Formato dei documenti informatici Clausole campione

Formato dei documenti informatici. I documenti informatici prodotti dall'Amministrazione, indipendentemente dal software utilizzato, prima della loro sottoscrizione con firma elettronico/digitale, sono convertiti in uno dei formati standard previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire la loro inalterabilità durante le fasi di accesso e conservazione e l'immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura (vedi Parte seconda. Manuale di Conservazione).
Formato dei documenti informatici. 1. I documenti informatici prodotti dall’Amministrazione, indipendentemente dal software utilizzato, prima della loro sottoscrizione con firma digitale, sono convertiti in formati standard al fine di garantire la leggibilità per altri sistemi e la non alterabilità durante le fasi di accesso e conservazione e l’immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura. 2. I formati standard adottati dall’Amministrazione sono quelli previsti all’allegato 2 del DPCM 3 dicembre 2013, di cui verranno recepiti gli aggiornamenti periodici emessi con delibera dall’Agenzia per l’Italia digitale. 3. I metadati associati al documento informatico sono quelli prescritti dall’allegato 5 del DPCM 3 dicembre 2013 per il documento informatico amministrativo ai sensi degli articoli 9 e 19 delle regole tecniche per il protocollo informatico di cui al DPCM 31 ottobre 2000 e descritti nella Circolare AIPA del 7 maggio 2001, n.28.
Formato dei documenti informatici. Attualmente il Comune non produce documenti informatici, ma il sistema adottato garantisce la conversione dei medesimi in uno dei formati standard (PDF.A) previsti dalla normativa vigente in materia di conservazione e l'immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura. I documenti ricevuti in un formato diverso da quelli prescritti dal presente manuale, se sottoscritti con firma digitale possono essere recepiti dal sistema e convertiti in una dei formati standard previsti. In caso di migrazione dei documenti informatici la corrispondenza fra il formato originale e quello migrato è garantita dal responsabile del servizio archivistico in veste di pubblico ufficiale
Formato dei documenti informatici. I documenti informatici prodotti dall'Azienda Zero - quali rappresentazioni informatiche di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art. 1, lett. p) del CAD, indipendentemente dal software utilizzato per la loro formazione, prima della loro sottoscrizione con firma elettronico/digitale, sono convertiti in uno dei formati standard previsti dalla normativa vigente in materia di conservazione, al fine di garantire la loro inalterabilità durante le fasi di accesso e conservazione, nonché l'immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura. I file trasmessi all’Azienda Zero devono pervenire nei formati standard previsti dalla normativa vigente e coerenti con le regole tecniche del documento informatico e del sistema di gestione documentale. I formati ammessi sono: PDF-PDF/A (estensione .pdf), TIFF (estensione .tif), JPG (estensione jpg/.jpeg); TESTO (estensione .txt); Office Open XML - OOXML (estensione .docx, .xlsx, .pptx - standard ISO/IEC DIS 29500); Open Document Format - ODF (estensione .ods, .odp,odg, .odb - standard ISO/IEC DIS 26300); XML (estensione .xml); infine, in caso di file firmati digitalmente, i formati PDF/PAdES, .p7m e, se marcati temporalmente, .m7m e .tsd.
Formato dei documenti informatici. I documenti informatici prodotti dall'Amministrazione, indipendentemente dal software utilizzato, prima della loro sottoscrizione con firma digitale, sono convertiti in uno dei formati standard (TIFF, XML, PDF-A, PDF) previsti dalla normativa vigente in materia di conservazione, al fine di garantire la loro inalterabilità durante le fasi di accesso e conservazione e l'immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura. I documenti ricevuti in un formato diverso da quelli prescritti dal presente manuale, se sottoscritti con firma digitale sono recepiti dal sistema e convertiti in uno dei formati standard previsti. In caso di migrazione dei documenti informatici la corrispondenza fra il formato originale e quello migrato è garantita dal Responsabile del Servizio che in veste di pubblico ufficiale svolge le funzioni di Responsabile della Conservazione, come indicato nel piano di conservazione (Allegato n. 14).
Formato dei documenti informatici. I documenti informatici dell’Amministrazione sono prodotti mediante applicativi di videoscrittura o text editor che soddisfano i requisiti di leggibilità, interscambiabilità, non alterabilità, immutabilità nel tempo del contenuto e della forma, prediligendo i formati PDF, XML e TIFF. I documenti informatici redatti dall’Amministrazione con altri prodotti di text editor, prima della loro sottoscrizione con firma digitale, sono convertiti in uno dei formati standard (PDF, XML e TIFF) previsti dalla normativa vigente in materia di archiviazione, al fine di garantirne la leggibilità con altri sistemi, la non alterabilità durante le fasi di accesso e conservazione e l’immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura.
Formato dei documenti informatici. 1. I documenti informatici prodotti dall’Azienda indipendentemente dal software utilizzato, prima della loro sottoscrizione con firma digitale, sono convertiti in uno dei formati standard previsti dalla normativa vigente in materia di conservazione (allegato n. 2), al fine di garantire la loro inalterabilità durante le fasi di accesso e conservazione, nonché l’immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura.
Formato dei documenti informatici. I documenti informatici prodotti dall’Amministrazione - quali rappresentazioni informatiche di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art. 1, lett. p, del CAD - indipendentemente dal software utilizzato, prima della loro sottoscrizione con firma digitale sono convertiti in uno dei formati standard previsti dalla normativa vigente in materia di conservazione (PDF, PDF-A, XML, etc). In particolare il formato PDF-A è previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione, al fine di garantire la loro non alterabilità durante le fasi di accesso e conservazione e l'immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura. I documenti informatici firmati digitalmente (dal Responsabile del procedimento o da suo delegato con potere di firma) dovranno contenere la seguente dicitura: “Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate”. Nell’Allegato n. 3 al presente Manuale vengono riportati tutti gli utenti dell’Ente in possesso della firma digitale. I documenti ricevuti in un formato diverso da quelli prescritti dal presente manuale, se sottoscritti con firma digitale sono recepiti dal sistema e mantenuti e archiviati nel loro formato originale.
Formato dei documenti informatici. I documenti informatici prodotti dall'Amministrazione, indipendentemente dal software utilizzato, prima della loro sottoscrizione con firma elettronico/digitale, sono convertiti in uno dei formati standard previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire la loro inalterabilità durante le fasi di accesso e conservazione e l'immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura. Il Comune di Scandiano adotta i formati standard indicati dal DPCM 03/12/2013.