Le risorse finanziarie Clausole campione

Le risorse finanziarie. 1. Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del Programma Attuativo 2006, trovano riscontro nell’ambito degli strumenti e delle regole che governano la programmazione e la gestione economico-finanziaria degli Enti coinvolti.
Le risorse finanziarie. Il sistema di finanziamento per il 2018 prosegue il percorso intrapreso negli anni precedenti, implementando ulteriormente ed ampliando i criteri allocativi delle risorse, secondo parametri e processi oggettivi di standardizzazione. Per individuare gli standard per ogni azienda è stata utilizzata la popolazione pesata al 31/12/2016, secondo i pesi per la suddivisione del Fondo Sanitario Nazionale 2015. Per il livello dell’assistenza domiciliare integrata è stata considerata la popolazione ultra sessantacinquenne pesata; inoltre è stata individuata la popolazione residente oltre i 500 metri di altitudine alla quale è stato raddoppiato lo standard, in considerazione delle maggiori risorse necessarie per prestare assistenza a fasce di popolazione più difficilmente raggiungibili. Per il livello della prevenzione è stata utilizza la popolazione non pesata, infine per il Pronto soccorso pediatrico è stata utilizzata la popolazione pediatrica sotto i 14 anni. La seguente tabella riporta i dati di popolazione in relazione all’ambito di ciascun ente: Regione ASUI Ts AAS2 AAS3 ASUI Ud AAS5 popolazione secca al 31/12/2016 1.217.936 234.746 250.589 168.719 251.831 312.051 popolazione pesata al 31/12/2016 1.377.468 280.607 286.123 191.940 283.340 335.458 popolazione pesata > 65 al 31/12/2016 785.764 169.814 164.322 110.181 160.068 181.379 pop. pesata al 31/12/2016 oltre 500 m alt. 31.272 27.924 195 3.153 L’individuazione degli standard di riferimento è avvenuta valutando le performance fra le aziende, oppure tramite riferimenti nazionali. In questa prospettiva si è quindi proceduto al graduale riequilibrio, come previsto all’articolo 53 della Legge regionale n. 17 del 16 ottobre 2014. In prima battuta è stato detratto dal Fondo sanitario regionale una quota dello 0,01% ed accantonata tra i fondi sovraziendali da assegnare alle aziende quale quota premiale agganciata al corretto e tempestivo invio dei flussi al ministero. Il finanziamento 2018, ad un primo livello, è ripartito fra le aziende sulla base delle funzioni e della quota procapite. Tale finanziamento ammonta ad euro 2.079.788.620,00 ed è ripartito fra gli enti del SSR per una quota sulla base di attività non dipendenti dalla popolazione e sulla restante quota sulla base della popolazione pesata. Le attività riconosciute, con riferimento a parametri oggettivi, non dipendenti dalla popolazione, sono evidenziate come segue: - Complessità al 10%; - Tariffato 7% per attività universitaria; - Pronto soccorso; - Cent...
Le risorse finanziarie. Con la delibera di Giunta Regionale n. 882 del 22/05/07 di proposta dei quadri strategici degli APQ la Regione Campania ha definito la programmazione delle risorse FAS e dei relativi APQ, tra i quali un unico APQ per le azioni di sistema, per il periodo 2006/2009. Con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1999 del 30 novembre 2006 la Regione Campania ha destinato lo 0,50 % delle risorse ad essa assegnate, pari a 2.920.488,48 euro al netto delle risorse premiali, dalla deliberazione del CIPE del 22 marzo 2006, n. 3, avente ad oggetto “Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate– rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2006-2009 (Legge Finanziaria 2006), per azioni di sistema, ovvero azioni di carattere innovativo finalizzate all’efficace raggiungimento degli obiettivi degli APQ e di attività preparatorie, di sorveglianza, di valutazione e di controllo. Precedentemente la Regione Campania aveva destinato, al fine di garantire un adeguato sostegno alla manovra di programmazione delle risorse FAS 2005, l’utilizzo integrale della disponibilità prevista al punto 4.5 della deliberazione del CIPE n. 35/2005, che l’area di coordinamento Programmazione, Piani e Programmi doveva destinare a specifiche azioni di carattere innovativo, da definire in raccordo con le competenti strutture dell’Amministrazione Regionale, finalizzate a promuovere i processi organizzativi e conoscitivi necessari all’efficace raggiungimento degli obiettivi strategici ed alla maggiore efficienza delle attività preparatorie, di sorveglianza, di valutazione e di controllo. Con il documento per la strategia settoriale la Regione Campania, approvato con DGR n. 1243/05, ha programmato l’utilizzo di parte delle risorse di cui al punto 4.5 della delibera CIPE 35/2005. Le risorse finanziarie per l’attuazione del programma di azioni oggetto dell’APQ Azioni di Sistema ammontano a complessivi € 6.403.407,80 (al netto di 250.000,00, rientranti nell’assegnazione della delibera CIPE 35/05, già impegnati nell’APQ “Sviluppo Locale”) così articolate: DELIBERE CIPE DELIBERE GIUNTA REGIONALE IMPORTI Delibera CIPE 35/2005–punto 4.5 DGR n. 1243/05 € 3.482.919,32 Delibera CIPE 3/2006–punto 3.5 DGR n. 1999/06 € 2.920.488,48 La regione Campania ha puntato fortemente alla unitarietà della programmazione quale modalità atta a perseguire il principio di concentrazione delle risorse. Ha puntato altresì a rafforzare la governance unitaria regionale come modalità per coordinare e potenziare il sis...
Le risorse finanziarie. Per lo svolgimento delle attività in presenza relative al presente accordo saranno utilizzate le risorse iscritte annualmente sotto i centri di responsabilità amministrativa di ciascun Ufficio scolastico regionale. Per lo svolgimento delle attività on line e per la predisposizione di materiali, da realizzare con la collaborazione dell’Indire, saranno utilizzate, altresì, risorse finanziarie assegnate all’Amministrazione centrale. I relativi fabbisogni potranno essere programmati nel tempo, tenuto conto della scansione dell’anno scolastico e delle domande presentate dagli interessati e assegnati, oltre che nel presente esercizio finanziario, nel successivo, in relazione alla complessità degli interventi e al numero dei partecipanti. Poiché, peraltro, dette iniziative rientrano nelle priorità indicate dalla Direttiva n.47/2004, sarà cura delle contrattazioni integrative territoriali assicurare la massima partecipazione possibile del personale interessato alle iniziative.
Le risorse finanziarie. 1. Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del Programma Attuativo 2006 trovano ri- scontro nell’ambito degli strumenti e delle regole che governano la programmazione e la ge- stione economico-finanziaria degli Enti coinvolti.
Le risorse finanziarie. 1. Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del Programma Attua- tivo 2005 – Piano di Zona 2005/2007, trovano riscontro nell’ambito degli strumenti e delle regole che governano la programmazione e la gestione economico-finanziaria degli Enti coinvolti.
Le risorse finanziarie. MENO PIU’
Le risorse finanziarie. Come meglio specificato nell’apposita sezione dell’analisi di contesto dedicata all’analisi della spesa, il Welfare dell’ambito territoriale è principalmente sostenuto dai Comuni con risorse proprie, dalla compartecipazione dell’utenza e dalle fonti di finanziamento del Piano di Zona. In particolare, si tratta di: - Fonti di finanziamento europei, quali il Fondo Sociale Europeo (FSE), il Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI). - Fonti di finanziamento nazionali, quali il Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), il Fondo Nazionale non autosufficienza (FNA), il fondo per il Dopo di Noi, il Fondo per la povertà e la lotta all’esclusione sociale, fondo nazionale per l’accesso dell’abitazione in locazione, etc... - Fonti di finanziamento regionali, quali il Fondo sociale regionale (FSR), il Fondo sanitario regionale, fondo emergenza abitativa, risorse a supporto degli interventi a contrasto del gioco d’azzardo patologico, i fondi a supporto del trasporto scolastico e dell’assistenza educativa scolastica per gli studenti con disabilità delle scuole secondarie di II grado. - Fonti di finanziamento da Enti privati, quali fondi a supporto di progettualità sociali e nel campo della povertà erogati dalla Fondazione Comunitaria Ticino Olona, fondi da Fondazioni o altri Enti privati per la realizzazione di progetti innovativi e sperimentazioni. Quanto alla programmazione delle risorse finanziarie da impiegare per l’attuazione del Piano di Zona 2021-2023, per tutti gli obiettivi ed interventi è stato indicato il canale di finanziamento e in molti casi si tratta di un mix tra canali e modalità di finanziamento diversi tra loro. A supporto della programmazione delle risorse Regione Lombardia ha sviluppato un sistema informativo sociale regionale con lo scopo di rendere disponibili elementi utili per la programmazione e il suo sviluppo nel tempo. In particolare per i fondi nazionali e regionali è richiesto l’invio di flussi di rendicontazione e la puntuale e corretta trasmissione dei dati costituisce “debito informativo”, condizione per il riparto e l’erogazione delle risorse.
Le risorse finanziarie. Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del Programma Attuativo 2006, trovano riscontro nell’ambito degli strumenti e delle regole che governano la programmazione e la gestione economico-finanziaria degli Enti coinvolti. In particolare, per quanto concerne il Programma attuativo 2006, le risorse sono allocate nei rispettivi bilanci di esercizio, che, ove necessario e nel rispetto della normativa di riferimento, saranno progressivamente adeguati sia all’effettivo fabbisogno che emergerà in sede di realizzazione delle azioni e degli interventi del Programma, sia all’andamento delle entrate (contribuzione degli utenti, finanziamenti specifici, entrate derivanti da trasferimenti e dalla fiscalità locale). La spesa del Programma attuativo 2006 viene evidenziata dalle seguenti tabelle (allegate): - Tabella 3.A Spese dei Comuni della Zona - Tabella 3.B Entrate dei Comuni della Zona - Griglia di rilevazione della spesa socio-sanitaria a carico del Fondo sanitario regionaleLe parti concordano che le risorse di cui alla Legge Regionale n° 2/03, art.67 - anno 2006 siano trasferite al Comune di Scandiano; Per quanto concerne l’esercizio 2006, si subordina la realizzazione degli obiettivi e degli interventi all’effettiva assegnazione delle risorse statali, regionali e provinciali.

Related to Le risorse finanziarie

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;