Common use of Firma digitale Clause in Contracts

Firma digitale. Per l’utilizzo del Sistema è necessario il possesso, da parte del rappresentante o procuratore sottoscrittore dei documenti richiesti per l’iscrizione all’Albo Fornitori o per la partecipazione ad una gara, di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/05. Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da Certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CE. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di presentazione dell’offerta, che viene registrata dal Sistema. Ogni documento, una volta firmato digitalmente, assumerà l'ulteriore estensione “.p7m”, in conformità alle regole dell’Agenzia per l’Italia Digitale in materia di firma digitale, ad eccezione della firma digitale nel formato Adobe® PDF (in tal caso l’estensione rimane “.pdf” pur avendo firmato digitalmente il file). È necessario pertanto verificare, prima di inviare la propria offerta, la corretta estensione del file firmato digitalmente. Il Sistema permette comunque di verificare la corretta apposizione della firma digitale, avvisando in caso di caricamento di un file non firmato laddove è invece richiesto un file firmato; resta fermo l’onere da parte del concorrente di verificare la corretta apposizione della firma digitale dove richiesta. È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marca temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori), apposto durante il periodo di validità del certificato della firma. I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di presentazione dell’offerta, dovranno associare al documento firmato digitalmente una marcatura temporale certificata. Si precisa che, nel caso in cui venga associata al documento informatico firmato digitalmente una marcatura temporale certificata, e in tutti i casi in cui la firma digitale sia scaduta o revocata, il file ottenuto alla fine del processo di marcatura assumerà l’estensione “.tsr”. In tal caso dovrà essere inserito sul Sistema il documento firmato digitalmente (con estensione “.p7m”) e il documento marcato temporalmente (con estensione “.tsr”). Si segnala inoltre che molti software, nel marcare temporalmente un file, generano un unico file con estensione “.m7m” che contiene al suo interno entrambi i file “.p7m” e “.tsr”. Non è necessario apporre la firma autografa e poi scannerizzare il documento da firmare digitalmente, né allegare la scansione di un documento di identità: il certificato di firma digitale valido sostituisce tutti i suddetti adempimenti.

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Samples: www.ipzs.it

Firma digitale. Per l’utilizzo del Sistema è necessario il possesso, da parte del Il legale rappresentante o procuratore sottoscrittore dei documenti richiesti per l’iscrizione all’Albo Fornitori o per la partecipazione ad una gara, dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori Certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’art. 29AgID, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx ), e generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art dall’art. 38, comma 2, 2 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'artdall’art. 65 del D.LgsD. Lgs 82/2005. n. 82/05. Sono ammessi certificati Laddove sia richiesta la firma digitale, il concorrente deve verificare, prima di allegare i documenti firmati digitalmente, che ognuno di essi sia conforme alle disposizioni di AgID in materia di firma digitale rilasciati da Certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CEdigitale. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di presentazione dell’offerta, che viene registrata dal Sistemainserimento del documento stesso al Portale. Ogni documento, una volta firmato digitalmente, assumerà l'ulteriore estensione “.p7m”, in conformità alle regole dell’Agenzia per l’Italia Digitale in materia Nel caso di firma digitale, ad eccezione della dichiarazioni rese da un procuratore la firma digitale nel formato Adobe® PDF (in tal dovrà essere posseduta anche da quest’ultimo e giusta procura dovrà essere allegata rfq_375466 all’ interno della busta digitale preposta alla raccolta della documentazione amministrativa denominata “Risposta Amministrativa”. Nel caso l’estensione rimane “.pdf” pur avendo firmato digitalmente il file). È necessario pertanto verificaredi partecipazione di R.T.I./Consorzi ordinari, prima costituiti o costituendi, di inviare la propria offertaaggregazioni fra imprese aderenti al contratto di rete e di G.E.I.E., la corretta estensione del file firmato digitalmente. Il Sistema permette comunque di verificare la corretta apposizione della firma digitale, avvisando in caso di caricamento di un file non firmato laddove è invece richiesto un file firmato; resta fermo l’onere da parte del concorrente di verificare la corretta apposizione della firma digitale dove richiesta. È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se dovrà essere posseduta da ciascuna imprese partecipante al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marca temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori)R.T.I., apposto durante il periodo al Consorzio e al G.E.I.E, ovvero aderente al contratto di validità del certificato della firma. I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di presentazione dell’offerta, dovranno associare al documento firmato digitalmente una marcatura temporale certificatarete. Si precisa cheche ciascun file caricato dal concorrente sul Portale non può avere una dimensione superiore a 10 MB. Qualora la dimensione del singolo file sia superiore il Sistema non garantisce la verifica sulla firma digitale. Qualora, nel caso in cui venga associata al documento informatico firmato digitalmente una marcatura temporale certificatacomunque, e in tutti i casi in cui la firma digitale sia scaduta o revocatavalida ai sensi delle disposizioni della Agenzia per l’Italia Digitale (xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx), il file ottenuto alla fine del processo IGEA potrà verificarne la validità anche con tecnologie e sistemi esterni al Portale. I soli formati di marcatura assumerà l’estensione “.tsr”firme digitali accettati sono CAdES e PAdES. In tal caso dovrà essere inserito sul Sistema il Per ciascun documento firmato sottoscritto digitalmente (con estensione “.p7m”) e il documento marcato temporalmente (con estensione “.tsr”). Si segnala inoltre che molti software, nel marcare temporalmente un file, generano un unico file con estensione “.m7m” che contiene al suo interno entrambi i file “.p7m” e “.tsr”. Non è necessario apporre la firma autografa e poi scannerizzare il documento da firmare digitalmente, né allegare la scansione di un documento di identità: il certificato di firma digitale dovrà essere valido sostituisce tutti i suddetti adempimentialla data di inserimento del documento stesso al Portale. Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. zip, rar, etc…) ma è obbligatorio firmare digitalmente ogni singolo documento (laddove è richiesta la firma digitale), in essa contenuto. I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, e segnatamente l’art. 32 del D.Lgs. 82/2005 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento, ed esonerano espressamente IGEA SpA e BravoSolution Italia S.p.A. (il “Gestore di Sistema”) da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Firma digitale. Per l’utilizzo Come anticipato, per potersi iscrivere al Portale Acquisti e per partecipare alla procedura i concorrenti dovranno essere in possesso di firma elettronica digitale, dato che alcuni documenti da produrre dovranno riportare la firma elettronica digitale secondo quanto previsto dall’art. 52 del Sistema è necessario il possesso, da parte del rappresentante o procuratore sottoscrittore dei documenti richiesti per l’iscrizione all’Albo Fornitori o per la partecipazione ad una gara, di un D.Lgs. n. 50/2016. Il certificato di firma digitale, in corso di validità, digitale deve essere rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori Certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’art. 29AGID, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005), xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx) e generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art dall’art. 38, comma 2, 2 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/0582/2005. Sono ammessi certificati Qualora non si fosse in possesso del Kit di firma digitale rilasciati digitale, sarà necessario rivolgersi ad uno dei soggetti Certificatori autorizzati. L’elenco pubblico dei certificatori è disponibile via Internet sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale, dove sono disponibili i link ai siti web degli stessi. Laddove sia richiesta la firma digitale, il Candidato deve verificare, prima di allegare i documenti firmati digitalmente, che ognuno di essi sia conforme alle disposizioni di AGID in materia di firma digitale. Tutti i documenti da allegare, di cui viene chiesta la firma digitale, dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante ovvero da procuratori aventi idonei poteri di firma, in questo caso è necessario allegare la procura. Si precisa che la procura che attribuisce i poteri al soggetto che sottoscrive la documentazione di gara non dovrà essere firmata digitalmente. Nel caso di soggetti stranieri o residenti all’estero, è ammesso che gli stessi rendano le dichiarazioni richieste mediante firma elettronica avanzata rilasciata da Certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CE. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato Nel caso di partecipazione di R.T.I./G.E.I.E. costituiti/costituendi nonché Consorzi costituiti/costituendi, la firma digitale dovrà essere valido alla data posseduta dal Legale Rappresentante/Procuratore di presentazione dell’offertaciascuna Impresa partecipante al R.T.I., che viene registrata dal Sistema. Ogni documento, una volta firmato digitalmente, assumerà l'ulteriore estensione “.p7m”, in conformità alle regole dell’Agenzia per l’Italia Digitale in materia di al Consorzio e al G.E.I.E. La firma digitale, ad eccezione della firma digitale nel formato Adobe® PDF (in tal caso l’estensione rimane “.pdf” pur avendo firmato digitalmente il file). È necessario pertanto verificare, prima di inviare la propria offerta, la corretta estensione del file firmato digitalmente. Il Sistema permette comunque di verificare la corretta apposizione della firma digitale, avvisando in caso di caricamento di un file non firmato laddove è invece richiesto un file firmato; resta fermo l’onere da parte del concorrente di verificare la corretta apposizione della firma digitale dove richiesta. È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente considerata valida se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marca temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori), apposto durante il periodo di validità del certificato della firma. I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di presentazione dell’offerta, dovranno associare al documento firmato digitalmente una marcatura temporale certificata. Si precisa che, nel caso in cui venga associata al documento informatico firmato digitalmente una marcatura temporale certificata, e in tutti i casi in cui la firma digitale sia scaduta o revocata, il file ottenuto alla fine del processo di marcatura assumerà l’estensione “.tsr”. In tal caso dovrà essere inserito sul Sistema il documento firmato digitalmente (con estensione “.p7m”) e il documento marcato temporalmente (con estensione “.tsr”). Si segnala inoltre che molti software, nel marcare temporalmente un file, generano un unico file con estensione “.m7m” che contiene al suo interno entrambi i file “.p7m” e “.tsr”. Non è necessario apporre la firma autografa e poi scannerizzare il documento da firmare digitalmente, né allegare la scansione di un documento di identità: il certificato di firma digitale valido sostituisce tutti i suddetti adempimenti.sussistono queste tre condizioni:

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Samples: Disciplinare Di Gara

Firma digitale. Per l’utilizzo Alcuni documenti da produrre dovranno riportare la firma elettronica digitale secondo quanto previsto dall’art. 52 del Sistema è necessario il possesso, da parte del rappresentante o procuratore sottoscrittore dei documenti richiesti per l’iscrizione all’Albo Fornitori o per la partecipazione ad una gara, D. Lgs. N. 50/2016 e dal presente Disciplinare di un Gara. Il certificato di firma digitale, in corso di validità, digitale deve essere rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori Certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’art. 29AGID, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx), e generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 2, 2 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/0582/2005. Sono ammessi certificati Qualora non si fosse in possesso del Kit di firma digitale rilasciati digitale, sarà necessario rivolgersi ad uno dei soggetti Certificatori autorizzati. L’elenco pubblico dei certificatori è disponibile via Internet sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale, dove sono disponibili i link ai siti web degli stessi. Laddove sia richiesta la firma digitale, il concorrente deve verificare, prima di allegare i documenti firmati digitalmente, che ognuno di essi sia conforme alle disposizioni di AGID in materia di firma digitale. Tutti i documenti che compongono l’offerta, di cui viene chiesta la firma digitale, dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante ovvero da procuratori aventi idonei poteri di firma. Si precisa che la procura che attribuisce i poteri al soggetto che sottoscrive la documentazione di gara dovrà essere firmata digitalmente; qualora questo non sia possibile, la procura potrà essere conferita in formato non digitale, ma la sottoscrizione dovrà essere autenticata da un notaio. Nel caso di soggetti stranieri o residenti all’estero, è ammesso che gli stessi rendano le dichiarazioni richieste mediante firma elettronica avanzata rilasciata da Certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CE. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato Nel caso di partecipazione di R.T.I./G.E.I.E. costituiti/costituendi nonché Consorzi costituiti/costituendi, la firma digitale dovrà essere valido alla data posseduta dal Legale Rappresentante/Procuratore di presentazione dell’offertaciascuna Impresa partecipante al R.T.I., che viene registrata dal Sistema. Ogni documento, una volta firmato digitalmente, assumerà l'ulteriore estensione “.p7m”, in conformità alle regole dell’Agenzia per l’Italia Digitale in materia di al Consorzio e al G.E.I.E. La firma digitale, ad eccezione della firma digitale nel formato Adobe® PDF (in tal caso l’estensione rimane “.pdf” pur avendo firmato digitalmente il file). È necessario pertanto verificare, prima di inviare la propria offerta, la corretta estensione del file firmato digitalmente. Il Sistema permette comunque di verificare la corretta apposizione della firma digitale, avvisando in caso di caricamento di un file non firmato laddove è invece richiesto un file firmato; resta fermo l’onere da parte del concorrente di verificare la corretta apposizione della firma digitale dove richiesta. È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente considerata valida se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marca temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori), apposto durante il periodo di validità del certificato della firma. I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di presentazione dell’offerta, dovranno associare al documento firmato digitalmente una marcatura temporale certificata. Si precisa che, nel caso in cui venga associata al documento informatico firmato digitalmente una marcatura temporale certificata, e in tutti i casi in cui la firma digitale sia scaduta o revocata, il file ottenuto alla fine del processo di marcatura assumerà l’estensione “.tsr”. In tal caso dovrà essere inserito sul Sistema il documento firmato digitalmente (con estensione “.p7m”) e il documento marcato temporalmente (con estensione “.tsr”). Si segnala inoltre che molti software, nel marcare temporalmente un file, generano un unico file con estensione “.m7m” che contiene al suo interno entrambi i file “.p7m” e “.tsr”. Non è necessario apporre la firma autografa e poi scannerizzare il documento da firmare digitalmente, né allegare la scansione di un documento di identità: il certificato di firma digitale valido sostituisce tutti i suddetti adempimenti.sussistono queste tre condizioni:

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Samples: Disciplinare Di Gara

Firma digitale. Per l’utilizzo del Sistema Il presente Accordo è necessario il possesso, da parte del rappresentante o procuratore sottoscrittore dei documenti richiesti per l’iscrizione all’Albo Fornitori o per la partecipazione ad una gara, di un certificato di firma digitale, stipulato mediante scrittura privata in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 formato elettronico e dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/05. Sono ammessi certificati apposizione di firma digitale rilasciati da Certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CEdelle Parti. Milano, data della sottoscrizione digitale. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente Camera di Commercio, Per il certificato Comune di firma digitale dovrà essere valido alla data di presentazione dell’offerta, che viene registrata dal Sistema. Ogni documento, una volta Milano Milano - Monza Brianza - Lodi Il Segretario Generale Il Direttore Operativo Dott.ssa Xxxxx Xxxxx Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx (firmato digitalmente, assumerà l'ulteriore estensione “.p7m”, in conformità alle regole dell’Agenzia per l’Italia Digitale in materia di firma digitale, ad eccezione della firma digitale nel formato Adobe® PDF ) (in tal caso l’estensione rimane “.pdf” pur avendo firmato digitalmente il file). È necessario pertanto verificare, prima di inviare la propria offerta, la corretta estensione del file firmato digitalmente) ALLEGATI PARTE INTEGRANTE ALL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE, EX ART. Il Sistema permette comunque 15 L. 241/1990, TRA IL COMUNE DI MILANO E LA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI PER LA PROSECUZIONE DELL’IMPLEMENTAZIONE DIGITALE DEI MODULI SUAP-SUE (FRONT- END) TRAMITE LA SOLUZIONE INFORMATICA DEL SISTEMA CAMERALE “IMPRESAINUNGIORNO” E PER LA SPERIMENTAZIONE DEL ‘CASSETTO DIGITALE DELL’IMPRENDITORE’ COME STRUMENTO DI INTERLOCUZIONE TRA LE IMPRESE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. REPORT ATTIVITA’ SVOLTE NEL QUADRIENNIO 2018-2021 La collaborazione tra l’Ente comunale ed il sistema camerale - iniziata nel 2018 ed ancora oggi in corso - è stata caratterizzata da una forte componente di verificare la corretta apposizione della firma digitaleflessibilità a cui si è dovuto congiuntamente far fronte. Tale variabilità è correlata tendenzialmente a diversi aspetti come: • variabilità del contesto normativo vigente, avvisando sia in caso ambito SUAP che in ambito SUE; • variabilità legata ad accadimenti socio-economici; • il verificarsi di caricamento di un file non firmato laddove è invece richiesto un file firmato; resta fermo l’onere nuove esigenze da parte del concorrente delle Direzioni Comunali coinvolte nel processo di verificare la corretta apposizione della firma digitale dove richiestadigitalizzazione. È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marca temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori), apposto durante il periodo di validità del certificato della firma. I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di presentazione dell’offerta, dovranno associare al documento firmato digitalmente una marcatura temporale certificata. Si precisa cheLe suddette motivazioni hanno portato, nel caso corso del progetto, a rideterminare, riconfigurare e rimodulare i procedimenti preventivamente previsti in cui venga associata al documento informatico firmato digitalmente una marcatura temporale certificatafase di stesura degli Accordi previamente stipulati. Con volontà di sintesi, e in di seguito si riporta un elenco di dettaglio con tutti i casi in cui la firma digitale sia scaduta o revocata, il file ottenuto alla fine del processo procedimenti pubblicati sullo sportello SUAP e sullo sportello SUE dal 1° gennaio 2018 al 30 settembre 2021. ELENCO DEI 171 PROCEDIMENTI SUAP ATTIVATI NEL QUADRIENNIO 2018-2021 Settore Adempimento Attivato durante1: Agenzia di marcatura assumerà l’estensione “.tsr”. In tal caso dovrà essere inserito sul Sistema il documento firmato digitalmente (con estensione “.p7m”) e il documento marcato temporalmente (con estensione “.tsr”). Si segnala inoltre che molti software, nel marcare temporalmente un file, generano un unico file con estensione “.m7m” che contiene al suo interno entrambi i file “.p7m” e “.tsr”. Non è necessario apporre la firma autografa e poi scannerizzare il documento da firmare digitalmente, né allegare la scansione di un documento di identità: il certificato di firma digitale valido sostituisce tutti i suddetti adempimenti.viaggio 1 Aprire l'attività Accordo

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Samples: Accordo Di Collaborazione, Ex Art. 15 L. 241/1990, Tra Il Comune Di Milano E La Camera Di Commercio Di Milano Monza Brianza

Firma digitale. Per l’utilizzo Eseguire il download del Sistema è necessario il possesso, da parte del rappresentante o procuratore sottoscrittore dei documenti richiesti per l’iscrizione all’Albo Fornitori o per modulo generato dal sistema della domanda /progetto e apporre nel file scaricato la partecipazione ad una gara, di un certificato di firma digitale, . Caricare a sistema (upload): - il modulo della domanda/progetto firmato digitalmente ed eventuali allegati (moduli di adesione in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/05. Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da Certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CE. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di presentazione dell’offerta, che viene registrata dal Sistema. Ogni documento, una volta firmato partenariato firmati digitalmente, assumerà l'ulteriore estensione “.p7m”, in conformità alle regole dell’Agenzia per l’Italia Digitale in materia accordo sindacale); - dichiarazione sostitutiva di firma digitale, ad eccezione della firma digitale nel formato Adobe® PDF (in tal caso l’estensione rimane “.pdf” pur avendo firmato digitalmente il file). È necessario pertanto verificare, prima certificazione attestante l’assenza di inviare la propria offerta, la corretta estensione del file firmato cause ostative firmata digitalmente. Il Sistema permette comunque termine ultimo per la presentazione delle domande/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU) è il giorno 15 ottobre 2022 alle ore 13:00. Il sistema oltre tale termine impedisce la presentazione della domanda di verificare ammissione/progetto. Qualora la corretta apposizione scadenza dei termini di presentazione coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Non è prevista la stampa e la presentazione cartacea della firma digitaledomanda. Ai fini della valutazione, avvisando faranno fede le informazioni imputate nell’applicativo SIU. Come previsto dall’informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l’imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal Soggetto Proponente in caso modo virtuale. Gli estremi dell’autorizzazione all’utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall’Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati nell’apposito quadro della domanda di caricamento di un file non firmato laddove è invece richiesto un file firmato; resta fermo l’onere ammissione/progetto. In mancanza dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate all’utilizzo del concorrente bollo virtuale, l’imposta di verificare la corretta apposizione della firma digitale dove richiesta. È opportuno ricordare che un documento bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (marca temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori), apposto durante il periodo di validità per esempio: Tabaccherie) con rilascio del certificato della firma. I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di presentazione dell’offerta, dovranno associare al documento firmato digitalmente una marcatura temporale certificata. Si precisa che, nel caso in cui venga associata al documento informatico firmato digitalmente una marcatura temporale certificata, e in tutti i casi in cui la firma digitale sia scaduta o revocata, il file ottenuto alla fine del processo di marcatura assumerà l’estensione relativo contrassegno (.tsr”. In tal caso dovrà essere inserito sul Sistema il documento firmato digitalmente (con estensione “.p7m”) e il documento marcato temporalmente (con estensione “.tsrbollo”). Si segnala inoltre che molti softwareNel caso di assolvimento dell’imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell’apposito quadro della domanda/progetto. La presentazione della domanda/progetto alla realizzazione degli interventi e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nel marcare temporalmente un filenazionali e dell’Unione Europea, generano un unico file con estensione “.m7m” che contiene riguardanti la materia. La Direzione Lavoro è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste all’indirizzo mail programmazione.lavoro@regione.veneto.it oppure, dal lunedì al suo interno entrambi i file “.p7m” venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici: ● per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e “.tsr”. Non è necessario apporre la firma autografa caratteristiche dei progetti presentabili, dei destinatari ecc.): 041 279 5343-5305; ● per quesiti di carattere rendicontale: 041 279 5317 - 5186; ● per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all’indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e poi scannerizzare il documento da firmare digitalmente, né allegare la scansione di un documento di identità: il certificato di firma digitale valido sostituisce tutti i suddetti adempimentisabato dalle 08.00 alle 14.00.

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Samples: bandi.regione.veneto.it