FINALITÀ DI INVESTIMENTO Clausole campione

FINALITÀ DI INVESTIMENTO. Le Obbligazioni Tasso Misto con Cap (con un’opzione di tipo Interest Rate Cap venduta) consentono di ottenere un rendimento costante in un determinato periodo e rendimenti in linea con l’andamento dei tassi di riferimento limitando il rischio di variazione del valore di mercato del Titolo nel caso di vendita prima della scadenza. La presenza di un tasso massimo (cap) potrebbe accrescerlo non consentendo di beneficiare a pieno del rialzo dei tassi di riferimento. In caso di vendita prima della scadenza, comunque, il valore dei Titoli potrebbe essere influenzato anche dalle variazioni del merito di credito dell’Emittente.
FINALITÀ DI INVESTIMENTO. La finalità di investimento delle Obbligazioni consiste nel beneficiare, durante i primi tre anni di vita elle Obbligazioni, di un andamento leggermente ribassista, stabile o rialzista (anche significativamente rialzista, ma comunque in misura non superiore al 182% del valore del Parametro alla Dat di Emissione) del Parametro (e quindi del mercato delle commodities e, in particolare, dell’andamento dell’Oro), rispetto al relativo valore registrato alla Data di Emissione. Durante gli ultimi due anni di vita delle Obbligazioni, l’investimento nelle Obbligazioni trae vantaggio da un andamento anche significativamente rialzista delle Obbligazioni, purchè in nessuna Data Prevista di Negoziazione compresa tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza, il Valore di Riferimento dell’Oro raggiunga o superi il relativo Valore di Riferimento rilevato alla Data di Emissione. GOLDLNPM Index 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 nov-01 nov-02 nov-03 nov-04 nov-05 nov-06 nov-07 nov-08 nov-09 nov-10 nov-11 Il periodo di riferimento usato per questo grafico è il seguente: 15 novembre 2001 – 15 novembre 2011. Fonte: Bloomberg. I DATI RELATIVI AD ANDAMENTI PASSATI NON COSTITUISCONO INDICATORI AFFIDABILI DI RISULTATI FUTURI. Société Générale non assume alcuna responsabilità circa la correttezza e completezza di dati e informazioni provenienti da fonti terze.
FINALITÀ DI INVESTIMENTO. La finalità di investimento delle Obbligazioni consiste nel beneficiare, alla Data di Scadenza, di un andamento rialzista del Parametro rispetto al valore di tale Parametro registrato alla Data di Emissione. Si fa osservare che la tipologia “asiatica” dell’opzione call fa sì che la performance del Parametro a scadenza rifletta il suo andamento nel corso della vita del prodotto (attraverso la rilevazione di una data per anno) e non alla sola Data di Scadenza. Considerando che il Parametro è rappresentativo dell’andamento delle azioni di società con elevata esposizione al continente africano (si veda anche l’Allegato 1), l’investimento nelle Obbligazioni presuppone un’aspettativa di andamento rialzista di tali società e quindi, più in generale, un’aspettativa di crescita del continente africano. L’Indice “S&P Access Africa Index” si intende denominato in Euro, così come le sue componenti. Conseguentemente, l’investimento nelle Obbligazioni non espone gli investitori ad alcun rischio di cambio. Fonte: Bloomberg. Dati dal 28/02/2006 al 21/02/2012 A mero titolo esemplificativo si riporta di seguito una comparazione tra lo scenario “Situazione non favorevole per il sottoscrittore” indicato nel paragrafo “Esemplificazioni dei Rendimenti” che precede ed un BTP avente simile scadenza. Scenario I – situazione non favorevole per il sottoscrittore 0,678% 0,541% BTP ago 18 IT0004361041 4,60%** 4,01% * Il rendimento netto è calcolato utilizzando l’aliquota del 20% per le Obbligazioni e l’aliquota del 12,5% per il BTP. ** (fonte: “Il Sole 24 ore” del 22/2/2012) Il Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni è MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. I Collocatori delle Obbligazioni sono, su incarico del Responsabile del Collocamento, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Antonveneta S.p.A e Biverbanca Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.. Il Responsabile del Collocamento ed i Collocatori versano in conflitto di interesse in quanto sono società del Gruppo Bancario Montepaschi. In particolare, MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. è una società detenuta da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la quale è la capogruppo del Gruppo Bancario Montepaschi. Il Responsabile del Collocamento ed i Collocatori versano, altresì, in conflitto di interessi, in ragione degli interessi di cui il Responsabile del Collocamento ed i Collocatori sono portatori in relazione collocamento delle Obbligazioni. In particolare, il Responsabile del Collocam...
FINALITÀ DI INVESTIMENTO. La principale finalità dell’investimento in Covered Warrant è di trarre i maggiori vantaggi da movimenti di breve periodo del Sottostante. I Covered Warrant di tipo call consentono di investire sul rialzo dell’attività sottostante con un effetto leva (in base al quale una variazione del valore dell’attività sottostante relativamente modesta può avere un impatto proporzionalmente più elevato sul valore del covered warrant, avendo come conseguenza una variazione significativa dello stesso), per cui una determinata variazione percentuale del valore dell’attività sottostante implica una variazione percentuale maggiore, in aumento o in diminuzione, del valore del Covered Warrant di tipo call. I Covered Warrant di tipo put consentono di investire sul ribasso dell’attività sottostante con un effetto leva (in base al quale una variazione del valore dell’attività sottostante relativamente modesta può avere un impatto proporzionalmente più elevato sul valore del covered warrant, avendo come conseguenza una variazione significativa dello stesso), per cui una determinata variazione percentuale del valore dell’attività sottostante implica una variazione percentuale maggiore, in aumento o in diminuzione, del valore del Covered Warrant di tipo put. Per un’esaustiva descrizione dei costi e del meccanismo di funzionamento si rimanda ai paragrafi relativi alle Esemplificazioni contenuti di seguito.
FINALITÀ DI INVESTIMENTO. La finalità di investimento delle Obbligazioni consiste nel beneficiare, durante tutto il periodo di vita delle Obbligazioni e comunque per tutta la durata dell’investimento, di un andamento stabile o rialzista di ciascuno dei quattro Parametri che compongono il Paniere, rispetto al valore di tali Parametri registrato alla Data di Emissione. Considerando che i quattro Parametri sono rappresentativi dei mercati azionari di Brasile, Cina, India e Russia (tali Paesi comunemente identificati con la sigla “BRIC”), l’investimento nelle Obbligazioni presuppone un’aspettativa di andamento stabile o rialzista relativamente al mercato azionario di ciascuno di questi quattro Paesi. Inoltre, l’andamento del Parametro rappresentativo del mercato indiano, che è l’exchange traded fund Lyxor ETF MSCI India, dipende, oltre che dall’andamento dell’indice di riferimento MSCI INDIA, dall’andamento del tasso di cambio tra Euro e Rupia Indiana; in particolare, assumendo l’invarianza del valore dell’indice di riferimento, il valore dell’ETF è negativamente influenzato da un apprezzamento dell’Euro contro la Rupia Xxxxxxxx ed è positivamente influenzato da un deprezzamento dell’Euro rispetto alla Rupia Indiana. L’investimento nelle Obbligazioni è dunque, a parità di altre condizioni, negativamente influenzato da un apprezzamento dell’Euro verso al Rupia Indiana. HSCEI Index Il periodo di riferimento usato per questo grafico è il seguente: 08/12/2000 - 09/12/2010. Fonte: Bloomberg. RDXUSD Index Il periodo di riferimento usato per questo grafico è il seguente: 08/12/2000 - 09/12/2010. Fonte: Bloomberg.
FINALITÀ DI INVESTIMENTO. La finalità di investimento delle Obbligazioni consiste nel beneficiare, durante tutto il periodo di vita delle Obbligazioni e comunque per tutta la durata dell’investimento, di un andamento leggermente ribassista, stabile o rialzista di ciascuno dei cinque Parametri che compongono il Paniere, rispetto al valore di tali Parametri registrato alla Data di Emissione. Considerando che i cinque Parametri sono rappresentativi del setttore azionario del lusso nel mercato europeo e in quello americano, l’investimento nelle Obbligazioni presuppone un’aspettativa di andamento leggermente ribassista, stabile o rialzista relativamente alle società rappresentative del settore del lusso. 70 60 50 40 30 20 10 Il periodo di riferimento usato per questo grafico è il seguente: 11 febbraio 2001 – 11 febbraio 2011. Fonte: Bloomberg. 70 60 50 40 30 20 10 Il periodo di riferimento usato per questo grafico è il seguente: 11 febbraio 2001 – 11 febbraio 2011. Fonte: Bloomberg.
FINALITÀ DI INVESTIMENTO. La finalità di investimento delle Obbligazioni consiste nel beneficiare, durante tutto il periodo di vita delle Obbligazioni e comunque per tutta la durata dell’investimento, di un andamento stabilmente rialzista (o in second’ordine anche di un andamento stabilmente invariato o limitatamente ribassista) del Parametro sottostante l’Obbligazione. Considerando che il Parametro è rappresentativo del mercato azionario dell’area euro, l’investimento nelle Obbligazioni presuppone un’aspettativa di andamento stabilmente rialzista (o in second’ordine anche di un andamento stabilmente invariato o limitatamente ribassista) relativamente al mercato azionario dell’area euro. In particolare, l’aspettativa di andamento stabilmente rialzista (o in second’ordine anche di un andamento stabilmente invariato o limitatamente ribassista) deriva dal fatto che le Performance del Parametro sono calcolate su base mensile. 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 dic-00 dic-01 dic-02 dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 Il periodo di riferimento usato per questo grafico è il seguente: 08/12/2000 - 09/12/2010. Fonte: Bloomberg. I DATI RELATIVI AD ANDAMENTI PASSATI NON COSTITUISCONO INDICATORI AFFIDABILI DI RISULTATI FUTURI. Société Générale non assume alcuna responsabilità circa la correttezza e completezza di dati e informazioni provenienti da fonti terze.

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  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Titolare del trattamento dei dati Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00000 Xxxx, alla quale l’interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: