Common use of Flessibilità dell’orario di lavoro Clause in Contracts

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 120 ore nell'anno. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Fermo restando la volontarietà, l'applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'impresa e i lavoratori o tra imprese e le R.S.A. o R.S.U. ove esistenti. A fronte del superamento dell'orario contrattuale l'impresa corrisponderà, entro un periodo di sei mesi dall'effettuazione della prestazione flessibile ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. L'attuazione della flessibilità riguarda tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. Le parti convengono che l'indennità pari a 16 ore annue venga di norma fruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, che verranno utilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le esigenze tecnico-produttive dell'impresa, per riassorbire situazioni contingenti di contrazione dell'attività aziendale. Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore. Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, viene riconosciuta una ulteriore indennità pari a 8 ore.

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Samples: www.rapportolavoro.it

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche Alla luce delle peculiarità tecnico-produttive del settore ed della panificazione che impongono incrementi connessi anche allo scopo ad eventi non nella disponibilità delle aziende, al fine di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte soddisfare esigenze connesse alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o e nell'intento di parti dare massima applicabilità alla flessibilità dell'orario di essalavoro, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodidiversi rispetto all'articolazione prescelta ai sensi dell'art. 29, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle di 48 ore settimanali, per settimanali e fino ad un massimo di 120 96 ore nell'annoannuali. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione Nell'ambito del 10% da liquidare nei periodi secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei medesimi. Fermo restando la volontarietà, l'applicazione della normativa limiti di cui sopra è subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'impresa e i lavoratori o tra imprese e le R.S.A. o R.S.U. ove esistential precedente comma. A fronte del superamento dell'orario contrattuale l'impresa corrisponderà, entro un periodo di sei mesi dall'effettuazione della prestazione flessibile di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità produttivalavorativa, una pari entità di riposi compensativiore di riduzione, con la stessa articolazione settimanale prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. L'attuazione Agli stessi verranno riconosciute ulteriori 9 ore di permessi annuali che saranno proporzionati sulla base delle prestazioni effettuate in regime di flessibilità. Nell'ambito della calendarizzazione l'azienda illustrerà il programma annuale di applicazione della flessibilità riguarda tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte all'Osservatorio nazionale ed Organizzazioni sindacali competenti. Comunicherà altresì tempestivamente le eventuali variazioni allo stesso. Ai fini dell'applicazione del programma di comprovati impedimenti. Le parti convengono che l'indennità pari a 16 ore annue venga flessibilità di norma fruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, che verranno utilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le esigenze tecnico-produttive dell'impresacui al presente articolo, per riassorbire situazioni contingenti anno si intende il periodo di contrazione dell'attività aziendale. Le frazioni 12 mesi seguente la data di anno verranno computate in dodicesimi. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore. Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, viene riconosciuta una ulteriore indennità pari a 8 oreavvio del programma stesso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore dei settori ed anche allo scopo di contenere l'entità l’entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario dell'oraria contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda dell'Associazione o di parti di essa, l'azienda la stessa potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, periodi con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 120 300 ore nell'anno. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Fermo restando la volontarietà, l'applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'impresa e i lavoratori o tra imprese e le R.S.A. o R.S.U. ove esistenti. A far fronte del superamento dell'orario contrattuale l'impresa corrisponderà, di norma entro un periodo di sei mesi dall'effettuazione e comunque entro un limite massimo di 18 mesi dall'inizio della prestazione flessibile flessibilità ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi, senza la corresponsione di nessuna maggiorazione. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. L'attuazione della flessibilità riguarda tutti Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi Modalità applicative, relative alta distribuzione delle ore nel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'associazione e i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimentilavoratori. La presente normativa include prestazioni domenicali e festive Le parti convengono che l'indennità pari a 16 ore annue venga fra le materie oggetto di norma fruita dai lavoratori sotto forma trattative di permessi retribuitiII Livello, che verranno utilizzatipossono essere previste la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, sulla base di intese da convenirsi secondo le esigenze tecnico-produttive dell'impresa, per riassorbire situazioni contingenti di contrazione dell'attività aziendale. Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore. Qualora venga attuato fatto salvo quanto stabilito dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, viene riconosciuta una ulteriore indennità pari a 8 orepresente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Dl

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 120 ore nell'anno. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Fermo restando la volontarietà, l'applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'impresa e i lavoratori o tra imprese e le R.S.A. o R.S.U. ove esistenti80 ore. A fronte del superamento dell'orario contrattuale l'impresa corrisponderà, entro un periodo di norma nei sei mesi dall'effettuazione della prestazione flessibile successivi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale previsto. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione tabellare da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Tale maggiorazione non è cumulabile con quanto previsto dall'art. 24. Le modalità attuative di quanto previsto al 2° comma del presente articolo, relativamente alla distribuzione delle ore di superamento dell'orario contrattuale, alle forme, ai tempi di recupero delle riduzioni di orario compensative, saranno definite congiuntamente, e per iscritto, in tempo utile tra l'azienda ed i lavoratori. L'attuazione della flessibilità riguarda è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte motivate. La presente normativa esclude le prestazioni domenicali ed, in presenza di comprovati impedimentiregime straordinario, le prestazioni orarie di lavoro individuali. Le parti convengono che l'indennità pari a 16 ore annue venga di norma fruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, che verranno utilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le esigenze tecnico-produttive dell'impresa, per riassorbire situazioni contingenti di contrazione dell'attività aziendale. Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore. Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime Diversi regimi di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, viene riconosciuta una ulteriore indennità pari e relative condizioni potranno essere oggetto di negoziato a 8 orelivello regionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo Al fine di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte soddisfare esigenze connesse alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o e nell'intento di parti dare massima applicabilità alla flessibilità dell'orario di essalavoro, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodidiversi rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento in particolari periodi dell'anno dell'orario contrattuale sino al limite delle di 48 ore settimanali, settimanali per un massimo di 120 ore nell'anno96 ore. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione Nell'ambito del 10% da liquidare nei periodi II° livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei medesimi. Fermo restando la volontarietà, l'applicazione della normativa limiti di cui sopra è subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'impresa e i lavoratori o tra imprese e le R.S.A. o R.S.U. ove esistential precedente comma. A fronte del superamento dell'orario contrattuale l'impresa corrisponderà, entro un periodo di sei mesi dall'effettuazione della prestazione flessibile di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità produttivalavorativa, una pari entità di riposi compensativiore di riduzione, con la stessa articolazione settimanale prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. L'attuazione Agli stessi verranno riconosciute ulteriori 9 ore di permessi retribuiti annuali che saranno proporzionati sulla base delle prestazioni effettuate in regime di flessibilità. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito. Nell’ambito della calendarizzazione l’azienda illustrerà il programma annuale di applicazione della flessibilità riguarda tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte all'Osservatorio Nazionale ed alle Organizzazioni Sindacali competenti. Comunicherà altresì tempestivamente le eventuali variazioni allo stesso. Ai fini dell'applicazione del programma di comprovati impedimenti. Le parti convengono che l'indennità pari a 16 ore annue venga flessibilità di norma fruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, che verranno utilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le esigenze tecnico-produttive dell'impresacui al presente articolo, per riassorbire situazioni contingenti anno si intende il periodo di contrazione dell'attività aziendale. Le frazioni 12 mesi seguente la data di anno verranno computate in dodicesimi. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore. Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, viene riconosciuta una ulteriore indennità pari a 8 oreavvio del programma stesso.

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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro