Garanzia fidejussoria. Il Broker affidatario, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà presentare una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3, pari al 10% dell’importo contrattuale a garanzia dell’esatta osservanza delle clausole contrattuali o dell’eventuale risarcimento dei danni a causa di inadempimento. Resta salvo per l’Amministrazione comunale ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Essa dovrà avere validità per tutta la durata contrattuale e verrà trattenuta fino all’ultimazione del servizio e comunque finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia, anche dopo la scadenza del Contratto, e deve essere prorogabile qualora l’operato fosse protratto oltre il periodo di affidamento del Servizio. La costituzione della cauzione potrà avvenire mediante fidejussione bancaria o assicurativa, con primario istituto bancario o assicurativo e dovrà prevedere la sua operatività entro quindici (15) giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La mancata costituzione della cauzione definitiva nei termini richiesti determina la revoca dell’affidamento. Qualora la garanzia fideiussoria debba essere parzialmente o totalmente escussa dall’Amministrazione Comunale per le eventuali decurtazioni delle penali, il Broker è tenuto al reintegro della stessa entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dall’avvenuta escussione. In caso di mancato reintegro l’Amministrazione Comunale, previa messa in mora del Broker in questione, ha la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto.
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Garanzia fidejussoria. Il Broker affidatarioLa ditta appaltatrice sarà tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell’ammontare netto del contratto aggiudicato, fatte salve le variazioni dell’importo ai sensi del comma 1 art. 113 del D.Lgs. 163/2006. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. n°385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n° 58 del 24/2/1998. La garanzia è ridotta del 50% per il concorrente che dispone di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 ai sensi dell’art. 103 75, comma 7, del D.Lgscitato D. Lgs. n. 50/2016, dovrà presentare una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3, pari al 10% dell’importo contrattuale a garanzia dell’esatta osservanza delle clausole contrattuali o dell’eventuale risarcimento dei danni a causa di inadempimento. Resta salvo per l’Amministrazione comunale ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Essa dovrà avere validità per tutta la durata contrattuale e verrà trattenuta fino all’ultimazione del servizio e comunque finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia, anche dopo la scadenza del Contratto, e deve essere prorogabile qualora l’operato fosse protratto oltre il periodo di affidamento del Servizio163/06. La costituzione della cauzione potrà avvenire mediante fidejussione fideiussione bancaria o assicurativa, con primario istituto bancario o assicurativo e la polizza assicurativa dovrà prevedere la sua operatività entro quindici (15) giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale e espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda Sanitaria. Le ditte aventi diritto alla riduzione del 50% di tale importo, ai sensi del comma 7 dell’art.75 citato, dovranno dichiarare il possesso delle certificazioni di qualità ed allegare alla documentazione la certificazione medesima, in originale o copia autenticata ai sensi degli artt.18 o 19 del DPR 445/2000. La mancata costituzione garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della cauzione definitiva nei termini richiesti determina la revoca dell’affidamento. Qualora la garanzia fideiussoria debba essere richiesta dell’Azienda Sanitaria qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente escussa dall’Amministrazione Comunale per le eventuali decurtazioni delle penali, il Broker è tenuto al reintegro della stessa entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dall’avvenuta escussionea seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di mancato reintegro l’Amministrazione Comunaleinadempimento a tale obbligo, previa messa in mora del Broker in questione, l’Azienda Sanitaria ha la facoltà di procedere alla risoluzione del Contrattodichiarare risolto di diritto il contratto. PER ACCETTAZIONE DATA / / Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, in favore dell’Azienda Sanitaria a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal Contratto di appalto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
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Garanzia fidejussoria. Il Broker affidatario, ai Ai sensi dell’art. 103 dell'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà presentare n.50/2016 la Ditta aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3, fideiussoria pari al 10% dell’importo dell'importo contrattuale a garanzia dell’esatta osservanza delle clausole contrattuali o dell’eventuale risarcimento dei danni a causa iva esclusa. È fatto salvo l’esperimento di inadempimento. Resta salvo per l’Amministrazione comunale ogni altra azione nel caso in cui qualora la cauzione risultasse insufficiente. Essa dovrà La garanzia deve essere costituita secondo le modalità previste dall'art.93 c.2 e c.3 del codice, esplicitate nel disciplinare di gara relativamente alla garanzia provvisoria ed avere validità per tutta la durata contrattuale e verrà trattenuta fino all’ultimazione del servizio e comunque finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia, anche dopo la scadenza del Contratto, e deve essere prorogabile qualora l’operato fosse protratto oltre tutto il periodo di affidamento del Serviziovigenza contrattuale. La costituzione della cauzione potrà avvenire mediante fidejussione bancaria o assicurativa, con primario istituto bancario o assicurativo e dovrà Dovrà prevedere la sua operatività entro quindici (15) giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale e espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. La mancata 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda Sanitaria. Alla garanzia definitiva, di cui al presente articolo, si applica la riduzione del 50%, prevista dall'art.93 comma 7, nel caso in cui la Ditta aggiudicataria disponga di certificazione di qualità, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ed UNI CEI ISO 9000, oltre le altre riduzioni previste dal medesimo comma 7 e con le clausole previste dall'art.104 c.10 del Codice. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico dovrà allegare al deposito, in originale o in copia conforme all’originale la certificazione di qualità rilasciata dagli organismi accreditati. Ove il termine di costituzione della cauzione definitiva nei termini richiesti determina non venga rispettato senza giustificati motivi, l’Azienda Sanitaria può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la revoca dell’affidamentodecadenza dell’aggiudicazione con susseguente affidamento al concorrente che segue nella graduatoria, ovvero, dare inizio ad un nuovo esperimento di gara. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Azienda Sanitaria ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali. Qualora la l’ammontare della garanzia fideiussoria debba essere parzialmente o totalmente escussa dall’Amministrazione Comunale dovesse ridursi per le eventuali decurtazioni delle effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Broker è tenuto Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro 10 il termine di 15 (dieciquindici) giorni naturali consecutivi dall’avvenuta escussionedal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Azienda Sanitaria. In caso di mancato reintegro l’Amministrazione Comunale, previa messa in mora del Broker in questione, inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Azienda sanitaria ha la facoltà di procedere dichiarare risolto il Contratto. In caso di partecipazione alla risoluzione gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del Contrattoraggruppamento medesimo. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente solo a conclusione del rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
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Garanzia fidejussoria. Il Broker affidatario, Entro 5 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione l’Appaltatore dovrà presentare ad AdF una garanzia fidejussoria pari alla percentuale indicata ai sensi dell’art. 103 113 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà presentare una garanzia definitivan.163/2006, a sua scelta sotto forma garanzia dell’adempimento di cauzione o fidejussione con tutte le modalità di cui all’art. 93 commi 2 obbligazioni del contratto e 3, pari al 10% dell’importo contrattuale a garanzia dell’esatta osservanza delle clausole contrattuali o dell’eventuale del risarcimento dei danni a causa derivanti dall’eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse. AdF ha il diritto di inadempimentovalersi della cauzione anche: (i) per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione dei Servizi in caso di risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore; (ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in Aeroporto. Resta salvo per l’Amministrazione comunale ogni altra azione nel caso in cui La mancata costituzione delle garanzie determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione risultasse insufficienteprovvisoria da parte di AdF, la quale aggiudica l’Appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Essa Detta fideiussione dovrà avere validità essere rilasciata per tutta la durata contrattuale e verrà trattenuta del Contratto di Appalto ed AdF ha diritto di valersi di volta in volta della fideiussione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti. In tali casi l’Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta riscossione, dovrà provvedere alla ricostituzione della garanzia fino all’ultimazione del servizio e comunque finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia, anche dopo la scadenza del Contratto, e deve essere prorogabile qualora l’operato fosse protratto oltre il periodo di affidamento del Servizioall’importo originariamente previsto. La costituzione della cauzione potrà avvenire garanzia prestata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n.163/2006 sarà progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei Servizi eseguiti, attestato mediante fidejussione bancaria stati di avanzamento o assicurativaanalogo documento, pari al 75 per cento dell’ammontare garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, sarà automatico, senza necessità di benestare di AdF, con primario istituto bancario la sola condizione della preventiva consegna al soggetto garante, da parte dell’Appaltatore degli stati di avanzamento o assicurativo e dovrà analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali dei Servizi eseguiti. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente. Le garanzie costituenti la cauzione definitiva saranno incamerate da AdF in tutti i casi in cui siano constatati mancati o inesatti adempimenti dell’Appaltatore. Le garanzie devono prevedere la sua operatività entro quindici (15) giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale e espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale ex art. La mancata costituzione della cauzione definitiva nei termini richiesti determina 1944 c.c. e la revoca dell’affidamento. Qualora sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta di AdF e la garanzia fideiussoria debba essere parzialmente o totalmente escussa dall’Amministrazione Comunale per le eventuali decurtazioni delle penali, il Broker è tenuto al reintegro della stessa entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dall’avvenuta escussionerinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 c.c. In caso di mancato reintegro l’Amministrazione Comunaleescussione totale o parziale delle garanzie costituenti la cauzione definitiva, previa messa l’Appaltatore ha l’obbligo di reintegrare le stesse sino all’importo convenuto; in mora mancanza AdF tratterrà l’importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell’importo da reintegrare. Per quanto attiene ai requisiti dei fideiussori e alle garanzie dei concorrenti riuniti, si richiama quanto stabilito dal Regolamento. La presentazione della garanzia non limita l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del Broker danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all’importo della cauzione. L’importo della cauzione definitiva di cui sopra è ridotto del 50% per i concorrenti in questionepossesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ha rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI XXX XX 00000. In caso di proroga, come disciplinata dal precedente art. 3 (Durata) , l’Appaltatore si impegna a ripresentare la garanzia fideiussoria in conformità con tutti i termini e le condizioni sopra indicate. Fermo restando che la mancata costituzione delle garanzie da parte dell’Appaltatore determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di AdF, in caso di violazione totale e/o parziale da parte dell’Appaltatore delle ulteriori obbligazioni assunte in virtù del presente articolo, AdF avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del Contrattorisolvere, comunicandolo a mezzo lettera raccomandata a.r., il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Codice Civile (clausola risolutiva espressa).
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Garanzia fidejussoria. Il Broker affidatario, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà presentare una garanzia definitivaContestualmente alla stipula della presente Convenzione, a sua scelta sotto forma garanzia della esatta e completa osservanza degli obblighi assunti relativamente alla realizzazione e cessione delle opere viene consegnata a favore del Comune, da parte del Soggetto Attuatore o del Consorzio, ove si costituisca, idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di cauzione o fidejussione primaria compagnia con le modalità esclusione della preventiva escussione, pari alle somme dovute, in coerenza con Delibera di Giunta comunale n. 90/2010. L’ammontare complessivo delle fidejussioni è quindi di € ____________ così ripartito: - € ________ a garanzia dell’esecuzione delle opere di cui all. 5 della presente convenzione; - € _________ a garanzia dell’esecuzione delle opere a verde pubblico di cui all’art. 93 commi 2 5; Nel caso di riscossione da parte del Comune, tali fidejussioni dovranno essere adeguate in base all’indice ISTAT fabbricati. Tali fidejussioni prevedono il versamento al beneficiario, entro il massimale garantito, ogni eccezione rimossa e 3nonostante eventuali opposizioni da parte del Garantito e/o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito dell’importo che il Comune Beneficiario indichi come dovuto dal garantito con la richiesta scritta al fideiussore. Le fidejussioni sono durature e valide fino al momento della ricezione da parte del fideiussore di apposita comunicazione scritta del Comune di ............... dell’avvenuto assolvimento degli obblighi e pagamenti opere dovuti, pari al comunicazione che deve essere inviata entro 15 giorni da tale evento. La fidejussione sarà proporzionalmente ridotta in relazione allo stato di avanzamento dei lavori garantiti, su istanza dei Soggetti Attuatori, con lettera del Responsabile del Settore. Esso non potrà in ogni caso ridursi a meno del 10% dell’importo contrattuale iniziale. La residua fidejussione sarà svincolata a seguito del buon esito del formale collaudo delle opere di cui 6.4 della presente convenzione. La riduzione della fidejussione presentata a garanzia dell’esatta osservanza delle clausole contrattuali o dell’eventuale risarcimento dei danni della realizzazione e cessione di aree sistemate a causa di inadempimentoverde pubblico è regolata dall’art. Resta salvo per l’Amministrazione comunale ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Essa dovrà avere validità per tutta la durata contrattuale e verrà trattenuta fino all’ultimazione del servizio e comunque finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia, anche dopo la scadenza del Contratto, e deve essere prorogabile qualora l’operato fosse protratto oltre il periodo di affidamento del Servizio. La costituzione 6 della cauzione potrà avvenire mediante fidejussione bancaria o assicurativa, con primario istituto bancario o assicurativo e dovrà prevedere la sua operatività entro quindici (15) giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La mancata costituzione della cauzione definitiva nei termini richiesti determina la revoca dell’affidamento. Qualora la garanzia fideiussoria debba essere parzialmente o totalmente escussa dall’Amministrazione Comunale per le eventuali decurtazioni delle penali, il Broker è tenuto al reintegro della stessa entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dall’avvenuta escussione. In caso di mancato reintegro l’Amministrazione Comunale, previa messa in mora del Broker in questione, ha la facoltà di procedere alla risoluzione del Contrattopresente Convenzione.
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