Flussi informativi e monitoraggio Clausole campione

Flussi informativi e monitoraggio. 1. Il MiC/DGS e le Regioni/Province Autonome aderenti all’Intesa concordano annualmente, all’interno dello stanziamento di risorse FUS destinate in favore delle attività di cui all’articolo 43 “Residenze” di cui al D.M. del 27 luglio 2017, la quota da finalizzare ad attività di coordinamento nazionale (monitoraggio, promozione e comunicazione, incontri, ecc.), sulla base di quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 2 dell’Intesa. Eventuali economie del cofinanziamento Stato, Regioni e Province Autonome, potranno essere destinate ad incrementare tali attività; 2. Le attività svolte saranno oggetto di report e monitoraggio in itinere ed ex post secondo modalità definite tra le Regioni aderenti all’Intesa ed il MIC/DGS. 3. Le Regioni e le Province autonome si impegnano ad acquisire dai titolari delle residenze dati informativi utili ad ogni forma di monitoraggio. 4. Per garantire la massima efficacia della dimensione di rete e dell’azione di concertazione, ed in relazione con quanto previsto all’articolo 9 dell’Intesa, le diverse tappe di attività triennale possono essere accompagnate da incontri tra rappresentanti di Residenze, Regioni, Province autonome, rappresentanti del MiC/DGS, e di altre istituzioni ed organismi nazionali ed internazionali.
Flussi informativi e monitoraggio. 1. Per consentire al Dipartimento il monitoraggio dello stato di realizzazione degli interventi previsti nel progetto, con decorrenza dalla data di avvio delle attività, la Regione deve trasmettere al Dipartimento, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, una relazione semestrale compilando l’apposita “Scheda di monitoraggio” (Allegato 2). 2. La relazione di cui al comma 1 del presente articolo deve essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Dipartimento xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. 3. Le Parti si impegnano, comunque, ad intrattenere un rapporto continuo e diretto al fine di ottimizzare i flussi di informazione indispensabili per un efficace coordinamento. 4. Il Dipartimento si riserva di effettuare verifiche a campione, sulla base di modalità e termini concordati con il Coordinamento delle Regioni, anche attraverso l’analisi di documenti diversi da quelli di cui al comma 1. A seguito dei controlli effettuati, il Dipartimento può inviare alla Regione osservazioni e rilievi, unitamente ad eventuali prescrizioni alle quali la Regione deve uniformarsi.
Flussi informativi e monitoraggio. Le prestazioni specialistiche di approfondimento diagnostico erogate nell’ambito del percorso screening non richiedono prescrizione su modulario del Servizio Sanitario Regionale. Il gestionale screening è lo strumento operativo per il necessario raccordo tra i Centri coinvolti nel percorso screening, in particolare per l’invio dell’utente, per la registrazione delle prestazioni erogate e per la restituzione dell’informazione al Centro screening inviante - utile anche a fini epidemiologici, di monitoraggio e di valutazione del Programma - e per la verifica della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattualmente assunte e la successiva regolamentazione economico-finanziaria. L’ATS Sardegna assicura l’abilitazione del/i Centro/i di 2° livello individuato/i nell’articolo 3 al gestionale screening (Programma informativo Arianna) secondo un livello di accesso adeguato. L’Azienda Ospedaliera Universitaria garantisce la necessaria dotazione hardware, la connettività di rete e, di concerto con il sistema informativo ATS, tutto quanto necessario alla piena operatività del sistema complessivo.
Flussi informativi e monitoraggio. 1. Per consentire al Dipartimento il monitoraggio dello stato di realizzazione della proposta progettuale, con decorrenza dalla data di avvio delle attività, la Regione deve trasmettere: (i) una scheda di monitoraggio intermedia, entro i 30 giorni successivi alla metà della durata delle attività progettuali; (ii) una scheda di monitoraggio finale, entro i 30 giorni successivi alla conclusione delle attività progettuali. Resta inteso che, in caso di un’eventuale proroga di cui all’articolo 2, comma 4, del presente Accordo, è necessario presentare un’ulteriore scheda di monitoraggio, relativa alperiodo di proroga concesso. I dati riportati nelle suddette schede devono riferirsi esclusivamente al presente Accordo. 2. La “Scheda di monitoraggio” di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Dipartimento xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx o con eventuali diverse modalità indicate successivamente dal Dipartimento. 3. Le Parti si impegnano, comunque, ad intrattenere un rapporto continuo e diretto allo scopo di ottimizzare i flussi di informazione indispensabili per un efficace coordinamento. A tal fine, la Regione segnala come referente del presente Accordo il seguente nominativo: Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx. 4. Il Dipartimento si riserva di effettuare eventuali verifiche a campione, sulla base di modalità e termini concordati con il Coordinamento delle Regioni, anche attraverso l’analisi di documenti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo. A seguito dei controlli effettuati, il Dipartimento può inviare alla Regione osservazioni e rilievi, unitamente ad eventuali prescrizioni alle quali la Regione deve uniformarsi.
Flussi informativi e monitoraggio. 1. Al fine di monitorare e valutare lo stato di realizzazione degli interventi previsti nel progetto, con decorrenza dalla data di comunicazione dell’avvenuta registrazione dell’accordo di cui all’articolo 2 comma 1, le attività svolte devono essere oggetto di analitica relazione con cadenza trimestrale da parte della Regione, utilizzando la modulistica di cui all’allegato 2 al presente accordo, da trasmettere al Dipartimento entro trenta giorni dalla scadenza di ogni trimestre. 2. I documenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi con apposita lettera di accompagnamento ed inviati a: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù – Xxx xxxxx Xxxxxxx, x. 0 00000 XXXX. 3. Le parti si impegnano, comunque, a intrattenere un rapporto continuo e diretto al fine di ottimizzare i flussi di informazione indispensabili per un efficace coordinamento. 4. Entro trenta giorni dalla consegna della documentazione di monitoraggio di cui al comma 1, il Dipartimento opererà ogni utile verifica e controllo sulle attività eseguite e i risultati ottenuti, ai sensi del D.P.C.M. del 22 novembre 2010, anche mediante eventuale costituzione di un apposito comitato di verifica interno. 5. Il Dipartimento si riserva di effettuare verifiche a campione, sulla base di modalità e termini concordati con il Coordinamento delle Regioni, anche attraverso l’analisi di documenti diversi da quelli di cui al comma 1. A seguito dei controlli effettuati, il Dipartimento può far pervenire alla Regione osservazioni e rilievi, unitamente ad eventuali prescrizioni alle quali la Regione deve uniformarsi nei tempi stabiliti.
Flussi informativi e monitoraggio. Le prestazioni specialistiche di approfondimento diagnostico erogate nell’ambito del percorso screening non richiedono prescrizione su modulario del Servizio Sanitario Regionale. Il Gestionale Screening, strumento informativo degli screening oncologici, accoglie in modo strutturato tutte le informazioni del Programma; pertanto, gli approfondimenti diagnostici, compresi quelli di anatomia patologia e i relativi esiti, devono essere documentati nel Gestionale screening che funge, oltreché da strumento di raccordo tra tutte le strutture organizzative e i professionisti coinvolti nelle varie fasi di processo, anche da strumento di rendicontazione delle attività svolte, sia dal punto di vista epidemiologico che amministrativo. La ASL di Sassari assicura l'abilitazione al Gestionale screening del/i Centro/i di 2° livello individuato/i nell’articolo 2 del presente Accordo, con un livello di accesso adeguato al profilo professionale, garantendo altresì a proprie spese l’integrazione con i software utilizzati dai Centri dell'AOU di Sassari. I Centri di II livello inseriti nel Programma, secondo indicazioni regionali, dovranno identificare un case manager per la presa in carico degli utenti inviati dal Centro Screening; il case manager è responsabile, inoltre, dell’eventuale invio al terzo livello di riferimento e del ritorno informativo - prestazioni ed esiti - al Centro Screening. L’AOU di Sassari garantisce la necessaria dotazione hardware, la connettività di rete e, di concerto con il sistema informativo della ASL di Sassari, tutto quanto necessario alla piena operatività del sistema complessivo.
Flussi informativi e monitoraggio. 1. Per consentire al Dipartimento il monitoraggio dello stato di realizzazione dei Progetti, con decorrenza dalla data di avvio delle attività, la Regione deve trasmettere al Dipartimento: (i) una scheda di monitoraggio intermedia, entro i 30 giorni successivi alla metà della durata delle attività progettuali; (ii) una scheda di monitoraggio finale, entro i 30 giorni successivi alla conclusione delle attività progettuali. Resta inteso che, in caso di un’eventuale proroga di cui all’art. 2, commi 5 e 6 Bollettino Ufficiale della Xxxxxxx Xxxxxx - x. 00 del 14-2-2022 8911
Flussi informativi e monitoraggio. 1. Le attività svolte saranno oggetto di report e monitoraggio in itinere e ex post secondo modalità, tempistiche e schemi uniformi che saranno successivamente definiti tra le Parti. 2. Le Regioni e le Province autonome si impegnano ad acquisire dai titolari delle Residenze dati informativi utili ad ogni forma di monitoraggio. 3. Per garantire la massima efficacia della dimensione di rete e dell’azione di concertazione, le diverse tappe del progetto saranno accompagnate da incontri tra rappresentanti di Regioni, Province autonome e MiBACT

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  • INFORMAZIONI E CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente Richiesta di Offerta, dello Schema di Contratto e degli altri documenti della procedura di confronto competitivo, potranno essere richiesti alla il Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Le richieste dovranno essere trasmesse in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 8/11. I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno inviati dal RUP in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.

  • Richiesta di informazioni L’Assicurato ha il diritto di richiedere alla Compagnia informazioni in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo ed alle modalità di determinazione della prestazione assicurata. La richiesta può essere effettuata per iscritto all’indirizzo MetLife Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx oppure, attraverso il sito web, all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx cliccando su “Assistenza Clienti”. La Compagnia si impegna a fornire riscontro entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta. L’Assicurato ha inoltre la possibilità di accedere ad un’area riservata, disponibile sul sito web della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx, nella quale visualizzare le informazioni sulla propria Polizza assicurativa.

  • FASCICOLO INFORMATIVO L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: - Scheda Sintetica; - Nota Informativa; - Condizioni di Assicurazione; - Glossario; - Modulo di Proposta.

  • Informazioni aggiuntive Bagaglio In aggiunta a quanto già indicato nel DIP Base, si specifica che la garanzia prevede altresì quanto segue: • con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti; • con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese documentate per l'acquisto di indumenti di prima necessità e generi di uso personale sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo a destinazione dell'Assicurato stesso.

  • INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il concorrente è informato che i dati personali acquisiti ai fini della presente procedura, ivi compresi quelli raccolti in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., verranno trattati esclusivamente e nel rispetto della normativa vigente in materia. Il titolare del trattamento di tali dati è RFI S.p.A. con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1. Di conseguenza, tutti i soggetti partecipanti a qualunque titolo alla presente procedura di gara dichiarano, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione/dichiarazione a cor- redo dell’offerta di aver preso visione dell’Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. In ogni caso il trattamento in questione è effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, eventualmente anche tramite Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e/o soggetti terzi e comunque nel rispetto della normativa vi- gente. L’informativa completa di cui all’art. 13 e all’art. 14 del predetto Regolamento è pubblicata sul sito aziendale, cui si rimanda, all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx– “Regole e documentazione”.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Monitoraggio Il Fornitore si impegna a fornire alla Xx.Xx.Xx. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed evasi e alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti secondo le modalità di seguito indicate. I flussi dovranno essere inviati con cadenza trimestrale entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza. Il flusso concernente gli ordini evasi deve contenere almeno i seguenti campi: - lotto di riferimento - Codice Amministrazione contraente (riferimento alla codifica ministeriale) - codice prodotto; - data e quantitativo del dispositivo consegnato; - data e quantitativo eventuale apparecchiature consegnate a noleggio - numero e data dell’ordinativo di fornitura; - valore economico; - ogni altro eventuale dato utile a Xx.Xx.Xx. per svolgere l’attività di monitoraggio; Il file conterrà un numero di record pari alle tipologie di prodotti ordinati. Ogni file trimestrale dovrà essere nominato con la seguente regola: anno_trimestre_prodotto (esempio file del 4° trimestre del 2018 relativo al prodotto XXX assume come nome file: 2018_04_XXX).

  • Informativa in corso di contratto L’Impresa comunica all’Assicurato le variazioni del Fascicolo Informativo intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet dell’Impresa xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Diritti di informazione Il datore di lavoro è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti nella struttura lavorativa. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge 300/70, il datore di lavoro provvederà ad inviare al domicilio di ciascun telelavoratore copia del CCNL applicato, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità. Eventuali comunicazioni, anche di natura sindacali, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.

  • Informazione 1. L’informazione si propone di xxxxxx sulla trasparenza decisionale e sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli, i comportamenti delle parti. 2. Ciascun Ente fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all’articolo 41 in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro. 3. Gli enti sono tenuti a fornire un’informazione preventiva, facendo pervenire tempestivamente la documentazione necessaria, sulle seguenti materie: a) articolazione dell’orario di lavoro e di servizio; b) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro laddove previsti e delle dotazioni organiche; c) verifica periodica della produttività delle strutture; d) stato dell’occupazione anche a tempo determinato e parziale; e) criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione della mobilità, di innovazione e di sperimentazione gestionale; f) criteri generali riguardanti l’organizzazione del lavoro e le sue modifiche; g) modalità di realizzazione dei progetti e ambito delle professionalità da impiegare nei progetti di telelavoro; h) adozione di forme di lavoro flessibili, di cui all’art. 36, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001; i) bilancio preventivo e consuntivo. j) modalità di gestione delle eventuali eccedenze di personale secondo la disciplina e nei rispetto dei tempi e delle procedure dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001; k) modalità e cadenze delle verifiche ai fini del passaggio dei ricercatori e tecnologi dalla posizione stipendiale in godimento a quella immediatamente successiva. 4. Nelle seguenti materie l’informazione è successiva e ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati: a) attuazione dei programmi di formazione del personale; b) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; c) andamento generale della mobilità del personale; d) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni; e) distribuzione complessiva delle risorse per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi, e per la qualità della prestazione individuale; f) andamento a consuntivo del ricorso al lavoro interinale; g) attuazione delle iniziative relative ai servizi sociali in favore del personale; h) attuazione delle materie oggetto di informazione preventiva. 5. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall’amministrazione consenta la raccolta e l’utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni provvedono a una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore. 6. Non è oggetto di riservatezza l’informazione alle organizzazioni sindacali sui principi e criteri di erogazione dei trattamenti accessori.