Fertilizzazione Clausole campione

Fertilizzazione. La fertilizzazione delle colture ha l’obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità economicamente sostenibili, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia ambientale, del mantenimento della fertilità e della prevenzione delle avversità. Una conduzione degli interventi di fertilizzazione secondo i criteri sotto indicati, unitamente alla gestione delle successioni secondo quanto stabilito al punto 7, consente di razionalizzare e ridurre complessivamente gli input fertilizzanti rispetto alle normali pratiche agricole. A questo fine il presente disciplinare prevede: - la definizione dei quantitativi di macroelementi distribuibili annualmente per coltura o per ciclo colturale tramite un piano di fertilizzazione, anche semplificato, che tenga in considerazione le asportazioni colturali e la dotazione del terreno per P e K; in alternativa, è possibile adottare il modello semplificato secondo le schede a dose standard per coltura; - l'apporto di microelementi non è sottoposto a limitazioni. Per quanto riguarda l'utilizzo del rame si precisa che eventuali apporti devono essere registrati nel registro dei trattamenti e concorrono al raggiungimento del limite previsto per i prodotti fitosanitari; - il rispetto dei quantitativi massimi distribuibili annualmente così come stabiliti in applicazione della Direttiva 91/676/CEE; - il frazionamento delle dosi di azoto quando superano 100 kg/ha per le colture erbacee e 60 kg/ha per le colture arboree; - l’esecuzione di analisi del suolo per la stima delle disponibilità dei macroelementi e degli altri principali parametri della fertilità in conformità a quanto indicato nell’Allegato II: - l’impiego preferenziale dei fertilizzanti organici, che devono essere conteggiati nel piano di fertilizzazione in funzione della dinamica di mineralizzazione. L’utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in qualità di fertilizzanti, vedi D. Lgs. 99/92, non è ammesso, con le eccezioni previste in Allegato I. Sono inoltre impiegabili anche i prodotti consentiti dal Reg. CE 834/07 relativo ai metodi di produzione biologica.
Fertilizzazione. L’organizzazione della fertilizzazione, tramite piani di concimazione basati sul metodo del bilancio degli elementi nutritivi per perseguire un equilibrio fra apporti e asporti, unitamente ad una riduzione dell’azoto e del fosforo, prevedono l’impegno da parte dell’agricoltore di: - eseguire un’analisi fisico-chimica dei terreni. Tale strumento è essenziale per la redazione del piano di fertilizzazione; - adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura. - rispettare le dosi di fertilizzanti indicate nei DPI i quali, applicando il principio di ottimizzazione dell’assunzione da parte della coltura, riportano dosi mediamente inferiori del 25% rispetto all’ordinarietà; - frazionare la somministrazione della quota azotata, che per dosi totali comprese tra 60 e 100 deve essere effettuata in almeno due somministrazioni mentre per dosi maggiori a 100 in tre somministrazioni; - annotare gli acquisti e gli impieghi dei concimi su apposito registro informatizzo, garantendo la controllabilità degli impegni correlati alla fertilizzazione.
Fertilizzazione. L’impegno prevede il rispetto delle schede tecniche “Fase agronomica”, redatte per singola coltura:
Fertilizzazione. Gli interventi dovranno tenere conto della buona tecnica agraria, ed essere eseguiti al fine di fornire alle piante gli elementi nutritivi essenziali per la crescita.
Fertilizzazione. Nell’ arco dell’anno solare dovranno essere eseguiti ordinariamente tutti gli interventi nutrizionali che si renderanno necessari a garantire la elevata qualità del manto erboso per una costante e piena fruibilità agonistica ed estetica. Per l’esecuzione delle concimazioni dovrà essere tenuto in considerazione il responso della analisi chimico - fisiche del suolo che saranno eseguite annualmente. In accordo col Direttore Lavori saranno scelti i prodotti fertilizzanti più opportuni ed idonei, per qualità, quantità e periodo di distribuzione, al fine di raggiungere il miglior mantenimento delle caratteristiche estetico - funzionali della superficie a verde I fertilizzanti da utilizzare (minerali, organici e organo - minerali) dovranno essere del tipo specifico per tappeti erbosi. Per quanto riguarda i concimi chimici, complessi ternari o binari, gli stessi dovranno contenere azoto a lenta cessione od a cessione controllata, utilizzati secondo le esigenze agronomiche ed il ciclo vegetativo delle diverse specie erbose. Dovranno essere inoltre previsti, durante l’anno, gli interventi con formulati biostimolanti eventualmente necessari, per favorire ad esempio la biodegradazione dei residui organici, la rivitalizzazione biologica, la stimolazione alla germinazione del seme e la radicazione delle zolle nonché la qualità estetica e cromatica del manto, così come quelli atti a superare più facilmente gli stress idrici e termici del periodo estivo.
Fertilizzazione. L'azienda deve disporre delle informazioni relative alle caratteristiche chimico-fisiche del terreno che ospita il seminativo tramite l'effettuazione di analisi in conformità a quanto previsto dalle Norme Generali - Allegato I. L'azienda è tenuta a redigere un Piano di Concimazione (vedi Allegato I) o, in alternativa, ad adottare il modello semplificato secondo le Schede a Dose Standard. In caso d'utilizzo delle Schede a Dose Standard l'azienda é tenuta a registrare le motivazioni d'incremento o decremento degli apporti barrando le opportune caselle. Per l’azoto l’incremento massimo è indicato nella colonna “Note incrementi” della xxxxxx.Xx riscontro delle operazioni di concimazione è dato dalla scheda di magazzino e dalla scheda “Registrazione degli interventi”.La distribuzione di concimi azotati minerali deve essere frazionata per apporti superiori a 100 kg/ha.Con la bruciatura delle stoppie non viene allontanato il potassio e pertanto è necessario considerare questo mancato asporto nella redazione del piano di concimazione. In terreni poveri o mediamente dotati di K se l’applicazione del bilancio semplificato da risultati inferiori a 65 Kg/ha è possibile aumentare la dose di Potassio (K2O) distribuibile fino a tale livello per contrastare la possibile lisciviazione in ambiente sommerso. Nei casi di asporti di potassio (K2O) inferiori ai 100 Kg/ha (per es.paglie lasciate in campo/bruciate) deve essere privilegiata la distribuzione in copertura dell’elemento per evitarne la lisciviazione e la parte in presemina deve essere assente o ridotta a meno del 30% del totale ammesso.Valgono inoltre eventuali norme più restrittive derivanti dal Reg. 10/R e s.m.i. (recepimento della direttiva nitrati). Xxxxxxx, indirizzi generali e consigli in "Norme Generali - Punto11" e "Allegato I".
Fertilizzazione. Sono previsti in appalto i seguenti interventi di fertilizzazione (costituenti il cd. “Piano di Fertilizzazione Ordinaria”): • controllo degli apporti azotati, fosfatici e potassici. • Somministrazione di, Magnesio e Ferro in caso di stress termici, idrici, danni da logorio. Rapporto dei titoli dei macroelementi tipo 7:0:6 oppure, a seconda dello sviluppo, 7:1:7 (definiti in termini di legge, vale a dire N, P2O5 e K2O). Doppia distribuzione di granulari a metà dose incrociando i passaggi. Effettuare la calibrazione degli spandiconcime per ogni dose e prodotto utilizzato. Dopo ogni distribuzione effettuare un watering (leggera irrigazione) per consentire al prodotto di pervenire nella zona dell’apparato radicale.
Fertilizzazione. 11.1 Norme ed indicazioni di carattere generale: A. Dati identificativi degli appezzamenti
Fertilizzazione. La fertilizzazione sarà effettuata con concimi chimici ternari ed organo - minerali per reintegrare i nutrienti asportati con i tagli.

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  • Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

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  • Durata dell’assicurazione L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (c. 1919 ss.).

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • Sottoscrizione La sottoscrizione del contratto può essere effettuata presso il soggetto distributore incaricato dell’attività di intermediazione, compilando l’apposito Modulo di Proposta. Il contratto si considera perfezionato alla data pagamento del premio, previa sottoscrizione del Modulo di Proposta. La data di decorrenza è la data in cui il contratto inizia a produrre i suoi effetti. Le coperture assicura- tive hanno inizio dalle ore 24 della data di investimento del premio, indicata nel Modulo di Proposta, il mercoledì della settimana successiva a quella di sottoscrizione della Modulo di Proposta o, nel caso in cui tale giorno risulti festivo, il giorno lavorativo immediatamente successivo). Il premio versato dall'Investitore-Contraente viene investito e convertito in quote il mercoledì della settimana successiva alla data di sottoscrizione. Pertanto il numero delle quote attribuite al con- tratto si calcola dividendo il versamento, o parte di esso destinato al Fondo Interno per il valore unitario delle quote del Fondo a tale data. In caso di circostanze di carattere eccezionale indipendenti dalla Compagnia per le quali non è possibile procedere all’attribuzione delle quote nel giorno e con il valore unitario di quote previsti, il premio verrà investito il primo giorno utile successivo e al valore unitario di quote di quel giorno. I versamenti vengono effettuati direttamente a favore della Compagnia mediante bonifico su conto intestato alla Compagnia. L'Investitore-Contraente ha la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi, nonché di effettuare trasferimenti in nuovi Fondi istituiti successivamente alla sottoscrizione del contratto, previa conse- gna della relativa informativa da parte della Società tratta dal Prospetto aggiornato. Il premio versato viene convertito in quote il mercoledì della settimana successiva alla data di versa- mento. Pertanto il numero delle quote attribuite al contratto si calcola dividendo il versamento, o parte di esso destinato a ciascun Fondo Interno per il valore unitario delle quote del Fondo a tale data. In caso di circostanze di carattere eccezionale indipendenti dalla Compagnia per le quali non è possibile procedere all’attribuzione delle quote nel giorno e con il valore unitario di quote previsti, il premio verrà investito il primo giorno utile successivo e al valore unitario di quote di quel giorno. Eurovita, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, provvede a comuni- care all'Investitore-Contraente, a mezzo lettera di conferma di conclusione del contratto e dell’investimento dei premi, le seguenti informazioni: premi lordi versati, premi investiti, numero delle quote attribuite, loro valore unitario e giorno cui tale valore si riferisce, data di decorrenza della polizza. Analoga informativa, entro 10 giorni lavorativi, viene resa in occasione di versamenti aggiuntivi.

  • OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza e delle condizioni previste nella presente polizza, l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa. L’assicurazione è pertanto prestata per le spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti dall’Assicurato per: a) l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, compreso il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010; b) il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), nella misura della competenza liquidata dal Giudice, e il Consulente Tecnico di Parte (CTP); c) l’intervento di un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa; d) un legale e/o perito di controparte, in caso di soccombenza dell’Assicurato con condanna alle spese, nella misura liquidata dal Giudice; e) gli arbitrati rituali e/o irrituali, compreso l’arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni (escluso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.), atte a riconoscere il diritto dell’Assicurato al risarcimento e/o quantificazione dello stesso, per un valore di lite non inferiore ad € 1.000,00; f) le transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa; g) la formulazione di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti; h) l’intervento di un avvocato domiciliatario – per giudizi civili di valore superiore a € 3.000,00 – nel caso in cui il legale prescelto dall’assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel luogo ove ha sede l’Autorità giudiziaria competente e, pertanto, debba farsi rappresentare da altro professionista; in tal caso l’Impresa corrisponderà a quest’ultimo i diritti di domiciliazione. Restano espressamente esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale e le spese di trasferta del legale di fiducia dell’assicurato. L’Impresa assume a proprio carico nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza anche le spese di giustizia nel processo penale (Art.535 del Codice di Procedura Penale).