Common use of FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO Clause in Contracts

FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fatture dovranno essere inviate presso l’Amministrazione Centrale dell’Istituto al seguente indirizzo: INRCA – ISTITUTO RICOVERO E CURA ANZIANI V.E.II – XXX.XX X.XX – VIA S. MARGHERITA, 5 – 60129 ANCONA. Le fatture dovranno riportare il numero dell’ordinativo di acquisto, il nome dell’operatore che lo ha emesso, il numero e data della bolla di consegna, la sede dove è stata consegnata la merce. Il pagamento sarà disposto entro 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura. Per quanto riguarda i pagamenti oltre il termine previsto di 90 giorni, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non accetti la proposta di cui agli ultimi due capoversi del presente articolo, troverà applicazione il citato DLgs 231/2002 Art. 4. comma 1 e 2 che recita: L’Istituto da parte sua propone che nei casi in cui il pagamento non avvenga entro il termine sopra stabilito il ritardo verrà valutato, in deroga a quanto previsto dal DLgs.n.231/2002 ed in accordo tra le parti: • senza interessi, se il ritardo non supera 6 mesi; • con interessi del 2% per il ritardo relativo al periodo successivo (6 mesi + 1 giorno) fino ad 1 anno; • al tasso di interesse della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, al netto di qualsiasi commissione o gravame, per il ritardo relativo al periodo successivo (1 anno + 1 giorno). Si attende che la ditta accetti detta proposta o proponga in sede di offerta un diverso accordo, purché migliorativo rispetto ai termini di cui al DLgs.n.231/2002.

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FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fatture dovranno essere inviate presso l’Amministrazione Centrale dell’Istituto al seguente indirizzo: INRCA – ISTITUTO RICOVERO E CURA ANZIANI V.E.II – XXX.XX X.XX – VIA S. MARGHERITA, 5 – 60129 ANCONA. ANCONA Le fatture dovranno riportare il numero dell’ordinativo di acquisto, il nome dell’operatore che lo ha emesso, il numero e data della bolla di consegna, la sede dove è stata consegnata la merce. Il pagamento sarà disposto entro 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura. Per quanto riguarda i pagamenti oltre il termine previsto di 90 giorni, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non accetti la proposta di cui agli ultimi due capoversi del presente articolo, troverà applicazione il citato DLgs 231/2002 Art. 4. comma 1 e 2 che recita: L’Istituto da parte sua propone che nei casi in cui il pagamento non avvenga entro il termine sopra stabilito il ritardo verrà valutato, in deroga a quanto previsto dal DLgs.n.231/2002 ed in accordo tra le parti: • senza interessi, se il ritardo non supera 6 mesi; • con interessi del 2% per il ritardo relativo al periodo successivo (6 mesi + 1 giorno) fino ad 1 anno; • al tasso di interesse della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, al netto di qualsiasi commissione o gravame, per il ritardo relativo al periodo successivo (1 anno + 1 giorno). Si attende che la ditta accetti detta proposta o proponga in sede di offerta un diverso accordo, purché migliorativo rispetto ai termini di cui al DLgs.n.231/2002.

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FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fatture dovranno La fatturazione mensile, dovrà essere inviate presso l’Amministrazione Centrale dell’Istituto al seguente indirizzodistinta per Sede, ed intestata a: INRCA – ISTITUTO RICOVERO E CURA ANZIANI V.E.II Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx XXX.XX X.XX – VIA S. MARGHERITA, 5 – 60129 ANCONA. Le fatture dovranno riportare il numero dell’ordinativo di acquisto, il nome dell’operatore che lo ha emesso, il numero e data della bolla di consegna, la sede dove è stata consegnata la merceP. IVA 00204480420. Il pagamento della fattura sarà disposto entro 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura. Per quanto riguarda i pagamenti oltre il termine previsto di 90 giorni, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non accetti la proposta di cui agli ultimi successivi due capoversi del presente articolo, troverà applicazione il citato DLgs 231/2002 Art. 4. comma 1 e 2 che recita: L’Istituto L’Isitituto da parte sua propone che nei casi in cui il pagamento non avvenga entro il termine sopra stabilito il ritardo verrà valutato, in deroga a quanto previsto dal DLgs.n.231/2002 DLgs. n. 231/2002 ed in accordo tra le parti: senza interessi, se il ritardo non supera 6 mesi; con interessi del 2% per il ritardo relativo al periodo successivo (6 mesi + 1 giorno) fino ad 1 anno; al tasso di interesse della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, al netto di qualsiasi commissione o gravame, per il ritardo relativo al periodo successivo (1 anno + 1 giorno). ; Si attende che la ditta accetti detta proposta o proponga in sede di offerta un diverso accordo, purché migliorativo rispetto ai termini di cui al DLgs.n.231/2002. L’amministrazione procederà al pagamento delle fatture previa verifica di regolarità della Ditta circa il versamento dei contributi assicurativi obbligatori e previdenziali dei dipendenti adibiti al servizio. Inoltre i pagamenti saranno assoggettati alla verifica prevista all’art. 48-bis del DPR 29/09/1973 n. 602.

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