Flessibilità dell’orario di lavoro. A livello aziendale previo accordo con le RSA/RSU e/o XX.XX. territoriali è possibile (al fine di assicurare il miglioramento della produttività, nonché recuperi nella qualità del lavoro e del servizio) l’adozione di turni, nastri orari con distribuzione dell’orario disomogenea per un periodo di massimo 16 settimane per ogni anno di calendario (1 gennaio - 31 dicembre); in tali casi non potranno essere superati il limite minimo di 34 ore settimanali, né quello massimo di 46 ore da compensarsi tra loro.
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Samples: CCNL Per I Dipendenti Delle Imprese Gestite O Partecipate Dagli Enti Locali, Esercenti Farmacie, CCNL Per I Dipendenti Delle Imprese Gestite O Partecipate Dagli Enti Locali
Flessibilità dell’orario di lavoro. A livello aziendale previo accordo con le RSA/RSU R.S.A./R.S.U. e/o XX.XX. territoriali è possibile (al fine di assicurare il miglioramento della produttività, nonché recuperi nella qualità del lavoro e del servizio) l’adozione l'adozione di turni, nastri orari con distribuzione dell’orario dell'orario disomogenea per un periodo di massimo 16 settimane per ogni anno di calendario (1 gennaio - 31 dicembre); in tali casi non potranno essere superati il limite minimo di 34 ore settimanali, né quello massimo di 46 ore da compensarsi tra loro.
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Flessibilità dell’orario di lavoro. A livello aziendale previo accordo con le RSA/RSU e/o XX.XX. territoriali è possibile (al fine di assicurare il miglioramento della produttività, nonché recuperi nella qualità del lavoro e del servizio) l’adozione di turni, nastri orari con distribuzione dell’orario disomogenea per un periodo di massimo 16 settimane per ogni anno di calendario (1 gennaio - – 31 dicembre); in tali casi non potranno essere superati il limite minimo di 34 ore settimanali, né quello massimo di 46 ore da compensarsi tra loro.
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