Common use of Facoltà di recesso in caso di sinistro Clause in Contracts

Facoltà di recesso in caso di sinistro. Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla sua liquidazione o reiezione, tanto il Contraente che la Società possono recedere da questa Polizza con preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, secondo le modalità previste all’art. 14 della Polizza. In caso di Recesso il Contraente si impegna a non fare sottoscrivere ulteriori Moduli di Proposta che abbiano decorrenza successiva alla data di effetto del Recesso. È peraltro convenuto che la durata della copertura nei confronti di ciascun Assicurato, relativamente alle coperture decorse prima della data di Recesso, è garantita sino alla scadenza relativa al Periodo di Assicurazione per il quale è stato pagato il relativo Premio, senza possibilità di proroga. È altresì convenuto che in caso di denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla sua liquidazione o reiezione tanto il Contraente/Assicurato che la Società possono far cessare la copertura assicurativa relativa alla singola adesione colpita dal Sinistro con preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, secondo le modalità previste all’art. 14 della Polizza. Nel caso in cui sia la Società a far cessare la garanzia quest’ultima rimborserà la parte di Premio, al netto delle imposte governative, relativa al periodo di Rischio non corso.

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Samples: www.ebrokers.it, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Professionale Degli Psicologi

Facoltà di recesso in caso di sinistro. Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla sua liquidazione o reiezione, tanto il Contraente che la Società possono recedere da questa Polizza con preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, giorni secondo le modalità previste all’art. 14 13 della Polizza. In caso di Recesso recesso il Contraente si impegna a non fare sottoscrivere ulteriori Moduli di Proposta che abbiano decorrenza successiva alla data di effetto del Recessorecesso. È peraltro convenuto che la durata della copertura nei confronti di ciascun Assicurato, relativamente alle coperture decorse prima della data di Recessorecesso, è garantita sino alla scadenza relativa al Periodo di Assicurazione per il quale è stato pagato il relativo Premiopremio, senza possibilità di proroga. È altresì convenuto che in caso di denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla sua liquidazione o reiezione tanto il Contraente/Assicurato che la Società possono far cessare la copertura assicurativa relativa alla singola adesione colpita dal Sinistro con preavviso scritto di 60 (sessantanovanta) giorni, giorni secondo le modalità previste all’art. 14 13 della Polizza. Nel caso in cui sia la Società a far cessare la garanzia quest’ultima rimborserà la parte di Premiopremio, al netto delle imposte governative, relativa al periodo di Rischio rischio non corso.

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Samples: www.aousassari.it, www.underwriting.it

Facoltà di recesso in caso di sinistro. Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla sua liquidazione o reiezione, tanto il Contraente che la Società possono recedere da questa dalla Polizza con preavviso scritto di 60 90 (sessantanovanta) giorni, secondo le modalità previste all’art. 14 della Polizza. In caso di Recesso recesso il Contraente si impegna a non fare sottoscrivere al personale dipendente ulteriori Moduli di Proposta Adesione che abbiano decorrenza successiva alla data di effetto del Recessorecesso. È E’ peraltro convenuto che la durata della copertura nei confronti di ciascun Assicurato, relativamente alle coperture decorse prima della data di Recessorecesso, è garantita sino alla prima scadenza anniversaria relativa al Periodo di Assicurazione per il quale è stato pagato il relativo Premiopremio, senza possibilità di prorogarinnovo. È E’ altresì convenuto che in caso di denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla sua liquidazione o reiezione reiezione, tanto il Contraente/Assicurato che la Società possono far cessare la copertura assicurativa relativa alla singola adesione colpita dal Sinistro con preavviso scritto di 60 90 (sessantanovanta) giorni, secondo le modalità previste all’art. 14 della Polizza. Nel caso in cui sia la Società a far cessare la garanzia quest’ultima rimborserà la parte di Premiopremio, al netto delle imposte governative, relativa al periodo di Rischio rischio non corso.

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Samples: Polizza Di Assicurazione (Convenzione)