Common use of FONDO DI GARANZIA Clause in Contracts

FONDO DI GARANZIA. (art. 51 Cod. Tur.). Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore: a) rimborso del prezzo versato; b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.

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Samples: Compravendita Di Pacchetto/Servizio Turistico, Contratto Di Vendita Del Pacchetto Turistico, Compravendita Di Pacchetto/Servizio Turistico

FONDO DI GARANZIA. (art. 51 Cod. Tur.). Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei turisti consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario del venditore o dell’organizzatore: a) rimborso del prezzo versato; b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99349.

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Samples: Contratto Di Vendita Di Pacchetti Turistici, Proposta Di Compravendita Di Pacchetto/Servizio Turistico, Contratto Di Vendita Di Pacchetti Turistici

FONDO DI GARANZIA. (art. 51 Cod. Tur.). Il E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti che siano in possesso di contrattocui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art.100 Cod. Consumo), provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. all’estero Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 G.U. n. 249 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/9912/10/1999.

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Samples: Contract for the Sale of Tourist Packages, Contratto Di Vendita Di Pacchetti Turistici, Contratto Di Vendita Di Pacchetti Turistici

FONDO DI GARANZIA. (art. 51 Cod. Tur.). Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore:. a) rimborso del prezzo versato; b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.

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Samples: Contratto Di Vendita Del Pacchetto Turistico, Contratto Di Vendita Di Pacchetti Turistici

FONDO DI GARANZIA. (art. 51 Cod. Tur.). Il Fondo Nazionale di Garanzia (art.100 Cod.Cons.) istituito a tutela dei turisti consumatori che siano in possesso di contratto, contratto provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario del venditore o dell’organizzatore: : a) rimborso del prezzo versato; ; b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza349. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.ADDENDUM: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

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Samples: Termini E Condizioni Di Vendita, Termini E Condizioni Di Vendita

FONDO DI GARANZIA. (art. 51 Cod. Tur.). Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono concorre ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita stabi- lita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extra comunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al com- portamento dell’organizzatore.

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Samples: Contratto Di Vendita Di Pacchetti Turistici

FONDO DI GARANZIA. (art. 51 Cod. Tur.). ) Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario del venditore o dell’organizzatore: a) rimborso del prezzo versato; b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DICONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLISERVIZITURISTICI

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Samples: Scheda Di Iscrizione

FONDO DI GARANZIA. (art. 51 Cod. Tur.)) . Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore: a) rimborso del prezzo versato; b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.. ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

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Samples: Contratto Di Vendita Di Pacchetti Turistici

FONDO DI GARANZIA. (art. 51 Cod. Tur.). Il È prevista l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio di Ministri di un Fondo Nazionale nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti che siano in possesso di contrattocui il consumatore può rivolgersi, provvede alle seguenti esigenze ai sensi dell’art. 21 Decr. Legisl. 111/95, in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 21 n. 5 Decr. Legisl. 111/95. ………………….. lì, Firma del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.Cliente (per ricevuta della presente)

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Samples: Contratto Di Compravendita Del Pacchetto Turistico

FONDO DI GARANZIA. (art. 51 Cod. Tur.). Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore: a) rimborso del prezzo versato; b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipularestipula - re, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99. N.B. l’art 51 del codice del turismo, fondo di garanzia sarà abrogato a decorrere dal 30 giugno 2016.

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Samples: Contratto Di Vendita Di Pacchetti Turistici

FONDO DI GARANZIA. (art. 51 Cod. Tur.). Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore: a) rimborso del prezzo versato; b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono concorre ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.

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Samples: Contratto Di Vendita Di Pacchetti Turistici

FONDO DI GARANZIA. (art. 51 Cod. Tur.). Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze esigen- ze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario dell’intermedia- rio o dell’organizzatore: a) rimborso del prezzo versato; b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica economi- ca in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria obbliga- toria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.

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Samples: Contratto Di Vendita Di Pacchetti Turistici

FONDO DI GARANZIA. (art. 51 Cod. Tur.). Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dichiara- to dell’intermediario o dell’organizzatore: a) rimborso del prezzo versato; b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.

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Samples: Contratto Di Vendita Di Pacchetti Turistici

FONDO DI GARANZIA. (art. 51 Cod. Tur.). Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei turisti consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario del venditore o dell’organizzatore: a) rimborso del prezzo versato; ; b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99349.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto Di Vendita Di Pacchetti Turistici

FONDO DI GARANZIA. (art. 51 Cod. Tur.). 1. Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore: a) rimborso del prezzo versato; 2. b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.

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Samples: Contratto Di Vendita Del Pacchetto Turistico

FONDO DI GARANZIA. (art. 51 Cod. Tur.). Il È prevista l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Fondo Nazionale nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti che siano in possesso di contrattocui il Consumatore può rivolgersi, provvede alle seguenti esigenze ai sensi dell’art. 21 Decr.Leg 111/95, in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario del venditore o dell’organizzatore: a) , per la tutela delle seguenti esigenze: - rimborso del prezzo versato; b) versato al suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo fondo sono stabilite col con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato ai sensi dell’ art. 51 Cod21 n. 5 Decr.Leg. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99111/95.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

FONDO DI GARANZIA. (art. 51 Cod. Tur.). Il È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti che siano in possesso di contrattocui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 100 del Cod. Cons.), provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/9923/7/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 G.U. n. 249 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/9912/10/1999.

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Samples: Contratto Di Vendita Di Pacchetti Turistici

FONDO DI GARANZIA. (art. 51 Cod. Tur.). Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei turisti Consumatori che siano in possesso del contratto di contrattoviaggio sottoscritto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatoredella Viaggi nel Mondo: a) rimborso del prezzo versato; b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatoredella Viaggi nel Mondo. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99349.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

FONDO DI GARANZIA. (art. 51 Cod. Tur.). Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore: a) rimborso del prezzo versato; b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.

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Samples: Contratto Di Vendita Di Pacchetti Turistici