Common use of GARANZIE AGGIUNTIVE Clause in Contracts

GARANZIE AGGIUNTIVE. Operanti soltanto se espressamente richiamate in polizza e se corrisposto il relativo premio. La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici o di riscaldamento installati nel fabbricato. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dei seguenti importi: • fino a 5 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto 10% col minimo di Euro 250,00; • da 6 a 20 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto 10% col minimo di Euro 350,00; • oltre i 20 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto 20% col minimo di Euro 500,00. In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 3% del valore assicurato per il fabbricato con il massimo di Euro 100.000,00. Per i danni derivanti da un’unica causa detto scoperto si applica una sola volta qualunque sia il numero dei danneggiati. L’Assicurato deve curare, per quanto è in suo potere, la buona manutenzione degli impianti idraulici, delle grondaie e dei condotti di scarico e provvedere alle riparazioni o sostituzioni necessarie; nel caso in cui non vi provveda, egli deve sopportare in proprio, in caso di sinistro, quelle conseguenze che sarebbero state evitate se egli si fosse conformato alle prescrizioni precedenti. Sono escluse le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parte del fabbricato e di impianti sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva RG se richiamata in polizza ed operante. A parziale deroga di quanto disposto dall’ultimo comma dell’Art. 23 - Esclusioni, la Società risponde, in caso di danni arrecati dalla fuoriuscita di acqua dagli impianti idrici, igienico-sanitari o di riscaldamento indennizzabili ai sensi della garanzia aggiuntiva AC - Acqua Condotta se richiamata in polizza ed operante, delle seguenti spese sostenute per: ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua; la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato assicurato, conseguenti al danno di cui al punto 1). Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dei seguenti importi: • fino a 5 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto 10% col minimo di Euro 250,00; • da 6 a 20 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto 10% col minimo di Euro 350,00; • oltre i 20 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto 20% col minimo di Euro 500,00. In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 3‰ del valore assicurato per il fabbricato con il massimo di Euro 5.200,00 e con il limite di Euro 2.500,00 per gli impianti di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento. L’Assicurato deve curare, per quanto è in suo potere, la buona manutenzione degli impianti idraulici, delle grondaie e dei condotti di scarico e provvedere alle riparazioni o sostituzioni necessarie; nel caso in cui non vi provveda, egli deve sopportare in proprio, in caso di sinistro, quelle conseguenze che sarebbero state evitate se egli si fosse conformato alle prescrizioni precedenti. La Società indennizza i danni materiali verificatisi all’interno del fabbricato, direttamente causati alle cose assicurate dalle acque di scarico, causati dal rigurgito o dall’occlusione di fognature o delle condutture di raccolta e deflusso delle acque meteoriche, purché di pertinenza del fabbricato assicurato. Sono esclusi dalla presente estensione di garanzia: • i danni derivanti da gelo; • i danni derivanti da rigurgito di fogne comunali; • i danni subiti da beni posti in locali seminterrati e/o interrati; • i danni conseguenti ad errori di manovra o da mancata attivazione dei congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idrici; • i danni arrecati da umidità o stillicidio; • i danni alle cose la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 sul pavimento; • le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 350,00; • in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore a Euro 5.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo; • in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore a Euro 2.500,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo riferito ad occlusioni delle condutture di raccolta e deflusso delle acque meteoriche. La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da correnti, scariche e fenomeni elettrici in genere a macchine ed impianti elettrici od elettronici di pertinenza del fabbricato. Sono esclusi in ogni caso i danni a lampade elettriche, a tubi catodici, a resistenze elettriche scoperte, quelli dovuti ad usura o manomissione, quelli causati da imperizia e negligenza degli addetti e durante le fasi di montaggio, prova e manutenzione nonché quelli causati da difetti di materiali e di costruzione. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo con il massimo di Euro 10.000,00, salvo sia diversamente concordato tra le Parti. La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da spargimento d’acqua, conseguente a rotture di condutture del fabbricato causate dal gelo. Sono esclusi i danni: • da spargimento d’acqua causato da condutture installate all’esterno del fabbricato o interrate; • da spargimento d’acqua causato da condutture installate in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore a Euro 1.100,00 per singolo sinistro con il massimo Euro 5.200,00 per anno assicurativo. La Società indennizza le spese, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall’azienda erogatrice e comportante da parte dell’azienda stessa il blocco della erogazione, sostenute per: • riparare o sostituire le tubazioni o relativi raccordi, che hanno dato origine alla dispersione di gas, facenti parte del fabbricato; • demolire e ripristinare il fabbricato allo scopo di cui al comma precedente. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 3‰ del valore assicurato per il fabbricato con il massimo di Euro 5.200,00; L’Assicurato deve curare, per quanto è in suo potere, la buona manutenzione degli impianti, e provvedere alle riparazioni o sostituzioni necessarie; nel caso in cui non vi provveda, egli deve sopportare in proprio, in caso di sinistro, quelle conseguenze che sarebbero state evitate se egli si fosse conformato alle prescrizioni precedenti. La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati (compresi recinti e cancelli nel limite di Euro 1.200,00 per sinistro/anno) da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, grandine e trombe d’aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona, nonché i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato - escluso il contenuto - purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti. La Società non risponde dei danni:

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GARANZIE AGGIUNTIVE. Operanti soltanto se espressamente richiamate in polizza Somma integrativa per Preziosi (solo per Dimora abituale) - 20% del danno per Furto con scasso o rottura di mezzi di chiusura e se corrisposto il relativo premio. La Società si obbliga a risarcire i danni materiali protezione diversi da quelli descritti nella Polizza o con la rottura di solo Vetro non antivandalismo Somma integrativa per Preziosi e diretti causati agli enti assicurati da acqua condotta a seguito Valori nei Mezzi di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici o di riscaldamento installati nel fabbricato. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dei seguenti importi: • fino a 5 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto custodia 10% col minimo di Euro 250,00; • da 6 a 20 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto 10% col minimo di Euro 350,00; • oltre i 20 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto della Somma integrativa per Valori 20% col minimo del danno per Furto con scasso o rottura di Euro 500,00. In nessun caso mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli descritti nella Polizza o con la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 3rottura di solo Vetro non antivandalismo Furto e Rapina avvenuti in occasione di eventi socio-politici 50% del valore assicurato della Somma assicurata per il fabbricato Contenuto e delle eventuali Somme integrative con il massimo di Euro 100.000,00. Per i danni derivanti € 10.000 per Sinistro e per periodo assicurativo 20% del danno per Furto con scasso o rottura di mezzi di chiusura e protezione diversi da un’unica causa detto scoperto si applica una sola volta qualunque sia il numero dei danneggiati. L’Assicurato deve curare, per quanto è in suo potere, la buona manutenzione degli impianti idraulici, delle grondaie e dei condotti di scarico e provvedere alle riparazioni quelli descritti nella Polizza o sostituzioni necessarie; nel caso in cui non vi provveda, egli deve sopportare in proprio, in caso di sinistro, quelle conseguenze che sarebbero state evitate se egli si fosse conformato alle prescrizioni precedenti. Sono escluse le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parte del fabbricato e di impianti sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare con la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva RG se richiamata in polizza ed operante. A parziale deroga solo Vetro non antivandalismo Furto commesso o agevolato da Prestatori di quanto disposto dall’ultimo comma dell’Art. 23 - Esclusioni, la Società risponde, in caso di danni arrecati dalla fuoriuscita di acqua dagli impianti idrici, igienico-sanitari o di riscaldamento indennizzabili ai sensi lavoro 50% della garanzia aggiuntiva AC - Acqua Condotta se richiamata in polizza ed operante, delle seguenti spese sostenute per: ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua; la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato assicurato, conseguenti al danno di cui al punto 1). Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dei seguenti importi: • fino a 5 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto 10% col minimo di Euro 250,00; • da 6 a 20 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto 10% col minimo di Euro 350,00; • oltre i 20 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto 20% col minimo di Euro 500,00. In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 3‰ del valore assicurato Somma assicurata per il fabbricato Contenuto e delle eventuali Somme integrative con il massimo di Euro 5.200,00 € 10.000 per Sinistro e per periodo assicurativo 20% del danno per Furto con il scasso o rottura di mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli descritti nella Polizza o con la rottura di solo Vetro non antivandalismo Garanzie Descrizione garanzie Sottolimiti di Indennizzo Franchigie/Scoperti Rapina, Xxxxxx e Furto fuori dell’abitazione Furto o Rapina dei bagagli riposti nel bagagliaio dell’autovettura 10% della Somma assicurata col limite di Euro 2.500,00 € 1.500 per gli impianti di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento. L’Assicurato deve curare, per quanto è in suo potere, la buona manutenzione degli impianti idraulici, delle grondaie e dei condotti di scarico e provvedere alle riparazioni o sostituzioni necessarie; nel caso in cui non vi provveda, egli deve sopportare in proprio, in caso di sinistro, quelle conseguenze che sarebbero state evitate se egli si fosse conformato alle prescrizioni precedenti. La Società indennizza i danni materiali verificatisi all’interno del fabbricato, direttamente causati alle cose assicurate dalle acque di scarico, causati dal rigurgito o dall’occlusione di fognature o delle condutture di raccolta e deflusso delle acque meteoriche, purché di pertinenza del fabbricato assicurato. Sono esclusi dalla presente estensione di garanzia: • i danni derivanti da gelo; • i danni derivanti da rigurgito di fogne comunali; • i danni subiti da beni posti in locali seminterrati e/o interrati; • i danni conseguenti ad errori di manovra o da mancata attivazione dei congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idrici; • i danni arrecati da umidità o stillicidio; • i danni alle cose la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 sul pavimento; • le spese sostenute per la ricerca della rottura Sinistro e per la sua riparazione. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 350,00; • in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore a Euro 5.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo; • in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore a Euro 2.500,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo riferito ad occlusioni delle condutture di raccolta e deflusso delle acque meteoriche. La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da correnti, scariche e fenomeni elettrici in genere a macchine ed impianti elettrici od elettronici di pertinenza del fabbricato. Sono esclusi in ogni caso i danni a lampade elettriche, a tubi catodici, a resistenze elettriche scoperte, quelli dovuti ad usura o manomissione, quelli causati da imperizia e negligenza degli addetti e durante le fasi di montaggio, prova e manutenzione nonché quelli causati da difetti di materiali e di costruzione. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo con il massimo di Euro 10.000,00, salvo sia diversamente concordato tra le Parti. La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da spargimento d’acqua, conseguente a rotture di condutture del fabbricato causate dal gelo. Sono esclusi i danni: • da spargimento d’acqua causato da condutture installate all’esterno del fabbricato o interrate; • da spargimento d’acqua causato da condutture installate in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore a Euro 1.100,00 per singolo sinistro con il massimo Euro 5.200,00 per anno periodo assicurativo. La Società indennizza le spese, in caso - Spese sanitarie a causa di dispersione di gas relativa agli impianti posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall’azienda erogatrice e comportante da parte dell’azienda stessa il blocco della erogazione, sostenute per: • riparare o sostituire le tubazioni o relativi raccordi, che hanno dato origine alla dispersione di gas, facenti parte del fabbricato; • demolire e ripristinare il fabbricato allo scopo di cui al comma precedente. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, infortunio € 1.000 per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società pagherà, Sinistro - Spese per ogni anno assicurativo, somma superiore al 3‰ del valore assicurato sostituzione serrature € 150 per il fabbricato con il massimo di Euro 5.200,00; L’Assicurato deve curare, Sinistro - Spese per quanto è in suo potere, la buona manutenzione degli impianti, e provvedere alle riparazioni o sostituzioni necessarie; nel caso in cui non vi provveda, egli deve sopportare in proprio, in caso di sinistro, quelle conseguenze che sarebbero state evitate se egli si fosse conformato alle prescrizioni precedenti. La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati (compresi recinti e cancelli nel limite di Euro 1.200,00 rifacimento documenti personali € 500 per sinistro/anno) da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, grandine e trombe d’aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona, nonché i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato - escluso il contenuto - purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti. La Società non risponde dei danni:Sinistro -

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