Garanzia fidejussoria. Entro 5 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione l’Appaltatore dovrà presentare ad AdF una garanzia fidejussoria pari alla percentuale indicata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n.163/2006, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse. AdF ha il diritto di valersi della cauzione anche: (i) per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione dei Servizi in caso di risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore; (ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in Aeroporto. La mancata costituzione delle garanzie determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di AdF, la quale aggiudica l’Appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Detta fideiussione dovrà essere rilasciata per tutta la durata del Contratto di Appalto ed AdF ha diritto di valersi di volta in volta della fideiussione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti. In tali casi l’Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta riscossione, dovrà provvedere alla ricostituzione della garanzia fino all’importo originariamente previsto. La garanzia prestata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n.163/2006 sarà progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei Servizi eseguiti, attestato mediante stati di avanzamento o analogo documento, pari al 75 per cento dell’ammontare garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, sarà automatico, senza necessità di benestare di AdF, con la sola condizione della preventiva consegna al soggetto garante, da parte dell’Appaltatore degli stati di avanzamento o analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali dei Servizi eseguiti. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente. Le garanzie costituenti la cauzione definitiva saranno incamerate da AdF in tutti i casi in cui siano constatati mancati o inesatti adempimenti dell’Appaltatore. Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta di AdF e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 c.c. In caso di escussione totale o parziale delle garanzie costituenti la cauzione definitiva, l’Appaltatore ha l’obbligo di reintegrare le stesse sino all’importo convenuto; in mancanza AdF tratterrà l’importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell’importo da reintegrare. Per quanto attiene ai requisiti dei fideiussori e alle garanzie dei concorrenti riuniti, si richiama quanto stabilito dal Regolamento. La presentazione della garanzia non limita l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all’importo della cauzione. L’importo della cauzione definitiva di cui sopra è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI XXX XX 00000. In caso di proroga, come disciplinata dal precedente art. 3 (Durata) , l’Appaltatore si impegna a ripresentare la garanzia fideiussoria in conformità con tutti i termini e le condizioni sopra indicate. Fermo restando che la mancata costituzione delle garanzie da parte dell’Appaltatore determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di AdF, in caso di violazione totale e/o parziale da parte dell’Appaltatore delle ulteriori obbligazioni assunte in virtù del presente articolo, AdF avrà la facoltà di risolvere, comunicandolo a mezzo lettera raccomandata a.r., il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Codice Civile (clausola risolutiva espressa).
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Garanzia fidejussoria. Entro 5 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione l’Appaltatore dovrà presentare ad AdF una garanzia fidejussoria pari alla percentuale indicata Il Broker affidatario, ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. n.163/2006n. 50/2016, dovrà presentare una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3, pari al 10% dell’importo contrattuale a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del dell’esatta osservanza delle clausole contrattuali o dell’eventuale risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stessea causa di inadempimento. AdF ha il diritto di valersi della Resta salvo per l’Amministrazione comunale ogni altra azione nel caso in cui la cauzione anche: (i) per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione dei Servizi in caso di risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore; (ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in Aeroportorisultasse insufficiente. La mancata costituzione delle garanzie determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di AdF, la quale aggiudica l’Appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Detta fideiussione Essa dovrà essere rilasciata avere validità per tutta la durata contrattuale e verrà trattenuta fino all’ultimazione del Contratto servizio e comunque finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia, anche dopo la scadenza del Contratto, e deve essere prorogabile qualora l’operato fosse protratto oltre il periodo di Appalto ed AdF ha diritto di valersi di volta in volta affidamento del Servizio. La costituzione della fideiussione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti. In tali casi l’Appaltatorecauzione potrà avvenire mediante fidejussione bancaria o assicurativa, con primario istituto bancario o assicurativo e dovrà prevedere la sua operatività entro 30 quindici (trenta15) giorni dall’avvenuta riscossione, dovrà provvedere alla ricostituzione della garanzia fino all’importo originariamente previsto. La garanzia prestata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n.163/2006 sarà progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei Servizi eseguiti, attestato mediante stati di avanzamento o analogo documento, pari al 75 per cento dell’ammontare garantito. Lo svincolo, nei termini semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale e per le entità anzidetti, sarà automatico, senza necessità di benestare di AdF, con la sola condizione della preventiva consegna al soggetto garante, da parte dell’Appaltatore degli stati di avanzamento o analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali dei Servizi eseguiti. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente. Le garanzie costituenti la cauzione definitiva saranno incamerate da AdF in tutti i casi in cui siano constatati mancati o inesatti adempimenti dell’Appaltatore. Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex artprincipale. 1944 c.cLa mancata costituzione della cauzione definitiva nei termini richiesti determina la revoca dell’affidamento. e Qualora la sua operatività garanzia fideiussoria debba essere parzialmente o totalmente escussa dall’Amministrazione Comunale per le eventuali decurtazioni delle penali, il Broker è tenuto al reintegro della stessa entro 15 10 (dieci) giorni a semplice richiesta di AdF e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 c.cnaturali consecutivi dall’avvenuta escussione. In caso di escussione totale o parziale delle garanzie costituenti la cauzione definitivamancato reintegro l’Amministrazione Comunale, l’Appaltatore previa messa in mora del Broker in questione, ha l’obbligo di reintegrare le stesse sino all’importo convenuto; in mancanza AdF tratterrà l’importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell’importo da reintegrare. Per quanto attiene ai requisiti dei fideiussori e alle garanzie dei concorrenti riuniti, si richiama quanto stabilito dal Regolamento. La presentazione della garanzia non limita l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all’importo della cauzione. L’importo della cauzione definitiva di cui sopra è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI XXX XX 00000. In caso di proroga, come disciplinata dal precedente art. 3 (Durata) , l’Appaltatore si impegna a ripresentare la garanzia fideiussoria in conformità con tutti i termini e le condizioni sopra indicate. Fermo restando che la mancata costituzione delle garanzie da parte dell’Appaltatore determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di AdF, in caso di violazione totale e/o parziale da parte dell’Appaltatore delle ulteriori obbligazioni assunte in virtù del presente articolo, AdF avrà la facoltà di risolvere, comunicandolo a mezzo lettera raccomandata a.rprocedere alla risoluzione del Contratto., il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Codice Civile (clausola risolutiva espressa).
Appears in 1 contract
Samples: Brokerage Agreement
Garanzia fidejussoria. Entro 5 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione l’Appaltatore dovrà presentare ad AdF una garanzia fidejussoria pari alla percentuale indicata ai Ai sensi dell’art. 113 dell'art.103 del D.Lgs. n.163/2006, n.50/2016 la Ditta aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia dell’adempimento fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale iva esclusa. È fatto salvo l’esperimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse. AdF ha il diritto di valersi della ogni altra azione qualora la cauzione anche: (i) per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione dei Servizi in caso di risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore; (ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in Aeroporto. La mancata costituzione delle garanzie determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di AdF, la quale aggiudica l’Appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Detta fideiussione dovrà essere rilasciata per tutta la durata del Contratto di Appalto ed AdF ha diritto di valersi di volta in volta della fideiussione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti. In tali casi l’Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta riscossione, dovrà provvedere alla ricostituzione della garanzia fino all’importo originariamente previstorisultasse insufficiente. La garanzia prestata ai sensi dell’artdeve essere costituita secondo le modalità previste dall'art.93 c.2 e c.3 del codice, esplicitate nel disciplinare di gara relativamente alla garanzia provvisoria ed avere validità per tutto il periodo di vigenza contrattuale. 113 del D.Lgs. n.163/2006 sarà progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei Servizi eseguiti, attestato mediante stati di avanzamento o analogo documento, pari al 75 per cento dell’ammontare garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, sarà automatico, senza necessità di benestare di AdF, con la sola condizione della preventiva consegna al soggetto garante, da parte dell’Appaltatore degli stati di avanzamento o analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali dei Servizi eseguiti. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente. Le garanzie costituenti la cauzione definitiva saranno incamerate da AdF in tutti i casi in cui siano constatati mancati o inesatti adempimenti dell’Appaltatore. Le garanzie devono Dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta di AdF e principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 all’art. 1957, comma 2 c.cdel codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda Sanitaria. In caso di escussione totale o parziale delle garanzie costituenti la cauzione Alla garanzia definitiva, l’Appaltatore ha l’obbligo di reintegrare le stesse sino all’importo convenuto; in mancanza AdF tratterrà l’importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell’importo da reintegrare. Per quanto attiene ai requisiti dei fideiussori e alle garanzie dei concorrenti riuniticui al presente articolo, si richiama quanto stabilito dal Regolamento. La presentazione della garanzia non limita l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all’importo della cauzione. L’importo della cauzione definitiva di cui sopra è ridotto applica la riduzione del 50% per i concorrenti %, prevista dall'art.93 comma 7, nel caso in possesso della cui la Ditta aggiudicataria disponga di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000qualità, rilasciata da organismi accreditati accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI XXX XX 00000CEI EN 45000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ed UNI CEI ISO 9000, oltre le altre riduzioni previste dal medesimo comma 7 e con le clausole previste dall'art.104 c.10 del Codice. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico dovrà allegare al deposito, in originale o in copia conforme all’originale la certificazione di qualità rilasciata dagli organismi accreditati. Ove il termine di costituzione della cauzione non venga rispettato senza giustificati motivi, l’Azienda Sanitaria può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell’aggiudicazione con susseguente affidamento al concorrente che segue nella graduatoria, ovvero, dare inizio ad un nuovo esperimento di gara. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Azienda Sanitaria ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Azienda Sanitaria. In caso di prorogainadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Azienda sanitaria ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, come disciplinata dal precedente art. 3 (Durata) , l’Appaltatore si impegna a ripresentare la garanzia fideiussoria in conformità con tutti i termini deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e le condizioni sopra indicate. Fermo restando restituito al contraente solo a conclusione del rapporto e dopo che la mancata costituzione delle garanzie da parte dell’Appaltatore determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di AdF, in caso di violazione totale e/o parziale da parte dell’Appaltatore delle ulteriori obbligazioni assunte in virtù del presente articolo, AdF avrà la facoltà di risolvere, comunicandolo a mezzo lettera raccomandata a.rsia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali., il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Codice Civile (clausola risolutiva espressa).
Appears in 1 contract
Garanzia fidejussoria. Entro 5 giorni dalla comunicazione definitiva
1. L’aggiudicatario dovrà prestare a favore del Comune di aggiudicazione l’Appaltatore dovrà presentare ad AdF una garanzia fidejussoria pari alla percentuale indicata ai sensi dell’art. 113 Piacenza un deposito cauzionale definitivo nei termini previsti dall’articolo 103, del D.Lgs. n.163/2006, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse50/2016.
2. AdF La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione anche: (i) per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione il completamento dei Servizi in lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore; (ii) dell’appaltatore. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore, all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in Aeroportocantiere. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
3. La mancata costituzione delle garanzie della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di AdF, la quale della stazione appaltante che aggiudica l’Appalto l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Detta fideiussione dovrà essere rilasciata per tutta la durata del Contratto di Appalto ed AdF ha diritto di valersi di volta in volta della fideiussione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti. In tali casi l’Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta riscossione, dovrà provvedere alla ricostituzione della garanzia fino all’importo originariamente previsto. La garanzia prestata graduatoria ai sensi dell’art. 113 103, comma 3, del D.Lgs. n.163/2006 sarà progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei Servizi eseguiti, attestato mediante stati di avanzamento o analogo documento, pari al 75 per cento dell’ammontare garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, sarà automatico, senza necessità di benestare di AdF, con la sola condizione della preventiva consegna al soggetto garante, da parte dell’Appaltatore degli stati di avanzamento o analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali dei Servizi eseguiti. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente. Le garanzie costituenti la cauzione definitiva saranno incamerate da AdF in tutti i casi in cui siano constatati mancati o inesatti adempimenti dell’Appaltatore. Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta di AdF e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 c.c. In caso di escussione totale o parziale delle garanzie costituenti la cauzione definitiva, l’Appaltatore ha l’obbligo di reintegrare le stesse sino all’importo convenuto; in mancanza AdF tratterrà l’importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell’importo da reintegrare. Per quanto attiene ai requisiti dei fideiussori e alle garanzie dei concorrenti riuniti, si richiama quanto stabilito dal Regolamento. La presentazione della garanzia non limita l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all’importo della cauzione. L’importo della cauzione definitiva di cui sopra è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI XXX XX 00000. In caso di proroga, come disciplinata dal precedente art. 3 (Durata) , l’Appaltatore si impegna a ripresentare la garanzia fideiussoria in conformità con tutti i termini e le condizioni sopra indicate. Fermo restando che la mancata costituzione delle garanzie da parte dell’Appaltatore determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di AdF, in caso di violazione totale e/o parziale da parte dell’Appaltatore delle ulteriori obbligazioni assunte in virtù del presente articolo, AdF avrà la facoltà di risolvere, comunicandolo a mezzo lettera raccomandata a.r50/2016., il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Codice Civile (clausola risolutiva espressa).
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
Garanzia fidejussoria. Entro 5 giorni dalla comunicazione La ditta appaltatrice sarà tenuta, nella fase di aggiudicazione l’Appaltatore dovrà presentare ad AdF perfezionamento del contratto, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, una garanzia fidejussoria pari alla percentuale indicata cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell’ammontare netto del contratto aggiudicato, fatte salve le variazioni dell’importo ai sensi dell’artdel comma 1 art. 113 del D.Lgs. n.163/2006163/2006. La fideiussione, a garanzia dell’adempimento scelta dell’offerente, può essere bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di tutte le obbligazioni cui all’art. 106 del contratto D. Lgs. n°385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse. AdF ha il diritto di valersi della cauzione anche: (i) per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione dei Servizi in caso di risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore; (ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in Aeroporto. La mancata costituzione delle garanzie determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria che sono sottoposti a revisione contabile da parte di AdF, la quale aggiudica l’Appalto al concorrente che segue nella graduatoriauna società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. Detta fideiussione dovrà essere rilasciata per tutta la durata 161 del Contratto di Appalto ed AdF ha diritto di valersi di volta in volta della fideiussione per reintegrarsi dei crediti da questa garantitiD. Lgs. In tali casi l’Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta riscossione, dovrà provvedere alla ricostituzione della garanzia fino all’importo originariamente previston° 58 del 24/2/1998. La garanzia prestata è ridotta del 50% per il concorrente che dispone di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 ai sensi dell’art. 113 75, comma 7, del D.Lgscitato D. Lgs. n.163/2006 sarà progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei Servizi eseguiti, attestato mediante stati di avanzamento 163/06. La fideiussione bancaria o analogo documento, pari al 75 per cento dell’ammontare garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, sarà automatico, senza necessità di benestare di AdF, con la sola condizione della preventiva consegna al soggetto garante, da parte dell’Appaltatore degli stati di avanzamento o analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali dei Servizi eseguiti. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente. Le garanzie costituenti la cauzione definitiva saranno incamerate da AdF in tutti i casi in cui siano constatati mancati o inesatti adempimenti dell’Appaltatore. Le garanzie devono polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta di AdF e principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 all’art. 1957, comma 2 c.cdel codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda Sanitaria. Le ditte aventi diritto alla riduzione del 50% di tale importo, ai sensi del comma 7 dell’art.75 citato, dovranno dichiarare il possesso delle certificazioni di qualità ed allegare alla documentazione la certificazione medesima, in originale o copia autenticata ai sensi degli artt.18 o 19 del DPR 445/2000. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Azienda Sanitaria qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di escussione totale o parziale delle garanzie costituenti inadempimento a tale obbligo, l’Azienda Sanitaria ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. PER ACCETTAZIONE DATA / / Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, in favore dell’Azienda Sanitaria a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal Contratto di appalto. In particolare, la cauzione definitivarilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, l’Appaltatore anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria ha l’obbligo diritto di reintegrare le stesse sino all’importo convenuto; in mancanza AdF tratterrà l’importo corrispondente dai primi successivi pagamentirivalersi direttamente sulla cauzione e, fino alla concorrenza dell’importo da reintegrare. Per quanto attiene ai requisiti dei fideiussori e alle garanzie dei concorrenti riunitiquindi, si richiama quanto stabilito dal Regolamento. La presentazione della garanzia non limita l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all’importo della cauzione. L’importo della cauzione definitiva di cui sopra è ridotto del 50% sulla fideiussione per i concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi l’applicazione delle norme europee della serie UNI XXX XX 00000. In caso di proroga, come disciplinata dal precedente art. 3 (Durata) , l’Appaltatore si impegna a ripresentare la garanzia fideiussoria in conformità con tutti i termini e le condizioni sopra indicate. Fermo restando che la mancata costituzione delle garanzie da parte dell’Appaltatore determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di AdF, in caso di violazione totale e/o parziale da parte dell’Appaltatore delle ulteriori obbligazioni assunte in virtù del presente articolo, AdF avrà la facoltà di risolvere, comunicandolo a mezzo lettera raccomandata a.rpenali., il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Codice Civile (clausola risolutiva espressa).
Appears in 1 contract
Samples: Fornitura Di Beni E Servizi