Common use of Flessibilità Clause in Contracts

Flessibilità. Con riferimento esclusivo agli insegnanti di scuola materna, in servizio a tempo pieno, l'orario settimanale sarà di 33 ore settimanali qualora l'istituto adotti un regime di orario flessibile per far fronte ad esigenze organizzative. Tale flessibilità si realizza con il superamento dell'orario contrattuale, di cui al precedente comma, fino ad un massimo di 4 ore settimanali, per un massimo di 20 settimane l'anno. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'istituto riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario di lavoro. L'Istituto, sentito il Collegio dei docenti, provvederà a comunicare, all'inizio dell'anno scolastico, per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate. Per fare fronte ad esigenze relative alle attività di sostegno, in orario non curricolare, ed alla programmazione didattica, attuata nell’ambito dell’autonomia scolastica, che preveda una diversa articolazione del monte ore annuale previsto per ciascun curricolo e per ciascuna disciplina ai docenti delle scuole legalmente riconosciute potranno essere richieste ore eccedenti l’orario settimanale contrattuale nel limite complessivo di un terzo dello stesso e comunque non superiore a due ore settimanali per le attività di sostegno. A fronte di tale prestazione di ore aggiuntive l’Istituto riconoscerà una pari riduzione di ore in altro periodo dell'anno di attività didattica ovvero giornate di ferie aggiuntive. Le due ore settimanali per attività di sostegno sono ridotte ad una ora per lavoratori con orario settimanale inferiore alla metà dell’orario settimanale pieno. Resta comunque fermo quanto disposto nel successivo art. 30 sul potenziamento e prolungamento di orario.

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Samples: CCNL Scuola Aninsei 2002 2005, Accordo Di Collaborazione

Flessibilità. Con riferimento esclusivo agli insegnanti L’ampiezza delle fasce di scuola maternaflessibilità è di 90 minuti rispetto all’orario ufficiale di inizio e di termine nell’ambito della medesima giornata; entro tali fasce ciascun dipendente potrà scegliere giornalmente l’inizio ed il termine dell’orario di lavoro. Al termine del periodo di allattamento è prevista una flessibilità in ingresso dalle 8 alle 10 e con uscita invariata della durata massima di 6 mesi; la decorrenza di tale periodo potrà essere decisa dal dipendente entro il secondo anno di vita del bambino; il periodo di flessibilità non potrà essere frazionato e terminerà improrogabilmente al compimento del secondo anno di vita del bambino; il recupero complessivo dovrà essere effettuato nell’arco del secondo anno di vita del bambino. E’ prevista la possibilità di assentarsi dal lavoro per una o più pause giornaliere complessivamente - nella giornata - per massimo 25 minuti (frazionabili al minuto) dal lunedì al venerdì, digitando alla marcatempo il codice 36 in entrata e in uscita. Tali assenze andranno recuperate all’interno delle fasce di flessibilità al termine della medesima giornata oppure, in alternativa, nell’arco dell’anno solare. Il superamento di detti limiti (25 minuti giornalieri) sarà considerato ritardo e comporterà la corrispondente trattenuta in busta paga. Nei casi di reiterati ritardi, l’azienda potrà ricorrere alla normativa prevista dagli artt.26 e seguenti, CCNL ANIA vigente. In pari data, l’art.4 del verbale di accordo “Controllo accessi e pausa colazione” del 15.3.2002 è abrogato. La flessibilità rimane esclusa individualmente nei giorni di assenza, anche parziale, del Dipendente per: a) mezza giornata di ferie; b) permessi che interessino - anche parzialmente - la fascia di flessibilità all’inizio dell’orario di lavoro ad esclusione dei permessi per donazione sangue (con applicazione dell’orario flessibile in caso di mancata donazione che comporti il rientro in servizio), dei permessi per servizio e dei permessi sindacali che interessino l’inizio dell’orario di lavoro per i quali permane la flessibilità in uscita; c) in via generalizzata, in caso di manifestazioni sindacali (assemblee, scioperi o simili) che interessino - anche parzialmente - la fascia di flessibilità all’inizio dell’orario di lavoro. Il recupero di debiti di flessibilità è consentito, eccetto che nella giornata del venerdì, anche oltre la fascia di flessibilità in uscita, per scorrimento e con il limite massimo delle 10 ore giornaliere di lavoro. La compensazione di flessibilità può essere effettuata nell’arco dell’anno solare. Entro il limite delle 12 ore sarà possibile riportare all’anno successivo eventuali saldi positivi o negativi di flessibilità dell’anno precedente. Le eventuali ulteriori eccedenze per ciascun anno, non sono né monetizzabili se a tempo pienocredito del Dipendente, l'orario settimanale sarà né recuperabili se a debito del medesimo; pertanto, in tale caso formeranno oggetto di 33 ore settimanali qualora l'istituto adotti un regime corrispondente trattenuta da effettuarsi sulle retribuzioni del mese di Marzo dell’anno successivo a quello in cui si è determinata l’eccedenza. Ciò tuttavia non esime tutti i dipendenti dall’obbligo di offrire le proprie prestazioni per le quantità di orario flessibile per far fronte ad esigenze organizzativeprescritte dall’art. Tale flessibilità si realizza 95 del vigente CCNL ANIA. La presenza al lavoro è obbligatoria durante l’orario non compreso nelle fasce di flessibilità. Non sono ammesse compensazioni con il superamento dell'orario contrattualeferie, permessi spettanti in sostituzione delle festività abolite, permessi individuali retribuiti, prestazioni di lavoro straordinario. Eventuali prestazioni di lavoro straordinario vanno effettuate secondo le disposizioni di cui al precedente comma, fino ad un massimo di 4 ore settimanali, per un massimo di 20 settimane l'annosuccessivo capo B). A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'istituto riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario di lavoro. L'Istituto, sentito il Collegio dei docenti, provvederà a comunicare, all'inizio dell'anno scolastico, per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate. Per fare fronte ad esigenze relative alle attività di sostegno, in orario non curricolare, ed alla programmazione didattica, attuata nell’ambito dell’autonomia scolasticaIl personale interno, che preveda una diversa articolazione presta servizio presso gli Uffici di Direzione e che è assoggettato alla osservanza di turni, attua un orario di lavoro articolato secondo gli accordi vigenti. Il Personale esterno osserva l’orario di lavoro previsto dall’art. 95 punto 1, lettera a) del monte ore annuale previsto per ciascun curricolo e per ciascuna disciplina ai docenti delle scuole legalmente riconosciute potranno essere richieste ore eccedenti l’orario settimanale contrattuale nel limite complessivo vigente CCNL ANIA, ferme le precisazioni di un terzo dello stesso e comunque non superiore cui alla “nota a due ore settimanali per le attività di sostegno. verbale” in calce al primo capoverso della lettera A fronte di tale prestazione di ore aggiuntive l’Istituto riconoscerà una pari riduzione di ore in altro periodo dell'anno di attività didattica ovvero giornate di ferie aggiuntive. Le due ore settimanali per attività di sostegno sono ridotte ad una ora per lavoratori con orario settimanale inferiore alla metà dell’orario settimanale pieno. Resta comunque fermo quanto disposto nel successivo art. 30 sul potenziamento e prolungamento di orariodel citato articolo.

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Samples: Collettivo Integrativo Aziendale, Collettivo Integrativo Aziendale

Flessibilità. Con riferimento esclusivo agli insegnanti L’ampiezza delle fasce di scuola maternaflessibilità è di 60 minuti rispetto all’orario ufficiale di inizio e di termine nell’ambito della medesima giornata; entro tali fasce ciascun dipendente potrà scegliere giornalmente l’inizio ed il termine dell’orario di lavoro. Al termine del periodo di allattamento è prevista una flessibilità in ingresso dalle 8 alle 9.30 e con uscita invariata della durata massima di 6 mesi; la decorrenza di tale periodo potrà essere decisa dal dipendente entro il secondo anno di vita del bambino; il periodo di flessibilità non potrà essere frazionato e terminerà improrogabilmente al compimento del secondo anno di vita del bambino; il recupero complessivo dovrà essere effettuato nell’arco del secondo anno di vita del bambino. La flessibilità rimane esclusa individualmente nei giorni di assenza, anche parziale, del Dipendente per: a) mezza giornata di ferie; b) permessi che interessino - anche parzialmente - la fascia di flessibilità all’inizio dell’orario di lavoro ad esclusione dei permessi per donazione sangue (con applicazione dell’orario flessibile in caso di mancata donazione che comporti il rientro in servizio), dei permessi per servizio e dei permessi sindacali che interessino l’inizio dell’orario di lavoro per i quali permane la flessibilità in uscita; c) in via generalizzata, in servizio caso di manifestazioni sindacali (assemblee, scioperi o simili) che interessino - anche parzialmente - la fascia di flessibilità all’inizio dell’orario di lavoro. Il recupero di debiti di flessibilità è consentito, eccetto che nella giornata del venerdì, anche oltre la fascia di flessibilità in uscita, per scorrimento e con il limite massimo delle 10 ore giornaliere di lavoro. La compensazione di flessibilità può essere effettuata nell’arco dell’anno solare. Entro il limite delle 12 ore sarà possibile riportare all’anno successivo eventuali saldi positivi o negativi di flessibilità dell’anno precedente. Le eventuali ulteriori eccedenze per ciascun anno, non sono né monetizzabili se a tempo pienocredito del Dipendente, l'orario settimanale sarà né recuperabili se a debito del medesimo; pertanto, in tale caso formeranno oggetto di 33 ore settimanali qualora l'istituto adotti un regime corrispondente trattenuta da effettuarsi sulle retribuzioni del mese di Marzo dell’anno successivo a quello in cui si è determinata l’eccedenza. Ciò tuttavia non esime tutti i dipendenti dall’obbligo di offrire le proprie prestazioni per le quantità di orario flessibile per far fronte ad esigenze organizzativeprescritte dall’art. Tale flessibilità si realizza 101 del vigente CCNL ANIA. La presenza al lavoro è obbligatoria durante l’orario non compreso nelle fasce di flessibilità. Non sono ammesse compensazioni con il superamento dell'orario contrattualeferie, permessi spettanti in sostituzione delle festività abolite, permessi individuali retribuiti, prestazioni di lavoro straordinario. Eventuali prestazioni di lavoro straordinario vanno effettuate secondo le disposizioni di cui al precedente comma, fino ad un massimo di 4 ore settimanali, per un massimo di 20 settimane l'annosuccessivo capo B). A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'istituto riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario di lavoro. L'Istituto, sentito il Collegio dei docenti, provvederà a comunicare, all'inizio dell'anno scolastico, per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate. Per fare fronte ad esigenze relative alle attività di sostegno, in orario non curricolare, ed alla programmazione didattica, attuata nell’ambito dell’autonomia scolasticaIl personale interno, che preveda una diversa articolazione presta servizio presso gli Uffici di Direzione e che è assoggettato alla osservanza di turni, attua un orario di lavoro articolato su schemi rigidi. Il Personale esterno osserva l’orario di lavoro previsto dall’art. 101 punto 1, lettera a) del monte ore annuale previsto per ciascun curricolo e per ciascuna disciplina ai docenti delle scuole legalmente riconosciute potranno essere richieste ore eccedenti l’orario settimanale contrattuale nel limite complessivo vigente CCNL ANIA, ferme le precisazioni di un terzo dello stesso e comunque non superiore cui alla “nota a due ore settimanali per le attività di sostegno. verbale” in calce al primo capoverso della lettera A fronte di tale prestazione di ore aggiuntive l’Istituto riconoscerà una pari riduzione di ore in altro periodo dell'anno di attività didattica ovvero giornate di ferie aggiuntive. Le due ore settimanali per attività di sostegno sono ridotte ad una ora per lavoratori con orario settimanale inferiore alla metà dell’orario settimanale pieno. Resta comunque fermo quanto disposto nel successivo art. 30 sul potenziamento e prolungamento di orariodel citato articolo.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Flessibilità. Con riferimento esclusivo agli insegnanti L’ampiezza delle fasce di scuola maternaflessibilità è di 60 minuti rispetto all’orario ufficiale di inizio e di termine nell’ambito della medesima giornata; entro tali fasce ciascun dipendente potrà scegliere giornalmente l’inizio ed il termine dell’orario di lavoro. La flessibilità rimane esclusa individualmente nei giorni di assenza, anche parziale, del Dipendente per: • mezza giornata di ferie, • periodo di allattamento; • permessi che interessino - anche parzialmente - la fascia di flessibilità all’inizio dell’orario di lavoro ad esclusione dei permessi per donazione sangue (con applicazione dell’orario flessibile in caso di mancata donazione che comporti il rientro in servizio), dei permessi per servizio e dei permessi sindacali che interessino l’inizio dell’orario di lavoro per i quali permane la flessibilità in uscita; • in via generalizzata, in servizio caso di manifestazioni sindacali (assemblee, scioperi o simili) che interessino - anche parzialmente - la fascia di flessibilità all’inizio dell’orario di lavoro. Il recupero di debiti di flessibilità è consentito, eccetto che nella giornata del venerdì, anche oltre la fascia di flessibilità in uscita, per scorrimento e con il limite massimo delle 10 ore giornaliere di lavoro. La compensazione di flessibilità può essere effettuata nell’arco dell’anno solare. Entro il limite delle 8 ore sarà possibile riportare all’anno successivo eventuali saldi positivi o negativi di flessibilità dell’anno precedente. Le eventuali ulteriori eccedenze per ciascun anno, non sono né retribuibili se a tempo pienocredito del Dipendente, l'orario settimanale sarà né recuperabili se a debito del medesimo; pertanto, in tale caso formeranno oggetto di 33 ore settimanali qualora l'istituto adotti un regime corrispondente trattenuta da effettuarsi sulle retribuzioni del mese di Febbraio dell’anno successivo a quello in cui si è determinata l’eccedenza. Ciò tuttavia non esime tutti i dipendenti dall’obbligo di offrire le proprie prestazioni per le quantità di orario flessibile per far fronte ad esigenze organizzativeprescritte dall’art. Tale flessibilità si realizza 101 del CCNL ANIA 17/09/2007. La presenza al lavoro è obbligatoria durante l’orario non compreso nelle fasce di flessibilità. Non sono ammesse compensazioni con il superamento dell'orario contrattualeferie, permessi spettanti in sostituzione delle festività abolite, permessi individuali retribuiti, prestazioni di lavoro straordinario. Eventuali prestazioni di lavoro straordinario vanno effettuate secondo le disposizioni di cui al precedente comma, fino ad un massimo di 4 ore settimanali, per un massimo di 20 settimane l'annosuccessivo capo B). A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'istituto riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario di lavoro. L'Istituto, sentito il Collegio dei docenti, provvederà a comunicare, all'inizio dell'anno scolastico, per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate. Per fare fronte ad esigenze relative alle attività di sostegno, in orario non curricolare, ed alla programmazione didattica, attuata nell’ambito dell’autonomia scolasticaIl personale interno, che preveda una diversa articolazione presta servizio presso gli Uffici di Direzione e che è assoggettato alla osservanza di turni, attua un orario di lavoro articolato su schemi rigidi. Il Personale esterno osserva l’orario di lavoro previsto dall’art. 101 punto 1, lettera a) del monte ore annuale previsto per ciascun curricolo e per ciascuna disciplina ai docenti delle scuole legalmente riconosciute potranno essere richieste ore eccedenti l’orario settimanale contrattuale nel limite complessivo CCNL ANIA 17/09/2007, ferme le precisazioni di un terzo dello stesso e comunque non superiore cui alla “nota a due ore settimanali per le attività di sostegno. verbale” in calce al primo capoverso della lettera A fronte di tale prestazione di ore aggiuntive l’Istituto riconoscerà una pari riduzione di ore in altro periodo dell'anno di attività didattica ovvero giornate di ferie aggiuntive. Le due ore settimanali per attività di sostegno sono ridotte ad una ora per lavoratori con orario settimanale inferiore alla metà dell’orario settimanale pieno. Resta comunque fermo quanto disposto nel successivo art. 30 sul potenziamento e prolungamento di orariodel citato articolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità. Con riferimento esclusivo agli insegnanti di scuola materna, in servizio a tempo pieno, l'orario settimanale sarà di 33 ore settimanali qualora l'istituto adotti un regime di orario flessibile per Per far fronte ad obiettivi di produttività complessiva, anche attraverso il miglior utilizzo degli impianti, e corrispondere positivamente alle esigenze organizzativeconnesse alla produzione, allo stoccaggio, alla vendita anche con riferimento, a titolo esemplificativo, ai limiti di durabilità dei prodotti, a fluttuazioni di mercato, a caratteristiche di stagionalità e/o alla disponibilità della materia prima, le parti ritengono positivo lo strumento della flessibilità. Tale Diversi regimi di flessibilità si realizza rispetto a quanto indicato dall’articolo 25 e articolo 25 bis del CCNL e dall’articolo 18 della parte II, con il superamento dell'orario contrattualeriferimento al settore di appartenenza dell’azienda, di cui al precedente commapotranno essere definiti a livello aziendale,sentite le RSA, ove presenti, fino ad un massimo di 4 112 ore settimanaliannue, con indicazione puntuale del periodo di accumulo delle ore di flessibilità e il termine entro il quale il lavoratore deve fruirle, che in ogni caso non può essere superiore ai sei mesi successivi al termine del periodo di accumulo previsto. L’impresa prima dell’attivazione del diverso regime di flessibilità dovrà dare comunicazione alla Commissione Paritetica Regionale istituita presso l’Ente Bilaterale regionale del Friuli Venezia Giulia di cui all’art 22 del presente CCRL. Le ore di flessibilità eventualmente non fruite entro i sei mesi successivi al termine del periodo di accumulo definito, dovranno essere retribuite con la maggiorazione prevista per un massimo il lavoro straordinario, pari al 30% calcolato sulla retribuzione tabellare entro il successivo mese di 20 settimane l'annopaga. A Fermo restando l'istituto della flessibilità, in caso di congiuntura negativa che comporti brevi periodi di minor attività produttiva, potranno essere stipulati accordi tra aziende e lavoratori che dovranno essere ratificati presso la Commissione Paritetica Regionale istituita presso l’Ente Bilaterale regionale del Friuli Venezia Giulia di cui all’art 22 del presente CCRL, tali da garantire al lavoratore la maggior copertura previdenziale e retributiva. Le parti in detti accordi potranno prevedere la costituzione di una “banca ore collettiva” che comprenda: - una parte delle ore di permesso retribuito relativi alle festività soppresse - una parte delle ore di permesso retribuito all'anno previste dal CCNL - le ore di straordinario effettuate comprensive della traduzione in termini di quantità oraria delle relative maggiorazioni. Il monte ore così costituito nel corso dell'anno andrà utilizzato dall’azienda per far fronte della prestazione a periodi di ore aggiuntive ai sensi del precedente commaminore attività lavorativa tramite la erogazione di altrettanti permessi retribuiti. Nel caso di sospensioni collettive dell’attività lavorativa e/o produttiva, l'istituto riconoscerà ai lavoratori interessatiche non avessero maturato le necessarie quote orarie (es. neoassunti, nel corso dell'annoecc.) saranno anticipati i permessi retribuiti di cui all’art. 22 del CCNL e art. 17 parte II del CCNL a titolo di acconto sulla futura maturazione, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione e necessari per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattualefar fronte alla sopra citata sospensione collettiva. I L’accordo tra azienda e lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario di lavoro. L'Istituto, sentito dovrà indicare il Collegio dei docenti, provvederà a comunicare, all'inizio dell'anno scolastico, per iscritto ai lavoratori interessati periodo entro il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate. Per fare fronte ad esigenze relative alle attività di sostegno, in orario non curricolare, ed alla programmazione didattica, attuata nell’ambito dell’autonomia scolastica, che preveda una diversa articolazione del quale il monte ore annuale accumulato verrà fruito o liquidato. In caso di cessazione del rapporto di lavoro al lavoratore sarà corrisposto quanto accantonato a tale titolo. L’impresa è tenuta al rispetto di quanto previsto per ciascun curricolo all’articolo 21 “Adesione e per ciascuna disciplina ai docenti delle scuole legalmente riconosciute potranno essere richieste ore eccedenti l’orario settimanale contrattuale nel limite complessivo di un terzo dello stesso e comunque non superiore a due ore settimanali per le attività di sostegno. A fronte di tale prestazione di ore aggiuntive l’Istituto riconoscerà una pari riduzione di ore in altro periodo dell'anno di attività didattica ovvero giornate di ferie aggiuntive. Le due ore settimanali per attività di sostegno sono ridotte ad una ora per lavoratori con orario settimanale inferiore regolarità alla metà dell’orario settimanale pieno. Resta comunque fermo quanto disposto nel successivo art. 30 sul potenziamento e prolungamento di orariobilateralità” del presente CCRL.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Flessibilità. Con riferimento esclusivo agli insegnanti L’ampiezza delle fasce di scuola maternaflessibilità è di 60 minuti rispetto all’orario ufficiale di inizio e di termine nell’ambito della medesima giornata; entro tali fasce ciascun dipendente potrà scegliere giornalmente l’inizio ed il termine dell’orario di lavoro. Al termine del periodo di allattamento è prevista una flessibilità in ingresso dalle 8 alle 9.30 e con uscita invariata della durata massima di 6 mesi; la decorrenza di tale periodo potrà essere decisa dal dipendente entro il secondo anno di vita del bambino; il periodo di flessibilità non potrà essere frazionato e terminerà improrogabilmente al compimento del secondo anno di vita del bambino; il recupero complessivo dovrà essere effettuato nell’arco del secondo anno di vita del bambino. E’ prevista la possibilità di assentarsi dal lavoro per una o più pause giornaliere complessivamente - nella giornata - per massimo 25 minuti (frazionabili al minuto) dal lunedì al venerdì, digitando alla marcatempo il codice 36 in entrata e in uscita. Tali assenze andranno recuperate all’interno delle fasce di flessibilità al termine della medesima giornata oppure, in alternativa, nell’arco dell’anno solare. Il superamento di detti limiti (25 minuti giornalieri) sarà considerato ritardo e comporterà la corrispondente trattenuta in busta paga. Nei casi di reiterati ritardi, l’azienda potrà ricorrere alla normativa prevista dagli artt.26 e seguenti, CCNL ANIA vigente. In pari data, l’art.4 del verbale di accordo “Controllo accessi e pausa colazione” del 15.3.2002 è abrogato. La flessibilità rimane esclusa individualmente nei giorni di assenza, anche parziale, del Dipendente per: a) mezza giornata di ferie; b) permessi che interessino - anche parzialmente - la fascia di flessibilità all’inizio dell’orario di lavoro ad esclusione dei permessi per donazione sangue (con applicazione dell’orario flessibile in caso di mancata donazione che comporti il rientro in servizio), dei permessi per servizio e dei permessi sindacali che interessino l’inizio dell’orario di lavoro per i quali permane la flessibilità in uscita; c) in via generalizzata, in caso di manifestazioni sindacali (assemblee, scioperi o simili) che interessino - anche parzialmente - la fascia di flessibilità all’inizio dell’orario di lavoro. Il recupero di debiti di flessibilità è consentito, eccetto che nella giornata del venerdì, anche oltre la fascia di flessibilità in uscita, per scorrimento e con il limite massimo delle 10 ore giornaliere di lavoro. La compensazione di flessibilità può essere effettuata nell’arco dell’anno solare. Entro il limite delle 12 ore sarà possibile riportare all’anno successivo eventuali saldi positivi o negativi di flessibilità dell’anno precedente. Le eventuali ulteriori eccedenze per ciascun anno, non sono né monetizzabili se a tempo pienocredito del Dipendente, l'orario settimanale sarà né recuperabili se a debito del medesimo; pertanto, in tale caso formeranno oggetto di 33 ore settimanali qualora l'istituto adotti un regime corrispondente trattenuta da effettuarsi sulle retribuzioni del mese di Marzo dell’anno successivo a quello in cui si è determinata l’eccedenza. Ciò tuttavia non esime tutti i dipendenti dall’obbligo di offrire le proprie prestazioni per le quantità di orario flessibile per far fronte ad esigenze organizzativeprescritte dall’art. Tale flessibilità si realizza 101 del vigente CCNL ANIA. La presenza al lavoro è obbligatoria durante l’orario non compreso nelle fasce di flessibilità. Non sono ammesse compensazioni con il superamento dell'orario contrattualeferie, permessi spettanti in sostituzione delle festività abolite, permessi individuali retribuiti, prestazioni di lavoro straordinario. Eventuali prestazioni di lavoro straordinario vanno effettuate secondo le disposizioni di cui al precedente comma, fino ad un massimo di 4 ore settimanali, per un massimo di 20 settimane l'annosuccessivo capo B). A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'istituto riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario di lavoro. L'Istituto, sentito il Collegio dei docenti, provvederà a comunicare, all'inizio dell'anno scolastico, per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate. Per fare fronte ad esigenze relative alle attività di sostegno, in orario non curricolare, ed alla programmazione didattica, attuata nell’ambito dell’autonomia scolasticaIl personale interno, che preveda una diversa articolazione presta servizio presso gli Uffici di Direzione e che è assoggettato alla osservanza di turni, attua un orario di lavoro articolato secondo gli accordi vigenti. Il Personale esterno osserva l’orario di lavoro previsto dall’art. 101 punto 1, lettera a) del monte ore annuale previsto per ciascun curricolo e per ciascuna disciplina ai docenti delle scuole legalmente riconosciute potranno essere richieste ore eccedenti l’orario settimanale contrattuale nel limite complessivo vigente CCNL ANIA, ferme le precisazioni di un terzo dello stesso e comunque non superiore cui alla “nota a due ore settimanali per le attività di sostegno. verbale” in calce al primo capoverso della lettera A fronte di tale prestazione di ore aggiuntive l’Istituto riconoscerà una pari riduzione di ore in altro periodo dell'anno di attività didattica ovvero giornate di ferie aggiuntive. Le due ore settimanali per attività di sostegno sono ridotte ad una ora per lavoratori con orario settimanale inferiore alla metà dell’orario settimanale pieno. Resta comunque fermo quanto disposto nel successivo art. 30 sul potenziamento e prolungamento di orariodel citato articolo.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale