Perdita di Documenti Clausole campione

Perdita di Documenti. Qualora l’Assicurato scopra durante il Periodo di Assicurazione indicato nel Modulo di Polizza, che documenti quali: atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant’altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma (eccetto le obbligazioni, titoli di credito, le banconote e le cambiali), la cui custodia era stata affidata all’Assicurato od ai suoi predecessori o a Terzi dagli stessi incaricati od anche solamente ritenuti affidati all’Assicurato od ai suoi predecessori, sono stati distrutti o danneggiati o persi o malriposti e dopo diligente ricerca non possono più essere reperiti, gli Assicuratori terranno indenne l’Assicurato per: a) ogni responsabilità legale nella quale l’Assicurato stesso è incorso nei confronti di qualsivoglia persona per il fatto che tali documenti sono stati distrutti, danneggiati, persi o malriposti; b) i costi e le spese di qualsivoglia natura sopportati dall’Assicurato nel sostituire o restaurare tali documenti a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali costi o spese. Tale garanzia viene prestata con un sottolimite di indennizzo pari ad € 200.000,00 per ogni Richiesta di Risarcimento e per anno assicurativo.
Perdita di Documenti. La copertura della presente ▇▇▇▇▇▇▇ si intende estesa alle responsabilità derivanti all'Assicurato ai sensi di legge a seguito di qualunque evento che provochi la perdita, il danneggiamento, lo smarrimento o la distruzione di atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant'altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma (di seguito, i "Documenti"), eccetto i valori quali titoli di credito, preziosi, francobolli, valori bollati, obbligazioni, le banconote e le cambiali. Purché l'evento e la Richiesta di Risarcimento si verifichi entro i limiti territoriali convenuti e durante il Periodo di Assicurazione, nell'ordinario svolgimento dell'Attività Professionale esercitata. In questo caso, l'Assicuratore terrà indenne l'Assicurato per: a. Ogni responsabilità legale nella quale l'Assicurato stesso è incorso nei confronti di qualsiasi persona per il fatto che tali documenti sono stati distrutti, danneggiati, persi o collocati fuori posto, purché il fatto dannoso si verifichi durante il trasporto di tali documenti oppure quando gli stessi siano in possesso dell'Assicurato o di un suo incaricato; b. I costi e le spese di qualsiasi natura sostenuti dall'Assicurato per la sostituzione o il ripristino di tali documenti, a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali Costi o Spese. Tale garanzia è prestata con un Sotto Limite di Indennizzo di Euro 200.000,00 (euro duecentomila/00) per ogni Richiesta di Risarcimento e per anno assicurativo e con l'applicazione di una Franchigia di Euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00). In questo caso, l'evento dannoso deve essere denunciato all'Assicuratore non appena l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, e comunque non oltre 5 (cinque) giorni dal momento in cui si è verificato. Per quanto riguarda registri, floppy disk, nastri e altri supporti cartacei o informatici, la garanzia non opera quando la perdita, il danneggiamento o la distruzione sia da imputarsi a: a. Cattivo funzionamento o imperizia nell'uso di macchine operatrici e "computers"; b. Usura, graduale deterioramento, azione di parassiti o roditori; c. Allagamenti, incendi, influenza della temperatura o dell'umidità; d. Presenza di flussi magnetici o perdita di magnetismo;
Perdita di Documenti. Qualora, durante il periodo di assicurazione in corso, si verifichi la perdita, lo smarrimento, il danneggiamento o la distruzione per qualunque causa (esclusi i rischi elencati nell'art. 5 delle Condizioni Generali) di documenti di proprietà dell'Assicurato oppure di clienti tenuti in deposito o custodia da lui medesimo o da taluno dei suoi dipendenti (definizione N° 5): 1. l’assicurazione delimitata all’art. 1.1, ferme le esclusioni previste nel contratto di assicurazione, è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato a seguito di detti eventi; 2. Gli Assicuratori si obbligano a rimborsare le spese sostenute, previo loro accordo scritto, per la sostituzione o il restauro dei documenti dei clienti andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti. Ai fini di questo rischio aggiuntivo, per documenti si intende ogni genere di documenti pertinenti all'attività professionale, esclusi però titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati, carte di credito e simili. L'evento dannoso deve essere denunciato agli Assicuratori nei cinque giorni successivi alla data in cui l’Assicurato o chi per lui ne è venuto a conoscenza. La copertura data dal presente punto E costituisce un’assicurazione danni aggiuntiva all’assicurazione di responsabilità di cui al precedente articolo 1.1, sicché I limiti posti alla presente estensione di polizza non pregiudicano e non sono applicabili alla copertura per la responsabilità civile di cui al precedente articolo 1.1.
Perdita di Documenti a) La Società assicuratrice si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge di Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi conseguenti alla perdita, distruzione e deterioramento, anche se derivanti da incendio o da furto e rapina, di documenti di proprietà dell’Assicurato ovvero tenuti in deposito o in custodia da lui direttamente o da persone del cui operato l’Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere . b) Ai fini di questa garanzia è compreso il rimborso delle spese necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purchè tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall’Assicurato e dalla Società assicuratrice di comune accordo. Per documenti si intende ogni genere di documenti pertinenti all’attività professionale dichiarata, esclusi però: titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati. Limitatamente alla lettera b) sono altresì esclusi: dischi, nastri ed altri supporti di immagazzinamento o archiviazione dati. Tale garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% con un minimo pari a Euro 1.000,00 per sinistro ed un massimo risarcimento pari a Euro 25.000,00 per sinistro e per anno. Resta comunque esclusa ogni responsabilità dell’Assicurato per Richieste di Risarcimento che siano conseguenza naturale dell’uso dei documenti, del loro graduale deterioramento, dell’azione di tarme e vermi in genere sui documenti stessi.
Perdita di Documenti. Premesso che, per documenti si intende ogni genere di documenti pertinenti all’attività professionale dichiarata, esclusi però titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati, resta convenuto e stabilito che: ‐ l'assicurazione comprende le perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di documenti, ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio; ‐ sono comprese le spese necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purchè tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall’Assicurato e dagli Assicuratori di comune accordo, restando comunque esclusi dischi, nastri ed altri supporti di immagazzinamento o archiviazione dati; ‐ resta esclusa ogni responsabilità dell’Assicurato per richieste di risarcimento che siano conseguenza naturale dell’uso dei documenti, del loro graduale deterioramento, dell’azione di tarme e vermi in genere sui documenti stessi.
Perdita di Documenti. L’assicurazione delimitata in questa polizza è estesa alle Richieste di Risarcimento che dovessero essere fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione per la responsabilità derivante all’Assicurato ai sensi di legge a seguito di qualunque evento che provochi la perdita, il danneggiamento, lo smarrimento o la distruzione di documenti quali di seguito definiti, e che si verifichi entro i limiti territoriali convenuti e durante il Periodo di Assicurazione, nell’ordinario svolgimento dell’Attività Professionale. Ferma l'applicazione delle esclusioni esposte all'articolo 14, questa estensione è valida qualunque sia la causa dell’evento purché questo si verifichi quando tali documenti siano in possesso dell’Assicurato o di un suo incaricato oppure durante il loro trasporto.
Perdita di Documenti. Le garanzie si intendono operanti per le Richieste di risarcimento collegate a o comunque derivanti da danneggiamento, perdita o distruzione di documenti quali atti, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant’altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma (eccetto le obbligazioni, titoli di credito, le banconote e le cambiali), la cui custodia era stata affidata all’Assicurato, ai suoi predecessori o a terzi dagli stessi incaricati, nell’ambito dell’attività professionale dichiarata nel Modulo di Polizza. Le garanzie si intendono estese ai costi e le spese sostenuti dall’Assicurato per sostituire o restaurare i documenti danneggiati o persi, a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali costi o spese. Le garanzie di cui al presente paragrafo sono prestate con un sottolimite di indennizzo pari ad € 200.000 per ogni Richiesta di Risarcimento e per Periodo di Assicurazione.
Perdita di Documenti. La copertura assicurativa è estesa alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito da clienti o dalle controparti processuali di quest’ultimi che, durante il Periodo di validità della polizza, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di Attività professionali.
Perdita di Documenti. L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge di Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi conseguenti alla perdita, distruzione e deterioramento, anche se derivanti da incendio o da furto e rapina, di documenti di proprietà dell’Assicurato ovvero tenuti in deposito o in custodia da lui direttamente o da persone del cui operato l’Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere.