FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ. Il contributo dell’Unione europea per la mobilità è pari a Euro _____ corrispondente ad Euro _______________ per 30 giorni L’ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è determinato dal numero dei giorni/mesi di mobilità come specificati nell’Articolo 2.3, moltiplicato per l’importo giornaliero/mensile da applicarsi in base al Paese di destinazione. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni nel mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile. Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Beneficiario. Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell’Unione. Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.4, il contributo finanziario ricevuto dal Beneficiario è compatibile con qualunque altra forma di finanziamento incluse le entrate/compensi che il Beneficiario potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di tirocinio purché il Beneficiario svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I. Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il Beneficiario non rispetti i termini del presente Accordo. Tuttavia, non si può procedere alla richiesta di rimborso dei fondi dell’Unione europea quando il Beneficiario non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell’Allegato I per cause di forza maggiore; il verificarsi di tali circostanze deve essere comunicato all’Istituto di appartenenza e accettato dall’Agenzia Nazionale.
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FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ. Il contributo dell’Unione europea finanziario Erasmus+ per la mobilità è pari a Euro _____ corrispondente ad al mese e Euro _______________ per 30 i giorni extra. L’ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è determinato dal numero dei giorni/mesi di mobilità (come specificati specificato nell’Articolo 2.3), moltiplicato per l’importo giornaliero/mensile da applicarsi in base al Paese di destinazione. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni nel del mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile, così come da calcolo effettuato dall’Istituto di appartenenza nel Mobility Tool+. Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal BeneficiarioPartecipante. Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell’Unione. Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.4, il contributo finanziario ricevuto dal Beneficiario Partecipante è compatibile con qualunque altra forma fonte di finanziamento incluse le entrate/compensi compensi, che il Beneficiario Partecipante potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di tirocinio studio purché il Beneficiario svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I. Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il Beneficiario Partecipante non rispetti i termini del presente Accordo. Se il Partecipante recede dall'Accordo prima del termine previsto, dovrà rimborsare l'importo del contributo già erogato, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tuttavia, non si può procedere alla richiesta di rimborso dei fondi dell’Unione europea quando nel caso in cui il Beneficiario Partecipante non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell’Allegato I per cause di forza maggiore; il verificarsi , avrà diritto a ricevere almeno l'importo del contributo corrispondente alla durata effettiva del periodo di tali circostanze deve mobilità. Eventuali fondi rimanenti dovranno essere comunicato rimborsati, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tali casi devono essere segnalati all’Istituto di appartenenza Appartenenza e accettato accettati dall’Agenzia Nazionale; in ogni caso si faccia riferimento all’Articolo 2 dell’Allegato II (parte integrante del presente Accordo).
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FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ. Il contributo dell’Unione europea finanziario Erasmus+ per la mobilità è pari a Euro _____ corrispondente ad al mese e Euro _______________ per 30 i giorni extra. L’ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è determinato dal numero dei giorni/mesi di mobilità (come specificati specificato nell’Articolo 2.3), moltiplicato per l’importo giornaliero/mensile da applicarsi in base al Paese di destinazione. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni nel del mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile, così come da calcolo effettuato dall’Istituto di appartenenza nel Mobility Tool+. Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal BeneficiarioPartecipante. Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell’Unione. Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.4, il contributo finanziario ricevuto dal Beneficiario Partecipante è compatibile con qualunque altra forma fonte di finanziamento incluse le entrate/compensi compensi, che il Beneficiario Partecipante potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di tirocinio studio purché il Beneficiario svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I. Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il Beneficiario Partecipante non rispetti i termini del presente Accordo. Se il Partecipante recede dall'Accordo prima del termine previsto dovrà rimborsare l'importo del contributo già erogato, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tuttavia, non si può procedere alla richiesta di rimborso dei fondi dell’Unione europea quando nel caso in cui il Beneficiario Partecipante non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell’Allegato I per cause di forza maggiore; il verificarsi , avrà diritto a ricevere almeno l'importo del contributo corrispondente alla durata effettiva del periodo di tali circostanze deve mobilità. Eventuali fondi rimanenti dovranno essere comunicato rimborsati, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tali casi devono essere segnalati all’Istituto di appartenenza Appartenenza e accettato accettati dall’Agenzia Nazionale; in ogni caso si faccia riferimento all’Articolo 2 dell’Allegato II (parte integrante del presente Accordo).
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FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ. Il contributo dell’Unione europea per la mobilità è pari a Euro _____ corrispondente ad Euro _______________ per 30 giorni L’ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è determinato dal numero dei giorni/mesi di mobilità come specificati nell’Articolo 2.3, moltiplicato per l’importo giornaliero/mensile da applicarsi in base al Paese di destinazione. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni nel mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile. Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Beneficiario. Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell’Unione. Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.4, il contributo finanziario ricevuto dal Beneficiario è compatibile con qualunque altra forma di finanziamento incluse le entrate/compensi che il Beneficiario potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di tirocinio studio purché il Beneficiario svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I. Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il Beneficiario non rispetti i termini del presente Accordo. Tuttavia, non si può procedere alla richiesta di rimborso dei fondi dell’Unione europea quando il Beneficiario non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell’Allegato I per cause di forza maggiore; il verificarsi di tali circostanze deve essere comunicato all’Istituto di appartenenza e accettato dall’Agenzia Nazionale.
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FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ. Il contributo dell’Unione europea finanziario Erasmus+ per la mobilità è pari a Euro _____ corrispondente ad 250 al mese e Euro _______________ per 30 i giorni extra. L’ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è determinato dal numero dei giorni/mesi di mobilità (come specificati specificato nell’Articolo 2.3), moltiplicato per l’importo giornaliero/mensile da applicarsi in base al Paese di destinazione. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni nel del mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile, così come da calcolo effettuato dall’Istituto di appartenenza nel Mobility Tool+. Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal BeneficiarioPartecipante. Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell’Unione. Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.4, il contributo finanziario ricevuto dal Beneficiario Partecipante è compatibile con qualunque altra forma fonte di finanziamento incluse le entrate/compensi compensi, che il Beneficiario Partecipante potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di tirocinio studio purché il Beneficiario svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I. Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il Beneficiario Partecipante non rispetti i termini del presente Accordo. Se il Partecipante recede dall'Accordo prima del termine previsto, dovrà rimborsare l'importo del contributo già erogato, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tuttavia, non si può procedere alla richiesta di rimborso dei fondi dell’Unione europea quando nel caso in cui il Beneficiario Partecipante non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell’Allegato I per cause di forza maggiore; il verificarsi , avrà diritto a ricevere l'importo del contributo corrispondente alla durata effettiva del periodo di tali circostanze deve mobilità di cui all’Articolo 2.2. Eventuali fondi rimanenti dovranno essere comunicato rimborsati, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tali casi devono essere segnalati all’Istituto di appartenenza Appartenenza e accettato accettati dall’Agenzia Nazionale; in ogni caso si faccia riferimento all’Articolo 2 dell’Allegato II (parte integrante del presente Accordo).
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