Generale. Si prende atto che in data 18 giugno u.s. è stata sottoscritta un’Intesa, ai sensi dell'Accordo Stato- Regioni del 5 dicembre 2013, Rep. Atti n. 164/CSR, sull'ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Si prende atto altresì che l’adeguamento contrattuale previsto al comma 1 dell’art 38 del DL 23/2020 così come convertito dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 e come specificato dal comma 3 “viene erogato anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso“. Si conviene che la reperibilità a distanza costituisca uno strumento di qualificazione della medicina generale. Viene pertanto precisato con il presente atto il disposto dell’ACN art 36 comma 9 che recita “Le modalità di contattabilità del medico al di fuori delle fasce orarie di apertura dello studio sono disciplinate nell’ambito degli Accordi Regionali”, nonché quanto previsto dal comma 5 dell’art 47 dell’A.C.N. che recita “La chiamata urgente recepita deve essere soddisfatta entro il più breve tempo possibile”. Nel merito si conviene che la chiamata urgente nella sua definizione stretta debba trovare risposta attraverso l’utilizzo dei canali del sistema dell’urgenza. Alla luce delle indicazioni già fornite da Regione Lombardia in merito alla contattabilità a distanza attiva e passiva, contenute nell’allegato 1 alla D.G.R. n. 2986/2020 e tenendo conto della durata dello stato emergenziale dichiarato dal Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 e della diffusione del contagio nella realtà territoriale di competenza, si dà mandato entro e non oltre il 30 settembre 2020, alle ATS d'intesa con la struttura regionale competente e con le XX.XX. di categoria, di definire le modalità con le quali assicurare la predetta contattabilità assicurando altresì una risposta non necessariamente clinica, anche attraverso il personale di studio, alla problematica presentata e che in termini temporali deve essere proporzionata alla differibilità o meno della richiesta.
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Generale. Si prende atto Il legame con la società per ogni detenuto viene reciso quando dopo una condanna irrevocabile entra nel carcere.1 Da cittadino che determina in data 18 giugno u.smodo indipendente come organizzare la propria vita, il detenuto diventa un individuo dipendente. è stata sottoscritta un’IntesaDipendente dal direttore e dal personale carcerario dell’istituto dove dimora, dal funzionario di selezione, dalla famiglia e dagli amici, dal medico dell’istituto e del servizio sociale. Entrambi gli aspetti della reclusione, sia la separazione dalla società sia la dipendenza dalle autorità, incidono in modo drastico. I contatti con il mondo esterno per ogni detenuto formano il cordone ombelicale con la vita che li aspetta alla fine della detenzione. Dei contatti regolari positivi con la famiglia e con amici, nonché informazioni su che cosa sta succedendo nella società, sosterranno il condannato nella sua risocializzazione e nel suo reinserimento e contrasteranno gli effetti negativi della detenzione.2 In generale nella letteratura giuridica si ritiene il mantenimento dei contatti con il mondo esterno di grande importanza al fine di limitare le conseguenze negative della detenzione. Nel 1986 Kelk scrisse al riguardo: “La reclusione elimina una parte esistenziale dalla vita del punito”.3 Nel 2009 Xxxxxxxx scrive: “Così il punito non deve alienarsi dalla famiglia. In tale conteso si pensi ai contatti telefonici ed epistolari, ai sensi dell'Accordo Stato- Regioni del 5 dicembre 2013, Rep. Atti n. 164/CSR, sull'ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale colloqui e ai permessi”.4 Solo dopo l’interesse rinnovato per i diritti dell’uomo dopo la seconda guerra mondiale e la formazione della Convenzione europea per la disciplina salvaguarda dei rapporti con diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in seguito: CEDU) nel 1948 cresceva l’attenzione volta alla tutela giuridica dei detenuti.5 L’importanza di disposizioni di legge specifiche a garanzia dei diritti fondamentali per i medici detenuti, come il diritto di medicina generale ai sensi dell'art. 8 libertà di espressione e il diritto al rispetto della vita privata, veniva riconosciuta anche dal legislatore olandese e negli anni cinquanta del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Si prende atto altresì che l’adeguamento contrattuale previsto al comma 1 dell’art 38 del DL 23/2020 così come convertito dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 e come specificato dal comma 3 “viene erogato anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale secolo scorso si diede inizio alla codificazione di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso“. Si conviene che la reperibilità a distanza costituisca uno strumento di qualificazione della medicina generale. Viene pertanto precisato con il presente atto il disposto dell’ACN art 36 comma 9 che recita “Le modalità di contattabilità del medico al di fuori delle fasce orarie di apertura dello studio sono disciplinate nell’ambito tali diritti.6 Alla fine degli Accordi Regionali”, nonché quanto previsto dal comma 5 dell’art 47 dell’A.C.N. che recita “La chiamata urgente recepita deve essere soddisfatta entro il più breve tempo possibile”. Nel merito si conviene che la chiamata urgente anni settanta Kelk nella sua definizione stretta debba trovare risposta attraverso l’utilizzo dei canali del sistema dell’urgenza. Alla luce delle indicazioni già fornite da Regione Lombardia in merito alla contattabilità a distanza attiva e passiva, contenute nell’allegato 1 alla D.G.R. n. 2986/2020 e tenendo conto della durata dello stato emergenziale dichiarato dal Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 e della diffusione del contagio nella realtà territoriale tesi di competenza, si dà mandato entro e non oltre il 30 settembre 2020, alle ATS d'intesa con la struttura regionale competente e con le XX.XX. di categoria, di definire le modalità con le quali assicurare la predetta contattabilità assicurando altresì una risposta non necessariamente clinica, anche attraverso il personale di studio, alla problematica presentata dottorato scrisse che ogni detenuto resta cittadino giuridico autonomo e che in termini temporali deve essere proporzionata alla differibilità o meno della richiesta.il rapporto giuridico
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Generale. Si prende atto che in data 18 giugno u.su,.s. è stata sottoscritta un’Intesa, ai sensi dell'Accordo Stato- Regioni del 5 dicembre 2013, Rep. Atti n. 164/CSR, sull'ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. integrazioni Si prende atto altresì atto che l’adeguamento contrattuale di cui previsto al comma 1 dell’art 38 del DL 23/2020 così come convertito dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 e come specificato dal comma 3 “viene erogato anche per garantire la reperibilità reperibilita' a distanza dei medici per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso“. “ Si conviene che la reperibilità a distanza costituisca uno strumento di qualificazione della medicina generale. Viene pertanto precisato con il presente atto il disposto dell’ACN art 36 comma 9 che recita “Le modalità di contattabilità del medico al di fuori delle fasce orarie di apertura dello studio sono disciplinate nell’ambito degli Accordi Regionali”, nonché quanto previsto dal comma 5 dell’art 47 dell’A.C.N. che recita “La chiamata urgente recepita deve essere soddisfatta entro il più breve tempo possibile”. A tal fine i medici di assistenza primaria che operano in forma associata possono organizzare la risposta clinica secondo modalità organizzative proprie, anche sulla base di quanto previsto al comma 2.” Nel merito si conviene che la chiamata urgente nella sua definizione stretta debba trovare risposta attraverso l’utilizzo dei canali del sistema dell’urgenza. Alla luce Durante le ore di attività così come previste dall’A.C.N. il medico di medicina generale, deve garantire la ricezione delle indicazioni già fornite da Regione Lombardia chiamate anche per tramite del personale di studio e/o società di servizio e dare una risposta ovvero una soluzione alla problematica presentata dal paziente nella stessa giornata. Le ATS in merito alla contattabilità a distanza attiva e passiva, contenute nell’allegato 1 alla D.G.R. n. 2986/2020 e tenendo conto della durata dello stato emergenziale dichiarato dal Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 e della diffusione del contagio nella realtà territoriale via preliminare acquisiranno dai medici di competenza, si dà mandato entro e non oltre il 30 settembre 2020, alle ATS d'intesa con la struttura regionale competente e con le XX.XX. di categoria, di definire medicina generale le modalità con le quali intendono assicurare la predetta contattabilità assicurando altresì reperibilità a distanza. Questo ai fini di una valutazione di efficacia del servizio offerto. La mancata risposta non necessariamente clinica, riscontrata da ATS anche attraverso verifiche a campione, contestata al medico e a seguito della valutazione delle controdeduzioni in accordo con il personale di studio, alla problematica presentata e che in termini temporali deve essere proporzionata alla differibilità Comitato Aziendale può costituire elemento per sospendere l’erogazione prevista dall’accordo stato regioni sino all’adeguamento del medico e/o meno della richiestala segnalazione al Collegio Arbitrale.
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Generale. Si prende atto Il presente prospetto contabile, disponibile presso la sede della nostra Società, è stato redatto da Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. (di seguito “la Società”), con sede a Xxxxxx xx Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx n. 1 ed è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2021, che ne ha autorizzato la pubblicazione. Il prospetto contabile al 30 giugno 2021 è costituito da Conto Economico, Stato Patrimoniale, Prospetto degli Utili e Perdite rilevati nel patrimonio netto, Prospetto delle Variazioni nei conti di Patrimonio Netto, Rendiconto Finanziario e dalle presenti Note illustrative. I dettagli riguardanti i principi contabili adottati dalla Società sono specificati nella nota illustrativa n. 2. Per quanto riguarda gli schemi per la presentazione del prospetto contabile la Società ha adottato nella predisposizione del conto economico uno schema di classificazione dei ricavi e dei costi per natura. Per la predisposizione dello stato patrimoniale ha adottato la distinzione corrente e non corrente quale metodo di rappresentazione delle attività e passività. Il presente prospetto contabile è espresso in euro (€) e tutti i valori delle Note illustrative sono arrotondati alle migliaia di euro tranne quando diversamente indicato. Nel mese di aprile è stato redato l’atto di fusione relativo all’incorporazione di Xxxxxxx Investimenti S.p.A. e FIMEI S.p.A. in Recordati S.p.A., il cui successivo deposito presso il registro delle imprese ha determinato il perfezionamento dell’operazione, con efficacia contabile e fiscale dal 1 aprile 2021. La fusione, approvata dall’Assemblea degli Azionisti in data 18 giugno u.s. è stata sottoscritta un’Intesa, ai sensi dell'Accordo Stato- Regioni del 5 17 dicembre 2013, Rep. Atti n. 164/CSR, sull'ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Si prende atto altresì che l’adeguamento contrattuale previsto al comma 1 dell’art 38 del DL 23/2020 così come convertito dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 non ha determinato alcuna variazione del capitale sociale della società incorporante, né il pagamento di conguagli in denaro; inoltre il profilo patrimoniale e come specificato dal comma 3 “viene erogato anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici per tutta la giornata, anche reddituale di Recordati S.p.A. post fusione è rimasto sostanzialmente in linea con l'ausilio del personale di studioquello precedente l’operazione e, in modo da contenere particolare, la fusione non ha alterato la posizione finanziaria netta e quindi la capacità di investimento di Recordati, né la strategia o politica di allocazione del suo capitale. Nella tabella seguente sono esposti gli effetti della fusione al 1 aprile 2021 sulla situazione patrimoniale della Società. € (migliaia) ATTIVITA’ PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ Altre partecipazioni e titoli 3 Riserva di fusione 392 Altre attività non correnti 199 Altri crediti 49 Debiti commerciali 175 Altre attività correnti 13 Fondi per rischi e oneri 176 Disponibilità liquide e mezziequivalenti 479 INFORMATIVA DI SETTORE L’unico settore di attività della Società risulta essere il contatto diretto settore Specialty and Primary Care. Peraltro, l’attività chimico farmaceutica è considerata parte integrante del settore Specialty and Primary Care in quanto dedicata prevalentemente, dal punto di vista organizzativo e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso“. Si conviene che la reperibilità a distanza costituisca uno strumento di qualificazione della medicina generale. Viene pertanto precisato con il presente atto il disposto dell’ACN art 36 comma 9 che recita “Le modalità di contattabilità del medico al di fuori delle fasce orarie di apertura dello studio sono disciplinate nell’ambito degli Accordi Regionali”, nonché quanto previsto dal comma 5 dell’art 47 dell’A.C.N. che recita “La chiamata urgente recepita deve essere soddisfatta entro il più breve tempo possibile”. Nel merito si conviene che la chiamata urgente nella sua definizione stretta debba trovare risposta attraverso l’utilizzo dei canali del sistema dell’urgenza. Alla luce delle indicazioni già fornite da Regione Lombardia in merito alla contattabilità a distanza attiva e passiva, contenute nell’allegato 1 alla D.G.R. n. 2986/2020 e tenendo conto della durata dello stato emergenziale dichiarato dal Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 e della diffusione del contagio nella realtà territoriale di competenza, si dà mandato entro e non oltre il 30 settembre 2020, alle ATS d'intesa con la struttura regionale competente e con le XX.XX. di categoria, di definire le modalità con le quali assicurare la predetta contattabilità assicurando altresì una risposta non necessariamente clinica, anche attraverso il personale di studiostrategico, alla problematica presentata e che in termini temporali deve essere proporzionata alla differibilità o meno della richiestaproduzione di principi attivi necessari all’ottenimento delle specialità farmaceutiche.
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