FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI E FONDO NAZIONALE DI GARANZIA Clausole campione

FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI E FONDO NAZIONALE DI GARANZIA. La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) è un consorzio di diritto privato costituito nel 1987 su base volontaria e divenuto successivamente obbligatorio. Attualmente, aderiscono al FITD tutte le banche italiane, ad eccezione di quelle di credito cooperativo, nonché le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia, salvo che non partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente. Possono, altresì, aderire al FITD le succursali italiane di banche comunitarie, al fine di integrare la garanzia offerta dal sistema di garanzia del Paese di origine. Lo scopo del FITD è di garantire i depositanti delle banche consorziate, che forniscono le risorse finanziarie necessarie al suo perseguimento. Tale finalità istituzionale si realizza attraverso varie forme di intervento del Fondo nei confronti di banche consorziate sottoposte a procedure di liquidazione coatta amministrativa e di risoluzione nonché mediante interventi alternativi volti a superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto delle consorziate. L’attività del FITD è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento degli Organi nonché da Regolamenti su materie specifiche. La Banca d'Italia, ai sensi dell’art. 96-ter del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria) esercita specifici poteri di vigilanza nei confronti dei sistemi di garanzia dei depositanti. La tutela del FITD si applica a: depositi in conto corrente, depositi vincolati (conti di deposito), certificati di deposito nominativi, libretti di risparmio nominativi e assegni circolari. Il limite di copertura è pari a 100.000 euro per depositante, per singola banca, a prescindere dall’appartenenza allo stesso gruppo bancario. La Banca inoltre aderisce e al Fondo Nazionale di Garanzia (il “Fondo”), istituito dall'art. 15 della Legge 2 gennaio 1991 n. 1 e riconosciuto Sistema di indennizzo” dall'art. 62, comma 1, del Decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415. L’organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal “Regolamento operativo” previsto dall’art. 12, comma 0, xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx 14 novembre 1997, n. 485. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di i...

Related to FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI E FONDO NAZIONALE DI GARANZIA

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).