ESTENSIONE DELL’ACCORDO AI SOGGETTI NON ADERENTI Clausole campione

ESTENSIONE DELL’ACCORDO AI SOGGETTI NON ADERENTI. A norma degli articoli 164 e 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 173/1999, l’OIT chiede l’estensione del presente Accordo, compresi gli Allegati e le contribuzioni di cui all’articolo 9, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anche agli operatori interessati, singoli o associati: produttori, loro Organizzazioni ed Associazioni di queste ultime ed Acquirenti (trasformatori, manifatture ed imprese facenti parte di gruppi manifatturieri), non aderenti all’OIT stessa. Roma, 10 febbraio 2021 Gennarino Masiello O.N.T. Italia Scarl Il Presidente UN.I.TAB. Scarl Il Presidente Gianfranco Domini Fai, Flai e Uila prendono atto dei contenuti dell’Accordo Interprofessionale Tabacco per i raccolti 2021, 2022 e 2023, a garanzia del rispetto della legalità dell’impresa e a garanzia del lavoratore che presta attività in favore della stessa. Esprimono apprezzamento e condivisione per i contenuti dello schema di accordo, in particolare per i punti relativi al Codice del buon lavoro agricolo e del Piano di strategia fitosanitaria. Le previsioni contenute nell’Accordo prendono spunto da quanto in questi anni fatto in materia di contrattazione collettiva dai sindacati di categoria e da un sistema di relazioni sindacali serie e proficue.
ESTENSIONE DELL’ACCORDO AI SOGGETTI NON ADERENTI. A norma degli articoli 164 e 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 173/1999, l’OIT chiede l’estensione del presente Accordo, compresi gli Allegati e le contribuzioni di cui all’articolo 9, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anche agli operatori interessati, singoli o associati: produttori, loro Organizzazioni ed Associazioni di queste ultime ed Acquirenti (trasformatori, manifatture ed imprese facenti parte di gruppi manifatturieri), non aderenti all’OIT stessa. il Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Roma, 9 gennaio 2017 Xxxxxxxxx Xxxxxxxx O.N.T. Italia Scarl Il Presidente Xxxxxxx Xxxxx APTI Fai, Flai e Xxxx prendono atto dei contenuti dell’Accordo Interprofessionale Tabacco per i raccolti 2018, 2019 e 2020, a garanzia del rispetto della legalità dell’impresa e a garanzia del lavoratore che presta attività in favore della stessa. Esprimono apprezzamento e condivisione per i contenuti dello schema di accordo, in particolare per i punti relativi al Codice del buon lavoro agricolo e del Piano di strategia fitosanitaria. Le previsioni contenute nell’Accordo, prendono spunto da quanto in questi anni fatto in materia di contrattazione collettiva dai sindacati di categoria e da un sistema di relazioni sindacali serie e proficue. Eticità e legalità dei prodotti agricoli significa rispetto dei contratti collettivi e delle leggi, per garantire redditività alle imprese tutelando la dignità del lavoro. Per questo Fai, Flai e Xxxx considerano particolarmente distintiva la volontà di promuovere l’adesione delle aziende produttrici alla Rete del lavoro agricolo di qualità, sintomo della volontà di rendere sempre più sostenibile la filiera agricola del tabacco. Fai, Flai e Uila ritengono che le parti sociali debbano giocare un ruolo determinante e pertanto considerano l’Accordo Interprofessionale un ulteriore passo importante verso la sostenibilità sociale e ambientale di una filiera che continuano a considerare importante, per il reddito che genera agli agricoltori, alle lavoratrici e ai lavoratori impiegati nel settore. CUAA (CF/P.IVA) dell’Acquirente Ragione Sociale dell’Acquirente N° Contratto Descrizione gruppo varietale □ Impresa di prima trasformazione riconosciuta □ Manifattura/Società affiliata riconosciuta come impresa di prima trasformazione □ Manifattura/Società affiliata, non riconosciuta come impresa di prima trasformazione CUAA , con sede in Comune Prov. CAP riconosciuto da AGEA in data / / con Prot...
ESTENSIONE DELL’ACCORDO AI SOGGETTI NON ADERENTI. A norma degli articoli 164 e 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 173/1999, l’OIT chiede l’estensione del presente Accordo, comprese le contribuzioni di cui all’articolo 7, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anche agli operatori interessati, singoli o associati: produttori, loro Organizzazioni ed Associazioni di queste ultime ed Acquirenti (trasformatori, manifatture ed imprese facenti parte di gruppi manifatturieri), non aderenti all’OIT stessa. Roma, 2 aprile 2015 O.N.T. Italia Scarl Il Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxxxx CUAA (CF/P.IVA) dell’Acquirente Ragione Sociale dell’Acquirente N° Contratto Descrizione gruppo varietale CUAA , con sede in Comune Prov. CAP riconosciuto da AGEA in data / / con Prot. n. DPTU rappresentato legalmente da CUAA , nato/a il / / a Comune Prov. CAP domiciliato per l’incarico in Comune Prov. CAP La manifattura/società affiliata non riconosciuta come impresa di prima trasformazione dichiara che il tabacco oggetto del presente contratto sarà materialmente ritirato e lavorato presso l’impresa di prima trasformazione riconosciuta: IL VENDITORE OP costituita in data / / , registrata in data / / al n° in con sede legale in Comune Prov. CAP riconosciuta dall’Organismo pagatore con nota n. del / / ; Rappresentato legalmente da: CUAA , nato/a il / / a Comune Prov. CAP domiciliato per l’incarico in Comune Prov. CAP il presente contratto di coltivazione a norma delle disposizioni in vigore nel settore del tabacco, derivate dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dalla conseguente normativa nazionale di applicazione e dall’Accordo Interprofessionale dell’Organizzazione Interprofessionale Tabacco Italia per i raccolti 2015-2016 e 2017. A Il Venditore si impegna 1. a consegnare all’Acquirente, per il raccolto tabacco del gruppo varietale oggetto del presente contratto per un quantitativo massimo di Kg ; 2. a consegnare all’Acquirente tabacco secco allo stato sciolto di qualità sana, leale, mercantile e privo del prodotto con le caratteristiche negative elencate nell’Allegato 2 dell’Accordo Interprofessionale per i raccolti 2015, 2016 e 2017 firmato nell’ambito dell’Organizzazione Interprofessionale Tabacco Italia, e nel rispetto delle condizioni previste dalla Circolare AGEA emanata in relazione al presente anno di raccolto, presso il magazzino di trasformazione/centro di acquisto sito in 3. a fornire all’Acquirente l’elenco ...

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  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

  • FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori.

  • Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni.

  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).