Common use of Ferie Clause in Contracts

Ferie. Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorative. Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell’anno, agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Per i giovani di età inferiore o superiore ai 16 anni, si applica l’art. 23 della legge 17.10.1967, n. 977, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 4.8.1999, n. 345. Il datore di lavoro, nello stabilire il periodo di godimento delle ferie, deve tenere conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei lavoratori. Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 49. In caso di orario flessibile ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, il computo delle ferie è rapportato a ore.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorative. Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell’annodell'anno, agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’aziendal'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Per i giovani di età inferiore o superiore ai 16 anni, si applica l’artl'art. 23 della legge 17.10.196717 ottobre 1967, n. 977, così come modificato dall’artdall'art. 2 del d.lgsD.Lgs. 4.8.19994 agosto 1999, n. 345. Il datore di lavoro, nello stabilire il periodo di godimento delle ferie, deve tenere conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei lavoratori. Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’artdall'art. 49. In caso di orario flessibile ai sensi dell’artdell'art. 34, commi 2 e 3, il computo delle ferie è rapportato a ore.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spettaArticolo 25 Le competenti Funzioni aziendali, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorative. Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell’anno, agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Per i giovani di età inferiore o superiore ai 16 anni, si applica l’art. 23 della legge 17.10.1967, n. 977, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 4.8.1999, n. 345. Il datore particolari occorrenze di lavoro, nello stabilire il possono suddividere le ferie in più periodi, uno dei quali non inferiore a giorni 15 lavorativi. Ciascun dipendente ha diritto di fruire, a richiesta, di 2 settimane consecutive di ferie nel periodo giugno- settembre. I turni di godimento delle ferie, deve tenere contocome fissati e confermati, compatibilmente alle possono essere successivamente variati, previa intesa con il Personale interessato. Compatibilmente con le esigenze aziendalidi servizio è prevista la possibilità di concedere la fruizione di giornate di ferie frazionate in mezza giornata, degli interessi e dei desideri dei lavoratorifermo restando che per tale va intesa l’assenza effettuata per l’intera mattina o per l’intero pomeriggio. Per gli operai il Personale adibito a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’artturni diurni la mezza giornata è da intendersi la metà dell’orario giornaliero di lavoro e, nel giorno di fruizione, non è prevista l’effettuazione della pausa. 49. In caso L’indennità di orario flessibile ai sensi dell’art. 34turno in tale evenienza è corrisposta nella misura del 50% dell’importo contrattualmente stabilito, commi 2 e 3, il computo delle ferie è rapportato a oreferma restando l’erogazione del rimborso forfettario uso auto ove di competenza.

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Sources: Inquadramento Del Personale, Accordo Di Rinnovo Del Contratto Integrativo Aziendale

Ferie. Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorative. Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell’anno, agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Per i giovani di età inferiore o superiore ai 16 anni, si applica l’art. 23 della legge 17.10.196717/10/1967, n. 977, così come modificato dall’art. 2 del d.lgsD.Lgs. 4.8.19994/8/1999, n. 345. Il datore di lavoro, nello stabilire il periodo di godimento delle ferie, deve tenere conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei lavoratori. Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 4945. In caso di orario flessibile ai sensi dell’art. 3430, commi 2 e 3, il computo delle ferie è rapportato a ore.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti

Ferie. Agli operai Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorativeventisei giorni. Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell’anno, agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle di ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’aziendain azienda. La frazione di mese superiore ai 15 a quindici giorni viene è considerata, a questi effetti, come mese intero. Per i giovani bambini di età inferiore o a 16 anni e per gli adolescenti di età superiore ai a 16 anni, ma inferiore a 18 anni si applica l’art. 23 della legge 17.10.196717 ottobre 1967, n. 977, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 4.8.1999decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345. Il datore di lavoro, nello stabilire il periodo di godimento delle ferie, deve tenere conto, compatibilmente alle con le esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei lavoratori. Per gli operai ▇▇▇▇ impiegati a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 49. In caso indeterminato in forza alla data di orario flessibile ai sensi dell’art. 34entrata in vigore del presente contratto nazionale di lavoro, commi 2 e 3, il computo resta applicabile la disciplina delle ferie è rapportato a orein essere, se più favorevole.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorative. Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell’anno, agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Per i giovani di età inferiore o superiore ai 16 anni, si applica l’art. 23 della legge 17.10.1967, n. 977, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 4.8.1999, n. 345. Il datore di lavoro, nello stabilire il periodo di godimento delle ferie, deve tenere conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei lavoratorila- voratori. Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 49. In caso di orario flessibile ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, il computo delle ferie è rapportato a ore.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti

Ferie. Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorative. Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell’anno, agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Per i giovani di età inferiore o superiore ai 16 anni, si applica l’art. 23 della legge 17.10.1967, n. 977, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 4.8.1999, n. 345. Il datore di lavoro, nello stabilire il periodo di godimento delle ferie, deve tenere conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei lavoratori. Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 49. In caso di orario flessibile ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, il computo delle ferie è rapportato a ore.. - 41 - Relativamente alla disciplina in materia di fruizione delle ferie, si veda anche l’articolo 10 D. Lgs. 66/2003:

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Agli operai Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorativelavorative (22 nel caso di settimana corta, sabato escluso). Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell’annodell’an- no, agli operai nonché nel caso di cui sopra contratto a termine per gli impiegati, ai lavoratori spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Per i giovani di età inferiore o superiore dai 14 ai 16 anni, si applica anni vale l’art. 23 della legge 17.10.1967n. 977 del 17 ottobre 1967. Le ferie sono irrinunciabili e devono essere godute di regola nel perio- do concordato con l’azienda, n. 977sentite le esigenze del lavoratore. Comun- que, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 4.8.1999, n. 345. Il datore di lavoro, nello stabilire il periodo di godimento delle ferie, deve tenere contolavoratore può scegliere la data in cui effettuarle fino alla metà, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei lavoratoricon l’organizzazione del lavoro. Per gli operai a tempo determinato il periodo di ferie di cui al comma 1 maturerà per 365mi in relazione alle giornate lavorate. Per il pagamen- to e il godimento delle stesse si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 49. In caso di orario flessibile ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, il computo delle ferie è rapportato a oreall’articolo 60.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorative. Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell’anno, agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Per i giovani di età inferiore o superiore ai 16 anni, si applica l’art. 23 della legge 17.10.196717 ottobre 1967, n. 977, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 4.8.19994 agosto 1999, n. 345. Il datore di lavoro, nello stabilire il periodo di godimento delle ferie, deve tenere conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei lavoratori. Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 49. In caso di orario flessibile ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, il computo delle ferie è rapportato a ore46.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Ferie. Agli operai Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorativeventisei giorni. Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell’anno, agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle di ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’aziendain azienda. La frazione di mese superiore ai 15 a quindici giorni viene è considerata, a questi effetti, come mese intero. Per i giovani bambini di età inferiore o a 16 anni e per gli adolescenti di età superiore ai a 16 anni, ma inferiore a 18 anni si applica l’art. 23 della legge 17.10.196717 ottobre 1967, n. 977, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 4.8.1999decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345. Il datore di lavoro, nello stabilire il periodo di godimento delle ferie, deve tenere conto, compatibilmente alle con le esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei lavoratori. Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 49. In caso di orario flessibile ai sensi dell’art. 34, 15 commi 2 e 3, 3 il computo delle ferie è rapportato a ore. Agli impiegati a tempo indeterminato in forza alla data di entrata in vigore del presente contratto nazionale di lavoro, resta applicabile la disciplina delle ferie in essere, se più favorevole.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Agli operai Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorativelavorative (22 nel caso di settimana corta, sabato escluso). Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell’annodell’an- no, agli operai nonché nel caso di cui sopra contratto a termine per gli impiegati, ai lavoratori spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Per i giovani di età inferiore o superiore dai 14 ai 16 anni, si applica anni vale l’art. 23 della legge 17.10.1967n. 977 del 17 ottobre 1967. Le ferie sono irrinunciabili e devono essere godute di regola nel perio- do concordato con l’azienda, n. 977sentite le esigenze del lavoratore. Comun- que, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 4.8.1999, n. 345. Il datore di lavoro, nello stabilire il periodo di godimento delle ferie, deve tenere contolavoratore può scegliere la data in cui effettuarle fino alla metà, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei lavoratoricon l’organizzazione del lavoro. Per gli operai a tempo determinato il periodo di ferie di cui al comma 1 maturerà per 365mi in relazione alle giornate lavorate. Per il pagamen- to e il godimento delle stesse si fa riferimento a quanto stabilito dall’artall’articolo 60. 49Le parti si danno atto che la riduzione di 4 giornate di ferie per impie- gati avvenuta con il CCNL per cooperative e consorzi agricoli 28.3.1988 è compensata con l’aumento di 4 giornate di permesso retribuito di cui all’art. In caso di orario flessibile ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, il computo delle ferie è rapportato a ore30.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito retri- buito pari a 26 giornate lavorative. Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell’anno, agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Per i giovani di età inferiore o superiore ai 16 anni, si applica l’art. 23 della legge 17.10.1967, n. 977, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 4.8.1999, n. 345. Il datore di lavoro, nello stabilire il periodo di godimento delle ferie, deve tenere te- nere conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri de- ▇▇▇▇▇▇ dei lavoratori. Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 49. In caso di orario flessibile ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, il computo delle ferie è rapportato a ore.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorative. Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell’annodell‟anno, agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’aziendal‟azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Per i giovani di età inferiore o superiore ai 16 anni, si applica l’artl‟art. 23 della legge 17.10.1967, n. 977, così come modificato dall’artdall‟art. 2 del d.lgs. 4.8.1999, n. 345. Il datore di lavoro, nello stabilire il periodo di godimento delle ferie, deve tenere conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei lavoratori. Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’artdall‟art. 49. In caso di orario flessibile ai sensi dell’artdell‟art. 34, commi 2 e 3, il computo delle ferie è rapportato a ore.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Agli Tutti gli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spettadebbono usufruire, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, di un periodo di ferie retribuito re- tribuite pari a 26 giornate lavorativegiorni lavorativi. Per i giovani dai 15 ai 18 anni in base all’art. 23 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, il periodo di ferie non può essere inferiore ai 30 giorni. In caso di sopravvenuta e comprovata malattia durante le ferie, i lavo- ratori possono chiedere la loro interruzione, per riprenderle in altro con- cordabile periodo. Il datore di lavoro nello stabilire il periodo di godimento delle ferie deve tener conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e desideri dei lavoratori a tempo indeterminato, coi quali dovranno essere concordati i periodi di ferie. Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell’anno, agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio ser- vizio prestati presso l’aziendad’azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni giorni, viene considerata, considerata a questi effettief- fetti, come mese intero. Per i giovani di età inferiore o superiore ai 16 anni, si applica l’art. 23 della legge 17.10.1967, n. 977, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 4.8.1999, n. 345. Il datore di lavoro, nello stabilire il periodo di godimento delle ferie, deve tenere conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei lavoratori. Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 49. In caso di orario flessibile ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, il computo delle ferie è rapportato a ore.

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Sources: Provincial Contract for Agricultural and Floricultural Workers

Ferie. Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorative. Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell’anno, agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati pre- stati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Per i giovani di età inferiore o superiore ai 16 anni, si applica l’art. 23 della legge 17.10.1967, n. 977, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 4.8.1999, n. 345. Il datore di lavoro, nello stabilire il periodo di godimento delle ferie, deve tenere conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei lavoratorilavo- ratori. Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 49. In caso di orario flessibile ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, il computo delle ferie è rapportato a ore.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti

Ferie. Agli Tutti gli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spettadebbono usufruire, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, di un periodo di ferie retribuito retribuite pari a 26 giornate lavorativegiorni lavorativi. Per i giovani dai 15 ai 18 anni in base all’art. 23 della legge 17 otto- bre 1967, n. 977, il periodo di ferie non può essere inferiore ai 30 giorni. In caso di sopravvenuta e comprovata malattia durante le ferie, i lavoratori possono chiedere la loro interruzione, per riprenderle in altro concordabile periodo. Il datore di lavoro nello stabilire il periodo di godimento delle fe- rie deve tener conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e desideri dei lavoratori a tempo indeterminato, coi quali dovranno essere concordati i periodi di ferie. Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell’annoassunzio- ne, agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni giorni, viene considerata, considerata a questi que- sti effetti, come mese intero. Per i giovani di età inferiore o superiore ai 16 anni, si applica l’art. 23 della legge 17.10.1967, n. 977, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 4.8.1999, n. 345. Il datore di lavoro, nello stabilire il periodo di godimento delle ferie, deve tenere conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei lavoratori. Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 49. In caso di orario flessibile ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, il computo delle ferie è rapportato a ore.

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Sources: Interprovincial Agricultural Workers and Floriculture Contract

Ferie. Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorative. Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell’annodell'anno, agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’aziendal'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Per i giovani di età inferiore o superiore ai 16 anni, si applica l’artl'art. 23 della legge 17.10.1967, n. 977, così come modificato dall’artdall'art. 2 del d.lgsD.Lgs. 4.8.1999, n. 345. Il datore di lavoro, nello stabilire il periodo di godimento delle ferie, deve tenere conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei lavoratori. Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’artdall'art. 49. In caso di orario flessibile ai sensi dell’artdell'art. 34, commi 2 e 3, il computo delle ferie è rapportato a ore.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Agli operai Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorativelavorative (22 nel caso di settimana corta, sabato escluso). Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell’anno, agli operai nonché nel caso di cui sopra contratto a termine per gli impiegati, ai lavoratori spettano tanti dodicesimi do- dicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Per i giovani di età inferiore o superiore dai 14 ai 16 anni, si applica anni vale l’art. 23 della legge 17.10.1967Legge n. 977 del 17 ottobre 1967. Le ferie sono irrinunciabili e devono essere godute di regola nel periodo con- cordato con l’azienda, n. 977sentite le esigenze del lavoratore. Comunque, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 4.8.1999, n. 345. Il datore di lavoro, nello stabilire il periodo di godimento delle ferie, deve tenere contolavo- ratore può scegliere la data in cui effettuarle fino alla metà, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei lavoratoricon l’organizzazione del lavoro. Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’artdal- l’art. 4963. In caso Per gli operai a tempo determinato il periodo di orario flessibile ai sensi dell’artferie di cui al comma 1 ma- turerà per 365mi in relazione alle giornate lavorate. 34, commi 2 Per il pagamento e 3, il computo go- dimento delle stesse si fa riferimento all’articolo 60. Le parti si danno atto che la riduzione di 4 giornate di ferie per impiegati av- venuta con il CCNL per cooperative e consorzi agricoli 28.3.1988 è rapportato a orecompen- sata con l’aumento di 4 giornate di permesso retribuito di cui all’art. 30.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro