Formazione continua. 1. La formazione professionale in pediatria, complementare e continua, riguarda la crescita culturale e professionale del pediatra e le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni. 2. Le Regioni promuovono la programmazione delle iniziative per la formazione, tenendo conto degli obiettivi formativi sia di interesse nazionale, individuati dalla Conferenza Stato-Regioni sia di specifico interesse regionale e aziendale. Le stesse possono avvalersi per tali obiettivi anche della collaborazione di società scientifiche o enti accreditati dalle Regioni o dal Ministero della Salute. I programmi prevedono momenti di formazione comune con altri medici convenzionati operanti nel territorio, medici dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitari. 3. Le Regioni, d’intesa con le XX.XX., possono riconoscere, anche in accordo con l’Università e enti accreditati dalle Regioni o dal Ministero della Salute per le parti di rispettiva competenza, attività formative del pediatra di libera scelta, nelle seguenti aree: a) insegnamento universitario di base pre-laurea b) tirocinio valutativo pre-abilitazione alla professione medica c) formazione specifica in pediatria di famiglia d) aggiornamento e audit e) ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazione. 4. Le Regioni, soggetti istituzionali principalmente interessati alla corretta ed adeguata formazione dei pediatri di libera scelta che operano nel SSN, assumono un ruolo di primo piano in questo importante processo per garantirne coerenza ed efficienza. A tal fine le Regioni, sulla base degli Accordi regionali, assicurano l’attività formativa e di ricerca dei pediatri di libera scelta mediante adeguati modelli organizzativi, e possono altresì dotarsi o fruire di appositi Centri Formativi Regionali, con l’obiettivo di: a) definire indirizzi e obiettivi generali delle attività di formazione, con funzione di programmazione e coordinamento generale; b) formare e/o accreditare i pediatri di libera scelta che svolgono attività didattica (animatori di formazione, docenti, tutor); c) promuovere attività di ricerca e sperimentazione in pediatria; d) proporre e coordinare le attività di formazione ECM della Regione e delle Aziende Sanitarie rivolte ai pediatri di libera scelta. 5. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività di pediatra di libera scelta ai sensi del presente Accordo. Per garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata, il pediatra è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi, attraverso attività che abbiano come obiettivi quelli definiti al comma 1 del presente articolo. 6. Gli eventi (residenziali, formazione a distanza, ecc.) accreditati sulla base degli indirizzi e priorità individuate dalle Regioni e dalle Aziende danno titolo ad un credito formativo. Danno altresì luogo a crediti formativi, le attività di formazione sul campo incluse le attività di ricerca e sperimentazione, secondo le modalità previste dalla Regione, in base agli accordi della Conferenza Stato-Regioni. 7. Ai sensi dell’art. 16-quater, comma 2, del decreto legislativo 229/99, al pediatra di libera scelta che nel triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi stabilito dalla commissione nazionale è attivato il procedimento disciplinare di cui all’art. 30. 8. I corsi regionali e aziendali possono valere fino al 70% del debito formativo annuale e, orientativamente, i temi della formazione obbligatoria saranno scelti, in modo da rispondere: a) ad obiettivi aziendali e distrettuali di cui un terzo su argomenti di organizzazione sanitaria; b) ad obiettivi regionali di cui un terzo su argomenti deontologici e legali; c) all’integrazione tra Territorio ed Ospedale. 9. Ai fini di quanto disposto dal precedente comma 8, le Aziende garantiscono ai pediatri la realizzazione dei relativi corsi, nei limiti delle risorse disponibili e ad esse assegnate, sulla base degli Accordi regionali e nel rispetto della programmazione regionale. 10. Il pediatra che non frequenti i corsi obbligatori per due anni consecutivi è soggetto all’attivazione delle procedure di cui all’art. 30 per l’eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della continuità dell’assenza. 11. Il pediatra ha facoltà di partecipare a proprie spese a corsi, anche attraverso la Formazione a Distanza (FAD), non organizzati né gestiti direttamente dalle Aziende, ma comunque svolti da soggetti accreditati ed attinenti alle tematiche della pediatria di famiglia, almeno fino alla concorrenza del 30% dei crediti previsti per l’aggiornamento. 12. I corsi obbligatori, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello aziendale, si svolgono di norma il sabato e per almeno 40 ore annue; tale attività rientra nei compiti retribuiti. L’Azienda, con oneri a proprio carico, adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell’assistenza durante le ore di aggiornamento, anche con il pagamento della sostituzione da parte dell’azienda medesima. 13. Danno altresì luogo a crediti formativi le attività di formazione sul campo, incluse le attività di ricerca e sperimentazione, le attività di animatore di formazione, docente, tutor e tutor valutatore, secondo le modalità previste dalla Regione in base alle indicazioni della Conferenza Stato-Regioni. 14. Gli Accordi regionali definiscono: a) l’attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i pediatri di libera scelta; b) il fabbisogno regionale di animatori di formazione e di docenti di pediatria di famiglia; c) la creazione di un elenco regionale di animatori di formazione, con idoneità acquisita nei corsi di cui alla lettera a) o altrimenti acquisita e riconosciuta dalla Regione, da individuarsi tra i pediatri di libera scelta, sulla base di espliciti criteri di valutazione, fra i quali deve essere previsto un curriculum formativo. Sono riconosciuti gli attestati di idoneità già acquisiti in corsi validati dalla Regione o dal Ministero della Salute; d) i criteri per la individuazione dei docenti di formazione ECM da inserire in apposito elenco; e) le modalità e i criteri per la loro specifica formazione didattica e professionale permanente e per il coordinamento delle loro attività, anche attraverso la formazione di Scuole regionali con proprio statuto, ai fini dell’accreditamento di cui all’art. 16-ter, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni; f) le attività di sperimentazione e ricerca nella pediatria di famiglia. 15. Le attività didattiche indicate al comma precedente non comportano riduzione del massimale individuale.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
Formazione continua. 1. La formazione professionale in pediatriamedicina generale, universitaria, complementare e continua, riguarda la crescita culturale e professionale del pediatra medico e le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
2. Le Regioni Regioni, promuovono la programmazione delle iniziative per la formazione, tenendo conto degli obiettivi formativi sia di interesse nazionale, individuati dalla Conferenza Stato-Regioni sia di specifico interesse regionale e aziendale. Le stesse possono avvalersi per tali obiettivi anche della collaborazione di società scientifiche o enti accreditati dalle Regioni o dal Ministero della Salute. I programmi prevedono momenti di formazione comune con altri medici convenzionati operanti nel territorio, medici dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitari.
3. Le Regioni, d’intesa con le XX.XX., Regioni possono riconoscere, anche in accordo con l’Università e enti accreditati dalle Regioni o dal Ministero della Salute per le parti di rispettiva competenza, attività formative del pediatra Medico di libera sceltaMedicina Generale, nelle seguenti aree:
a) insegnamento universitario di base pre-laurea
b) tirocinio valutativo pre-abilitazione alla professione medica
c) formazione specifica in pediatria di famigliaMedicina Generale
d) aggiornamento Aggiornamento e audit
e) ricerca Ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazione.
4. Le Regioniregioni, soggetti istituzionali principalmente interessati alla corretta ed adeguata formazione dei pediatri medici di libera scelta medicina generale che operano nel SSN, assumono un ruolo di primo piano in questo importante processo per garantirne coerenza ed efficienza. A tal fine le Regioni, sulla base degli Accordi accordi regionali, assicurano l’attività formativa e di ricerca dei pediatri medici di libera scelta medicina generale mediante adeguati modelli organizzativi, e possono altresì dotarsi o fruire di appositi Centri Formativi Regionali, con l’obiettivo di:
a) definire indirizzi e obiettivi generali delle attività di formazione, con funzione di programmazione e coordinamento generale;
b) formare e/o accreditare i pediatri medici di libera scelta medicina generale che svolgono attività didattica (animatori di formazione, docenti, tutor);
c) garantire la formazione specifica in medicina generale;
d) promuovere attività di ricerca e sperimentazione in pediatriaMedicina generale;
de) proporre e coordinare le attività di formazione ECM della Regione e delle Aziende Sanitarie rivolte ai pediatri medici di libera sceltamedicina generale.
5. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività di pediatra medico di libera scelta medicina generale ai sensi del presente Accordo. Per garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata, il pediatra medico è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi, attraverso attività che abbiano come obiettivi quelli definiti al comma 1 del presente articolo.
6. Gli eventi (residenziali, formazione a distanza, ecc.) accreditati sulla base degli indirizzi e priorità individuate dalle Regioni regioni e dalle Aziende aziende danno titolo ad un credito formativodidattico. Danno altresì luogo a crediti formativi, le attività di formazione sul campo incluse le attività di ricerca e sperimentazione, secondo le modalità previste dalla Regione, in base agli accordi della Conferenza Stato-Regioni.
7. Ai sensi dell’art. 16-quater, comma 2, del decreto legislativo 229/99, al pediatra medico di libera scelta medicina generale che nel triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi stabilito dalla commissione nazionale è attivato il procedimento disciplinare di cui all’art. 30.
8. I corsi regionali e aziendali possono valere fino al 70% del debito formativo annuale e, orientativamente, i temi della formazione obbligatoria saranno scelti, in modo da rispondere:
a) ad obiettivi aziendali e distrettuali di cui un terzo su argomenti di organizzazione sanitaria;
b) ad obiettivi regionali di cui un terzo su argomenti deontologici e legali;
c) all’integrazione tra Territorio ed Ospedale.
9. Ai fini di quanto disposto dal precedente comma 8, le Aziende garantiscono ai pediatri medici la realizzazione dei relativi corsi, nei limiti delle risorse disponibili e ad esse assegnate, sulla base degli Accordi regionali e nel rispetto della programmazione regionale.
10. Il pediatra medico che non frequenti i corsi obbligatori per due anni consecutivi è soggetto all’attivazione delle procedure di cui all’artall'art. 30 per l’eventuale l'eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della continuità dell’assenzadell'assenza.
11. Il pediatra medico di medicina generale ha facoltà di partecipare a proprie spese a corsi, anche attraverso la Formazione a Distanza (FAD), non organizzati né gestiti direttamente dalle Aziende, ma comunque svolti da soggetti accreditati ed attinenti alle tematiche della pediatria di famigliamedicina generale, almeno fino alla concorrenza del 30% dei crediti previsti per l’aggiornamentol'aggiornamento.
12. I corsi obbligatori, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello aziendale, si svolgono di norma il sabato mattina per almeno 10 sabati e per almeno 40 ore annue; tale attività rientra nei compiti retribuiti. L’AziendaL'Azienda, con oneri a proprio carico, adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell’assistenza durante le ore di aggiornamento, anche con il pagamento della sostituzione da parte dell’azienda dell'azienda medesima.
13. L’azienda provvede ad assicurare l'erogazione delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale a rapporto orario, durante la partecipazione ai corsi, qualora l'orario dei corsi non sia compatibile con lo svolgimento del servizio.
14. Danno altresì luogo a crediti formativi le attività di formazione sul campo, incluse le attività di ricerca e sperimentazione, le attività di animatore di formazione, docente, tutor e tutor valutatore, secondo le modalità previste dalla Regione in base alle indicazioni della Conferenza Stato-Regioni.
1415. Gli Accordi regionali definiscono:
a) l’attuazione l'attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i pediatri medici di libera sceltamedicina generale;
b) il fabbisogno regionale di animatori di formazione e di docenti di pediatria di famigliamedicina generale;
c) la creazione di un elenco regionale di animatori di formazione, con idoneità acquisita nei corsi di cui alla lettera a) o altrimenti acquisita e riconosciuta dalla Regione, da individuarsi tra i pediatri medici di libera sceltamedicina generale, sulla base di espliciti criteri di valutazione, fra i quali deve essere previsto un curriculum formativo. Sono riconosciuti gli attestati di idoneità già acquisiti in corsi validati dalla Regione o dal Ministero della SaluteRegione;
d) i criteri per la individuazione dei docenti di formazione ECM medicina generale da inserire in apposito elenco;
e) le modalità e i criteri per la loro specifica formazione didattica e professionale permanente e per il coordinamento delle loro attività, anche attraverso la formazione di Scuole regionali con proprio statuto, ai fini dell’accreditamento di cui all’art. 16-ter, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni;
f) le attività di sperimentazione e ricerca nella pediatria di famigliaricerca.
1516. Le attività didattiche indicate al comma precedente non comportano riduzione del massimale individuale.
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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
Formazione continua. 1. La Alla formazione professionale le parti attribuiscono un ruolo fondamentale nell'ambito dei processi di riforma ed innovazione dell'Amministrazione regionale, in pediatria, complementare quanto significativo strumento di valorizzazione del lavoro e continua, riguarda la crescita culturale e professionale delle risorse umane nella condivisione degli obiettivi prioritari del pediatra e le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regionicambiamento.
2. Le Regioni promuovono La formazione costituisce un diritto-dovere del personale. L'accrescimento e l'aggiornamento professionale vanno assunti come metodo permanente e come attività ordinaria per assicurare il costante adeguamento delle competenze e favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare l'autonomia e la programmazione capacità innovativa e di iniziativa delle iniziative posizioni con più elevata responsabilità e per la formazioneorientare i percorsi di carriera di tutto il personale a tempo indeterminato, tenendo conto degli obiettivi formativi sia di interesse nazionale, individuati dalla Conferenza Stato-Regioni sia di specifico interesse regionale e aziendale. Le stesse possono avvalersi per tali obiettivi anche della collaborazione di società scientifiche compreso il personale in distacco o enti accreditati dalle Regioni o dal Ministero della Salute. I programmi prevedono momenti di formazione comune con altri medici convenzionati operanti nel territorio, medici dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitariin aspettativa sindacale.
3. Quanto sopra si determina attraverso qualificate iniziative di prima formazione e di formazione in servizio, di mobilità, riqualificazione e riconversione professionale nonché di intereventi formativi finalizzati a specifiche esigenze.
4. L'attività formativa va assicurata, pertanto, a tutto il personale, indipendentemente dal ruolo rivestito all'interno dell'Amministrazione e nel pieno rispetto delle pari opportunità.
5. Al fine di tutelare l’occupazione, per consentire un adattamento rapido a fronte dei cambiamenti in atto ed un inserimento proficuo in caso di processi di mobilità, nonché per promuovere la crescita professionale dei dipendenti, i sistemi di formazione dovranno assicurare una costante riqualificazione nonché l’acquisizione di nuove conoscenze in tema di metodi, strumenti e contenuti.
6. Le Regioniinnovazioni tecnologiche o le rilevanti ristrutturazioni che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di consistenti gruppi di lavoratori dovranno essere accompagnate da corsi di riqualificazione.
7. L'attività formativa si realizza attraverso il Piano Generale della Formazione, d’intesa che ove possibile, dovrà armonizzarsi con le XX.XXscadenze contrattuali, e formerà oggetto di concertazione tra le parti. Programmi, modalità, criteri e finalità formeranno oggetto di contrattazione integrativa.
8. Ove siano da realizzare piani attuativi a livello di ogni Direzione Generale, possono riconoscere, anche questi sono definiti secondo le stesse modalità.
9. I programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo e in accordo con l’Università e enti accreditati dalle Regioni o dal Ministero della Salute per le parti di rispettiva competenza, attività formative del pediatra di libera scelta, nelle seguenti areeparticolare prevedono:
a) insegnamento universitario percorsi di base pre-laurea
b) tirocinio valutativo pre-abilitazione alla professione medica
c) formazione specifica in pediatria qualificazione e aggiornamento professionale con esame finale collegati al passaggio dei dipendenti all'interno delle categorie del sistema di famiglia
d) aggiornamento e audit
e) ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazione.
4. Le Regioni, soggetti istituzionali principalmente interessati alla corretta ed adeguata formazione dei pediatri di libera scelta che operano nel SSN, assumono classificazione da un ruolo di primo piano in questo importante processo per garantirne coerenza ed efficienza. A tal fine le Regioni, sulla base degli Accordi regionali, assicurano l’attività formativa e di ricerca dei pediatri di libera scelta mediante adeguati modelli organizzativi, e possono altresì dotarsi o fruire di appositi Centri Formativi Regionali, con l’obiettivo di:
a) definire indirizzi e obiettivi generali delle attività di formazione, con funzione di programmazione e coordinamento generalelivello retributivo ad un altro;
b) formare e/o accreditare i pediatri di libera scelta che svolgono attività didattica (animatori di formazione, docenti, tutor);
c) promuovere attività di ricerca e sperimentazione in pediatria;
d) proporre e coordinare le attività di formazione ECM della Regione e delle Aziende Sanitarie rivolte ai pediatri di libera scelta.
5. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività di pediatra di libera scelta ai sensi del presente Accordo. Per garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata, il pediatra è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi, attraverso attività che abbiano come obiettivi quelli definiti al comma 1 del presente articolo.
6. Gli eventi (residenziali, formazione a distanza, ecc.) accreditati sulla base degli indirizzi e priorità individuate dalle Regioni e dalle Aziende danno titolo ad un credito formativo. Danno altresì luogo a crediti formativi, le attività di formazione sul campo incluse le attività di ricerca e sperimentazione, secondo le modalità previste dalla Regione, in base agli accordi della Conferenza Stato-Regioni.
7. Ai sensi dell’art. 16-quater, comma 2, del decreto legislativo 229/99, al pediatra di libera scelta che nel triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi stabilito dalla commissione nazionale è attivato il procedimento disciplinare di cui all’art. 30.
8. I corsi regionali e aziendali possono valere fino al 70% del debito formativo annuale e, orientativamente, i temi della formazione obbligatoria saranno scelti, in modo da rispondere:
a) ad obiettivi aziendali e distrettuali di cui un terzo su argomenti di organizzazione sanitaria;
b) ad obiettivi regionali di cui un terzo su argomenti deontologici e legali;
c) all’integrazione tra Territorio ed Ospedale.
9. Ai fini di quanto disposto dal precedente comma 8, le Aziende garantiscono ai pediatri la realizzazione dei relativi corsi, nei limiti delle risorse disponibili e ad esse assegnate, sulla base degli Accordi regionali e nel rispetto della programmazione regionale.
10. Il pediatra che non frequenti i corsi obbligatori per due anni consecutivi è soggetto all’attivazione delle procedure di cui all’art. 30 per l’eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della continuità dell’assenza.
11. Il pediatra ha facoltà di partecipare a proprie spese a corsi, anche attraverso la Formazione a Distanza (FAD), non organizzati né gestiti direttamente dalle Aziende, ma comunque svolti da soggetti accreditati ed attinenti alle tematiche della pediatria di famiglia, almeno fino alla concorrenza del 30% dei crediti previsti per l’aggiornamento.
12. I corsi obbligatori, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello aziendale, si svolgono di norma il sabato e per almeno 40 ore annue; tale attività rientra nei compiti retribuiti. L’Azienda, con oneri a proprio carico, adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell’assistenza durante le ore di aggiornamento, anche con il pagamento della sostituzione da parte dell’azienda medesima.
13. Danno altresì luogo a crediti formativi le attività di formazione sul campo, incluse le attività di ricerca e sperimentazione, le attività di animatore di formazione, docente, tutor e tutor valutatore, secondo le modalità previste dalla Regione in base alle indicazioni della Conferenza Stato-Regioni.
14. Gli Accordi regionali definiscono:
a) l’attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base aggiornamento finalizzati al conseguimento di un curriculum formativo specificopiù alto livello professionale, da individuarsi tra i pediatri di libera scelta;
b) il fabbisogno regionale un più alto grado di animatori di formazione e di docenti di pediatria di famigliaoperatività ed autonomia in relazione alle funzioni assegnate;
c) la creazione formazione del personale di un elenco regionale nuova assunzione con contratto non a termine da realizzare mediante corsi teorico-pratici di animatori di formazione, con idoneità acquisita nei corsi di cui alla lettera a) o altrimenti acquisita intensità e riconosciuta dalla Regione, durata rapportate alle attività da individuarsi tra i pediatri di libera scelta, sulla base di espliciti criteri di valutazione, fra i quali deve essere previsto un curriculum formativo. Sono riconosciuti gli attestati di idoneità già acquisiti in corsi validati dalla Regione o dal Ministero della Salute;
d) i criteri per la individuazione dei docenti di formazione ECM da inserire in apposito elenco;
e) le modalità e i criteri per la loro specifica formazione didattica e professionale permanente e per il coordinamento delle loro attività, anche attraverso la formazione di Scuole regionali con proprio statuto, ai fini dell’accreditamento di cui all’art. 16-ter, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni;
f) le attività di sperimentazione e ricerca nella pediatria di famigliasvolgere.
1510. Le attività didattiche indicate di cui al precedente comma precedente si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso una valutazione finale.
11. In quest’ottica tempi e modalità di effettuazione e contenuti dei corsi dovranno essere portati a conoscenza del personale. Il personale che partecipa alle attività formative organizzate dall'Amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il rimborso delle spese sostenute.
12. Le somme destinate alla formazione e non comportano riduzione del massimale individualespese nell'esercizio finanziario di riferimento, sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo per le medesime finalità.
13. Il personale può partecipare, inoltre, a convegni, corsi e seminari su proposta della Direzione generale di appartenenza che tenga conto dell’interesse dell’Amministrazione e sia coerente con la collocazione professionale posseduta. Detta partecipazione comporta in ogni caso l’onere per il dipendente di consegnare una apposita relazione sugli aspetti più significativi dei corsi alla struttura di appartenenza e di porre a disposizione il materiale didattico per l’eventuale distribuzione al personale interessato.
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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro
Formazione continua. 1Il presente Accordo si sviluppa in continuità con quanto già stabilito con il precedente AIR 2001 ed in conformità dell’Accordo Stato/Regioni del 05/11/2009 e del successivo Accordo Stato/Regioni del 19/04/2012, nonché con quanto indicato dall’art.40 dell’ACN 2020 L’obbligo formativo concernente l’Educazione Continua in Medicina è pari a 150 crediti nel triennio di riferimento. La formazione professionale in pediatriacontinua è obbligatoria per lo specialista ambulatoriale, complementare e continua, riguarda la crescita culturale e professionale del pediatra e le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
2il veterinario ed il professionista. Le Regioni Aziende Sanitarie promuovono la programmazione delle iniziative per la formazioneformazione continua, tenendo conto degli obiettivi formativi sia di interesse nazionale, individuati dalla Conferenza Stato-Regioni nazionale sia di specifico interesse regionale e aziendale. Le stesse possono avvalersi per tali obiettivi anche della collaborazione di società scientifiche o enti accreditati dalle Regioni o dal Ministero della Salute. I programmi prevedono possono prevedere momenti di formazione comune con altri medici convenzionati operanti nel territorio, medici dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitari.
3. Le Regioni, d’intesa con le XX.XX., possono riconoscere, anche in accordo con l’Università e enti accreditati dalle Regioni o dal Ministero della Salute per le parti di rispettiva competenza, attività formative del pediatra di libera scelta, nelle seguenti aree:
a) insegnamento universitario di base pre-laurea
b) tirocinio valutativo pre-abilitazione alla professione medica
c) formazione specifica in pediatria di famiglia
d) aggiornamento e audit
e) ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazione.
4. Le Regioni, soggetti istituzionali principalmente interessati alla corretta ed adeguata formazione dei pediatri di libera scelta che operano nel SSN, assumono un ruolo di primo piano in questo importante processo per garantirne coerenza ed efficienza. A tal fine le Regioni, sulla base degli Accordi regionali, assicurano l’attività formativa e di ricerca dei pediatri di libera scelta mediante adeguati modelli organizzativi, e possono altresì dotarsi o fruire di appositi Centri Formativi Regionali, con l’obiettivo di:
a) definire indirizzi e obiettivi generali delle attività di formazione, con funzione di programmazione e coordinamento generale;
b) formare e/o accreditare i pediatri di libera scelta che svolgono attività didattica (animatori di formazione, docenti, tutor);
c) promuovere attività di ricerca e sperimentazione in pediatria;
d) proporre e coordinare le attività di formazione ECM della Regione e delle Aziende Sanitarie rivolte ai pediatri di libera scelta.
5. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività di pediatra di libera scelta ai sensi del presente Accordo. Per garantire efficaciala qualificazione professionale degli specialisti ambulatoriali, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata, il pediatra è tenuto dei veterinari e dei professionisti che sono tenuti a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi, attraverso attività che abbiano come obiettivi quelli definiti al comma 1 del presente articolo.
6. Gli eventi (residenziali, formazione a distanza, ecc.) accreditati sulla base degli indirizzi e priorità individuate dalle Regioni e dalle Aziende danno titolo ad un credito formativo. Danno altresì luogo a crediti formativi, le attività dal Piano di formazione sul campo incluse le attività di ricerca e sperimentazione, secondo le modalità previste dalla Regione, in base agli accordi della Conferenza Stato-Regioni.
7Aziendale. Ai sensi dell’art. 16-quater, comma 2, del decreto legislativo 229/99, al pediatra di libera scelta che nel triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi stabilito dalla commissione nazionale è attivato il procedimento disciplinare di cui all’art. 30.
8. I corsi regionali e aziendali possono valere fino al 70% del debito formativo annuale e, orientativamenteOrientativamente, i temi della formazione obbligatoria saranno scelti, sono individuati in modo da rispondererispondere ad obiettivi regionali, aziendali e di integrazione tra ospedale e territorio. Nell’ambito del Piano di Formazione, le Aziende possono prevedere, inoltre, il coinvolgimento e/o l’affiancamento degli specialisti ambulatoriali nelle attività di diagnosi, cura e riabilitazione ospedaliere/dipartimentali. La partecipazione ad iniziative formative, previa comunque autorizzazione aziendale, è a carico dello specialista ambulatoriale e del professionista comprese:
a) attività di tutoraggio ed insegnamento in sede di attività professionale (ad obiettivi aziendali e distrettuali di cui un terzo su argomenti di organizzazione sanitariaes. corsi tirocinanti per la Medicina Generale, Medicina Specialistica, Personale tecnico-infermieristico);
b) ad obiettivi regionali attività di cui un terzo su argomenti deontologici e legalitutoraggio ed insegnamento pre-post lauream (scuole di specializzazione), previo accordo con le Università;
c) all’integrazione tra Territorio ed Ospedale.
9. Ai fini di quanto disposto dal precedente comma 8, le Aziende garantiscono ai pediatri la realizzazione dei relativi corsi, nei limiti delle risorse disponibili i docenti specialisti e ad esse assegnate, sulla base degli Accordi regionali e nel rispetto della programmazione regionale.
10. Il pediatra che non frequenti i corsi obbligatori per due anni consecutivi è soggetto all’attivazione delle procedure di cui all’art. 30 per l’eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della continuità dell’assenza.
11. Il pediatra ha facoltà di partecipare a proprie spese a corsi, anche attraverso la Formazione a Distanza (FAD), non organizzati né gestiti direttamente dalle Aziende, ma comunque svolti da soggetti accreditati ed attinenti alle tematiche della pediatria di famiglia, almeno fino alla concorrenza del 30% dei crediti previsti per l’aggiornamento.
12. I corsi obbligatori, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello aziendale, si svolgono di norma il sabato e per almeno 40 ore annue; tale attività rientra nei compiti retribuiti. L’Azienda, con oneri a proprio carico, adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell’assistenza durante le ore di aggiornamento, anche con il pagamento della sostituzione da parte dell’azienda medesima.
13. Danno altresì luogo a crediti formativi le attività di formazione sul campo, incluse le attività di ricerca e sperimentazione, le attività di animatore di formazione, docente, tutor e tutor valutatore, secondo le modalità previste dalla Regione in base alle indicazioni della Conferenza Stato-Regioni.
14. Gli Accordi regionali definiscono:
a) l’attuazione di corsi gli animatori di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i pediatri di libera scelta;
b) il fabbisogno regionale di animatori di formazione e di docenti di pediatria di famiglia;
c) la creazione di un elenco regionale di animatori di formazione, con idoneità acquisita nei corsi di cui alla lettera a) o altrimenti acquisita e riconosciuta dalla Regione, da individuarsi tra i pediatri di libera scelta, sulla base di espliciti criteri di valutazione, fra i quali deve essere previsto un curriculum formativo. Sono riconosciuti gli attestati di idoneità già acquisiti in corsi validati dalla Regione o dal Ministero della Salute;
d) i criteri per la individuazione dei docenti di formazione ECM da inserire in apposito elenco;
e) le modalità e i criteri per la loro specifica formazione didattica e professionale permanente e per il coordinamento delle loro attività, ricevono un compenso commisurato all’impegno e comunque non superiore a: • € 250,00 per la preparazione del pacchetto didattico quale rimborso spese forfettario; • € 120,00 per lo svolgimento del pacchetto didattico quale rimborso forfetario per ogni seminario; • € 120.00 quale rimborso forfetario per ogni seminario. Gli specialisti, veterinari/professionisti, se inseriti nell’Albo regionale, possono svolgere le funzioni di tutor nei confronti dei tirocinanti del Corso di formazione specifica in Medicina Generale (D.L.vo 256/91 e D.L.vo 368/99). Per lo svolgimento di tale funzione è corrisposto un compenso di € 260,00, secondo quanto stabilito dal Regolamento del CFSMG della Regione Campania . Allo specialista è consentito svolgere il proprio aggiornamento anche attraverso in FAD e Webinar. Il primo giorno utile lo specialista, il veterinario o il professionista deve consegnare all’ufficio preposto il certificato di presenza all’evento o la certificazione rilasciata dal sistema FAD, appena in suo possesso. Il riferimento delle Aziende per determinare la tempistica e l'ammontare del finanziamento per l'aggiornamento professionale e la formazione di Scuole regionali con proprio statuto, ai fini dell’accreditamento permanente di cui all’artall'art. 16-ter40 comma 10 dell'ACN vigente, comma 2, del D.Lgsdeve essere in linea con quello previsto per i dipendenti. 502/92 A tal fine le parti prendono a riferimento l'ammontare complessivo della spesa sostenuta annualmente dalle Aziende sanitarie della regione per la retribuzione dei medici e successive modificazioni;
f) le attività di sperimentazione e ricerca nella pediatria di famigliaprofessionisti convenzionati ai sensi dell'Accordo Nazionale.
15. Le attività didattiche indicate al comma precedente non comportano riduzione del massimale individuale.
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Samples: Accordo Integrativo Regionale, Accordo Integrativo Regionale
Formazione continua. 1L’Organismo Bilaterale per la Formazione Chimica, di cui al successivo paragrafo 5, provvede alla diffusione di significative esperienze e moduli di formazione continua e fornisce informazioni sulle fonti di finanziamento utilizzabili. La Anche sulla base di tali informazioni, appositi piani di formazione professionale in pediatria, complementare e continua, riguarda possono essere realizzati attraverso: - iniziative promosse da accordi tra le competenti strutture territoriali mirate ad agevolare la crescita culturale realizzazione di azioni formative di interesse dei lavoratori e professionale del pediatra delle imprese, in particolare delle PMI, - azioni concordate a livello aziendale a seguito di rilevazioni sui fabbisogni formativi effettuate congiuntamente alle RSU, con l’eventuale assistenza delle rispettive strutture territoriali. Le iniziative aziendali e le attività inerenti territoriali potranno fare riferimento ad accordi quadro realizzati a livello nazionale. I piani di formazione continua, da pianificare con cadenza annuale, oltre ai servizi percorsi formativi e alle prestazioni erogate metodologie didattiche funzionali agli obiettivi, dovranno prevedere: - le modalità di svolgimento della formazione, che dovranno essere compatibili con l’attività lavorativa nel caso di coincidenza con l’orario di lavoro, - l’entità dei lavoratori che potranno partecipare contemporaneamente che, salvo diversa previsione aziendale, non potrà superare il 5% dell’organico (3% per garantire i livelli essenziali le PMI con un numero di assistenza dipendenti fino a 100), - l’eventuale utilizzazione di risorse finanziarie pubbliche e competenze ulteriori o integrative relative di quelle rese disponibili da Fondimpresa, - la partecipazione, tendenzialmente paritetica, dei lavoratori ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo costi di frequenza residui attraverso:
a) quanto previsto dagli Accordi al precedente paragrafo 1,
b) l’utilizzazione di riposi spettanti per conto ore, permessi o altri istituti contrattuali, - la salvaguardia della Conferenza Stato-Regioni.
2non adesione individuale, che dovrà essere valutata dalle Parti. Le Regioni promuovono la programmazione iniziative formative promosse a livello territoriale saranno portate a conoscenza delle iniziative per la formazione, tenendo conto degli obiettivi formativi sia di interesse nazionale, individuati dalla Conferenza Stato-Regioni sia di specifico interesse regionale imprese e aziendaledelle RSU direttamente dalle Parti che le hanno concordate. Le stesse possono avvalersi per tali obiettivi anche della collaborazione di società scientifiche o enti accreditati dalle Regioni o dal Ministero della Salute. I programmi prevedono momenti di formazione comune con altri medici convenzionati operanti nel territorio, medici dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitari.
3. Le RegioniEntro i termini richiesti le imprese, d’intesa con le XX.XX.RSU, possono riconoscereformalizzeranno l’eventuale adesione e tutti gli elementi necessari per la partecipazione. Le imprese nelle quali non fosse costituita la RSU potranno aderire all’iniziativa con le modalità individuate dagli accordi. Le imprese, anche in accordo con l’Università e enti accreditati dalle Regioni o dal Ministero della Salute per le parti di rispettiva competenzail tramite del livello territoriale, attività formative del pediatra di libera scelta, nelle seguenti aree:
a) insegnamento universitario di base pre-laurea
b) tirocinio valutativo pre-abilitazione alla professione medica
c) formazione specifica in pediatria di famiglia
d) aggiornamento e audit
e) ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazione.
4. Le Regioni, soggetti istituzionali principalmente interessati alla corretta ed adeguata formazione dei pediatri di libera scelta che operano nel SSN, assumono un ruolo di primo piano in questo importante processo per garantirne coerenza ed efficienza. A tal fine le Regioni, sulla base degli Accordi regionali, assicurano l’attività formativa e di ricerca dei pediatri di libera scelta mediante adeguati modelli organizzativi, e possono altresì dotarsi o fruire di appositi Centri Formativi Regionali, con l’obiettivo di:
a) definire indirizzi e obiettivi generali delle attività di formazione, con funzione di programmazione e coordinamento generale;
b) formare e/o accreditare comunicheranno all’OBG i pediatri di libera scelta che svolgono attività didattica (animatori di formazione, docenti, tutor);
c) promuovere attività di ricerca e sperimentazione in pediatria;
d) proporre e coordinare le attività di formazione ECM della Regione e delle Aziende Sanitarie rivolte ai pediatri di libera scelta.
5. La partecipazione alle attività piani di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività di pediatra di libera scelta ai sensi del presente Accordo. Per garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata, il pediatra è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi, attraverso attività che abbiano come obiettivi quelli definiti al comma 1 del presente articolorealizzati.
6. Gli eventi (residenziali, formazione a distanza, ecc.) accreditati sulla base degli indirizzi e priorità individuate dalle Regioni e dalle Aziende danno titolo ad un credito formativo. Danno altresì luogo a crediti formativi, le attività di formazione sul campo incluse le attività di ricerca e sperimentazione, secondo le modalità previste dalla Regione, in base agli accordi della Conferenza Stato-Regioni.
7. Ai sensi dell’art. 16-quater, comma 2, del decreto legislativo 229/99, al pediatra di libera scelta che nel triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi stabilito dalla commissione nazionale è attivato il procedimento disciplinare di cui all’art. 30.
8. I corsi regionali e aziendali possono valere fino al 70% del debito formativo annuale e, orientativamente, i temi della formazione obbligatoria saranno scelti, in modo da rispondere:
a) ad obiettivi aziendali e distrettuali di cui un terzo su argomenti di organizzazione sanitaria;
b) ad obiettivi regionali di cui un terzo su argomenti deontologici e legali;
c) all’integrazione tra Territorio ed Ospedale.
9. Ai fini di quanto disposto dal precedente comma 8, le Aziende garantiscono ai pediatri la realizzazione dei relativi corsi, nei limiti delle risorse disponibili e ad esse assegnate, sulla base degli Accordi regionali e nel rispetto della programmazione regionale.
10. Il pediatra che non frequenti i corsi obbligatori per due anni consecutivi è soggetto all’attivazione delle procedure di cui all’art. 30 per l’eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della continuità dell’assenza.
11. Il pediatra ha facoltà di partecipare a proprie spese a corsi, anche attraverso la Formazione a Distanza (FAD), non organizzati né gestiti direttamente dalle Aziende, ma comunque svolti da soggetti accreditati ed attinenti alle tematiche della pediatria di famiglia, almeno fino alla concorrenza del 30% dei crediti previsti per l’aggiornamento.
12. I corsi obbligatori, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello aziendale, si svolgono di norma il sabato e per almeno 40 ore annue; tale attività rientra nei compiti retribuiti. L’Azienda, con oneri a proprio carico, adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell’assistenza durante le ore di aggiornamento, anche con il pagamento della sostituzione da parte dell’azienda medesima.
13. Danno altresì luogo a crediti formativi le attività di formazione sul campo, incluse le attività di ricerca e sperimentazione, le attività di animatore di formazione, docente, tutor e tutor valutatore, secondo le modalità previste dalla Regione in base alle indicazioni della Conferenza Stato-Regioni.
14. Gli Accordi regionali definiscono:
a) l’attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i pediatri di libera scelta;
b) il fabbisogno regionale di animatori di formazione e di docenti di pediatria di famiglia;
c) la creazione di un elenco regionale di animatori di formazione, con idoneità acquisita nei corsi di cui alla lettera a) o altrimenti acquisita e riconosciuta dalla Regione, da individuarsi tra i pediatri di libera scelta, sulla base di espliciti criteri di valutazione, fra i quali deve essere previsto un curriculum formativo. Sono riconosciuti gli attestati di idoneità già acquisiti in corsi validati dalla Regione o dal Ministero della Salute;
d) i criteri per la individuazione dei docenti di formazione ECM da inserire in apposito elenco;
e) le modalità e i criteri per la loro specifica formazione didattica e professionale permanente e per il coordinamento delle loro attività, anche attraverso la formazione di Scuole regionali con proprio statuto, ai fini dell’accreditamento di cui all’art. 16-ter, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni;
f) le attività di sperimentazione e ricerca nella pediatria di famiglia.
15. Le attività didattiche indicate al comma precedente non comportano riduzione del massimale individuale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Formazione continua. 1. La Alla formazione professionale le parti attribuiscono un ruolo fondamentale nell'ambito dei processi di riforma ed innovazione dell'Amministrazione regionale, in pediatria, complementare quanto significativo strumento di valorizzazione del lavoro e continua, riguarda la crescita culturale e professionale delle risorse umane nella condivisione degli obiettivi prioritari del pediatra e le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regionicambiamento.
2. Le Regioni promuovono La formazione costituisce un diritto-dovere del personale. L'accrescimento e l'aggiornamento professionale vanno assunti come metodo permanente e come attività ordinaria per assicurare il costante adeguamento delle competenze e favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare l'autonomia e la programmazione capacità innovativa e di iniziativa delle iniziative posizioni con più elevata responsabilità e per la formazioneorientare i percorsi di carriera di tutto il personale a tempo indeterminato, tenendo conto degli obiettivi formativi sia di interesse nazionale, individuati dalla Conferenza Stato-Regioni sia di specifico interesse regionale e aziendale. Le stesse possono avvalersi per tali obiettivi anche della collaborazione di società scientifiche compreso il personale in distacco o enti accreditati dalle Regioni o dal Ministero della Salute. I programmi prevedono momenti di formazione comune con altri medici convenzionati operanti nel territorio, medici dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitariin aspettativa sindacale.
3. Quanto sopra si determina attraverso qualificate iniziative di prima formazione e di formazione in servizio, di mobilità, riqualificazione e riconversione professionale nonché di interventi formativi finalizzati a specifiche esigenze.
4. L'attività formativa va assicurata, pertanto, a tutto il personale, indipendentemente dal ruolo rivestito all'interno dell'Amministrazione e nel pieno rispetto delle pari opportunità.
5. Al fine di tutelare l’occupazione, per consentire un adattamento rapido a fronte dei cambiamenti in atto ed un inserimento proficuo in caso di processi di mobilità, nonché per promuovere la crescita professionale dei dipendenti, i sistemi di formazione dovranno assicurare una costante riqualificazione nonché l’acquisizione di nuove conoscenze in tema di metodi, strumenti e contenuti.
6. Le Regioniinnovazioni tecnologiche o le rilevanti ristrutturazioni che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di consistenti gruppi di lavoratori dovranno essere accompagnate da corsi di riqualificazione.
7. L'attività formativa si realizza attraverso il Piano Generale della Formazione, d’intesa che ove possibile, dovrà armonizzarsi con le XX.XXscadenze contrattuali, e formerà oggetto di concertazione tra le parti. Programmi, modalità, criteri e finalità formeranno oggetto di contrattazione integrativa.
8. Ove siano da realizzare piani attuativi a livello di ogni Direzione Generale, possono riconoscere, anche questi sono definiti secondo le stesse modalità.
9. I programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo e in accordo con l’Università e enti accreditati dalle Regioni o dal Ministero della Salute per le parti di rispettiva competenza, attività formative del pediatra di libera scelta, nelle seguenti areeparticolare prevedono:
a) insegnamento universitario percorsi di base pre-laurea
b) tirocinio valutativo pre-abilitazione alla professione medica
c) formazione specifica in pediatria qualificazione e aggiornamento professionale con esame finale collegati al passaggio dei dipendenti all'interno delle categorie del sistema di famiglia
d) aggiornamento e audit
e) ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazione.
4. Le Regioni, soggetti istituzionali principalmente interessati alla corretta ed adeguata formazione dei pediatri di libera scelta che operano nel SSN, assumono classificazione da un ruolo di primo piano in questo importante processo per garantirne coerenza ed efficienza. A tal fine le Regioni, sulla base degli Accordi regionali, assicurano l’attività formativa e di ricerca dei pediatri di libera scelta mediante adeguati modelli organizzativi, e possono altresì dotarsi o fruire di appositi Centri Formativi Regionali, con l’obiettivo di:
a) definire indirizzi e obiettivi generali delle attività di formazione, con funzione di programmazione e coordinamento generalelivello retributivo ad un altro;
b) formare e/o accreditare i pediatri di libera scelta che svolgono attività didattica (animatori di formazione, docenti, tutor);
c) promuovere attività di ricerca e sperimentazione in pediatria;
d) proporre e coordinare le attività di formazione ECM della Regione e delle Aziende Sanitarie rivolte ai pediatri di libera scelta.
5. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività di pediatra di libera scelta ai sensi del presente Accordo. Per garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata, il pediatra è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi, attraverso attività che abbiano come obiettivi quelli definiti al comma 1 del presente articolo.
6. Gli eventi (residenziali, formazione a distanza, ecc.) accreditati sulla base degli indirizzi e priorità individuate dalle Regioni e dalle Aziende danno titolo ad un credito formativo. Danno altresì luogo a crediti formativi, le attività di formazione sul campo incluse le attività di ricerca e sperimentazione, secondo le modalità previste dalla Regione, in base agli accordi della Conferenza Stato-Regioni.
7. Ai sensi dell’art. 16-quater, comma 2, del decreto legislativo 229/99, al pediatra di libera scelta che nel triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi stabilito dalla commissione nazionale è attivato il procedimento disciplinare di cui all’art. 30.
8. I corsi regionali e aziendali possono valere fino al 70% del debito formativo annuale e, orientativamente, i temi della formazione obbligatoria saranno scelti, in modo da rispondere:
a) ad obiettivi aziendali e distrettuali di cui un terzo su argomenti di organizzazione sanitaria;
b) ad obiettivi regionali di cui un terzo su argomenti deontologici e legali;
c) all’integrazione tra Territorio ed Ospedale.
9. Ai fini di quanto disposto dal precedente comma 8, le Aziende garantiscono ai pediatri la realizzazione dei relativi corsi, nei limiti delle risorse disponibili e ad esse assegnate, sulla base degli Accordi regionali e nel rispetto della programmazione regionale.
10. Il pediatra che non frequenti i corsi obbligatori per due anni consecutivi è soggetto all’attivazione delle procedure di cui all’art. 30 per l’eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della continuità dell’assenza.
11. Il pediatra ha facoltà di partecipare a proprie spese a corsi, anche attraverso la Formazione a Distanza (FAD), non organizzati né gestiti direttamente dalle Aziende, ma comunque svolti da soggetti accreditati ed attinenti alle tematiche della pediatria di famiglia, almeno fino alla concorrenza del 30% dei crediti previsti per l’aggiornamento.
12. I corsi obbligatori, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello aziendale, si svolgono di norma il sabato e per almeno 40 ore annue; tale attività rientra nei compiti retribuiti. L’Azienda, con oneri a proprio carico, adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell’assistenza durante le ore di aggiornamento, anche con il pagamento della sostituzione da parte dell’azienda medesima.
13. Danno altresì luogo a crediti formativi le attività di formazione sul campo, incluse le attività di ricerca e sperimentazione, le attività di animatore di formazione, docente, tutor e tutor valutatore, secondo le modalità previste dalla Regione in base alle indicazioni della Conferenza Stato-Regioni.
14. Gli Accordi regionali definiscono:
a) l’attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base aggiornamento finalizzati al conseguimento di un curriculum formativo specificopiù alto livello professionale, da individuarsi tra i pediatri di libera scelta;
b) il fabbisogno regionale un più alto grado di animatori di formazione e di docenti di pediatria di famigliaoperatività ed autonomia in relazione alle funzioni assegnate;
c) la creazione formazione del personale di un elenco regionale nuova assunzione con contratto non a termine da realizzare mediante corsi teorico-pratici di animatori di formazione, con idoneità acquisita nei corsi di cui alla lettera a) o altrimenti acquisita intensità e riconosciuta dalla Regione, durata rapportate alle attività da individuarsi tra i pediatri di libera scelta, sulla base di espliciti criteri di valutazione, fra i quali deve essere previsto un curriculum formativo. Sono riconosciuti gli attestati di idoneità già acquisiti in corsi validati dalla Regione o dal Ministero della Salute;
d) i criteri per la individuazione dei docenti di formazione ECM da inserire in apposito elenco;
e) le modalità e i criteri per la loro specifica formazione didattica e professionale permanente e per il coordinamento delle loro attività, anche attraverso la formazione di Scuole regionali con proprio statuto, ai fini dell’accreditamento di cui all’art. 16-ter, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni;
f) le attività di sperimentazione e ricerca nella pediatria di famigliasvolgere.
1510. Le attività didattiche indicate di cui al precedente comma precedente si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso una valutazione finale.
11. In quest’ottica tempi e modalità di effettuazione e contenuti dei corsi dovranno essere portati a conoscenza del personale. Il personale che partecipa alle attività formative organizzate dall'Amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il rimborso delle spese sostenute.
12. Le somme destinate alla formazione e non comportano riduzione del massimale individualespese nell'esercizio finanziario di riferimento, sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo per le medesime finalità.
13. Il personale può partecipare, inoltre, a convegni, corsi e seminari su proposta della Direzione generale di appartenenza che tenga conto dell’interesse dell’Amministrazione e sia coerente con la collocazione professionale posseduta. Detta partecipazione comporta in ogni caso l’onere per il dipendente di consegnare una apposita relazione sugli aspetti più significativi dei corsi alla struttura di appartenenza e di porre a disposizione il materiale didattico per l’eventuale distribuzione al personale interessato.
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Formazione continua. 1UNIONCHIMICA-CONFAPI e FILCEM-FEMCA-UILCEM congiuntamente ritengono che la ricerca di un alto livello di qualità richiesto dal settore sia elemento basilare per dare competitività duratura all'intero sistema delle piccole e medie industrie. La Le Parti esprimono la comune opinione che per il raggiungimento di tale obiettivo sia indispensabile il pieno supporto di una professionalità dei lavoratori dipendenti sempre adeguata alle esigenze delle imprese così come costantemente modificate dall'evoluzione della tecnologia, dei prodotti e dei cicli produttivi. Da ciò la indispensabilità di un sistema di formazione professionale in pediatria, complementare e continua, riguarda la crescita culturale al di là delle conoscenze di tipo scolastico o derivanti dalla esperienza lavorativa. Pertanto le Parti ritengono indispensabile che quanto disposto dall'art. 17, legge n. 196/97, diventi rapidamente operativo e professionale del pediatra che le modalità attuative consentano l'accesso delle PMI e le attività inerenti ai servizi e dei loro dipendenti alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
2. Le Regioni promuovono la programmazione delle iniziative risorse necessarie per la formazione, tenendo conto degli obiettivi formativi sia realizzazione di interesse nazionale, individuati dalla Conferenza Stato-Regioni sia di specifico interesse regionale e aziendale. Le stesse possono avvalersi per tali obiettivi anche della collaborazione di società scientifiche o enti accreditati dalle Regioni o dal Ministero della Salute. I programmi prevedono momenti una reale politica di formazione comune con altri medici convenzionati operanti nel territorio, medici dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitari.
3. Le Regioni, d’intesa con le XX.XX., possono riconoscere, anche in accordo con l’Università e enti accreditati dalle Regioni o dal Ministero della Salute per le parti di rispettiva competenza, attività formative del pediatra di libera scelta, nelle seguenti aree:
a) insegnamento universitario di base pre-laurea
b) tirocinio valutativo pre-abilitazione alla professione medica
c) formazione specifica in pediatria di famiglia
d) aggiornamento e audit
e) ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazione.
4. Le Regioni, soggetti istituzionali principalmente interessati alla corretta ed adeguata formazione dei pediatri di libera scelta che operano nel SSN, assumono un ruolo di primo piano in questo importante processo per garantirne coerenza ed efficienzacontinua. A tal fine le RegioniParti convengono che, sulla base degli Accordi regionali, assicurano l’attività formativa qualora processi di innovazione tecnologica e di ricerca processo possano provocare obsolescenza professionale dei pediatri di libera scelta mediante adeguati modelli organizzativilavoratori, le aziende e le RSU possono altresì dotarsi o fruire di appositi Centri Formativi Regionali, con l’obiettivo di:
a) definire indirizzi e obiettivi generali delle attività di formazione, con funzione di programmazione e coordinamento generale;
b) formare e/o accreditare i pediatri di libera scelta che svolgono attività didattica (animatori di formazione, docenti, tutor);
c) promuovere attività di ricerca e sperimentazione in pediatria;
d) proporre e coordinare le attività programmi specifici di formazione ECM della Regione anche utilizzando quanto disposto dall'art. 48, lett. b). In tale senso UNIONCHIMICA-CONFAPI e delle Aziende Sanitarie rivolte ai pediatri di libera scelta.
5. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività di pediatra di libera scelta FILCEM-FEMCA-UILCEM, in stretta collaborazione con le rispettive Confederazioni, opereranno affinché sia nell'Ente Bilaterale Nazionale sia negli Enti Bilaterali Regionali costituiti ai sensi dell'Accordo interconfederale 13.5.93 possano essere valutate tutte le opportunità offerte dal panorama legislativo comunitario, nazionale, regionale al fine di indirizzare risorse pubbliche al sistema delle PMI del presente Accordo. Per garantire efficaciacomparto chimico, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata, il pediatra è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi, attraverso attività che abbiano come obiettivi quelli definiti al comma 1 del presente articolo.
6. Gli eventi (residenziali, formazione a distanza, ecc.) accreditati sulla base degli indirizzi e priorità individuate dalle Regioni e dalle Aziende danno titolo ad un credito formativo. Danno altresì luogo a crediti formativi, le attività di formazione sul campo incluse le attività di ricerca e sperimentazione, secondo le modalità previste dalla Regione, sensibilizzando nel contempo tutti gli enti locali competenti in base agli accordi della Conferenza Stato-Regioni.
7. Ai sensi dell’art. 16-quater, comma 2, del decreto legislativo 229/99, al pediatra di libera scelta che nel triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi stabilito dalla commissione nazionale è attivato il procedimento disciplinare di cui all’art. 30.
8. I corsi regionali e aziendali possono valere fino al 70% del debito formativo annuale e, orientativamente, i temi della formazione obbligatoria saranno scelti, ordine alla materia in modo da rispondere:
a) ad obiettivi aziendali e distrettuali di cui un terzo su argomenti di organizzazione sanitaria;
b) ad obiettivi regionali di cui un terzo su argomenti deontologici e legali;
c) all’integrazione tra Territorio ed Ospedale.
9oggetto. Ai fini di quanto disposto dal precedente comma 8, le Aziende garantiscono ai pediatri la realizzazione dei relativi corsi, nei limiti delle risorse disponibili e ad esse assegnate, sulla base degli Accordi regionali e nel rispetto della programmazione regionale.
10. Il pediatra che non frequenti i corsi obbligatori per due anni consecutivi è soggetto all’attivazione delle procedure operatività di cui all’art. 30 per l’eventuale adozione delle sanzioni previstesopra, graduate a seconda della continuità dell’assenza.
11. Il pediatra ha facoltà di partecipare a proprie spese a corsi, anche attraverso la Formazione a Distanza (FAD), non organizzati né gestiti direttamente dalle Aziende, ma comunque svolti da soggetti accreditati ed attinenti alle tematiche della pediatria di famiglia, almeno fino alla concorrenza del 30% dei crediti previsti per l’aggiornamento.
12. I corsi obbligatori, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello aziendaleaziendale saranno predisposti piani formativi concordati con le RSU/Organizzazioni sindacali, si svolgono di norma il sabato e per almeno 40 ore annue; tale attività rientra nei compiti retribuiti. L’Azienda, con oneri a proprio carico, adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell’assistenza durante finanziati attraverso le ore di aggiornamento, anche con il pagamento della sostituzione da parte dell’azienda medesima.
13. Danno altresì luogo a crediti formativi le attività di formazione sul campo, incluse le attività di ricerca e sperimentazione, le attività di animatore di formazione, docente, tutor e tutor valutatore, secondo le modalità previste dalla Regione in base alle indicazioni della Conferenza Stato-Regioni.
14. Gli Accordi regionali definiscono:
a) l’attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i pediatri di libera scelta;
b) il fabbisogno regionale di animatori di formazione e di docenti di pediatria di famiglia;
c) la creazione di un elenco regionale di animatori di formazione, con idoneità acquisita nei corsi risorse del Fondo Formazione PMI di cui alla lettera a) o altrimenti acquisita e riconosciuta al DM 21.1.03. Analoghi piani formativi potranno essere concordati anche in funzione dell'utilizzo dei congedi parentali previsti dalla Regione, da individuarsi tra i pediatri di libera scelta, sulla base di espliciti criteri di valutazione, fra i quali deve essere previsto un curriculum formativo. Sono riconosciuti gli attestati di idoneità già acquisiti vigente legislazione in corsi validati dalla Regione o dal Ministero della Salute;
d) i criteri per la individuazione dei docenti di formazione ECM da inserire in apposito elenco;
e) le modalità e i criteri per la loro specifica formazione didattica e professionale permanente e per il coordinamento delle loro attività, anche attraverso la formazione di Scuole regionali con proprio statuto, ai fini dell’accreditamento di cui all’art. 16-ter, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni;
f) le attività di sperimentazione e ricerca nella pediatria di famigliamateria.
15. Le attività didattiche indicate al comma precedente non comportano riduzione del massimale individuale.
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Formazione continua. 1Nell’ottica dello sviluppo delle competenze digitali di base e dell’agevolazione della costruzione dell’identità digitale, viene assunto dalle Parti l’impegno ad avviare un’attività progettuale partendo dal percorso di alfabetizzazione digitale. La Viene riconosciuta l’importanza dell’analisi del fabbisogno formativo, tenuto conto anche del bilancio delle competenze acquisite, quale strumento che consente di identificare le competenze da sviluppare per aumentare la competitività aziendale e la professionalità delle persone e sulla cui base sarà elaborato il relativo piano formativo. Nell’arco di ogni triennio le aziende coinvolgeranno i lavoratori in forza a tempo indeterminato e a tempo determinato con durata del contratto non inferiore a 9 mesi, in percorsi di formazione professionale continua della durata di 24 ore pro capite, in pediatriarelazione al fabbisogno formativo. Alla fine del 2° anno del triennio ai lavoratori per i quali, complementare in virtù della formazione già effettuata o programmata nel 3° anno, non risultino utilizzate le 24 ore previste, saranno riconosciute quelle mancanti per partecipare ad iniziative di formazione continua. I lavoratori al rientro da un’assenza continuativa pari o superiore a 6 mesi (ridotti a 5 mesi nel caso di assenza per congedo di maternità) potranno esercitare il suddetto diritto a partire dalla data di rientro in attività ovvero prioritariamente saranno inseriti, laddove coerente con la professionalità del lavoratore, in piani aziendali già programmati. Viene previsto il trascinamento di 6 mesi nel triennio successivo delle ore residue non fruite. Al termine di tale periodo esse decadranno, salvo che non siano state utilizzate per esigenze tecnico- organizzative, compreso il superamento della percentuale massima complessiva di assenza contemporanea. In via transitoria per i lavoratori che, in tutto o in parte, non abbiano fruito delle 24 ore di formazione di competenza del triennio 2017-2019, potranno fruirne entro il 31 dicembre 2021, dopodiché decadranno. Al fine di agevolare l’organizzazione della formazione, la pianificazione e continua, riguarda la crescita culturale e professionale del pediatra e registrazione della stessa saranno predisposti servizi per la formazione da definirsi in un Protocollo di regolamentazione tra le attività inerenti ai Parti. Il finanziamento dei servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
2. Le Regioni promuovono la programmazione delle iniziative per la formazione, tenendo conto degli obiettivi formativi sia nell’attuale vigenza contrattuale, avverrà mediante un contributo aziendale una tantum pari a 1,50 euro per dipendente, da versare nel mese di interesse nazionale, individuati dalla Conferenza Stato-Regioni sia di specifico interesse regionale e aziendale. Le stesse possono avvalersi per tali obiettivi anche della collaborazione di società scientifiche o enti accreditati dalle Regioni o dal Ministero della Salute. I programmi prevedono momenti di formazione comune con altri medici convenzionati operanti nel territorio, medici dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitari.
3. Le Regioni, d’intesa con le XX.XX., possono riconoscere, anche in accordo con l’Università e enti accreditati dalle Regioni o dal Ministero della Salute per le parti di rispettiva competenza, attività formative del pediatra di libera scelta, nelle seguenti aree:
a) insegnamento universitario di base pre-laurea
b) tirocinio valutativo pre-abilitazione alla professione medica
c) formazione specifica in pediatria di famiglia
d) aggiornamento e audit
e) ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazione.
4. Le Regioni, soggetti istituzionali principalmente interessati alla corretta ed adeguata formazione dei pediatri di libera scelta che operano nel SSN, assumono un ruolo di primo piano in questo importante processo per garantirne coerenza ed efficienza. A tal fine le Regioni, sulla base degli Accordi regionali, assicurano l’attività formativa e di ricerca dei pediatri di libera scelta mediante adeguati modelli organizzativi, e possono altresì dotarsi o fruire di appositi Centri Formativi Regionaliluglio 2021, con l’obiettivo di:
a) definire indirizzi e obiettivi generali delle attività di formazione, con funzione di programmazione e coordinamento generale;
b) formare e/o accreditare i pediatri di libera scelta che svolgono attività didattica (animatori di formazione, docenti, tutor);
c) promuovere attività di ricerca e sperimentazione modalità successivamente concordate tra le parti. Al fine del calcolo del contributo sarà considerato il personale in pediatria;
d) proporre e coordinare le attività di formazione ECM della Regione e delle Aziende Sanitarie rivolte ai pediatri di libera sceltaforza a tempo indeterminato al 31 dicembre 2020.
5. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività di pediatra di libera scelta ai sensi del presente Accordo. Per garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata, il pediatra è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi, attraverso attività che abbiano come obiettivi quelli definiti al comma 1 del presente articolo.
6. Gli eventi (residenziali, formazione a distanza, ecc.) accreditati sulla base degli indirizzi e priorità individuate dalle Regioni e dalle Aziende danno titolo ad un credito formativo. Danno altresì luogo a crediti formativi, le attività di formazione sul campo incluse le attività di ricerca e sperimentazione, secondo le modalità previste dalla Regione, in base agli accordi della Conferenza Stato-Regioni.
7. Ai sensi dell’art. 16-quater, comma 2, del decreto legislativo 229/99, al pediatra di libera scelta che nel triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi stabilito dalla commissione nazionale è attivato il procedimento disciplinare di cui all’art. 30.
8. I corsi regionali e aziendali possono valere fino al 70% del debito formativo annuale e, orientativamente, i temi della formazione obbligatoria saranno scelti, in modo da rispondere:
a) ad obiettivi aziendali e distrettuali di cui un terzo su argomenti di organizzazione sanitaria;
b) ad obiettivi regionali di cui un terzo su argomenti deontologici e legali;
c) all’integrazione tra Territorio ed Ospedale.
9. Ai fini di quanto disposto dal precedente comma 8, le Aziende garantiscono ai pediatri la realizzazione dei relativi corsi, nei limiti delle risorse disponibili e ad esse assegnate, sulla base degli Accordi regionali e nel rispetto della programmazione regionale.
10. Il pediatra che non frequenti i corsi obbligatori per due anni consecutivi è soggetto all’attivazione delle procedure di cui all’art. 30 per l’eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della continuità dell’assenza.
11. Il pediatra ha facoltà di partecipare a proprie spese a corsi, anche attraverso la Formazione a Distanza (FAD), non organizzati né gestiti direttamente dalle Aziende, ma comunque svolti da soggetti accreditati ed attinenti alle tematiche della pediatria di famiglia, almeno fino alla concorrenza del 30% dei crediti previsti per l’aggiornamento.
12. I corsi obbligatori, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello aziendale, si svolgono di norma il sabato e per almeno 40 ore annue; tale attività rientra nei compiti retribuiti. L’Azienda, con oneri a proprio carico, adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell’assistenza durante le ore di aggiornamento, anche con il pagamento della sostituzione da parte dell’azienda medesima.
13. Danno altresì luogo a crediti formativi le attività di formazione sul campo, incluse le attività di ricerca e sperimentazione, le attività di animatore di formazione, docente, tutor e tutor valutatore, secondo le modalità previste dalla Regione in base alle indicazioni della Conferenza Stato-Regioni.
14. Gli Accordi regionali definiscono:
a) l’attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i pediatri di libera scelta;
b) il fabbisogno regionale di animatori di formazione e di docenti di pediatria di famiglia;
c) la creazione di un elenco regionale di animatori di formazione, con idoneità acquisita nei corsi di cui alla lettera a) o altrimenti acquisita e riconosciuta dalla Regione, da individuarsi tra i pediatri di libera scelta, sulla base di espliciti criteri di valutazione, fra i quali deve essere previsto un curriculum formativo. Sono riconosciuti gli attestati di idoneità già acquisiti in corsi validati dalla Regione o dal Ministero della Salute;
d) i criteri per la individuazione dei docenti di formazione ECM da inserire in apposito elenco;
e) le modalità e i criteri per la loro specifica formazione didattica e professionale permanente e per il coordinamento delle loro attività, anche attraverso la formazione di Scuole regionali con proprio statuto, ai fini dell’accreditamento di cui all’art. 16-ter, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni;
f) le attività di sperimentazione e ricerca nella pediatria di famiglia.
15. Le attività didattiche indicate al comma precedente non comportano riduzione del massimale individuale.
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Samples: CCNL Industria Metalmeccanica
Formazione continua. 1L'UNIONCHIMICA-CONFAPI e FILCTEM-FEMCA-UILTEC congiuntamente ritengono che la ricerca di un alto livello di qualità richiesto dal settore sia elemento basilare per dare competitività duratura all'intero sistema delle piccole e medie industrie. La Le parti esprimono la comune opinione che per il raggiungimento di tale obiettivo sia indispensabile il pieno supporto di una professionalità dei lavoratori dipendenti sempre adeguata alle esigenze delle imprese così come costantemente modificate dall'evoluzione della tecnologia, dei prodotti e dei cicli produttivi. Da ciò l'indispensabilità di un sistema di formazione professionale in pediatria, complementare e continua, riguarda al di là delle conoscenze di tipo scolastico o derivanti dall'esperienza lavorativa, che abbiano l'obiettivo prioritario di perseguire la valorizzazione delle risorse umane del settore orientandosi non solo al consolidamento e all'adeguamento delle conoscenze di base, ma anche alla riqualificazione e alla crescita culturale e professionale del pediatra lavoratore all'interno dell'azienda. Pertanto le parti ritengono indispensabile che quanto disposto dall'art. 17 della legge n. 196/1997 diventi rapidamente operativo e che le attività inerenti ai servizi modalità attuative consentano l'accesso delle PMI e dei loro dipendenti alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
2. Le Regioni promuovono la programmazione delle iniziative risorse necessarie per la formazione, tenendo conto degli obiettivi formativi sia realizzazione di interesse nazionale, individuati dalla Conferenza Stato-Regioni sia di specifico interesse regionale e aziendale. Le stesse possono avvalersi per tali obiettivi anche della collaborazione di società scientifiche o enti accreditati dalle Regioni o dal Ministero della Salute. I programmi prevedono momenti una reale politica di formazione comune con altri medici convenzionati operanti nel territorio, medici dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitari.
3. Le Regioni, d’intesa con le XX.XX., possono riconoscere, anche in accordo con l’Università e enti accreditati dalle Regioni o dal Ministero della Salute per le parti di rispettiva competenza, attività formative del pediatra di libera scelta, nelle seguenti aree:
a) insegnamento universitario di base pre-laurea
b) tirocinio valutativo pre-abilitazione alla professione medica
c) formazione specifica in pediatria di famiglia
d) aggiornamento e audit
e) ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazione.
4. Le Regioni, soggetti istituzionali principalmente interessati alla corretta ed adeguata formazione dei pediatri di libera scelta che operano nel SSN, assumono un ruolo di primo piano in questo importante processo per garantirne coerenza ed efficienzacontinua. A tal fine le Regioniparti convengono che, sulla base degli Accordi regionali, assicurano l’attività formativa qualora processi di innovazione tecnologica e di ricerca processo provochino obsolescenza professionale dei pediatri di libera scelta mediante adeguati modelli organizzativilavoratori, le aziende e possono altresì dotarsi o fruire di appositi Centri Formativi Regionali, con l’obiettivo di:
a) le R.S.U. potranno definire indirizzi e obiettivi generali delle attività di formazione, con funzione di programmazione e coordinamento generale;
b) formare e/o accreditare i pediatri di libera scelta che svolgono attività didattica (animatori di formazione, docenti, tutor);
c) promuovere attività di ricerca e sperimentazione in pediatria;
d) proporre e coordinare le attività programmi specifici di formazione ECM della Regione anche utilizzando quanto disposto dall'art. 51 (Diritto allo studio e facilitazioni particolari per i lavoratori studenti) del presente c.c.n.l. Analoghe iniziative potranno essere definite a supporto del reinserimento delle Aziende Sanitarie rivolte ai pediatri lavoratrici madri al termine dei periodi di libera scelta.
5aspettativa previsti dalla legge. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività di pediatra di libera scelta In tale senso l'UNIONCHIMICA-CONFAPI e FILCTEM-FEMCA-UILTEC, in stretta collaborazione con le rispettive Confederazioni, opereranno affinché sia nell'Ente bilaterale nazionale sia negli Enti bilaterali regionali costituiti ai sensi del presente Accordo. Per garantire efficaciadell'accordo interconfederale 30 gennaio 2013 possano essere valutate tutte le opportunità offerte dal panorama legislativo comunitario, appropriatezzanazionale, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestataregionale al fine di indirizzare risorse pubbliche al sistema delle PMI dei settori rappresentati, il pediatra è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi, attraverso attività che abbiano come obiettivi quelli definiti al comma 1 del presente articolo.
6. Gli eventi (residenziali, formazione a distanza, ecc.) accreditati sulla base degli indirizzi e priorità individuate dalle Regioni e dalle Aziende danno titolo ad un credito formativo. Danno altresì luogo a crediti formativi, le attività di formazione sul campo incluse le attività di ricerca e sperimentazione, secondo le modalità previste dalla Regione, sensibilizzando nel contempo tutti gli enti locali competenti in base agli accordi della Conferenza Stato-Regioni.
7. Ai sensi dell’art. 16-quater, comma 2, del decreto legislativo 229/99, al pediatra di libera scelta che nel triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi stabilito dalla commissione nazionale è attivato il procedimento disciplinare di cui all’art. 30.
8. I corsi regionali e aziendali possono valere fino al 70% del debito formativo annuale e, orientativamente, i temi della formazione obbligatoria saranno scelti, ordine alla materia in modo da rispondere:
a) ad obiettivi aziendali e distrettuali di cui un terzo su argomenti di organizzazione sanitaria;
b) ad obiettivi regionali di cui un terzo su argomenti deontologici e legali;
c) all’integrazione tra Territorio ed Ospedale.
9oggetto. Ai fini di quanto disposto dal precedente comma 8, le Aziende garantiscono ai pediatri la realizzazione dei relativi corsi, nei limiti delle risorse disponibili e ad esse assegnate, sulla base degli Accordi regionali e nel rispetto della programmazione regionale.
10. Il pediatra che non frequenti i corsi obbligatori per due anni consecutivi è soggetto all’attivazione delle procedure dell'operatività di cui all’art. 30 per l’eventuale adozione delle sanzioni previstesopra, graduate a seconda della continuità dell’assenza.
11. Il pediatra ha facoltà di partecipare a proprie spese a corsi, anche attraverso la Formazione a Distanza (FAD), non organizzati né gestiti direttamente dalle Aziende, ma comunque svolti da soggetti accreditati ed attinenti alle tematiche della pediatria di famiglia, almeno fino alla concorrenza del 30% dei crediti previsti per l’aggiornamento.
12. I corsi obbligatori, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello aziendale, si svolgono previa verifica tra le parti dei fabbisogni formativi, saranno predisposti piani formativi concordati con le R.S.U./XX.XX., finanziati attraverso le risorse del Fondo formazione PMI di norma il sabato cui al D.M. 21 gennaio 2003. Analoghi piani formativi potranno essere concordati anche in funzione dell'utilizzo dei congedi parentali previsti dalla vigente legislazione in materia, nonché della diffusione della conoscenza delle normative inerenti la sicurezza sul lavoro, i rischi ambientali e per almeno 40 ore annue; tale attività rientra nei compiti retribuiti. L’Azienda, con oneri a proprio carico, adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell’assistenza durante le ore di aggiornamento, anche con il pagamento della sostituzione da parte dell’azienda medesima.
13. Danno altresì luogo a crediti formativi le attività di formazione sul campo, incluse le attività di ricerca e sperimentazionerelativa prevenzione, le attività di animatore di formazionetematiche economiche relative alle caratteristiche dei mercati in cui opera l'azienda, docente, tutor e tutor valutatore, secondo le modalità previste dalla Regione in base alle indicazioni della Conferenza Stato-Regioniconoscenze linguistiche necessarie all'integrazione nel contesto europeo ed internazionale.
14. Gli Accordi regionali definiscono:
a) l’attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i pediatri di libera scelta;
b) il fabbisogno regionale di animatori di formazione e di docenti di pediatria di famiglia;
c) la creazione di un elenco regionale di animatori di formazione, con idoneità acquisita nei corsi di cui alla lettera a) o altrimenti acquisita e riconosciuta dalla Regione, da individuarsi tra i pediatri di libera scelta, sulla base di espliciti criteri di valutazione, fra i quali deve essere previsto un curriculum formativo. Sono riconosciuti gli attestati di idoneità già acquisiti in corsi validati dalla Regione o dal Ministero della Salute;
d) i criteri per la individuazione dei docenti di formazione ECM da inserire in apposito elenco;
e) le modalità e i criteri per la loro specifica formazione didattica e professionale permanente e per il coordinamento delle loro attività, anche attraverso la formazione di Scuole regionali con proprio statuto, ai fini dell’accreditamento di cui all’art. 16-ter, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni;
f) le attività di sperimentazione e ricerca nella pediatria di famiglia.
15. Le attività didattiche indicate al comma precedente non comportano riduzione del massimale individuale.
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Formazione continua. 1. La Alla formazione professionale le parti attribuiscono un ruolo fonda- mentale nell’ambito dei processi di riforma ed innovazione dell’Amministrazione regionale, in pediatria, complementare quanto significativo stru- mento di valorizzazione del lavoro e continua, riguarda delle risorse umane nel- la crescita culturale e professionale condivisione degli obiettivi prioritari del pediatra e le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regionicambiamento.
2. Le Regioni promuovono La formazione costituisce un diritto-dovere del perso- nale. L’accrescimento e l’aggiornamento professionale vanno assunti come metodo permanente e come attività ordinaria per assicurare il costante adeguamento delle competenze e favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare l’autonomia e la programmazione capa- cità innovativa e di iniziativa delle iniziative posizioni con più elevata responsabilità e per la formazioneorientare i percorsi di carriera di tutto il personale a tempo indeterminato, tenendo conto degli obiettivi formativi sia di interesse nazionale, individuati dalla Conferenza Stato-Regioni sia di specifico interesse regionale e aziendale. Le stesse possono avvalersi per tali obiettivi anche della collaborazione di società scientifiche compreso il personale in distacco o enti accreditati dalle Regioni o dal Ministero della Salute. I programmi prevedono momenti di formazione comune con altri medici convenzionati operanti nel territorio, medici dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitariin aspettativa sindacale.
3. Le RegioniQuanto sopra si determina attraverso qualificate inizia- tive di prima formazione e di formazione in servizio, d’intesa con le XX.XX.di mo- bilità, possono riconoscere, anche in accordo con l’Università riqualificazione e enti accreditati dalle Regioni o dal Ministero della Salute per le parti riconversione professionale nonché di rispettiva competenza, attività formative del pediatra di libera scelta, nelle seguenti aree:
a) insegnamento universitario di base pre-laurea
b) tirocinio valutativo pre-abilitazione alla professione medica
c) formazione specifica in pediatria di famiglia
d) aggiornamento e audit
e) ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazioneintereventi formativi finalizzati a specifiche esigenze.
4. Le RegioniL’attività formativa va assicurata, soggetti istituzionali principalmente interessati alla corretta ed adeguata formazione dei pediatri di libera scelta che operano pertanto, a tutto il personale, indipendentemente dal ruolo rivestito all’interno dell’Amministrazione e nel SSN, assumono un ruolo di primo piano in questo importante processo per garantirne coerenza ed efficienza. A tal fine le Regioni, sulla base degli Accordi regionali, assicurano l’attività formativa e di ricerca dei pediatri di libera scelta mediante adeguati modelli organizzativi, e possono altresì dotarsi o fruire di appositi Centri Formativi Regionali, con l’obiettivo di:
a) definire indirizzi e obiettivi generali pieno rispetto delle attività di formazione, con funzione di programmazione e coordinamento generale;
b) formare e/o accreditare i pediatri di libera scelta che svolgono attività didattica (animatori di formazione, docenti, tutor);
c) promuovere attività di ricerca e sperimentazione in pediatria;
d) proporre e coordinare le attività di formazione ECM della Regione e delle Aziende Sanitarie rivolte ai pediatri di libera sceltapari oppor- tunità.
5. La partecipazione alle attività Al fine di tutelare l’occupazione, per consentire un adattamento rapido a fronte dei cambiamenti in atto ed un inserimento proficuo in caso di processi di mobilità, nonché per promuovere la crescita professionale dei dipendenti, i sistemi di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività dovranno assicurare una costante riqualificazione nonché l’acquisizione di pediatra nuove conoscenze in tema di libera scelta ai sensi del presente Accordo. Per garantire efficaciametodi, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata, il pediatra è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi, attraverso attività che abbiano come obiettivi quelli definiti al comma 1 del presente articolostrumenti e contenuti.
6. Gli eventi (residenziali, formazione a distanza, ecc.) accreditati sulla base degli indirizzi e priorità individuate dalle Regioni e dalle Aziende danno titolo ad un credito formativo. Danno altresì luogo a crediti formativi, Le innovazioni tecnologiche o le attività rilevanti ristruttu- razioni che comportino sostanziali modifiche nello svolgi- mento della prestazione lavorativa di formazione sul campo incluse le attività consistenti gruppi di ricerca e sperimentazione, secondo le modalità previste dalla Regione, in base agli accordi della Conferenza Stato-Regionilavoratori dovranno essere accompagnate da corsi di riqualificazione.
7. Ai sensi dell’artL’attività formativa si realizza attraverso il Piano Gene- rale della Formazione, che ove possibile, dovrà armonizzarsi con le scadenze contrattuali, e formerà oggetto di concer- tazione tra le parti. 16-quaterProgrammi, comma 2modalità, del decreto legislativo 229/99, al pediatra criteri e finalità formeranno oggetto di libera scelta che nel triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi stabilito dalla commissione nazionale è attivato il procedimento disciplinare di cui all’art. 30contrattazione integrativa.
8. I corsi regionali e aziendali possono valere fino al 70% del debito formativo annuale eOve siano da realizzare piani attuativi a livello di ogni Direzione Generale, orientativamente, i temi della formazione obbligatoria saranno scelti, in modo da rispondere:
a) ad obiettivi aziendali e distrettuali di cui un terzo su argomenti di organizzazione sanitaria;
b) ad obiettivi regionali di cui un terzo su argomenti deontologici e legali;
c) all’integrazione tra Territorio ed Ospedalequesti sono definiti secondo le stesse modalità.
9. Ai fini I programmi definiscono quali iniziative abbiano ca- rattere obbligatorio e quali facoltativo e in particolare pre- vedono:
a. percorsi di quanto disposto dal precedente comma 8qualificazione e aggiornamento professionale con esame finale collegati al passaggio dei dipendenti all’interno delle categorie del sistema di classificazione da un livello retributivo ad un altro;
x. xxxxx di aggiornamento finalizzati al conseguimento di un più alto livello professionale, le Aziende garantiscono ai pediatri di un più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni assegnate;
c. la realizzazione dei relativi corsi, nei limiti delle risorse disponibili formazione del personale di nuova assunzione con contratto non a termine da realizzare mediante corsi teorico-pratici di intensità e ad esse assegnate, sulla base degli Accordi regionali e nel rispetto della programmazione regionaledurata rapportate alle at- tività da svolgere.
10. Il pediatra che non frequenti i corsi obbligatori per due anni consecutivi è soggetto all’attivazione delle procedure Le attività di cui all’art. 30 per l’eventuale adozione delle sanzioni previsteal precedente comma si concludo- no con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, graduate a seconda della continuità dell’assenzaattestato attraverso una valutazione finale.
11. In quest’ottica tempi e modalità di effettuazione e contenuti dei corsi dovranno essere portati a conoscenza del personale. Il pediatra ha facoltà di partecipare personale che partecipa alle attività formative organizzate dall’Amministrazione è considerato in servizio a proprie tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il rimborso delle spese a corsi, anche attraverso la Formazione a Distanza (FAD), non organizzati né gestiti direttamente dalle Aziende, ma comunque svolti da soggetti accreditati ed attinenti alle tematiche della pediatria di famiglia, almeno fino alla concorrenza del 30% dei crediti previsti per l’aggiornamentosostenute.
12. I corsi obbligatoriLe somme destinate alla formazione e non spese nell’esercizio finanziario di riferimento, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello aziendale, si svolgono di norma il sabato e sono vincolate al ri- utilizzo nell’esercizio successivo per almeno 40 ore annue; tale attività rientra nei compiti retribuiti. L’Azienda, con oneri a proprio carico, adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell’assistenza durante le ore di aggiornamento, anche con il pagamento della sostituzione da parte dell’azienda medesimamedesime finalità.
13. Danno altresì luogo Il personale può partecipare, inoltre, a crediti formativi le attività convegni, corsi e seminari su proposta della Direzione generale di formazione sul campo, incluse le attività apparte- nenza che tenga conto dell’interesse dell’Amministrazione e sia coerente con la collocazione professionale posseduta. Detta partecipazione comporta in ogni caso l’onere per il di- pendente di ricerca e sperimentazione, le attività consegnare una apposita relazione sugli aspetti più significativi dei corsi alla struttura di animatore di formazione, docente, tutor e tutor valutatore, secondo le modalità previste dalla Regione in base alle indicazioni della Conferenza Stato-Regioni.
14. Gli Accordi regionali definiscono:
a) l’attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i pediatri di libera scelta;
b) il fabbisogno regionale di animatori di formazione appartenenza e di docenti di pediatria di famiglia;
c) la creazione di un elenco regionale di animatori di formazione, con idoneità acquisita nei corsi di cui alla lettera a) o altrimenti acquisita e riconosciuta dalla Regione, da individuarsi tra i pediatri di libera scelta, sulla base di espliciti criteri di valutazione, fra i quali deve essere previsto un curriculum formativo. Sono riconosciuti gli attestati di idoneità già acquisiti in corsi validati dalla Regione o dal Ministero della Salute;
d) i criteri porre a disposizione il materiale didattico per la individuazione dei docenti di formazione ECM da inserire in apposito elenco;
e) le modalità e i criteri per la loro specifica formazione didattica e professionale permanente e per il coordinamento delle loro attività, anche attraverso la formazione di Scuole regionali con proprio statuto, ai fini dell’accreditamento di cui all’art. 16-ter, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni;
f) le attività di sperimentazione e ricerca nella pediatria di famiglial’eventuale distribuzione al personale interessato.
15. Le attività didattiche indicate al comma precedente non comportano riduzione del massimale individuale.
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Formazione continua. A partire dal 1° gennaio 2017 i lavoratori in forza a tempo indeterminato saranno coinvolti, nell’arco di ogni triennio, in percorsi di formazione continua della durata di 24 ore pro capite, realizzabili secondo le modalità di erogazione individuate da Fondimpresa, elaborando progetti aziendali, ovvero aderendo a progetti territoriali o settoriali. La formazione professionale in pediatriatema di sicurezza (art. 37 del D.Lgs n. 81/2008) non rientra in tale computo. Ai lavoratori in forza a tempo indeterminato entro la fine del 2° anno del triennio, complementare che non siano stati coinvolti nei suddetti percorsi formativi entro la medesima data e per i quali non sia programmato un coinvolgimento entro il 3° anno, saranno riconosciute, fino a concorrenza delle ore sopra quantificate, 24 ore pro-capite, di cui 2/3 a carico dell'azienda, per partecipare ad iniziative di formazione continua. Con la presente intesa è stato introdotto il diritto soggettivo alla formazione continua, riguarda esigibile per iniziative formative sulle quali l’azienda, anche d’intesa con la crescita culturale RSU, ha dato informazione ai lavoratori o, in subordine, per partecipare ad iniziative formative finalizzate all’acquisizione di competenze trasversali, linguistiche, digitali, tecniche o gestionali, impiegabili nel contesto aziendale. Per le iniziative formative l’azienda, anche con integrazione delle risorse pubbliche e professionale private a disposizione, sosterrà direttamente i costi fino ad un massimo di 300,00 euro. Per la fruizione del pediatra e le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionalidiritto soggettivo, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
2durante il 3° anno del triennio, il lavoratore farà richiesta scritta entro 10 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività formativa alla quale intende partecipare, producendo, su richiesta dell'azienda, la documentazione necessaria all’esercizio del diritto. Le Regioni promuovono la programmazione delle iniziative per la formazione, tenendo conto degli obiettivi formativi sia di interesse nazionale, individuati dalla Conferenza Stato-Regioni sia di specifico interesse regionale e aziendale. Le stesse possono avvalersi per tali obiettivi anche della collaborazione di società scientifiche o enti accreditati dalle Regioni o dal Ministero della Salute. I programmi prevedono momenti di formazione comune con altri medici convenzionati operanti nel territorio, medici dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitari.
3. Le Regioni, d’intesa con le XX.XX., possono riconoscere, anche in accordo con l’Università e enti accreditati dalle Regioni o dal Ministero della Salute per le parti di rispettiva competenza, attività formative del pediatra di libera scelta, nelle seguenti aree:
a) insegnamento universitario di base pre-laurea
b) tirocinio valutativo pre-abilitazione alla professione medica
c) formazione specifica in pediatria di famiglia
d) aggiornamento e audit
e) ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazione.
4. Le Regioni, soggetti istituzionali principalmente interessati alla corretta ed adeguata formazione dei pediatri di libera scelta che operano nel SSN, assumono un ruolo di primo piano in questo importante processo per garantirne coerenza ed efficienza. A tal fine le Regioni, sulla base degli Accordi regionali, assicurano l’attività formativa e di ricerca dei pediatri di libera scelta mediante adeguati modelli organizzativi, e possono altresì dotarsi o fruire di appositi Centri Formativi Regionali, con l’obiettivo di:
a) definire indirizzi e obiettivi generali delle attività di formazione, con funzione di programmazione e coordinamento generale;
b) formare e/o accreditare i pediatri di libera scelta che svolgono attività didattica (animatori di formazione, docenti, tutor);
c) promuovere attività di ricerca e sperimentazione in pediatria;
d) proporre e coordinare le attività di formazione ECM della Regione e delle Aziende Sanitarie rivolte ai pediatri di libera scelta.
5. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività di pediatra di libera scelta ai sensi del presente Accordo. Per garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata, il pediatra è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi, attraverso attività che abbiano come obiettivi quelli definiti al comma 1 del presente articolo.
6. Gli eventi (residenziali, formazione a distanza, ecc.) accreditati sulla base degli indirizzi e priorità individuate dalle Regioni e dalle Aziende danno titolo ad un credito formativo. Danno altresì luogo a crediti formativi, le attività di formazione sul campo incluse le attività di ricerca e sperimentazione, secondo le modalità previste dalla Regione, in base agli accordi della Conferenza Stato-Regioni.
7. Ai sensi dell’art. 16-quater, comma 2, del decreto legislativo 229/99, al pediatra di libera scelta che nel triennio ore eventualmente non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi stabilito dalla commissione nazionale è attivato il procedimento disciplinare di cui all’art. 30.
8. I corsi regionali e aziendali possono valere fino al 70% del debito formativo annuale e, orientativamente, i temi della formazione obbligatoria saranno scelti, in modo da rispondere:
a) ad obiettivi aziendali e distrettuali di cui un terzo su argomenti di organizzazione sanitaria;
b) ad obiettivi regionali di cui un terzo su argomenti deontologici e legali;
c) all’integrazione tra Territorio ed Ospedale.
9. Ai fini di quanto disposto dal precedente comma 8, le Aziende garantiscono ai pediatri la realizzazione dei relativi corsi, nei limiti delle risorse disponibili e ad esse assegnate, sulla base degli Accordi regionali e nel rispetto della programmazione regionale.
10. Il pediatra che non frequenti i corsi obbligatori per due anni consecutivi è soggetto all’attivazione delle procedure di cui all’art. 30 per l’eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della continuità dell’assenza.
11. Il pediatra ha facoltà di partecipare a proprie spese a corsi, anche attraverso la Formazione a Distanza (FAD)fruite, non organizzati né gestiti direttamente dalle Aziende, ma comunque svolti da soggetti accreditati ed attinenti alle tematiche della pediatria di famiglia, almeno fino alla concorrenza del 30% dei crediti previsti per l’aggiornamento.
12. I corsi obbligatori, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello aziendale, si svolgono di norma il sabato e per almeno 40 ore annue; tale attività rientra nei compiti retribuiti. L’Azienda, saranno cumulabili con oneri a proprio carico, adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell’assistenza durante le ore di aggiornamentocompetenza del successivo triennio, anche con salvo che non siano state fruite per esigenze tecnico-organizzative, compreso il pagamento superamento della sostituzione da parte dell’azienda medesima.
13percentuale massima complessiva di assenza contemporanea. Danno altresì luogo a crediti formativi le attività di formazione sul campoInfatti, incluse le attività di ricerca e sperimentazionecome anticipato, le attività di animatore di formazione, docente, tutor e tutor valutatore, secondo le modalità previste dalla Regione in base alle indicazioni della Conferenza Stato-Regioni.
14. Gli Accordi regionali definiscono:
a) l’attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i pediatri di libera scelta;
b) il fabbisogno regionale di animatori di formazione e di docenti di pediatria di famiglia;
c) la creazione di un elenco regionale di animatori di formazione, con idoneità acquisita nei corsi di cui alla lettera a) o altrimenti acquisita e riconosciuta dalla Regione, da individuarsi tra i pediatri di libera scelta, sulla base di espliciti criteri di valutazione, fra i quali deve essere previsto un curriculum formativo. Sono riconosciuti gli attestati di idoneità già acquisiti in corsi validati dalla Regione o dal Ministero della Salute;
d) i criteri lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi per la individuazione dei docenti di formazione ECM da inserire in apposito elenco;
epartecipazione alle iniziative formative (salvo diverso accordo aziendale) saranno il 3% complessivo della forza occupata nell’unità produttiva, coerentemente con le modalità e i criteri per la loro specifica formazione didattica e professionale permanente e per il coordinamento delle loro attività, anche attraverso la formazione di Scuole regionali con proprio statuto, ai fini dell’accreditamento di cui all’art. 16esigenze tecnico-ter, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni;
f) le attività di sperimentazione e ricerca nella pediatria di famigliaorganizzative (nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari vanno arrotondati all’unità superiore).
15. Le attività didattiche indicate al comma precedente non comportano riduzione del massimale individuale.
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Samples: Rinnovo Contrattuale
Formazione continua. A partire dal 1° gennaio 2017 i lavoratori in forza a tempo indeterminato saranno coinvolti, nell’arco di ogni triennio, in percorsi di formazione continua della durata di 24 ore pro capite, realizzabili secondo le modalità di erogazione individuate da Fondimpresa, elaborando progetti aziendali, ovvero aderendo a progetti territoriali o settoriali. La formazione professionale in pediatriatema di sicurezza (art. 37 del D.Lgs n. 81/2008) non rientra in tale computo. Ai lavoratori in forza a tempo indeterminato entro la fine del 2° anno del triennio, complementare che non siano stati coinvolti nei suddetti percorsi formativi entro la medesima data e per i quali non sia programmato un coinvolgimento entro il 3° anno, saranno riconosciute,fino a concorrenza delle ore sopra quantificate, 24 ore pro-capite, di cui 2/3 a carico dell'azienda, per partecipare ad iniziative di formazione continua. Con la presente intesa è stato introdotto il diritto soggettivo alla formazione continua,esigibile per iniziative formative sulle quali l’azienda, riguarda anche d’intesa con la crescita culturale RSU, ha dato informazione ai lavoratori o, in subordine, per partecipare ad iniziative formative finalizzate all’acquisizione di competenze trasversali, linguistiche, digitali, tecniche o gestionali, impiegabili nel contesto aziendale. Per le iniziative formative l’azienda, anche con integrazione delle risorse pubbliche e professionale private a disposizione, sosterrà direttamente i costi fino ad un massimo di 300,00 euro. Per la fruizione del pediatra e le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionalidiritto soggettivo, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
2durante il 3° anno del triennio, il lavoratore farà richiesta scritta entro 10 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività formativa alla quale intende partecipare, producendo, su richiesta dell'azienda, la documentazione necessaria all’esercizio del diritto. Le Regioni promuovono la programmazione delle iniziative per la formazione, tenendo conto degli obiettivi formativi sia di interesse nazionale, individuati dalla Conferenza Stato-Regioni sia di specifico interesse regionale e aziendale. Le stesse possono avvalersi per tali obiettivi anche della collaborazione di società scientifiche o enti accreditati dalle Regioni o dal Ministero della Salute. I programmi prevedono momenti di formazione comune con altri medici convenzionati operanti nel territorio, medici dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitari.
3. Le Regioni, d’intesa con le XX.XX., possono riconoscere, anche in accordo con l’Università e enti accreditati dalle Regioni o dal Ministero della Salute per le parti di rispettiva competenza, attività formative del pediatra di libera scelta, nelle seguenti aree:
a) insegnamento universitario di base pre-laurea
b) tirocinio valutativo pre-abilitazione alla professione medica
c) formazione specifica in pediatria di famiglia
d) aggiornamento e audit
e) ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazione.
4. Le Regioni, soggetti istituzionali principalmente interessati alla corretta ed adeguata formazione dei pediatri di libera scelta che operano nel SSN, assumono un ruolo di primo piano in questo importante processo per garantirne coerenza ed efficienza. A tal fine le Regioni, sulla base degli Accordi regionali, assicurano l’attività formativa e di ricerca dei pediatri di libera scelta mediante adeguati modelli organizzativi, e possono altresì dotarsi o fruire di appositi Centri Formativi Regionali, con l’obiettivo di:
a) definire indirizzi e obiettivi generali delle attività di formazione, con funzione di programmazione e coordinamento generale;
b) formare e/o accreditare i pediatri di libera scelta che svolgono attività didattica (animatori di formazione, docenti, tutor);
c) promuovere attività di ricerca e sperimentazione in pediatria;
d) proporre e coordinare le attività di formazione ECM della Regione e delle Aziende Sanitarie rivolte ai pediatri di libera scelta.
5. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività di pediatra di libera scelta ai sensi del presente Accordo. Per garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata, il pediatra è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi, attraverso attività che abbiano come obiettivi quelli definiti al comma 1 del presente articolo.
6. Gli eventi (residenziali, formazione a distanza, ecc.) accreditati sulla base degli indirizzi e priorità individuate dalle Regioni e dalle Aziende danno titolo ad un credito formativo. Danno altresì luogo a crediti formativi, le attività di formazione sul campo incluse le attività di ricerca e sperimentazione, secondo le modalità previste dalla Regione, in base agli accordi della Conferenza Stato-Regioni.
7. Ai sensi dell’art. 16-quater, comma 2, del decreto legislativo 229/99, al pediatra di libera scelta che nel triennio ore eventualmente non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi stabilito dalla commissione nazionale è attivato il procedimento disciplinare di cui all’art. 30.
8. I corsi regionali e aziendali possono valere fino al 70% del debito formativo annuale e, orientativamente, i temi della formazione obbligatoria saranno scelti, in modo da rispondere:
a) ad obiettivi aziendali e distrettuali di cui un terzo su argomenti di organizzazione sanitaria;
b) ad obiettivi regionali di cui un terzo su argomenti deontologici e legali;
c) all’integrazione tra Territorio ed Ospedale.
9. Ai fini di quanto disposto dal precedente comma 8, le Aziende garantiscono ai pediatri la realizzazione dei relativi corsi, nei limiti delle risorse disponibili e ad esse assegnate, sulla base degli Accordi regionali e nel rispetto della programmazione regionale.
10. Il pediatra che non frequenti i corsi obbligatori per due anni consecutivi è soggetto all’attivazione delle procedure di cui all’art. 30 per l’eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della continuità dell’assenza.
11. Il pediatra ha facoltà di partecipare a proprie spese a corsi, anche attraverso la Formazione a Distanza (FAD)fruite, non organizzati né gestiti direttamente dalle Aziende, ma comunque svolti da soggetti accreditati ed attinenti alle tematiche della pediatria di famiglia, almeno fino alla concorrenza del 30% dei crediti previsti per l’aggiornamento.
12. I corsi obbligatori, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello aziendale, si svolgono di norma il sabato e per almeno 40 ore annue; tale attività rientra nei compiti retribuiti. L’Azienda, saranno cumulabili con oneri a proprio carico, adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell’assistenza durante le ore di aggiornamentocompetenza del successivo triennio, anche con salvo che non siano state fruite per esigenze tecnico- organizzative,compreso il pagamento superamento della sostituzione da parte dell’azienda medesima.
13percentuale massima complessiva di assenza contemporanea. Danno altresì luogo a crediti formativi le attività di formazione sul campoInfatti, incluse le attività di ricerca e sperimentazionecome anticipato, le attività di animatore di formazione, docente, tutor e tutor valutatore, secondo le modalità previste dalla Regione in base alle indicazioni della Conferenza Stato-Regioni.
14. Gli Accordi regionali definiscono:
a) l’attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i pediatri di libera scelta;
b) il fabbisogno regionale di animatori di formazione e di docenti di pediatria di famiglia;
c) la creazione di un elenco regionale di animatori di formazione, con idoneità acquisita nei corsi di cui alla lettera a) o altrimenti acquisita e riconosciuta dalla Regione, da individuarsi tra i pediatri di libera scelta, sulla base di espliciti criteri di valutazione, fra i quali deve essere previsto un curriculum formativo. Sono riconosciuti gli attestati di idoneità già acquisiti in corsi validati dalla Regione o dal Ministero della Salute;
d) i criteri lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi per la individuazione dei docenti di formazione ECM da inserire in apposito elenco;
epartecipazione alle iniziative formative (salvo diverso accordo aziendale) saranno il 3% complessivo della forza occupata nell’unità produttiva, coerentemente con le modalità e i criteri per la loro specifica formazione didattica e professionale permanente e per il coordinamento delle loro attività, anche attraverso la formazione di Scuole regionali con proprio statuto, ai fini dell’accreditamento di cui all’art. 16esigenze tecnico-ter, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni;
f) le attività di sperimentazione e ricerca nella pediatria di famigliaorganizzative (nelle aziende fino a200 dipendenti gli eventuali valori frazionari vanno arrotondati all’unità superiore).
15. Le attività didattiche indicate al comma precedente non comportano riduzione del massimale individuale.
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Formazione continua. 1. La Alla formazione professionale le parti attribuiscono un ruolo fondamentale nell'ambito dei processi di riforma ed innovazione dell'Amministrazione regionale, in pediatria, complementare quanto significativo strumento di valorizzazione del lavoro e continua, riguarda la crescita culturale e professionale delle risorse umane nella condivisione degli obiettivi prioritari del pediatra e le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regionicambiamento.
2. Le Regioni promuovono La formazione costituisce un diritto-dovere del personale. L'accrescimento e l'aggiornamento professionale vanno assunti come metodo permanente e come attività ordinaria per assicurare il costante adeguamento delle competenze e favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare l'autonomia e la programmazione capacità innovativa e di iniziativa delle iniziative posizioni con più elevata responsabilità e per la formazioneorientare i percorsi di carriera di tutto il personale a tempo indeterminato, tenendo conto degli obiettivi formativi sia di interesse nazionale, individuati dalla Conferenza Stato-Regioni sia di specifico interesse regionale e aziendale. Le stesse possono avvalersi per tali obiettivi anche della collaborazione di società scientifiche compreso il personale in distacco o enti accreditati dalle Regioni o dal Ministero della Salute. I programmi prevedono momenti di formazione comune con altri medici convenzionati operanti nel territorio, medici dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitariin aspettativa sindacale.
3. Quanto sopra si determina attraverso qualificate iniziative di prima formazione e di formazione in servizio, di mobilità, riqualificazione e riconversione professionale nonché di interventi formativi finalizzati a specifiche esigenze.
4. L'attività formativa va assicurata, pertanto, a tutto il personale, indipendentemente dal ruolo rivestito all'interno dell'Amministrazione e nel pieno rispetto delle pari opportunità.
5. Al fine di tutelare l‟occupazione, per consentire un adattamento rapido a fronte dei cambiamenti in atto ed un inserimento proficuo in caso di processi di mobilità, nonché per promuovere la crescita professionale dei dipendenti, i sistemi di formazione dovranno assicurare una costante riqualificazione nonché l‟acquisizione di nuove conoscenze in tema di metodi, strumenti e contenuti.
6. Le Regioniinnovazioni tecnologiche o le rilevanti ristrutturazioni che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di consistenti gruppi di lavoratori dovranno essere accompagnate da corsi di riqualificazione.
7. L'attività formativa si realizza attraverso il Piano Generale della Formazione, d’intesa che ove possibile, dovrà armonizzarsi con le XX.XXscadenze contrattuali, e formerà oggetto di concertazione tra le parti. Programmi, modalità, criteri e finalità formeranno oggetto di contrattazione integrativa.
8. Ove siano da realizzare piani attuativi a livello di ogni Direzione Generale, possono riconoscere, anche questi sono definiti secondo le stesse modalità.
9. I programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo e in accordo con l’Università e enti accreditati dalle Regioni o dal Ministero della Salute per le parti di rispettiva competenza, attività formative del pediatra di libera scelta, nelle seguenti areeparticolare prevedono:
a) insegnamento universitario percorsi di base pre-laurea
b) tirocinio valutativo pre-abilitazione alla professione medica
c) formazione specifica in pediatria qualificazione e aggiornamento professionale con esame finale collegati al passaggio dei dipendenti all'interno delle categorie del sistema di famiglia
d) aggiornamento e audit
e) ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazione.
4. Le Regioni, soggetti istituzionali principalmente interessati alla corretta ed adeguata formazione dei pediatri di libera scelta che operano nel SSN, assumono classificazione da un ruolo di primo piano in questo importante processo per garantirne coerenza ed efficienza. A tal fine le Regioni, sulla base degli Accordi regionali, assicurano l’attività formativa e di ricerca dei pediatri di libera scelta mediante adeguati modelli organizzativi, e possono altresì dotarsi o fruire di appositi Centri Formativi Regionali, con l’obiettivo di:
a) definire indirizzi e obiettivi generali delle attività di formazione, con funzione di programmazione e coordinamento generalelivello retributivo ad un altro;
b) formare e/o accreditare i pediatri di libera scelta che svolgono attività didattica (animatori di formazione, docenti, tutor);
c) promuovere attività di ricerca e sperimentazione in pediatria;
d) proporre e coordinare le attività di formazione ECM della Regione e delle Aziende Sanitarie rivolte ai pediatri di libera scelta.
5. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività di pediatra di libera scelta ai sensi del presente Accordo. Per garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata, il pediatra è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi, attraverso attività che abbiano come obiettivi quelli definiti al comma 1 del presente articolo.
6. Gli eventi (residenziali, formazione a distanza, ecc.) accreditati sulla base degli indirizzi e priorità individuate dalle Regioni e dalle Aziende danno titolo ad un credito formativo. Danno altresì luogo a crediti formativi, le attività di formazione sul campo incluse le attività di ricerca e sperimentazione, secondo le modalità previste dalla Regione, in base agli accordi della Conferenza Stato-Regioni.
7. Ai sensi dell’art. 16-quater, comma 2, del decreto legislativo 229/99, al pediatra di libera scelta che nel triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi stabilito dalla commissione nazionale è attivato il procedimento disciplinare di cui all’art. 30.
8. I corsi regionali e aziendali possono valere fino al 70% del debito formativo annuale e, orientativamente, i temi della formazione obbligatoria saranno scelti, in modo da rispondere:
a) ad obiettivi aziendali e distrettuali di cui un terzo su argomenti di organizzazione sanitaria;
b) ad obiettivi regionali di cui un terzo su argomenti deontologici e legali;
c) all’integrazione tra Territorio ed Ospedale.
9. Ai fini di quanto disposto dal precedente comma 8, le Aziende garantiscono ai pediatri la realizzazione dei relativi corsi, nei limiti delle risorse disponibili e ad esse assegnate, sulla base degli Accordi regionali e nel rispetto della programmazione regionale.
10. Il pediatra che non frequenti i corsi obbligatori per due anni consecutivi è soggetto all’attivazione delle procedure di cui all’art. 30 per l’eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della continuità dell’assenza.
11. Il pediatra ha facoltà di partecipare a proprie spese a corsi, anche attraverso la Formazione a Distanza (FAD), non organizzati né gestiti direttamente dalle Aziende, ma comunque svolti da soggetti accreditati ed attinenti alle tematiche della pediatria di famiglia, almeno fino alla concorrenza del 30% dei crediti previsti per l’aggiornamento.
12. I corsi obbligatori, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello aziendale, si svolgono di norma il sabato e per almeno 40 ore annue; tale attività rientra nei compiti retribuiti. L’Azienda, con oneri a proprio carico, adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell’assistenza durante le ore di aggiornamento, anche con il pagamento della sostituzione da parte dell’azienda medesima.
13. Danno altresì luogo a crediti formativi le attività di formazione sul campo, incluse le attività di ricerca e sperimentazione, le attività di animatore di formazione, docente, tutor e tutor valutatore, secondo le modalità previste dalla Regione in base alle indicazioni della Conferenza Stato-Regioni.
14. Gli Accordi regionali definiscono:
a) l’attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base aggiornamento finalizzati al conseguimento di un curriculum formativo specificopiù alto livello professionale, da individuarsi tra i pediatri di libera scelta;
b) il fabbisogno regionale un più alto grado di animatori di formazione e di docenti di pediatria di famigliaoperatività ed autonomia in relazione alle funzioni assegnate;
c) la creazione formazione del personale di un elenco regionale nuova assunzione con contratto non a termine da realizzare mediante corsi teorico-pratici di animatori di formazione, con idoneità acquisita nei corsi di cui alla lettera a) o altrimenti acquisita intensità e riconosciuta dalla Regione, durata rapportate alle attività da individuarsi tra i pediatri di libera scelta, sulla base di espliciti criteri di valutazione, fra i quali deve essere previsto un curriculum formativo. Sono riconosciuti gli attestati di idoneità già acquisiti in corsi validati dalla Regione o dal Ministero della Salute;
d) i criteri per la individuazione dei docenti di formazione ECM da inserire in apposito elenco;
e) le modalità e i criteri per la loro specifica formazione didattica e professionale permanente e per il coordinamento delle loro attività, anche attraverso la formazione di Scuole regionali con proprio statuto, ai fini dell’accreditamento di cui all’art. 16-ter, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni;
f) le attività di sperimentazione e ricerca nella pediatria di famigliasvolgere.
1510. Le attività didattiche indicate di cui al precedente comma precedente si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso una valutazione finale.
11. In quest‟ottica tempi e modalità di effettuazione e contenuti dei corsi dovranno essere portati a conoscenza del personal e. Il personale che partecipa alle attività formative organizzate dall'Amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il rimborso delle spese sostenute.
12. Le somme destinate alla formazione e non comportano riduzione del massimale individualespese nell'esercizio finanziario di riferimento, sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo per le medesime finalità.
13. Il personale può partecipare, inoltre, a convegni, corsi e seminari su proposta della Direzione generale di appartenenza che tenga conto dell‟interesse dell‟Amministrazione e sia coerente con la collocazione professionale posseduta. Detta partecipazione comporta in ogni caso l‟onere per il dipendente di consegnare una apposita relazione sugli aspetti più significativi dei corsi alla struttura di appartenenza e di porre a disposizione il materiale didattico per l‟eventuale distribuzione al personale interessato.
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