Garanzia Postuma. Le garanzie sono altresì operanti per i sinistri denunciati agli Assicuratori successivamente alla cessazione della polizza fino ad un massimo di 2 (Due ) anni, a condizione che i sinistri siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere nel periodo di durata dell’assicurazione indicato in polizza. Le garanzie restano operanti sino a completa definizione di ciascun Sinistro, indipendentemente dalla durata dei relativi procedimenti e quindi, eventualmente, anche oltre i termini della garanzia postuma di cui al precedente comma. Si intendono inclusi anche gli eventuali successivi gradi di giudizio, che saranno perciò attivabili – e coperti anch’essi da garanzia assicurativa – indipendentemente dai termini temporali suddetti. Tutti i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante il periodo di Garanzia Postuma saranno soggetti ad un unico limite di Indennizzo in aggregato per tutto il periodo, il quale limite non potrà essere superiore al Massimale indicato nella Scheda di Copertura, indipendente dal numero di Sinistri denunciati. Si applicano le provisioni dell’Art. 7 e viene inteso che ogni anno del periodo di Garanzia Postuma verrà considerato come un Periodo di Assicurazione come definito in polizza, separato e distinto da ogni altro Periodo di Assicurazione. L’Assicurazione cessa immediatamente nel caso l’Assicurato venisse licenziato per giusta causa. Il periodo di Garanzia Postuma cessa immediatamente nel caso di stipula da parte dell’Assicurato o chiunque altro per conto dell’Assicurato, di una polizza assicurativa a copertura degli stessi rischi coperti dalla presente polizza.
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Samples: Insurance Policy
Garanzia Postuma. Le garanzie sono altresì operanti In caso di cessazione volontaria dell’attività, l’Assicurato avrà diritto – entro il termine di richiesta di 60 giorni e dietro pagamento di un premio una tantum pari ad una annualità, sulla base della tariffa in vigore al momento della richiesta – alla proroga della garanzia per i sinistri denunciati agli Assicuratori successivamente alla cessazione della polizza fino ad un massimo di 2 (Due ) ulteriori tre anni, per tutte le richieste di risarcimento che si riferiscano a condizione negligenze od errori verificatisi prima della cessazione dell’attività. In caso di Studio Associato, il premio previsto per il 1° Professionista, dovrà essere versato da ciascun Professionista che ne voglia fare richiesta. Nel caso di morte dell’Assicurato, i sinistri siano afferenti suoi aventi causa avranno diritto - entro il termine di richiesta di 180 giorni e dietro pagamento di un premio una tantum pari ad atti o comportamenti posti una annualità, sulla base della tariffa in essere nel periodo di durata dell’assicurazione indicato in polizza. Le garanzie restano operanti sino a completa definizione di ciascun Sinistro, indipendentemente dalla durata dei relativi procedimenti e quindi, eventualmente, anche oltre i termini vigore al momento della richiesta – alla proroga della garanzia postuma per ulteriori cinque anni, per tutte le richieste di cui al precedente commarisarcimento che si riferiscano a negligenze od errori verificatisi prima del decesso. Si intendono inclusi anche gli eventuali successivi gradi In caso di giudizio, che saranno perciò attivabili – e coperti anch’essi da garanzia assicurativa – indipendentemente dai termini temporali suddetti. Tutti i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante il periodo di Garanzia Postuma saranno soggetti ad un unico limite di Indennizzo in aggregato per tutto il periodoStudio Associato, il premio previsto per il 1° Professionista, dovrà essere versato da ciascun Professionista deceduto. Il Massimale indicato nell’Appendice (di pari importo del Massimale indicato nel Modulo di Polizza cui l’Appendice fa riferimento), opererà per uno o più Sinistri quale limite non massimo risarcimento complessivo per l’intera durata della proroga. Tale garanzia potrà essere superiore al Massimale indicato nella Scheda resa efficace soltanto alle seguenti condizioni: - se è stata inoltrata la richiesta di Copertura, indipendente dal numero cancellazione dall’Albo professionale; - se è stato pagato il premio richiesto; - se viene emessa Appendice di Sinistri denunciati. Si applicano le provisioni dell’Art. 7 e viene inteso che ogni anno del periodo di Garanzia Postuma verrà considerato come un Periodo di Assicurazione come definito in polizza, separato e distinto da ogni altro Periodo di Assicurazione. L’Assicurazione cessa immediatamente nel caso l’Assicurato venisse licenziato per giusta causa. Il periodo di Garanzia Postuma cessa immediatamente nel caso di stipula Proroga da parte dell’Assicurato o chiunque altro degli Assicuratori per conto dell’Assicurato, di una polizza assicurativa a copertura degli stessi rischi coperti dalla presente polizza.l’estensione della garanzia. * * *
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Professionale
Garanzia Postuma. Le garanzie sono altresì operanti In caso di cessazione volontaria dell’attività, l’Assicurato avrà diritto – entro il termine di richiesta di 60 giorni e dietro pagamento di un premio una tantum pari ad una annualità, sulla base della tariffa in vigore al momento della richiesta – alla proroga della garanzia per i sinistri denunciati agli Assicuratori successivamente alla cessazione della polizza fino ad un massimo di 2 (Due ) ulteriori tre anni, per tutte le richieste di risarcimento che si riferiscano a condizione negligenze od errori verificatisi prima della cessazione dell’attività. In caso di Studio Associato, il premio previsto per il 1° Professionista, dovrà essere versato da ciascun Professionista che ne voglia fare richiesta. Nel caso di morte dell’Assicurato, i sinistri siano afferenti suoi aventi causa avranno diritto - entro il termine di richiesta di 180 giorni e dietro pagamento di un premio una tantum pari ad atti o comportamenti posti una annualità, sulla base della tariffa in essere nel periodo di durata dell’assicurazione indicato in polizza. Le garanzie restano operanti sino a completa definizione di ciascun Sinistro, indipendentemente dalla durata dei relativi procedimenti e quindi, eventualmente, anche oltre i termini vigore al momento della richiesta – alla proroga della garanzia postuma per ulteriori cinque anni, per tutte le richieste di cui al precedente commarisarcimento che si riferiscano a negligenze od errori verificatisi prima del decesso. Si intendono inclusi anche gli eventuali successivi gradi In caso di giudizio, che saranno perciò attivabili – e coperti anch’essi da garanzia assicurativa – indipendentemente dai termini temporali suddetti. Tutti i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante il periodo di Garanzia Postuma saranno soggetti ad un unico limite di Indennizzo in aggregato per tutto il periodoStudio Associato, il premio previsto per il 1° Professionista, dovrà essere versato da ciascun Professionista deceduto. Il Massimale indicato nell’Appendice (di pari importo del Massimale indicato nel Modulo di Polizza cui l’Appendice fa riferimento), opererà per uno o più Sinistri quale limite non massimo risarcimento complessivo per l’intera durata della proroga. Tale garanzia potrà essere superiore al Massimale indicato nella Scheda resa efficace soltanto alle seguenti condizioni: - se è stata inoltrata la richiesta di Copertura, indipendente dal numero cancellazione dall’Albo professionale; - se è stato pagato il premio richiesto; - se viene emessa Appendice di Sinistri denunciati. Si applicano le provisioni dell’Art. 7 e viene inteso che ogni anno del periodo di Garanzia Postuma verrà considerato come un Periodo di Assicurazione come definito in polizza, separato e distinto da ogni altro Periodo di Assicurazione. L’Assicurazione cessa immediatamente nel caso l’Assicurato venisse licenziato per giusta causa. Il periodo di Garanzia Postuma cessa immediatamente nel caso di stipula Proroga da parte dell’Assicurato o chiunque altro degli Assicuratori per conto dell’Assicurato, di una polizza assicurativa a copertura degli stessi rischi coperti dalla presente polizzal’estensione della garanzia.
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Samples: Assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale
Garanzia Postuma. Le garanzie sono altresì operanti L’Assicurazione è operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori successivamente alla cessazione della polizza fino ad Sinistri che abbiano luogo durante un massimo periodo di garanzia postuma di 2 (Due due) annianni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, a condizione che i sinistri siano afferenti ad atti o purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza. Altresì, nei confronti di uno o più Dipendenti che nel corso della Durata del Contratto cessino dal servizio o dalle proprie funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l’assicurazione sarà operante durante un periodo di durata dell’assicurazione indicato in polizza. Le garanzie restano operanti sino a completa definizione di ciascun Sinistro, indipendentemente dalla durata dei relativi procedimenti e quindi, eventualmente, anche oltre i termini della garanzia postuma di cui al precedente comma. Si intendono inclusi anche gli eventuali successivi gradi 5 (cinque) anni a partire dalla data di giudiziocessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che saranno perciò attivabili – abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e coperti anch’essi derivanti da garanzia assicurativa – indipendentemente dai termini temporali suddetti. Tutti i Sinistri denunciati agli Assicuratori comportamenti colposi posti in essere durante il periodo Periodo di Garanzia Postuma saranno soggetti ad un unico limite di Indennizzo Efficacia quale definito in aggregato per tutto il periodo, il quale limite non potrà essere superiore al questa polizza. Il Massimale indicato stabilito nella Scheda di CoperturaCopertura è l’obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, indipendente dal numero di cumulativamente per tutti i Sinistri denunciatipertinenti all’intera durata della garanzia postuma. Si applicano le provisioni applica il disposto dell’Art. 7 e viene resta inteso che ogni anno del periodo annualità di Garanzia Postuma verrà considerato come garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione come distinto e separato, quale definito in questa polizza, separato e distinto da ogni altro Periodo di Assicurazione. L’Assicurazione L’assicurazione cessa immediatamente nel caso l’Assicurato venisse automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa. Il periodo di Garanzia Postuma cessa immediatamente nel caso di stipula Qualora risulti che i Xxxxx relativi ad un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da parte dell’Assicurato altra assicurazione stipulata direttamente da uno o chiunque altro più Dipendenti o da altri per conto dell’Assicuratoloro conto, di una polizza assicurativa la garanzia postuma non sarà applicabile a copertura degli stessi rischi coperti dalla presente polizzatale Sinistro.
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Samples: Determinazione a Contrarre Per l'Affidamento Dei Servizi Assicurativi