Aree professionali. La durata delle ferie del personale è stabilita come segue - con oltre 10 anni di anzianità giorni 25 lavorativi - da oltre 5 e sino a 10 anni di anzianità giorni 22 lavorativi - dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’assunzione e sino a 5 anni . giorni 20 lavorativi (22 giorni per i lavoratori inquadrati nella 3ª area professionale, 4° livello retributivo) Durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione il lavoratore/lavoratrice ha diritto ad un periodo di ferie di 20 giorni, da proporzionare in relazione ai mesi di servizio prestati nell’anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione di mese; per i lavoratori/lavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, tale periodo non può comunque essere inferiore a 6 giorni se l’assunzione è avvenuta nel secondo semestre ed a 12 giorni se la stessa è avvenuta nel primo.
Aree professionali. La durata delle ferie è stabilita come segue: − dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’assunzione 25 giorni; − per l’anno in cui è avvenuta l’assunzione 20 giorni; da riproporzionare in ragione del numero di mesi, o frazioni di mese superiore a 15 giorni, di servizio prestato. Per i lavoratori inquadrati nella 1^ area professionale ad orario ridotto la durata delle ferie è la seguente: − con oltre 15 anni di anzianità 25 giorni; − dall’anno successivo a quello di assunzione e fino a 15 anni di anzianità 20 giorni; − per l’anno in cui è avvenuta l’assunzione 20 giorni da riproporzionare in ragione del numero di mesi, o frazioni di mese superiore a 15 giorni, di servizio prestato.
Aree professionali. La durata delle ferie è stabilita come segue: dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’assunzione 25 giorni; per l’anno in cui è avvenuta l’assunzione 20 giorni; da riproporzionare in ragione del numero di mesi, o frazioni di mese superiore a 15 giorni, di servizio prestato. Per i lavoratori inquadrati nella 1^ area professionale ad orario ridotto la durata delle ferie è la seguente: con oltre 15 anni di anzianità 25 giorni; dall’anno successivo a quello di assunzione e fino a 15 anni di anzianità 20 giorni; per l’anno in cui è avvenuta l’assunzione 20 giorni da riproporzionare in ragione del numero di mesi, o frazioni di mese superiore a 15 giorni, di servizio prestato.
Aree professionali. Per tutte le figure appartenenti alle Aree Professionali che, di seguito, non sono oggetto di specifiche richieste si pone l’esigenza di una tutela che valorizzi e accresca nel tempo gli standard professionali. Questo processo di valorizzazione dovrà essere coerentemente accompagnato con riconoscimenti inquadramentali che, nel tempo, certifichino le com- petenze espresse. Pertanto si propone una previsione di percorso professionale, struttu- rato secondo le logiche richiamate nella sezione “Sviluppo Professionale”, che abbia co- me obiettivo l’inquadramento a 3A3L. Si conferma la previsione del Verbale d’Accordo 20/01/03 in tema di inquadramenti.
Aree professionali. La durata delle ferie del personale è stabilita come segue - con oltre 10 anni di anzianità giorni 25 lavorativi - da oltre 5 e sino a 10 anni di anzianità giorni 22 lavorativi - dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’assunzione e sino a 5 anni giorni 20 lavorativi (22 giorni per i lavoratori inquadrati nella 3ª area professionale, 4° livello retributivo) Durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione il lavoratore/lavoratrice ha diritto ad un periodo di ferie di 20 giorni, da proporzionare in relazione ai mesi di servizio prestati nell’anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione di mese; per i lavoratori/lavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, tale periodo non può comunque essere inferiore a 6 giorni se l’assunzione è avvenuta nel secondo semestre ed a 12 giorni se la stessa è avvenuta nel primo. hanno diritto, a seconda se l’assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre rispettivamente a 12 o 6 giorni. - il lavoratore/lavoratrice ha diritto a tanti giorni di ferie quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione di mese;
Aree professionali. Con riferimento a quanto prevedono gli articoli 118, comma quarto, 119, comma settimo, e 127 del C.C.N.L., si convengono le seguenti norme di attuazione. Le Aziende sono impegnate a dare applicazione a quanto il C.C.N.L. stabilisce in materia di riduzione di ora- rio settimanale e di "banca delle ore". Per quanto riguarda la riduzione di orario settimanale, nel caso di opzione a riversare la differenza di 30 mi- xxxx - pari a 23 ore annuali - nella "banca delle ore", l'utilizzo di tale riduzione, nel limite minimo di un'ora, de- ve avvenire entro e non oltre il mese di dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, con le stesse modalità di preavviso fissate dal C.C.N.L. all'art.127. Le prestazioni aggiuntive rese in giorni festivi, di sabato e in orario notturno danno diritto al compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste dall'art. 128 del C.C.N.L.. Il lavoro aggiuntivo prestato nel giorno destinato al riposo settimanale (coincidente, di norma, con la domenica), dà diritto, oltre che all'anzi- detto compenso per lavoro straordinario, al riposo compensativo in altro giorno. Nel caso di passaggio a quadro direttivo in corso d'anno, le eventuali prestazioni aggiuntive non ancora re- cuperate, nonché l'eventuale riduzione di orario residua alla data di promozione (differenza tra ore maturate e ore recuperate), vengono liquidate. Laddove le condizioni tecniche ed organizzative lo consentano e compatibilmente con le esigenze di servi- zio, vanno accolte eventuali richieste di orario flessibile nel limite di 60 minuti (orario di entrata mattutina e/o pomeridiana posticipata), recuperabile durante la stessa giornata ovvero in altre giornate, di massima co- munque nel corso della settimana. Nello stesso limite orario e compatibilmente con le esigenze tecnico- organizzative, l'Azienda valuterà eventuali richieste di spostamento dell'orario di lavoro.
Aree professionali. La durata delle ferie del personale è stabilita come segue:
Aree professionali. I lavoratori in possesso di diploma o di laurea, al momento della trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, devono essere inquadrati almeno nella 3^ area professionale In aggiunta ai profili professionali fissati dall’art. 109 del c.c.n.l. sono individuati i seguenti nuovi profili della 3° area professionale.
Aree professionali. La prestazione effettuata il sabato, oltre al pagamento della prestazione straor- dinaria, dà diritto ad un gettone presenza pari a € 50 ed al riconoscimento di un ticket restaurant dello stesso valore di quello previsto per le giornate a tempo pieno. Sarà riconosciuto un gettone presenza di € 30 per le prestazioni sabatiche eccedenti le prime 12. - In alternativa al pagamento della prestazione lavorativa straordinaria sarà pos- sibile effettuare un riposo compensativo pari a quattro ore. - Il riposo compensativo dà diritto al pagamento del gettone presenza ed al rico- noscimento del ticket restaurant e dovrà essere effettuato, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’Unità Territoriale entro il mese successivo alla prestazione sabatica effettuata. In caso di mancata effettuazione entro il suddetto termine, si procederà automaticamente al pagamento dello straordi- nario con il cedolino del mese successivo. - Compatibilmente con le esigenze organizzative dell’Unità Territoriale sarà pos- sibile sommare gli eventuali riposi compensativi onde poter fruire di giornate di riposo intere entro la fine del mese successivo alla prestazione lavorativa. - Le Parti convengono che, per quanto attiene ai dipendenti con contratto a part- time, il recupero del sabato lavorativo verrà effettuato per l’intera giornata la- vorativa.
Aree professionali. (DALLA 1ª ALLA 4ª) INQUADRAMENTO paga di livello scatti di anzianità 4ª Area professionale 2° livello 1° livello 1.258,65 1.152,01 34,85 34,85 3ª Area 4° livello 1.023,87 34,85 professionale 3° livello 920,35 34,85 2° livello 846,75 34,85 1° livello 772,58 34,85 2ª Area 3° livello 700,25 29,84 professionale 2° livello 668,63 24,39 1° livello 637,60 24,39 1ª Area professionale liv. retributivo unico ind. guardie notturne 564,80 19,33 16,87 0,88 PERSONALE NON DIRETTIVO QUALIFICHE paga base indennità di carica scatti di anzianità Quadro “sup. minimo” 1.152,01 106,64 34,85 Quadro 1.152,01 34,85 Capo ufficio 772,58 251,29 34,85 Vice Capo Ufficio 772,58 147,77 34,85 Capo Reparto 772,58 74,17 34,85 Imp. di grado “sup. minimo” 772,58 34,85 Imp. di grado “minimo” 700,25 29,84 Capo Commessi 637,60 31,03 24,39 Vice Capo Commessi 637,60 18,93 24,39 Commesso 637,60 24,39 Operai 619,35 21,68 Xxxxxxx diurne e notturne 584,13 17,75 Pers. di fatica, custodia e pulizia 564,80 16,87 FUNZIONARI • Stipendio 1.599,16 • Scatto di anzianità 79,96 • Indennità direttiva 835,75 • Maggiorazione di grado 85,99 • Indennità di rappresentanza 321,36 FUNZIONARI ▪ TABELLA A 1 1.599,15 2 1.681,57 3 1.763,99 4 1.846,41 5 1.928,83 6 2.011,25 7 2.093,66 8 2.176,08 9 2.258,50 Per i funzionari tali alla data del 30 giugno 1995: 10 2.340,92 ▪ TABELLA B INDENNITA' DI FUNZIONE Funzionario di grado minimo 589,24 Funzionario di grado massimo 1.624,84 AREE PROFESSIONALI (dalla 1ª alla 3ª) (13 mensilità, valori in euro) dal 1° gennaio 2000 stipendio scatti di anzianità importo ex ristr. tabellare 4° livello 1.921,38 34,92 6,72 3ª Area 3° livello 1.787,95 34,92 6,72 Professionale 2° livello 1.694,55 34,92 6,72 1° livello 1.601,15 34,92 6,72 3° livello 1.507,75 29,90 5,75 2ª Area Professionale 2° livello 1° livello 1.467,72 1.427,69 24,44 24,44 4,70 4,70 1ª Area livello retributivo unico 1.334,29 16,90 3,25 Professionale ind. guardie notturne 24,55 0,88 0,17 dal 1° febbraio 2000 stipendio scatti di anzianità importo ex ristr. tabellare 3ª Area 4° livello 1.932,91 35,13 6,76 Professionale 3° livello 1.798,68 35,13 6,76 2° livello 1.704,72 35,13 6,76 1° livello 1.610,76 35,13 6,76 2ª Area 3° livello 1.516,79 30,08 5,78 Professionale 2° livello 1.476,53 24,58 4,73 1° livello 1.436,26 24,58 4,73 1ª Area livello retributivo unico 1.342,30 17,00 3,27 Professionale ind. guardie notturne 24,70 0,89 0,17 dal 1° ottobre 2000 stipendio scatti di anzianità importo ex ristr. tabellare 3ª Area 4° livello 1.943,54 35,3...