai seguenti articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio: Incendio – artt. 13 e 14
Responsabilità civile verso terzi e Responsabilità civile verso prestatori di lavoro – art. 29 Lastre – art. 15
Infortuni – art. 38
• Il contratto di assicurazione prevede – in relazione ad alcuni eventi – franchigie, scoperti, massimali.
Si rinvia ai seguenti articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio: Incendio – artt. 11, 12, e 34
Responsabilità civile verso terzi e Responsabilità civile verso prestatori di lavoro – artt. 28, 29 e 34 Infortuni – art. 43, 44
Assistenza – artt. 51 e 52
Esempio numerico di scoperto: ammontare del danno stimato | Euro | 10.000,00 |
scoperto 10% con un minimo di Euro 500,00 | Euro | 1.000,00 |
danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale | Euro | 9.000,00 |
Esempio numerico di franchigia: se la franchigia assoluta pattuita è di Euro 500,00: i sinistri fino a Euro 500,00 non verranno indennizzati/risarciti |
i sinistri superiori a Euro 500,00 verranno risarciti con la detrazione di Euro 500,00 (nei limiti dei massimali previsti)
Relativamente ad alcune partite della sezione Incendio il contratto può prevedere l’applicazione della regola proporzionale qualora la somma dichiarata risulti inferiore a quella effettiva al momento del sinistro; la Società risponde del danno in proporzione di detto rapporto. Si rinvia all'art. 23 delle condizioni di assicurazione.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Avvertenze
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave). Per le conseguenze relative alle dichiarazioni inesatte od alle reticenze si rinvia all’art. 1 delle condizioni di assicurazione.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Avvertenze
L’assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalla condizioni di assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del codice civile. Si rinvia agli artt. 4 e 5 delle condizioni di assicurazione.
Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il fatto che il fabbricato muti destinazione d’uso.
6. Premi
Il premio è annuo. Il pagamento può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, conto corrente postale, assegno postale, vaglia postale, POS, rimessa interbancaria diretta (RID).
Alla stipulazione del contratto è possibile optare per il frazionamento del premio annuo in rate con applicazione dei seguenti interessi di frazionamento:
• semestrale 3%;
• quadrimestrale 4%;
• trimestrale 4,5%.
Avvertenze
La Società o l’intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità:
• concordando con il contraente una durata del contratto pari o superiore a due anni;
• sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.
7. Vincoli
In caso di polizza vincolata l’intermediario percepisce in media una quota parte del 23,31% sul premio imponibile annuo.
Esempio: Dato un premio imponibile di Euro 50 la quota parte dell’intermediario è pari a Euro 11,66
Avvertenze
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento l’impresa restituisce al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
Clausole di vincolo:
Il Contraente potrà scegliere le clausole di vincolo tra quelle in appresso indicate:
I002 VINCOLO 6 PUNTI
La presente polizza, limitatamente alla partita e limitatamente alle garanzie incendio, fulmine, esplosione e scoppio, è vincolata a tutti gli effetti a favore del
(in seguito denominato Istituto) con sede in
creditore ipotecario e privilegiato in virtù
dell'atto di finanziamento in data , ricevuto dal Notaio
rep e pertanto la Società assicuratrice si obbliga a:
1. notificare tempestivamente l'avvenuto sinistro all'Istituto;
2. non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell'Istituto ed a riconoscere, nel caso si debba procedere con la perizia, quale perito di parte, quello designato dall'Istituto di concerto con il Contraente;
3. pagare esclusivamente all'Istituto, sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dell'Istituto stesso; la quietanza che questo ultimo rilascerà per l'importo versatogli sarà pienamente liberatoria per la Società anche nei confronti del Contraente;
4. notificare tempestivamente all'Istituto, a mezzo lettera raccomandata l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti dell'Istituto e fino a concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio ed il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata sia stata consegnata dall'Ufficio Postale all'Istituto, fermo l'obbligo per quest'ultimo di pagare il premio relativo a tale periodo l'Istituto ha comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell'intero premio dovuto; nel caso in cui la polizza sia emessa per garanzie plurime od abbinate oppure risultino assicurati complessi condominiali è facoltà dell'Istituto chiedere lo
scorporo della sola garanzia Incendio e per i soli immobili colpiti da ipoteca, pagando la sola quota di premio corrispondente;
5. notificare all'Istituto tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
6. non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dall'applicazione dell'Art. 1898 Codice Civile.
I099 VINCOLO 9 PUNTI .
In relazione all'atto di mutuo in data
n.
di repertorio
rog.
del Notaio la
presente polizza si intende vincolata a favore di
(in seguito denominato Istituto).
1. In caso di sinistro la Società assicuratrice si obbliga a darne avviso all'Istituto, che potrà intervenire nella liquidazione del sinistro e le somme che verranno liquidate dalla Società assicuratrice dovranno essere trattenute sino alla concorrenza del suo credito, ad esclusiva disposizione dell'Istituto che potrà anche ritirarle con la sola sua ricevuta.
2. La quietanza che quest'ultimo rilascerà per il risarcimento versatogli sarà pienamente liberatoria per la Società anche nei confronti dell'Assicurato che ha accettato la presente regolamentazione.
3. La Società rinuncia a valersi, unicamente nei confronti dell'Istituto e fino alla concorrenza del suo credito, dei diritti che ai sensi delle vigenti norme legislative e delle Condizioni Generali di Assicurazione possono spettarLe verso l'Assicurato per tutti i casi di nullità, di decadenza o di risoluzione contemplati dalla polizza.
4. In conseguenza di detta rinuncia la presente polizza dovrà avere sempre la sua piena efficacia, unicamente rispetto all'Istituto, come se nulla si potesse imputare all'Assicurato, ai suoi aventi causa o a terzi che secondo la legge o le Condizioni Generali di Assicurazione fossero responsabili del danno.
5. Rispetto invece all'Assicurato ed ai suoi aventi causa, resteranno salvi ed impregiudicati i diritti e le azioni spettanti alla Società in base al Codice Civile ed alle Condizioni Generali di Assicurazione, compreso quello di regresso per le somme versate all'Istituto a seguito di sinistro nonché quello di elevare il premio in corrispondenza degli aggravamenti di rischio che venissero rilevati. Tale aumento di premio sarà dovuto anche dall'Istituto solo a partire dalla data di comunicazione dell'aumento.
6. L'Istituto si obbliga ad accettare, a seguito di sinistro o per qualsiasi altro caso previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, l'eventuale annullamento del contratto da parte della Società assicuratrice, con preavviso di trenta giorni da darsi mediante lettera raccomandata.
7. L'Istituto si obbliga a pagare i premi che alle singole scadenze (o nei termini di dilazione previsti in polizza) non venissero pagati dall'Assicurato e cioè entro trenta giorni dall'avviso che la Società assicuratrice darà all'Istituto stesso a mezzo lettera raccomandata.
8. Nel caso che la polizza sia emessa per garanzie plurime od abbinate oppure risultino assicurati complessi condominiali, l'Istituto si riserva la facoltà di chiedere lo scorporo della sola garanzia incendio e per i soli immobili colpiti da ipoteca, pagando la sola quota di premio corrispondente. Resta comunque ferma, anche per detto periodo, la validità ed efficacia della polizza convenendosi che, agli effetti degli indennizzi, la Società assicuratrice avrà come saldate alle rispettive scadenze le quietanze di premio, sempreché il pagamento delle medesime da parte dell'Istituto avvenga entro il predetto periodo di trenta giorni.
9. L'Istituto dovrà di regola, ad avvenuta estinzione del mutuo, darne notizia alla Società assicuratrice perché provveda allo svincolo; nel qual caso la presente clausola si intenderà priva di effetto.
1003 VINCOLO DA CONVENZIONE
In relazione all'atto di mutuo in data
di rep. rogito
Notaio la presente polizza si intende vincolata a favore della Spett. ed è retta dalla Convenzione stipulata tra l'Istituto e la Compagnia, Convenzione che l'Assicurato dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte.
8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Le somme assicurate ed il premio possono essere soggetti ad indicizzazione.
Se operante l’indicizzazione, le somme assicurate ed il premio della polizza sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni del numero indice nazionale del “costo di costruzione di un fabbricato residenziale” pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica. Per somme assicurate si intendono quelle dichiarate in polizza a norma dell’art. 16 delle condizioni di assicurazione, nonché i massimali previsti per la garanzia di Responsabilità civile ed i capitali eventualmente assicurati per la garanzia Infortuni.
Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base annua di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l’indice del mese di giugno dell’anno precedente.
Alla scadenza di ogni rata di premio annuo, se si sarà verificata una variazione in più od in meno rispetto all’indice iniziale od a quello dell’ultimo adeguamento od al loro equivalente, la somma assicurata, il massimale ed il relativo premio verranno aumentati o ridotti in proporzione.
L’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua di premio, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.
Qualora in conseguenza della variazione degli indici, il premio venisse a superare di oltre il 100% l’importo stabilito all’atto della stipula del presente contratto, sarà in facoltà delle Parti di rinunciare all’aggiornamento della polizza ed il premio e le somme assicurate rimarranno uguali a quelle risultanti dall’ultimo aggiornamento, fermo il disposto degli artt. 23 e 32 delle condizioni di assicurazione.
In caso di eventuali ritardi od interruzioni nella pubblicazione degli indici, la Società proporrà l’adeguamento tenendo conto della variazione notoriamente intervenuta nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento.
9. Rivalse
Avvertenze
Nella Sezione Infortuni è previsto che la Società rinunci al diritto di surroga verso i terzi responsabili dell’infortuni. Si rinvia all’art. 47 delle condizioni di assicurazione.
Nelle altre Sezioni la Società che ha pagato l'indennità è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, ai sensi dell’art. 1916 del codice civile. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti od affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
10. Diritto di recesso
Avvertenze
Il contratto prevede la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo la denuncia di qualunque sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo/risarcimento, dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata. Si rinvia all’art. 6 delle condizioni di assicurazione.
Se la durata del contratto supera i cinque anni, il Contraente trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, senza oneri.
11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.
Avvertenze
Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
12. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
13. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modifiche ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
14. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenze
La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall’art. 1913 del codice civile (tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza) e con i contenuti indicati nelle condizioni di assicurazione.
Si rinvia ai seguenti articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio: Incendio e Lastre: art. 18;
Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro: art. 31; Infortuni: art. 39;
Assistenza: art. 59.
15. Reclami
Eventuali reclami nei confronti dell’Impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Generali Italia S.p.A. - Customer Service - Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx – Tel.: 00 00000000
– Fax: 00 00000000 - E-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx.
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo della lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente, tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx).
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
16. Arbitrato
Per la sezione Infortuni in caso di controversia tra le Parti è possibile ricorrere ad un collegio medico arbitrale. L’arbitrato avrà luogo nel comune, sede di istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Si rinvia all’art. 42 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenze
In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
Le altre sezioni non prevedono l’arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.
* * *
Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
INDICE
DEFINIZIONI 3
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 5
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 5
Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 5
Art. 3 Modifiche dell’assicurazione 5
Art. 4 Aggravamento del rischio 5
Art. 5 Diminuzione del rischio 5
Art. 6 Recesso in caso di sinistro 5
Art. 7 Proroga dell’assicurazione 6
Art. 8 Oneri fiscali 6
Art. 9 Frazionamento 6
Art. 10 Rinvio alle norme di legge 6
NORME CHE REGOLANO LE SEZIONI «A» E «C» 7
SEZIONE A – INCENDIO 7
Art. 11 Rischio assicurato 7
Art. 12 Fenomeno elettrico 8
Art. 13 Delimitazioni del rischio 8
Art. 14 Buona Fede 9
SEZIONE C – LASTRE 10
Art. 15 Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx 00
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO PER LE SEZIONI «A» E «C» 11
Art. 16 Somme assicurate 11
Art. 17 Fabbricato unifamiliare 11
Art. 18 Obblighi del Contraente o dell’Assicurato 11
Art. 19 Esagerazione dolosa del danno 11
Art. 20 Procedura per la valutazione del danno 11
Art. 21 Mandato dei periti 12
Art. 22 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno 12
Art. 23 Assicurazione parziale – Tolleranza di scopertura 12
Art. 24 Assicurazioni presso diversi assicuratori 13
Art. 25 Limite massimo dell’indennizzo 13
Art. 26 Pagamento dell’indennizzo 13
Art. 27 Anticipo indennizzo 13
NORME CHE REGOLANO LE SEZIONI «B» E «D» 14
SEZIONE B – RCT E SEZIONE D – RCO 14
Art. 28 Rischio assicurato 14
Art. 29 Delimitazione dell’assicurazione – Esclusioni 14
Art. 30 Fabbricati in condominio 15
Art. 31 Obblighi in caso di sinistro 15
Art. 32 Assicurazione parziale – Tolleranza di scopertura 16
Art. 33 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali 16
NORME CHE REGOLANO LE SEZIONI «A» E «B» 17
Art. 34 Vetustà del fabbricato 17
GARANZIE ACCESSORIE 18
Art. 35 Xxxxxxx Xxxxx 00
Art. 36 Responsabilità Civile dell’Amministratore 18
CLAUSOLE SPECIALI 20
Cod. 830 Eventi atmosferici 20
Cod. 816 Grandine 20
Cod. 842 Sovraccarico neve 21
Cod. 843 Sovraccarico neve in forma estesa 21
Cod. 818 Gelo 22
Cod. 819 Occlusione impianti e rigurgito di fogne 22
Cod. 814 Eventi Sociopolitici 22
Cod. 837 Responsabilità del conduttore 23
Cod. 812 RC proprietà alberi d’alto fusto e committenza lavori di potatura e/o abbattimento piante23 Cod. 810 Portavalori dell’amministratore 23
NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE «E» 24
SEZIONE E – INFORTUNI 24
Art. 37 Rischio assicurato 24
Art. 38 Delimitazioni del rischio – Limiti di età – Persone non assicurabili 24
Art. 39 Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi 25
Art. 40 Criteri di indennizzabilità 25
Art. 41 Morte 25
Art. 42 Invalidità permanente 25
Art. 43 Inabilità temporanea 27
Art. 44 Franchigia assoluta in caso di inabilità temporanea 27
Art. 45 Controversie 27
Art. 46 Cumulo di indennità 27
Art. 47 Diritto di surrogazione 28
Art. 48 Pagamento dell’indennizzo 28
NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE «F» 29
SEZIONE F – ASSISTENZA 29
Art. 49 Cose assicurate 29
Art. 50 Oggetto dell’assicurazione 29
Art. 51 Limiti di esposizione 29
Art. 52 Prestazioni 29
Art. 53 Informazioni burocratiche 31
Art. 54 Estensione territoriale 31
Art. 55 Altre assicurazioni 31
Art. 56 Limiti di esposizione 32
Art. 57 Rimborso per le prestazioni indebitamente ottenute 32
Art. 58 Mancato utilizzo delle prestazioni 32
Art. 59 Avviso di sinistro (modalità per la richiesta dell’assistenza) 32
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:
ASSICURATO soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione
ASSICURAZIONE contratto di assicurazione
ATTO DI TERRORISMO atto, incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza, compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, etnici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte
CONSUMATORE persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta
CONTRAENTE soggetto che stipula l’assicurazione
COSE relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile, sia gli oggetti materiali sia gli animali
ESPLOSIONE sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
FABBRICATO intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (ad esempio attrezzature sportive e per giochi, centrale termica, pozzi, box, cantine, recinzioni, cortili, viali interni, strade private e simili ma esclusi: parchi, alberi di alto fusto), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria, pannelli solari, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes, affreschi e statue che non abbiano valore artistico
FRANCHIGIA parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato
FISSI ED INFISSI manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed areazione delle costruzioni in genere; quanto stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione
IMPLOSIONE repentino cedimento di contenitori in genere per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna
INCENDIO combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
INCOMBUSTIBILI sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750°C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno
INDENNIZZO somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
LASTRE lastre di cristallo e mezzo cristallo, specchio e vetro nonché loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni
MASSIMALE massima esposizione fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa per ciascun sinistro
POLIZZA documento che prova l’assicurazione
PREMIO somma dovuta dal Contraente alla Società
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
assicurazione prestata senza l’applicazione della regola proporzionale (Art. 1907 del Codice Civile)
PROFESSIONISTA persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nel quadro delle sue attività imprenditoriali o professionali utilizza il contratto di assicurazione
SCOPERTO percentuale dell’importo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, rimane a carico dell’Assicurato
SCOPPIO repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio
SINISTRO verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Per la garanzia accessoria “Responsabilità Civile dell’Amministratore”, se operante: la richiesta di risarcimento di perdite o danni per i quali è prestata l'assicurazione
SOCIETÀ Generali Italia S.p.A.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
struttura di Europ Assistance Service S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx
– costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, che, in nome e per conto di Generali Italia S.p.A., provvede al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Generali Italia S.p.A. stessa, le prestazioni previste in polizza
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Il pagamento può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, conto corrente postale, assegno postale, vaglia postale, POS, rimessa interbancaria diretta (RID).
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile.
Ai sensi di quanto previsto al comma 15-septies dell’art. 22 della L. 221, 17 dicembre 2012, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento la Società, su richiesta, restituisce la parte di premio pagato relativo al periodo che va dalla data di avvenuta comunicazione dell’estinzione alla data di scadenza dell’assicurazione per il quale tale premio è stato pagato, salvo eventuali prescrizioni intercorse. L’importo del rimborso è calcolato sul premio relativo alle garanzie prestate sui beni assicurati oggetto di mutuo o altro finanziamento al netto delle imposte di legge, rapportando il predetto periodo a quello per il quale il premio è stato pagato.
Art. 3 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.
Art. 5 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 Recesso in caso di sinistro
• Nel caso di contratto stipulato da Consumatore:
a seguito della denuncia di qualunque sinistro, effettuata a termini di polizza, nell’ambito della intera durata del contratto, è in facoltà di entrambe le Parti di recedere dal contratto. Tale facoltà può essere esercitata fino al 60° giorno successivo al pagamento dell’indennizzo od alla contestazione formale del sinistro. Il contratto cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la data di spedizione della raccomandata con cui si comunica il recesso.
In ogni caso, qualora venga esercitata la facoltà di recesso, il Contraente avrà diritto al rimborso del premio netto per la parte relativa al periodo di rischio non corso.
• Nel caso di contratto stipulato da Professionista:
dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 7 Proroga dell’assicurazione
Per i contratti poliennali sottoscritti ai sensi della Legge numero 99 del 23 luglio 2009, la cui clausola si intende qui integralmente richiamata, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.
Per tutti i contratti di durata annuale con tacito rinnovo, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.
Art. 8 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 9 Frazionamento
Qualora la Società conceda la facilitazione del pagamento del premio in forma rateale, il Contraente non è esonerato dall’obbligo di completare il premio annuo anche in caso di anticipata risoluzione del contratto.
In caso di sinistro, la Società ha la facoltà di richiedere anticipatamente il completamento dell’intera annualità.
Art. 10 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO LE SEZIONI «A» E «C» SEZIONE A – INCENDIO
(Operante se indicato in polizza il relativo premio)
Art. 11 Rischio assicurato
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da:
• incendio;
• fulmine;
• esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
• implosione;
• caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate;
• caduta di veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate;
• onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
• fenomeno elettrico (Art. 12 – Fenomeno elettrico);
• fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato medesimo, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
• urto dei veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato e/o al Contraente, né al loro servizio, in transito sulla pubblica via;
• guasti ai fissi ed infissi, relativi ai vani di uso comune, causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto, esclusi i vani d’accesso alle singole abitazioni. La garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia di Euro 250,00, con il limite di indennizzo per sinistro di Euro 1.500,00 e con il limite massimo per anno di Euro 3.000,00;
• caduta degli ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti;
• colpa grave dell’Assicurato o del Contraente che determini un evento garantito. La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra:
• i danni materiali e diretti causati ad impianti ed apparecchiature, al sevizio esclusivo del fabbricato assicurato, di proprietà di aziende che forniscono il servizio telefonico o che erogano il gas, l’acqua o l’energia elettrica;
• i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse;
• i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio;
• le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza e con il limite massimo di Euro 50.000,00, fermo quanto previsto all’Art. 25 – Limite massimo dell’indennizzo;
• i danni derivanti dalla perdita della pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essi relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate.
La Società risarcisce, inoltre, il costo sostenuto per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene) che sia stato versato per la rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato; il limite massimo di indennizzo per singolo sinistro è pari al 3% della somma assicurata.
La Società, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall’azienda di distribuzione e comportante da parte dell’azienda stessa il blocco della erogazione, indennizza le spese sostenute per:
• riparare o sostituire le tubazioni o relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
• demolire e ripristinare le parti del fabbricato necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate.
Per la Ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 250,00 con il limite massimo per sinistro pari ad Euro 2.500,00 e per anno assicurativo pari al 5‰ della somma assicurata.
Art. 12 Fenomeno elettrico
La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
Sono esclusi i danni:
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
b) dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
c) alle lampadine elettriche ed elettroniche, alle valvole, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e non trova quindi applicazione la riduzione proporzionale dell’indennizzo prevista dall’Art. 23 – Assicurazione parziale – Tolleranza di scopertura .
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di Euro 150,00; in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere, per sinistro e per annualità assicurativa, somma maggiore del 5% della somma assicurata con il massimo di Euro 15.000,00.
Art. 13 Delimitazioni del rischio Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
d) causati da terremoto, maremoto, allagamento, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazione;
e) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio od implosione dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
f) da gelo e da rigurgito di fogna;
g) da acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento e tecnici istallati nel fabbricato assicurato;
h) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali;
i) ad affreschi e statue che abbiano valore artistico.
Sono altresì escluse le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parte del fabbricato e di impianti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura o l’occlusione che ha dato origine allo spargimento di acqua.
Art. 14 Buona Fede
L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave.
Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere tale maggior premio dalla data in cui dette circostanze aggravanti si sono verificate.
SEZIONE C – LASTRE
(Operante se indicato in polizza il relativo premio)
Art. 15 Rischio assicurato e delimitazioni del rischio
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre, pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato descritto in polizza – esclusi i lucernari – distrutte o danneggiate a seguito di rottura per cause accidentali.
Fermo quanto previsto dall’Art. 13 – Delimitazioni del rischio, sono inoltre esclusi i danni:
1. da fenomeni atmosferici;
2. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai.
Sono comunque esclusi i danni per i quali siano operanti le garanzie di cui alla Sezione A – INCENDIO.
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO PER LE SEZIONI «A» E «C»
Art. 16 Somme assicurate
Le somme assicurate devono corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell’area e, se assicurate, al valore di rimpiazzo delle lastre.
Art. 17 Fabbricato unifamiliare
Se l’assicurazione riguarda un singolo fabbricato adibito a dimora unifamiliare, la garanzia guasti a fissi ed infissi in occasione di furto o tentato furto e quella rottura lastre - se prestata - riguarda soltanto i fissi e gli infissi nonché le lastre poste a protezione degli accessi esterni.
Art. 18 Obblighi del Contraente o dell’Assicurato In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile;
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
a) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con l’indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i propri registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Art. 19 Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 20 Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato:
a) direttamente dalla Società, o Xxxxxx da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure,
b) fra due Periti che le Parti possono nominare, uno la Società e uno il Contraente, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 21 Mandato dei periti
I Periti devono:
1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravati il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 18 – Obblighi del Contraente o dell’Assicurato;
3. stimare la spesa necessaria per ricostruire a nuovo l’intero fabbricato;
4. stimare il valore del fabbricato al momento del sinistro applicando alla stima di cui al precedente punto 3. un deprezzamento in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, all’ubicazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
5. procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3. 4. e 5. sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 22 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che il valore a nuovo del fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell’area, l’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui ma con il massimo del doppio del valore del fabbricato stesso secondo la stima di cui al punto 4. dell’Art. 21 – Mandato dei periti.
Per i danni alle lastre si stima la spesa necessaria per l’integrale sostituzione al momento del sinistro di tutte le lastre e l’ammontare del danno si determina deducendo dalla spesa necessaria per il rimpiazzo delle lastre danneggiate il valore dei residui.
Per i danni derivanti dalla perdita delle pigioni l’ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.
Art. 23 Assicurazione parziale – Tolleranza di scopertura
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di ricostruzione del Fabbricato, escluso il valore dell’area, o di rimpiazzo delle lastre eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, maggiorate del 10%, la Società risponde del danno in
proporzione del rapporto fra il valore assicurato, così maggiorato, e quello risultante dalle suddette stime.
Art. 24 Assicurazioni presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
Art. 25 Limite massimo dell’indennizzo
L’Assicurato acquista il diritto di ottenere il pagamento dell’intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato; se ciò non avviene, la Società limita l’indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 4. dell’Art. 21
– Mandato dei periti.
La riparazione o la ricostruzione deve avvenire al più tardi entro 2 anni dalla data del sinistro.
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 26 Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto dall’Art. 13 – Delimitazioni del rischio lettera c).
Art. 27 Anticipo indennizzo
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00.
L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo.
L’acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 2.000.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.
Poiché l’assicurazione è stipulata in base al criterio del “valore a nuovo”, la determinazione dell’acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale criterio non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un acconto in unica soluzione, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
NORME CHE REGOLANO LE SEZIONI «B» E «D» SEZIONE B – RCT E SEZIONE D – RCO
Art. 28 Rischio assicurato
Sezione B - Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)
(Operante se indicato in polizza il relativo premio)
La Società si obbliga, entro i limiti del massimale indicato in polizza, a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi inerenti alla qualifica di proprietario del fabbricato e/o di conduttore delle parti comuni (per quest’ultima garanzia l’assicurazione opera con uno scoperto del 10% per sinistro col minimo di Euro 150,00).
La garanzia è estesa alla responsabilità conseguente all’esistenza di parchi, piante, attrezzature sportive e per giochi che costituiscano pertinenza del fabbricato assicurato, ferma restando però l’esclusione dei danni derivanti dalla proprietà degli alberi d’alto fusto; restano altresì esclusi dalla garanzia i danni derivanti da operazioni di potatura e/o abbattimento di alberi e piante in genere.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del fabbricato cui si riferisce la copertura assicurativa; sono comunque escluse le responsabilità derivanti al committente ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008.
Sezione D - Responsabilità Civile Verso Prestatori Di Lavoro (R.C.O.)
(Operante se indicato in polizza il relativo premio)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, entro i limiti del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell’Art. 13 del Decreto Legislativo del 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali), per i quali l’INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’Art. 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.
La presente garanzia è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
Art. 29 Delimitazione dell’assicurazione – Esclusioni Non sono considerati terzi:
a) le persone conviventi con l’Assicurato;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza o di parasubordinazione con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.
Sono esclusi i danni:
1. da esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, fermo quanto previsto dall’ultimo capoverso dell’Art. 28 – Rischio assicurato;
2. a cose da spargimento d’acqua nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
3. da esercizio da parte dell’Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni;
4. da furto;
5. alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
6. conseguenti alla conduzione del fabbricato da parte del proprietario, dei condomini, dei locatari, dei familiari e del personale dipendente, salvo quanto previsto al primo capoverso del precedente Art. 28 – Xxxxxxx assicurato riguardo alla conduzione delle parti comuni del fabbricato stesso;
7. derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
8. a cose altrui derivanti da incendio delle cose dell’Assicurato o da lui detenute;
9. da inquinamento di acqua, aria, suolo; nei soli casi di danni da inquinamento conseguenti a rottura accidentale di impianti e/o condutture del fabbricato cui si riferisce l’assicurazione, questa resterà invece operante, con uno scoperto del 10% per sinistro col minimo di Euro 1.000,00 e con un massimo risarcimento di Euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Sono altresì esclusi dalle garanzie R.C.T. – R.C.O. i danni:
1. derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’amianto, nonché i danni da campi elettromagnetici;
2. derivanti da esposizione al “fumo passivo”;
3. verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
4. direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
5. causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.
Art. 30 Fabbricati in condominio
Se l’assicurazione è stipulata da un condominio per l’intera proprietà sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell’assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.
Se l’assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.
Sono comunque esclusi dall’assicurazione i danni per i quali siano operanti le garanzie di cui alle Sezioni A e C.
Art. 31 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato od il Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
Art. 32 Assicurazione parziale – Tolleranza di scopertura
Se dalle stime fatte con le norme dell’Art. 22 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno risulta che i valori di ricostruzione del fabbricato, escludo il valore dell’area, eccedono al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato, così maggiorato, e quello risultante dalle suddette stime.
Art. 33 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
NORME CHE REGOLANO LE SEZIONI «A» E «B»
Art. 34 Vetustà del fabbricato
Relativamente alle Sezioni “A” e “B”, qualora in fase di sinistro quanto dichiarato in termini di vetustà del fabbricato non risulti corrispondente a realtà, verrà applicato uno scoperto del 20% con un minimo di Euro 500,00, salvo il disposto della clausola di Acqua condotta e Ricerca del guasto (se operante).
GARANZIE ACCESSORIE
(Operanti se indicate in polizza le relative somme assicurate)
Art. 35 Ricorso Terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quali civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L’Assicurazione non comprende i danni:
• a cose che l’Assicurato abbia in consegna o, custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
• da occlusione impianti e rigurgito fogne;
• da acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento e tecnici istallati nel fabbricato assicurato.
Non sono, comunque considerati terzi:
a) purché con lui conviventi, il coniuge, i figli i parenti e gli affini dell’Assicurato;
b) quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
c) le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/91, nonché delle Società medesime, l’amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a).
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 del Codice Civile.
Art. 36 Responsabilità Civile dell’Amministratore
A) Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi, compresi il condominio ed i condomini, nell'esercizio dell'attività di Amministrazione del condominio assicurato, svolta nei termini delle leggi che la regolano.
L’assicurazione comprende le multe e le ammende inflitte al condominio ed ai condomini dell’Assicurato per errori imputabili all’Assicurato stesso.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da:
• fatto doloso dei suoi dipendenti;
• interruzione o sospensione totale o parziale di attività, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi, sempreché conseguente ad un evento risarcibile a termini di polizza. Detta estensione di garanzia è prestata nell’ambito del massimale indicato in polizza per il sinistro cui si riferisce la richiesta di risarcimento e sino a concorrenza del 10% dello stesso;
• violazione della normativa sulla “privacy” (D. Lgs. 196/2003).
B) Rischi esclusi dall'assicurazione L'assicurazione non vale per:
a) le richieste di risarcimento determinate da comportamenti sanzionati a titolo di appropriazione indebita;
b) le richieste di risarcimento conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, nonché quelle derivanti da furto, rapina o incendio;
c) le richieste di risarcimento da stipula o mancata stipula di assicurazioni sia obbligatorie che facoltative;
d) l’esercizio di nuove competenze e/o attribuzioni professionali istituite da leggi, regolamenti o norme entrate in vigore in data posteriore a quella di stipulazione del presente contratto.
C) Limiti di indennizzo
Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate dall’Assicurato nello stesso periodo. Per quanto riguarda le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato, il suddetto massimale si intende ridotto ad 1/3.
Il massimale stabilito per le perdite o il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.
D) Rinvio
Restano ferme le Norme che regolano l’assicurazione in generale non derogate dalle presenti condizioni.
E) Xxxxxx e termine della garanzia
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti ad eventi verificatisi durante il medesimo periodo.
In caso di più richieste di risarcimento originate da una medesima causa, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste.
Inoltre, agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile l'Assicurato dichiara, e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa richieste di risarcimento conseguenti a fatti già verificatisi prima della data di decorrenza della polizza.
F) Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi:
a) le persone cui compete la qualifica di Assicurato;
b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
c) i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro;
d) le società e le persone giuridiche nelle quali l’Assicurato o le persone indicate alla precedente lettera b) rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore, o delle quali esercitino il controllo.
CLAUSOLE SPECIALI
(Le seguenti clausole si intendono operanti solo se i relativi codici sono presenti in polizza alla voce “clausole speciali”)
Cod. 830 Eventi atmosferici
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate:
1. da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
2. da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatosi all’interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.
La Società non indennizza i danni:
a) causati da:
• intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
• fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali;
• mareggiata e penetrazione di acqua marina;
• formazione di ruscelli, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, accumulo esterno di acqua ancorché conseguente alla violenza dei fenomeni e relativi effetti descritti rispettivamente ai sopraindicati punti 1. e 2.;
• gelo, sovraccarico di neve;
• umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
• cedimento o franamento del terreno;
ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra;
b) subiti da:
• alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
• recinti e recinzioni anche in muratura, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
• enti all’aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
• fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
• serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
• lastre di fibrocemento compreso cemento-amianto e quanto contenuto in fabbricati aventi tali coperture a seguito di rottura o lesioni subiti dalle stesse;
• manufatti in materia plastica per effetto della grandine.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di Euro 500,00.
Cod. 816 Grandine
Fermo quanto previsto nella clausola speciale “eventi atmosferici” e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine ai:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e fibro-cemento e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% con il minimo di Euro 250,00 e con il limite per sinistro e per anno di Euro 25.000,00.
Cod. 842 Sovraccarico neve
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose medesime.
Sono compresi altresì i danni di deformazione permanente alle strutture portanti del tetto che ne pregiudichino la stabilità, restando esclusi comunque quelli subiti dalle strutture in legno.
La Società non indennizza i danni causati:
a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
b) ai fabbricati in stato di abbandono o ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia integrativa) o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo;
c) ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto;
d) ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;
e) da valanghe e slavine;
f) da gelo, ancorché conseguente all’evento coperto dalla presente garanzia.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari allo scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 e con un massimo risarcimento del 50% della somma assicurata.
La presente garanzia decorre dalla ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto. Qualora il contratto ne sostituisca altro, la presente garanzia opererà durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste nel contratto sostituito.
Cod. 843 Sovraccarico neve in forma estesa
La Società a parziale deroga di quanto previsto dalla clausola “Sovraccarico neve”, risponde fino alla concorrenza del massimale di Euro 5.000,00 per sinistro, dei danni materiali e diretti:
- di rottura di serramenti, vetrate, lucernari, pannelli solari quando il loro danneggiamento non sia causato dal crollo totale o parziale del fabbricato;
- di rottura e deformazione delle grondaie;
- di rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non sia causato dal crollo totale o parziale del fabbricato.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia fissa di Euro 500,00.
Rimangono comunque esclusi i danni subiti da tende, insegne e simili installazioni esterne, fabbricati in legno, manufatti in plastica o aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, verande e coperture in genere di poggioli, balconi, terrazze.
La presente garanzia decorre dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto se il premio o la prima rata di premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24
del 10° giorno successivo al giorno del pagamento. Qualora il contratto ne sostituisca un altro, la presente garanzia opererà durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste nel contratto sostituito.
Cod. 818 Gelo
A parziale deroga dell’Art. 13 – Delimitazioni del rischio lettera f) della Sezione A – Incendio, la Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza diretta di gelo che provochi danni ai fabbricati oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati purché l'attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non sia stata sospesa per più di 24 ore antecedenti il sinistro.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 250,00 e con il limite per sinistro pari ad Euro 3.000,00 e per anno pari ad Euro 6.000,00.
Cod. 819 Occlusione impianti e rigurgito di fogne
Limitatamente alla Sezione A – Incendio, la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da occlusione di impianti igienici e di riscaldamento, esclusi quelli di raccolta e di deflusso dell’acqua piovana, nonché, a parziale deroga dell’Art. 13 – Delimitazioni del rischio lettera f), ad indennizzare quelli causati da rigurgito di fogna, solo se conseguenti ad occlusione di impianto facente parte del fabbricato assicurato.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 250,00 e con il limite per sinistro pari ad Euro 2.500,00 e per anno pari ad Euro 5.000,00.
Cod. 814 Eventi Sociopolitici
A parziale deroga dell’Art. 13 – Delimitazioni del rischio lettera a) della Sezione A - Incendio, la Società risponde:
1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone (dipendenti o non del Contraente o dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
La Società non risponde dei danni:
a) di inondazione o frana;
b) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissioni di controlli o manovre;
f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
g) dovuti ad imbrattamento dei muri da chiunque e comunque effettuati;
h) a fissi ed infissi causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al precedente punto 2., anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di Euro 250,00.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dall’Art. 11 – Rischio assicurato della Sezione A Incendio.
Cod. 837 Responsabilità del conduttore
L'Assicurazione di cui alla Sezione B – Responsabilità Civile verso Terzi è estesa alla responsabilità imputabile ai conduttori – condomini e/o locatari – dei singoli appartamenti, per fatto accidentale proprio o delle persone con le quali o delle quali devono rispondere, nonché di altre persone purché con loro conviventi. Tale estensione di garanzia è limitata al solo rischio derivante dalla conduzione dell'appartamento e quindi inerente all'uso del fabbricato e degli impianti fissi con esclusione, comunque, dei danni che dovessero verificarsi nell'appartamento del condomino e/o locatario cui è imputabile il sinistro. I conduttori dei singoli appartamenti, anche se locatari, sono considerati terzi tra loro così come terzo rispetto ad ognuno di loro è l'Amministratore dell'immobile garantito. Restano ferme le condizioni tutte della polizza base; la responsabilità per i danni prodotti da spargimento di acqua è compresa soltanto se il danno è conseguente a rotture accidentali degli impianti fissi. Limitatamente a tale estensione di garanzia, opera una franchigia (assoluta) di Euro 150,00 per sinistro.
Per i danni da spargimento di acqua a cose trovantesi in locali adibiti ad attività artigiane o commerciali si applica uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00 e con il limite di indennizzo per sinistro e per anno di Euro 50.000,00.
L'Assicurato dichiara e la Società prende atto che l'immobile è composto dal numero di appartamenti indicato in polizza, compreso quello del portiere.
La garanzia di cui alla presente clausola speciale, è prestata in eccesso ai massimali previsti da eventuali altre polizze esistenti per lo stesso rischio.
Cod. 812 RC proprietà alberi d’alto fusto e committenza lavori di potatura e/o abbattimento piante
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 28 – Xxxxxxx assicurato Sezione B - Responsabilità civile verso terzi, la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante all’Assicurato in qualità di proprietario di alberi d’alto fusto, nonché di committente di lavori di potatura e/o abbattimento di piante ed alberi, compresi quelli d’alto fusto.
Cod. 810 Portavalori dell’amministratore
La Società indennizza l’Amministratore del Condominio dei danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione dei valori a seguito di:
- furto avvenuto a seguito di infortunio od improvviso malore dell’Amministratore;
- furto commesso con destrezza, limitatamente ai casi in cui l’Amministratore ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- rapina, sottrazione di valori mediante violenza alla persona o minaccia.
La copertura è valida unicamente in occasione dell’espletamento delle mansioni di Amministratore del fabbricato assicurato.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari allo scoperto del 10% con il limite per sinistro di Euro 1.500,00 e per anno di Euro 10.000,00.
NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE «E» SEZIONE E – INFORTUNI
(Operante se indicato in polizza il relativo premio)
Art. 37 Rischio assicurato
La Società si obbliga a corrispondere alle persone assicurate o ai beneficiari di cui all’Art. 41 – Morte le somme convenute in caso di infortunio subito in conseguenza dell’esplicazione, per conto ed ordine del proprietario del fabbricato, delle mansioni specificate in polizza.
È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente, oppure una inabilità temporanea.
In caso di impedimento del titolare del servizio, l’assicurazione si intende prestata a favore del suo sostituto.
Sono compresi in garanzia anche:
a) l’asfissia causata da fuga di gas o vapore;
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione di cibo o altre sostanze;
c) l’annegamento;
d) l’assideramento o congelamento;
e) la folgorazione;
f) i colpi di sole o di calore;
g) le lesioni (esclusi gli infarti, le ernie e le rotture tendinee sottocutanee) determinate da sforzi;
h) gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
i) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
j) gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
La presente assicurazione non esime dall’obbligo attuale o futuro di stipulare l’assicurazione di legge contro gli infortuni sul lavoro e s’intende contratta di comune accordo in aumento a tale assicurazione.
Art. 38 Delimitazioni del rischio – Limiti di età – Persone non assicurabili Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti:
1. dalla guida o uso di mezzi di locomozione aerei e subacquei;
2. dall’abuso di alcolici o psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
3. da operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio;
4. da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
5. da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
6. da guerra o insurrezione;
7. da trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
Sono inoltre esclusi gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo, nonché le rotture tendinee sottocutanee.
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l’assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine.
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoidi.
L’assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
Non costituisce deroga a quanto stabilito nei due commi precedenti l’eventuale incasso del premio dopo che si siano verificate le condizioni in essi previste. Il premio medesimo verrà perciò restituito dalla Società a semplice richiesta del Contraente.
Art. 39 Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi
In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile.
La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.
L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari devono consentire alla Società le indagini le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
Art. 40 Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se, al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all’Art. 42 – Invalidità permanente sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Art. 41 Morte
La somma assicurata per il caso di morte è dovuta dalla Società soltanto se la morte derivante da infortunio, anche se successivamente alla scadenza del contratto, si verifica entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto l’infortunio stesso.
Tale somma viene liquidata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.
Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l’Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanente.
Art. 42 Invalidità permanente
L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l’invalidità stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio.
L’indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali seguenti:
Perdita totale, anatomica o funzionale di:
Un arto superiore 70%
Una mano o un avambraccio 60%
Un pollice 18%
Un indice 14%
Un medio 8%
Un anulare | 8% |
Un mignolo | 12% |
La falange ungueale del pollice | 9% |
Una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito |
Anchilosi dell’articolazione scapolo omerale con arto in posizione favorevole ma con immobilità della scapola
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70°, con prono supinazione
25%
libera Anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono supinazione libera | 10% |
Paralisi completa del nervo radiale | 35% |
Paralisi completa del nervo ulnare | 20% |
Amputazione di un arto inferiore: Al di sopra della metà della coscia | 70% |
Al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio | 60% |
Al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50% |
Un piede | 40% |
Ambedue i piedi | 100% |
Un alluce | 5% |
Un altro dito del piede | 1% |
La falange ungueale dell’alluce | 2,5% |
Anchilosi dell’anca in posizione favorevole | 35% |
Anchilosi del ginocchio in estensione | 25% |
Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astragalica | 15% |
Paralisi completa dello SPE | 15% |
Un occhio | 25% |
Ambedue gli occhi | 100% |
Sordità completa di un orecchio | 10% |
Sordità completa di ambedue gli orecchi | 40% |
Perdita totale della voce | 30% |
Stenosi assoluta nasale monolaterale | 4% |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 10% |
Esiti di frattura scomposta di una costa | 1% |
Esiti di frattura amiolica somatica con deformazione a cuneo di: Una vertebra cervicale | 12% |
Una vertebra dorsale | 5% |
12a dorsale | 10% |
Una vertebra lombare | 10% |
Esiti di frattura di un metamero sacrale | 3% |
Esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme | 5% |
20%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2%
Perdita anatomica di un rene 15%
Perdita anatomica della milza senza compromissione significativa della crasi
ematica 8%
Nel caso di perdita totale di un occhio che colpisca l’Assicurato già mancante dell’altro occhio, la Società liquida un indennizzo pari al 75% della somma assicurata per invalidità permanente totale.
Nel caso di sordità completa di un orecchio che colpisca l’Assicurato già affetto da sordità completa dell’altro orecchio, la Società liquida un indennizzo pari al 30% della somma assicurata per invalidità permanente totale.
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
La perdita totale, anatomica funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
Art. 43 Inabilità temporanea
Se l’infortunio ha per conseguenza una inabilità dell’Assicurato ad attendere alle sue occupazioni, la Società liquida la diaria assicurata:
a) integralmente, per tutto il tempo in cui l’Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle occupazioni medesime;
b) al 50% per tutto il tempo in cui l’Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni.
L’indennità per inabilità temporanea viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni.
Art. 44 Franchigia assoluta in caso di inabilità temporanea
L’indennizzo per inabilità temporanea di cui all’articolo precedente viene corrisposto a decorrere dal sesto giorno successivo a quello dell’infortunio o della ritardata denuncia.
Art. 45 Controversie
Le divergenze sulla natura, causa ed entità delle lesioni, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità sono demandate per iscritto, su concorde volontà delle Parti, ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.
In caso di mancato accordo sul nominativo del terzo arbitro, quest’ultimo dovrà essere prescelto, fra gli specializzati in Medicina Legale delle Assicurazioni, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Il Collegio Medico risiede, nel Comune sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle due Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da esse designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Art. 46 Cumulo di indennità
L’indennità per inabilità temporanea è cumulabile con quella per morte o per invalidità permanente.
Art. 47 Diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Art. 48 Pagamento dell’indennizzo
Valutato il danno, verificata l’operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato.
NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE «F» SEZIONE F – ASSISTENZA
(Operante se indicato in polizza il relativo premio)
Art. 49 Cose assicurate
Si intendono assicurate le sole parti comuni dei fabbricati condominiali indicati in polizza.
Art. 50 Oggetto dell’assicurazione
A fronte del pagamento del premio la Società, al verificarsi di un sinistro, fornisce all'Assicurato le prestazioni di assistenza specificate nei successivi articoli sino alla concorrenza dei limiti previsti.
Art. 51 Limiti di esposizione
Ogni prestazione viene fornita fino a tre volte per ciascun tipo e per annualità assicurativa.
Art. 52 Prestazioni
a) Interventi di emergenza sull’impianto idrico Qualora a seguito di:
a) allagamento o infiltrazione nei locali assicurati o in quelli dei vicini provocato da una rottura o una occlusione delle tubature fisse dell'impianto idrico;
b) mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da occlusione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idrico,
l’Assicurato richieda alla Struttura Organizzativa un intervento per la relativa riparazione, la Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, invia sul posto un idraulico.
La Società tiene a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera dell’idraulico fino ad un massimo di tre ore di intervento.
La prestazione viene fornita a condizione che la rottura o l’otturazione abbiano causato un allagamento o mancanza d’acqua, tali da rendere inabitabili i locali assicurati.
Sono esclusi:
• per i casi a) e b) i sinistri dovuti a rotture e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), o i sinistri dovuti a negligenza o dolo dell'Assicurato;
• per il caso c) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici.
Sono altresì esclusi:
• il costo del materiale impiegato;
• il costo dei pezzi sostituiti;
• le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell’emergenza.
b) Interventi di emergenza sull’impianto elettrico
Qualora, a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, l’Assicurato richieda alla Struttura Organizzativa un intervento per la relativa riparazione, la Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, invia sul posto un elettricista.
La Società tiene a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera dell’elettricista, fino ad un massimo di tre ore di intervento.
Sono esclusi gli interventi dovuti a:
• corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
• interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
• guasti al cavo di alimentazione dell’abitazione a monte del contatore. Sono altresì esclusi:
• il costo del materiale impiegato;
• il costo dei pezzi sostituiti;
• le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell’emergenza.
c) Invio di un vetraio
Qualora l’Assicurato richieda alla Struttura Organizzativa un intervento sui vetri esterni dei locali assicurati, a seguito di furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché incendio, la Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, invia sul posto un vetraio.
La prestazione è operante qualora la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita.
La Società tiene a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera del vetraio fino ad un massimo di tre ore di intervento.
Sono esclusi:
• il costo del materiale impiegato;
• il costo dei pezzi sostituiti;
• le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell’emergenza.
d) Interventi di emergenza su serrature e strumenti similari Qualora a seguito di:
• guasto o scasso della serratura (purché non elettrica) che rendano impossibile l'accesso ai locali assicurati;
• scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali assicurati,
l’Assicurato richieda alla Struttura Organizzativa un intervento per ripristinare l’efficienza degli accessi ai locali assicurati, la Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, invia sul posto un fabbro od un falegname.
La prestazione è operante a condizione che vi sia una effettiva impossibilità ad entrare o accedere ai locali assicurati, oppure non ne sia garantita la sicurezza.
La Società tiene a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera del fabbro o del falegname fino ad un massimo di tre ore di intervento.
Sono esclusi:
• il costo del materiale impiegato;
• il costo dei pezzi sostituiti;
• le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell’emergenza.
e) Invio di una Guardia Giurata
Qualora, a seguito di incendio, furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza e a seguito di richiesta di intervento alla Struttura Organizzativa di cui all’c) – Invio di un vetraio e d) - Interventi di emergenza su serrature e strumenti similari, non si siano potuti ultimare i lavori di riparazione atti a garantire la sicurezza dei locali assicurati per la notte, la Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, organizza la vigilanza dei locali assicurati con l’invio di una guardia giurata tenendo a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 12 ore.
f) Rientro anticipato
Qualora l’Amministratore del condominio assicurato si trovi in viaggio e si verifichi un incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, che abbiano causato danni ai locali assicurati tali da rendere necessario il suo
rientro anticipato, la Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, organizza il rientro dell’Assicurato con i seguenti mezzi:
• aereo classe turistica;
• treno prima classe,
tenendone a proprio carico le relative spese.
La Società inoltre organizza, per il tramite della Struttura Organizzativa, il viaggio di ritorno al luogo di soggiorno, qualora ciò sia indispensabile per permettere il rientro dell’eventuale veicolo dell’Assicurato o delle altre persone rimaste sul posto.
La prestazione è operante qualora l’Amministratore del condominio assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
g) Spese di soggiorno in albergo
Qualora a seguito di: incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, furto o tentato furto, regolarmente denunciati all’Autorità di Pubblica Sicurezza, che abbiano luogo nei locali assicurati ed a seguito dei quali gli appartamenti limitrofi fossero resi inabitabili, la Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, organizza il soggiorno in albergo dei condomini.
La Società tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione per la durata degli interventi necessari a rendere abitabili i locali danneggiati, fino ad un massimale di Euro 250,00 per appartamento.
Le seguenti prestazioni – utilizzabili da ogni singolo condomino - vengono fornite dalle ore 09.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.
h) Informazioni legali
Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni legali relative a:
• Famiglia: adozione, affidamento, comunione di beni, divorzio, eredità, interdizione, matrimonio, paternità/maternità, separazione di beni, separazione personale, successione, testamento, tutela;
• Casa: compravendita appartamenti, compravendita beni e servizi, condominio, equo canone, lavoro domestico;
potrà ricevere le informazioni richieste telefonando alla Struttura Organizzativa che, comunque, non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato a un proprio legale.
Art. 53 Informazioni burocratiche
Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni burocratiche relative a:
• Certificati: cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, stato di famiglia, ecc.
• Documenti Personali: carta d'identità, codice fiscale, libretto di lavoro, libretto di pensione, passaporto, patente di guida.
• Varie: carta di circolazione, revisione auto, ecc.
• Rilascio e variazioni dei suddetti documenti,
potrà ricevere le informazioni richieste telefonando alla Struttura Organizzativa.
Art. 54 Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Art. 55 Altre assicurazioni
L’Assicurato, in deroga a quanto disposto dal primo comma dell’Art. 1910 del Codice Civile, è esonerato dall’obbligo di dare comunicazione dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni a copertura degli stessi rischi.
In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato deve darne, tuttavia, avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, a norma del terzo comma dell’Art. 1910 del Codice Civile.
In caso di attivazione di altro assicuratore, le prestazioni previste nella presente Sezione saranno operanti, entro i limiti previsti, quale rimborso degli eventuali maggiori importi addebitati dall’assicuratore che ha erogato la prestazione di assistenza.
Art. 56 Limiti di esposizione
I massimali indicati per ogni singola prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.
Art. 57 Rimborso per le prestazioni indebitamente ottenute
La Società si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazione delle prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
Art. 58 Mancato utilizzo delle prestazioni
In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato, o per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.
Art. 59 Avviso di sinistro (modalità per la richiesta dell’assistenza)
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile, l'Assicurato, per aver diritto alle prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale deve contattare la Struttura Organizzativa.
Le richieste di assistenza, nelle quali devono essere specificati i dati identificativi personali, il numero di polizza, la Fascia Xxxxxxx indicata in polizza, l'indirizzo, il recapito del luogo in cui si trova l'Assicurato ed il tipo di assistenza richiesto, possono essere formulate telefonicamente, in qualsiasi momento 24 ore su 24, ai recapiti indicati in polizza.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA 24 ORE SU 24 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Contattare immediatamente la Struttura Organizzativa al numero verde o al numero urbano indicati in polizza, comunicando con precisione:
• Indirizzo e numero telefonico da dove si chiama per consentire alla Struttura Organizzativa di richiamare immediatamente;
• Numero di polizza;
• La fascia tessera indicata in polizza;
• Nome e cognome del Contraente e/o dell’Assicurato;
• Il tipo di assistenza di cui si necessita.
Pagina lasciata intenzionalmente in bianco.