Liquidazione coatta amministrativa Clausole campione

Liquidazione coatta amministrativa. E’ l’equivalente del fallimento, dal quale differisce perché è decisa e sottoposta al controllo del potere esecutivo e non ad autorità giudiziaria. Alla liquidazione coatta si ricorre nei casi previsti dalla legge, tra cui quello di dissesto dell'impresa assicuratrice. L'organo del potere esecutivo competente è il ministero dell'industria, coadiuvato dall'IVASS. La liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice, disciplinata dalla legge fallimentare e dalle leggi speciali sulle assicurazioni, è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.
Liquidazione coatta amministrativa. Nell'esercizio della delega per la riforma della liquidazione coatta amministrativa, il Governo si attiene, conformemente ai principi enunciati nell’articolo 2, ai seguenti criteri direttivi:
Liquidazione coatta amministrativa è l'equivalente del fallimento, dal quale differisce perché è decisa e sottoposta al controllo del potere esecutivo e non dell'autorità giudiziaria. Alla liquidazione coatta si ricorre nei casi previsti dalla legge, tra cui quello di dissesto dell'impresa assicuratrice. L'organo del potere esecutivo competente è il Ministero dell'Industria, coadiuvato dall'I.S.V.A.P.. La liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice, disciplinata dalla legge fallimentare e dalle leggi speciali sulle assicurazioni, è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.
Liquidazione coatta amministrativa. Nell’ipotesi in cui le irregolarità o le violazioni siano di eccezionale gravità, il Ministero dell’Economia e delle Finanze può disporre la liquidazione coatta amministrativa della SIM, su proposta di Banca d’Italia o di CONSOB, nell’ambito delle rispettive competenze (cfr. art. 57 del TUF). La procedura si svolge sotto l’esclusiva direzione di Banca d’Italia e trovano applicazione le stesse norme che disciplinano la liquidazione coatta delle banche (cfr., tra gli altri, gli artt. 80, comma da 3 a 6, 81, 82 del TUB). La tutela degli investitori è assicurata dalle norme di vigilanza prudenziale e, altresì, dall’adesione obbligatoria ad un sistema di indennizzo riconosciuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentite Banca d’Italia e CONSOB (cfr. art. 59 TUF). L’adesione al sistema di indennizzo a tutela degli investitori, che costituisce una condizione per il rilascio dell’autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento di cui all’art. 19 del TUF, consente di offrire agli investitori un indennizzo nell’ipotesi in cui la SIM risulti incapace di soddisfare le ragioni di credito. Costituisce sistema di indennizzo il soggetto di natura privatistica, avente personalità giuridica eventualmente espressa anche in forma di società consortile, costituito per la tutela di crediti vantati nei confronti delle imprese e degli intermediari (cfr. art. 1 d.m. del 14 Novembre 1997 n. 485). Il sistema di indennizzo rimborsa i crediti, rappresentati da somme di denaro e da strumenti finanziari derivanti da operazioni di investimento, vantati dagli investitori nei confronti di: ▪ banche italiane, società di intermediazione mobiliare, intermediari finanziari e di loro succursali comunitarie; ▪ succursali insediate in Italia di banche estere e imprese di investimento che aderiscono al sistema di indennizzo, limitatamente all’attività svolta in Italia; e ▪ agenti di cambio (cfr. art. 3 d.m. del 14 Novembre 1997 n. 485). I criteri e le modalità di rimborso sono definiti dal regolamento operativo del sistema di indennizzo (cfr. art. 2, comma 4, d.m. del 14 Novembre 1997 n. 485). La SIM è soggetta alle disposizioni volte alla prevenzione di fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (cfr. D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, da ultimo modificato dal D.Lgs. del 25 maggio 2017 n. 90 di recepimento della direttiva UE 2015/849 e regolamentazione di attuazione ). In particolare, Equita SIM è tenuta all’assolvimento, tra l’altro, degli obblighi di...
Liquidazione coatta amministrativa. La liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile, è una procedura parafallimentare.Viene disposta a seguito di insolvenza dichiarata dal giudice, o di un significativo squilibrio patrimoniale, e comporta di solito la liquidazione dei beni societari per soddisfare la classe creditoria senza ledere il principio della par-condicio creditorum. Qualora le attività della società, anche se quest'ultima si trovi' in stato di liquidazione, risultino insufficienti per il pagamento dei debiti, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società può disporre la liquidazione coatta amministrativa. Sono tuttavia soggette al fallimento le società cooperative che hanno per oggetto una attività commerciale, salve le disposizioni delle leggi speciali. La disciplina della liquidazione coatta amministrativa è contenuta in parte nella legge fallimentare, in parte in numerose leggi speciali.
Liquidazione coatta amministrativa. Art. 245. (Liquidazione coatta amministrativa)
Liquidazione coatta amministrativa. Per determinate categorie di imprese sottoposte alla vigilanza dello Stato, in ragione della particolare importanza collettiva che riveste la loro attività (quali banche, assicurazioni, società cooperative...), singole leggi prevedono l'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa. Di regola tali imprese sono sottratte al fallimento, ma alcune sono assoggettabili sia all'una che all'altra procedura.
Liquidazione coatta amministrativa. Titolo VIII (artt. 317 – 321) Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali

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