Le risorse finanziarie Clausole campione

Le risorse finanziarie. 1. Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del Programma Attuativo 2006, trovano riscontro nell’ambito degli strumenti e delle regole che governano la programmazione e la gestione economico-finanziaria degli Enti coinvolti. 2. In particolare, per quanto concerne il Programma attuativo 2006, le risorse sono allocate nei rispettivi bilanci di esercizio, che, ove necessario e nel rispetto della normativa di riferimento, saranno progressivamente adeguati sia all’effettivo fabbisogno che emergerà in sede di realizzazione delle azioni e degli interventi del Programma, sia all’andamento delle entrate (contribuzione degli utenti, finanziamenti specifici, entrate derivanti da trasferimenti e dalla fiscalità locale). 3. La spesa del Programma attuativo 2006 viene evidenziata dalle seguenti tabelle (allegate): - Tabella 3.A Spese dei Comuni della Zona - Tabella 3.B Entrate dei Comuni della Zona - Griglia di rilevazione della spesa socio-sanitaria a carico del Fondo sanitario regionale - Tabella programma attuativo Altri Enti. 4. Il bilancio e' cosi' costituito: spesa sociale a carico dei comuni Euro 43.962.061; spesa a carico della AUSL Euro 24.024.978,46; spesa a carico della Provincia di Reggio Emilia per la realizzazione di programmi provinciali (non esclusiva della Zona Sociale) Euro 116.470. 5. Le parti concordano che le risorse del Fondo provinciale minori, ex l.r. 2/03, art.67 - anno 2006 siano trasferite a ciascuno dei Comuni della Zona di Reggio Xxxxxx. 6. Per quanto concerne l’esercizio 2006, si subordina la realizzazione degli obiettivi e degli interventi all’effettiva assegnazione delle risorse statali, regionali e provinciali.
Le risorse finanziarie. 1. Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del Programma Attua- tivo 2005 – Piano di Zona 2005/2007, trovano riscontro nell’ambito degli strumenti e delle regole che governano la programmazione e la gestione economico-finanziaria degli Enti coinvolti. 2. In particolare, per quanto concerne il Programma Attuativo 2005, le risorse son allocate nei rispettivi bilanci di esercizio che, ove necessario e nel ri- spetto della normativa di riferimento, saranno progressivamente adeguati sia all’effettivo fabbisogno che emergerà in sede di realizzazione delle azioni e degli interventi del Programma, sia all’andamento delle entrate (contribuzio- ne degli utenti, finanziamenti specifici, entrate derivanti da trasferimenti e dalla fiscalità locale). 3. Alla realizzazione della spesa del Programma Attuativo 2005 di complessivi Euro 14.563.836 (spese correnti), come riassunta nella tabella 3A allegata, concorrono risorse provenienti da finanziamenti statali, regionali, provinciali, comunali, dell’Azienda USL e ripartite a titolo indicativo nei termini seguenti: a. Fondi statali e regionali da finalizzare al presente Piano, anno 2005 (LR 2/03 e L. 328/00): Euro 1.264.281 b. Fondi provinciali di cui alle competenze della legge 00/00 (Xxxxx xx- xxxx): Euro 114.636 c. Trasferimenti provinciali per programma provinciale per la program- mazione di politiche di accoglienza e tutela dell’infanzia e dell’adolescenza: Euro 12.945 d. Trasferimenti provinciali per programma provinciale di promozione e sviluppo degli Uffici di Piano: Euro 9.190 e. Compartecipazioni da utenti: Euro 2.084.713 f. Fondi Comunali: Euro 5.612.855 g. Entrate SSN: Euro 550.818 h. Spesa socio-sanitaria a carico del FSR, al netto delle Entrate SSN: Euro 4.719.984 i. Altre entrate Euro: 194.414 4. Le parti concordano che le risorse provinciali, di cui ai punti b e c, per l’esercizio 2005 siano trasferite all’Azienda USL – Distretto di Montecchio Xxxxxx, mentre le risorse provinciali relative al punto d siano trasferite al Co- mune di Bibbiano quale Ente Capofila del Piano Sociale di Zona. 5. Si subordina la realizzazione degli obiettivi e degli interventi all’effettiva as- segnazione delle risorse statali, regionali e provinciali.
Le risorse finanziarie. Il sistema di finanziamento per il 2018 prosegue il percorso intrapreso negli anni precedenti, implementando ulteriormente ed ampliando i criteri allocativi delle risorse, secondo parametri e processi oggettivi di standardizzazione. Per individuare gli standard per ogni azienda è stata utilizzata la popolazione pesata al 31/12/2016, secondo i pesi per la suddivisione del Fondo Sanitario Nazionale 2015. Per il livello dell’assistenza domiciliare integrata è stata considerata la popolazione ultra sessantacinquenne pesata; inoltre è stata individuata la popolazione residente oltre i 500 metri di altitudine alla quale è stato raddoppiato lo standard, in considerazione delle maggiori risorse necessarie per prestare assistenza a fasce di popolazione più difficilmente raggiungibili. Per il livello della prevenzione è stata utilizza la popolazione non pesata, infine per il Pronto soccorso pediatrico è stata utilizzata la popolazione pediatrica sotto i 14 anni. La seguente tabella riporta i dati di popolazione in relazione all’ambito di ciascun ente: Regione ASUI Ts AAS2 AAS3 ASUI Ud AAS5 popolazione secca al 31/12/2016 1.217.936 234.746 250.589 168.719 251.831 312.051 popolazione pesata al 31/12/2016 1.377.468 280.607 286.123 191.940 283.340 335.458 popolazione pesata > 65 al 31/12/2016 785.764 169.814 164.322 110.181 160.068 181.379 pop. pesata al 31/12/2016 oltre 500 m alt. 31.272 27.924 195 3.153 L’individuazione degli standard di riferimento è avvenuta valutando le performance fra le aziende, oppure tramite riferimenti nazionali. In questa prospettiva si è quindi proceduto al graduale riequilibrio, come previsto all’articolo 53 della Legge regionale n. 17 del 16 ottobre 2014. In prima battuta è stato detratto dal Fondo sanitario regionale una quota dello 0,01% ed accantonata tra i fondi sovraziendali da assegnare alle aziende quale quota premiale agganciata al corretto e tempestivo invio dei flussi al ministero. Il finanziamento 2018, ad un primo livello, è ripartito fra le aziende sulla base delle funzioni e della quota procapite. Tale finanziamento ammonta ad euro 2.079.788.620,00 ed è ripartito fra gli enti del SSR per una quota sulla base di attività non dipendenti dalla popolazione e sulla restante quota sulla base della popolazione pesata. Le attività riconosciute, con riferimento a parametri oggettivi, non dipendenti dalla popolazione, sono evidenziate come segue: - Complessità al 10%; - Tariffato 7% per attività universitaria; - Pronto soccorso; - Cent...
Le risorse finanziarie. Come meglio specificato nell’apposita sezione dell’analisi di contesto dedicata all’analisi della spesa, il Welfare dell’ambito territoriale è principalmente sostenuto dai Comuni con risorse proprie, dalla compartecipazione dell’utenza e dalle fonti di finanziamento del Piano di Zona. In particolare, si tratta di: - Fonti di finanziamento europei, quali il Fondo Sociale Europeo (FSE), il Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI). - Fonti di finanziamento nazionali, quali il Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), il Fondo Nazionale non autosufficienza (FNA), il fondo per il Dopo di Noi, il Fondo per la povertà e la lotta all’esclusione sociale, fondo nazionale per l’accesso dell’abitazione in locazione, etc... - Fonti di finanziamento regionali, quali il Fondo sociale regionale (FSR), il Fondo sanitario regionale, fondo emergenza abitativa, risorse a supporto degli interventi a contrasto del gioco d’azzardo patologico, i fondi a supporto del trasporto scolastico e dell’assistenza educativa scolastica per gli studenti con disabilità delle scuole secondarie di II grado. - Fonti di finanziamento da Enti privati, quali fondi a supporto di progettualità sociali e nel campo della povertà erogati dalla Fondazione Comunitaria Ticino Olona, fondi da Fondazioni o altri Enti privati per la realizzazione di progetti innovativi e sperimentazioni. Quanto alla programmazione delle risorse finanziarie da impiegare per l’attuazione del Piano di Zona 2021-2023, per tutti gli obiettivi ed interventi è stato indicato il canale di finanziamento e in molti casi si tratta di un mix tra canali e modalità di finanziamento diversi tra loro. A supporto della programmazione delle risorse Regione Lombardia ha sviluppato un sistema informativo sociale regionale con lo scopo di rendere disponibili elementi utili per la programmazione e il suo sviluppo nel tempo. In particolare per i fondi nazionali e regionali è richiesto l’invio di flussi di rendicontazione e la puntuale e corretta trasmissione dei dati costituisce “debito informativo”, condizione per il riparto e l’erogazione delle risorse.
Le risorse finanziarie. Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del Programma Attuativo 2006, trovano riscontro nell’ambito degli strumenti e delle regole che governano la programmazione e la gestione economico-finanziaria degli Enti coinvolti. In particolare, per quanto concerne il Programma attuativo 2006, le risorse sono allocate nei rispettivi bilanci di esercizio, che, ove necessario e nel rispetto della normativa di riferimento, saranno progressivamente adeguati sia all’effettivo fabbisogno che emergerà in sede di realizzazione delle azioni e degli interventi del Programma, sia all’andamento delle entrate (contribuzione degli utenti, finanziamenti specifici, entrate derivanti da trasferimenti e dalla fiscalità locale). La spesa del Programma attuativo 2006 viene evidenziata dalle seguenti tabelle (allegate): - Tabella 3.A Spese dei Comuni della Zona - Tabella 3.B Entrate dei Comuni della Zona - Griglia di rilevazione della spesa socio-sanitaria a carico del Fondo sanitario regionaleLe parti concordano che le risorse di cui alla Legge Regionale n° 2/03, art.67 - anno 2006 siano trasferite al Comune di Scandiano; Per quanto concerne l’esercizio 2006, si subordina la realizzazione degli obiettivi e degli interventi all’effettiva assegnazione delle risorse statali, regionali e provinciali.
Le risorse finanziarie. Per lo svolgimento delle attività in presenza relative al presente accordo saranno utilizzate le risorse iscritte annualmente sotto i centri di responsabilità amministrativa di ciascun Ufficio scolastico regionale. Per lo svolgimento delle attività on line e per la predisposizione di materiali, da realizzare con la collaborazione dell’Indire, saranno utilizzate, altresì, risorse finanziarie assegnate all’Amministrazione centrale. I relativi fabbisogni potranno essere programmati nel tempo, tenuto conto della scansione dell’anno scolastico e delle domande presentate dagli interessati e assegnati, oltre che nel presente esercizio finanziario, nel successivo, in relazione alla complessità degli interventi e al numero dei partecipanti. Poiché, peraltro, dette iniziative rientrano nelle priorità indicate dalla Direttiva n.47/2004, sarà cura delle contrattazioni integrative territoriali assicurare la massima partecipazione possibile del personale interessato alle iniziative.
Le risorse finanziarie. MENO PIU’

Related to Le risorse finanziarie

  • Risorse finanziarie Le Parti si danno atto che le risorse alle quali si potrà attingere per il finanziamento delle attività previste dalla convenzione saranno quelle previste nei quadri economici di progetto e di competenza del Comune di Fasano ovvero le risorse derivanti da fondi finalizzati nazionali ed europei destinati agli interventi concordati. Le attività saranno svolte da ASSET nell’ambito delle proprie finalità istituzionali derivanti dall’attuazione della legge regionale n. 41/2017 e quindi senza ulteriori oneri per il Comune di Fasano oltre le eventuali somme effettivamente impegnate e preventivamente concordate per compensi professionali, per servizi di ingegneria ed altre spese propedeutiche e necessarie alla progettazione o per i servizi specialistici strettamente connessi all’attuazione della presente convenzione. Per le attività previste all’art. 3 della Convenzione, il Comune di Fasano concorderà con ASSET le somme da impegnare per servizi di ingegneria, eventuali consulenze esterne e spese di progettazione da inserire nei quadri economici di progetto; nel caso fossero necessarie prestazioni professionali specialistiche ovvero saggi, prove, rilievi, misurazioni ovvero altri servizi di ingegneria, durante l'esecuzione o al termine delle opere, per il calcolo degli onorari, si farà riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (c.d. decreto Parametri) come indicato dall’art. 24, comma 8, del Codice Appalti applicando opportuni ribassi percentuali in caso di affidamenti diretti sottosoglia. I servizi e le prestazioni professionali saranno affidati a cura e sotto la responsabilità di ASSET e saranno fatturati direttamente all’Agenzia. Le spese sostenute dall’ASSET saranno rimborsate dal Comune di Fasano nei termini ed alle condizioni indicate nelle Premesse della presente Convenzione. Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

  • Tracciabilità flussi finanziari Le parti: - La Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. - Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

  • TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .

  • Copertura finanziaria 1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomilamila/00) ed è assicurata dalle seguenti risorse: a) Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015): euro 3.760.000,00 b) POR FESR: euro 650.000 c) POR FSE: euro 305.514,40 d) PSR FEASR: euro 900.000 e) Risorse regionali: euro 1.884.485,60

  • Tracciabilità dei flussi finanziari Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

  • Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle imprese. 2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga: a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 7; b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato; c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010; e) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento; f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n.136/10). g) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) attribuito alla presente procedura; 3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale: a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa; b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa; c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 4. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. 5. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 6. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

  • Dotazione finanziaria Le risorse disponibili per la realizzazione di interventi afferenti alla presente Direttiva ammontano ad un totale di Euro 500.000,00 a valere sulle risorse assegnate alla Regione del Veneto con Delibera CIPE (ora CIPESS) n. 39 del 28/07/2020 di cui alla DGR n. 241/2021, così distribuite: Percorsi di Ricollocazione collettiva Fonte di finanziamento Annualità Totale Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2022 € 300.000,00 Il contributo massimo riconoscibile per destinatario di ciascun progetto è pari a Euro 4.645,00. Nella scelta della combinazione delle diverse attività di ogni progetto si dovrà pertanto tenere in considerazione questo massimale di costo/destinatario, a pena di inammissibilità del progetto. Le risorse saranno liquidate, in analogia a quanto previsto per gli interventi finanziati a valere del Fondo Sociale Europeo, secondo le disposizioni di cui al Testo Unico dei Beneficiari vigente (rif. to DGR n. 670 del 28/04/2015 e s.m.i. - versione in vigore DDR. n. 38 del 18/09/2020). Nell’ambito della presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l’erogazione di una prima anticipazione per un importo non superiore al 60%. Ai fini di ottenere l’anticipazione prevista, il beneficiario dovrà produrre, in base alle disposizioni di cui alla DGR n. 670/2015 e s.m.i. (versione in vigore DDR n. 38 del 18/09/2020), idonea garanzia fideiussoria, secondo il modello che verrà definito dalle strutture regionali, a copertura almeno dell’importo richiesto a titolo di anticipazione. Qualora se ne ravvisasse la necessità, la dotazione finanziaria potrà essere integrata con ulteriori risorse. È data facoltà al Direttore della Direzione Lavoro di prevedere ulteriori rifinanziamenti della Direttiva, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto. 2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono . 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’A.S.L. Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m. 4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m. 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla A.S.L. Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa. 7. L’A.S.L. Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m. 8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L. Roma 1, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’A.S.L. Roma 1 richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

  • Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 136/2010 l’Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. 3. L’Affidatario, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. 4. L’Affidatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. 5. L’Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISPRA e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. 6. L’ISPRA verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. 7. Al fine di consentire alla stazione appaltante di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali, l’Affidatario si obbliga a trasmettere all’ISPRA, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. 8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Affidatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Affidatario non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.