Generale. 15.1 I diritti e i rimedi del Venditore stabiliti nel presente Contratto si aggiungono ai diritti e ai rimedi previsti dalla legge. 15.2 Le parti concordano che nessun termine del presente Contratto sarà applicabile da soggetti diversi dalle parti stesse. 15.3 Il Contratto costituisce l'intero accordo tra le parti e sostituisce qualsiasi accordo o intesa precedente in merito all'oggetto dello stesso. 15.4 Ciascuna parte dichiara di essere un contraente indipendente e di stipulare il Contratto come soggetto principale e non in qualità di agente per o a beneficio di qualsiasi altra persona. 15.5 Qualsiasi comunicazione fornita in relazione al contratto dovrà essere redatta per iscritto e consegnata a mano o tramite posta prioritaria prepagata o consegna speciale o posta prioritaria internazionale alla parte ricevente all'indirizzo da essa fornito per iscritto o alla sua sede legale. In tal caso, le comunicazioni postali saranno da considerarsi come ricevute alle ore 9:00 due giorni lavorativi dopo la spedizione e, qualora venissero consegnate a mano, il giorno della consegna o, se tale consegna avvenisse dopo le ore 16:00 di un qualsiasi giorno lavorativo, alle ore 9:00 del giorno lavorativo successivo. Qualsiasi comunicazione trasmessa con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo 15 (inclusa l’e-mail) non saranno ritenute valide. 15.6 Il Contratto e tutte le obbligazioni extracontrattuali derivanti da o relative a esso, saranno regolate dalla legge italiana (tranne la Convenzione sulla vendita internazionale di merci di Vienna dell'11 aprile 1980) e, per la risoluzione di eventuali controversie, le parti si sottomettono irrevocabilmente alla giurisdizione esclusiva dei tribunali italiani, salvo laddove il Venditore decidesse di avviare un procedimento nel Paese in cui è legalmente registrato l’Acquirente.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Generale. 15.1 I diritti Si prende atto che in data 18 giugno u,.s. è stata sottoscritta un’Intesa, ai sensi dell'Accordo Stato- Regioni del 5 dicembre 2013, Rep. Atti n. 164/CSR, sull'ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni Si prende atto altresì atto che l’adeguamento contrattuale di cui previsto al comma 1 dell’art 38 del DL 23/2020 così come convertito dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 e come specificato dal comma 3 “viene erogato anche per garantire la reperibilita' a distanza dei medici per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rimedi rischi di contagio dei medici e del Venditore stabiliti nel personale stesso“ Si conviene che la reperibilità a distanza costituisca uno strumento di qualificazione della medicina generale. Viene pertanto precisato con il presente Contratto atto il disposto dell’ACN art 36 comma 9 che recita “Le modalità di contattabilità del medico al di fuori delle fasce orarie di apertura dello studio sono disciplinate nell’ambito degli Accordi Regionali”, nonché quanto previsto dal comma 5 dell’art 47 dell’A.C.N. che recita “La chiamata urgente recepita deve essere soddisfatta entro il più breve A tal fine i medici di assistenza primaria che operano in forma associata possono organizzare la risposta clinica secondo modalità organizzative proprie, anche sulla base di quanto previsto al comma 2.” Nel merito si aggiungono ai diritti e ai rimedi previsti dalla legge.
15.2 Le parti concordano conviene che nessun termine la chiamata urgente nella sua definizione stretta debba trovare risposta attraverso l’utilizzo dei canali del presente Contratto sarà applicabile da soggetti diversi dalle parti stesse.
15.3 Il Contratto costituisce l'intero accordo tra le parti e sostituisce qualsiasi accordo o intesa precedente in merito all'oggetto dello stesso.
15.4 Ciascuna parte dichiara di essere un contraente indipendente e di stipulare il Contratto come soggetto principale e non in qualità di agente per o a beneficio di qualsiasi altra persona.
15.5 Qualsiasi comunicazione fornita in relazione al contratto dovrà essere redatta per iscritto e consegnata a mano o tramite posta prioritaria prepagata o consegna speciale o posta prioritaria internazionale alla parte ricevente all'indirizzo da essa fornito per iscritto o alla sua sede legalesistema dell’urgenza. In tal caso, le comunicazioni postali saranno da considerarsi come ricevute alle ore 9:00 due giorni lavorativi dopo la spedizione e, qualora venissero consegnate a mano, il giorno della consegna o, se tale consegna avvenisse dopo Durante le ore 16:00 di un qualsiasi giorno lavorativoattività così come previste dall’A.C.N. il medico di medicina generale, alle ore 9:00 deve garantire la ricezione delle chiamate anche per tramite del giorno lavorativo successivopersonale di studio e/o società di servizio e dare una risposta ovvero una soluzione alla problematica presentata dal paziente nella stessa giornata. Qualsiasi comunicazione trasmessa Le ATS in via preliminare acquisiranno dai medici di medicina generale le modalità con modalità diverse le quali intendono assicurare la reperibilità a distanza. Questo ai fini di una valutazione di efficacia del servizio offerto. La mancata risposta riscontrata da quelle indicate nel presente articolo 15 (inclusa l’e-mail) non saranno ritenute valideATS anche attraverso verifiche a campione, contestata al medico e a seguito della valutazione delle controdeduzioni in accordo con il Comitato Aziendale può costituire elemento per sospendere l’erogazione prevista dall’accordo stato regioni sino all’adeguamento del medico e/o la segnalazione al Collegio Arbitrale.
15.6 Il Contratto e tutte le obbligazioni extracontrattuali derivanti da o relative a esso, saranno regolate dalla legge italiana (tranne la Convenzione sulla vendita internazionale di merci di Vienna dell'11 aprile 1980) e, per la risoluzione di eventuali controversie, le parti si sottomettono irrevocabilmente alla giurisdizione esclusiva dei tribunali italiani, salvo laddove il Venditore decidesse di avviare un procedimento nel Paese in cui è legalmente registrato l’Acquirente.
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Samples: Accordo Integrativo Regionale Medici Di Medicina Generale
Generale. 15.1 Il legame con la società per ogni detenuto viene reciso quando dopo una condanna irrevocabile entra nel carcere.1 Da cittadino che determina in modo indipendente come organizzare la propria vita, il detenuto diventa un individuo dipendente. Dipendente dal direttore e dal personale carcerario dell’istituto dove dimora, dal funzionario di selezione, dalla famiglia e dagli amici, dal medico dell’istituto e del servizio sociale. Entrambi gli aspetti della reclusione, sia la separazione dalla società sia la dipendenza dalle autorità, incidono in modo drastico. I diritti contatti con il mondo esterno per ogni detenuto formano il cordone ombelicale con la vita che li aspetta alla fine della detenzione. Dei contatti regolari positivi con la famiglia e i rimedi con amici, nonché informazioni su che cosa sta succedendo nella società, sosterranno il condannato nella sua risocializzazione e nel suo reinserimento e contrasteranno gli effetti negativi della detenzione.2 In generale nella letteratura giuridica si ritiene il mantenimento dei contatti con il mondo esterno di grande importanza al fine di limitare le conseguenze negative della detenzione. Nel 1986 Kelk scrisse al riguardo: “La reclusione elimina una parte esistenziale dalla vita del Venditore stabiliti nel presente Contratto punito”.3 Nel 2009 Xxxxxxxx scrive: “Così il punito non deve alienarsi dalla famiglia. In tale conteso si aggiungono pensi ai diritti contatti telefonici ed epistolari, ai colloqui e ai rimedi previsti dalla legge.
15.2 Le parti concordano che nessun termine del presente Contratto sarà applicabile da soggetti diversi dalle parti stesse.
15.3 Il Contratto costituisce l'intero accordo tra le parti e sostituisce qualsiasi accordo o intesa precedente in merito all'oggetto dello stesso.
15.4 Ciascuna parte dichiara di essere un contraente indipendente e di stipulare il Contratto come soggetto principale e non in qualità di agente permessi”.4 Solo dopo l’interesse rinnovato per o a beneficio di qualsiasi altra persona.
15.5 Qualsiasi comunicazione fornita in relazione al contratto dovrà essere redatta per iscritto e consegnata a mano o tramite posta prioritaria prepagata o consegna speciale o posta prioritaria internazionale alla parte ricevente all'indirizzo da essa fornito per iscritto o alla sua sede legale. In tal caso, le comunicazioni postali saranno da considerarsi come ricevute alle ore 9:00 due giorni lavorativi i diritti dell’uomo dopo la spedizione e, qualora venissero consegnate a mano, il giorno seconda guerra mondiale e la formazione della consegna o, se tale consegna avvenisse dopo le ore 16:00 di un qualsiasi giorno lavorativo, alle ore 9:00 del giorno lavorativo successivo. Qualsiasi comunicazione trasmessa con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo 15 (inclusa l’e-mail) non saranno ritenute valide.
15.6 Il Contratto e tutte le obbligazioni extracontrattuali derivanti da o relative a esso, saranno regolate dalla legge italiana (tranne la Convenzione sulla vendita internazionale di merci di Vienna dell'11 aprile 1980) e, europea per la risoluzione salvaguarda dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in seguito: CEDU) nel 1948 cresceva l’attenzione volta alla tutela giuridica dei detenuti.5 L’importanza di eventuali controversiedisposizioni di legge specifiche a garanzia dei diritti fondamentali per i detenuti, le parti come il diritto di libertà di espressione e il diritto al rispetto della vita privata, veniva riconosciuta anche dal legislatore olandese e negli anni cinquanta del secolo scorso si sottomettono irrevocabilmente diede inizio alla giurisdizione esclusiva dei tribunali italiani, salvo laddove codificazione di tali diritti.6 Alla fine degli anni settanta Kelk nella sua tesi di dottorato scrisse che ogni detenuto resta cittadino giuridico autonomo e che il Venditore decidesse di avviare un procedimento nel Paese in cui è legalmente registrato l’Acquirente.rapporto giuridico
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Samples: Thesis
Generale. 15.1 Il presente prospetto contabile, disponibile presso la sede della nostra Società, è stato redatto da Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. (di seguito “la Società”), con sede a Xxxxxx xx Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx n. 1 ed è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2021, che ne ha autorizzato la pubblicazione. Il prospetto contabile al 30 giugno 2021 è costituito da Conto Economico, Stato Patrimoniale, Prospetto degli Utili e Perdite rilevati nel patrimonio netto, Prospetto delle Variazioni nei conti di Patrimonio Netto, Rendiconto Finanziario e dalle presenti Note illustrative. I diritti dettagli riguardanti i principi contabili adottati dalla Società sono specificati nella nota illustrativa n. 2. Per quanto riguarda gli schemi per la presentazione del prospetto contabile la Società ha adottato nella predisposizione del conto economico uno schema di classificazione dei ricavi e i rimedi del Venditore stabiliti nel presente Contratto si aggiungono ai diritti e ai rimedi previsti dalla legge.
15.2 Le parti concordano che nessun termine del presente Contratto sarà applicabile da soggetti diversi dalle parti stesse.
15.3 Il Contratto costituisce l'intero accordo tra le parti e sostituisce qualsiasi accordo o intesa precedente in merito all'oggetto dei costi per natura. Per la predisposizione dello stesso.
15.4 Ciascuna parte dichiara di essere un contraente indipendente e di stipulare il Contratto come soggetto principale stato patrimoniale ha adottato la distinzione corrente e non corrente quale metodo di rappresentazione delle attività e passività. Il presente prospetto contabile è espresso in qualità euro (€) e tutti i valori delle Note illustrative sono arrotondati alle migliaia di agente per o a beneficio euro tranne quando diversamente indicato. Nel mese di qualsiasi altra personaaprile è stato redato l’atto di fusione relativo all’incorporazione di Xxxxxxx Investimenti S.p.
15.5 Qualsiasi comunicazione fornita A. e FIMEI S.p.A. in relazione al contratto dovrà essere redatta per iscritto Recordati S.p.A., il cui successivo deposito presso il registro delle imprese ha determinato il perfezionamento dell’operazione, con efficacia contabile e consegnata a mano o tramite posta prioritaria prepagata o consegna speciale o posta prioritaria internazionale alla parte ricevente all'indirizzo da essa fornito per iscritto o alla sua sede legalefiscale dal 1 aprile 2021. In tal casoLa fusione, le comunicazioni postali saranno da considerarsi come ricevute alle ore 9:00 due giorni lavorativi dopo la spedizione approvata dall’Assemblea degli Azionisti in data 17 dicembre 2020, non ha determinato alcuna variazione del capitale sociale della società incorporante, né il pagamento di conguagli in denaro; inoltre il profilo patrimoniale e reddituale di Recordati S.p.A. post fusione è rimasto sostanzialmente in linea con quello precedente l’operazione e, qualora venissero consegnate a manoin particolare, la fusione non ha alterato la posizione finanziaria netta e quindi la capacità di investimento di Recordati, né la strategia o politica di allocazione del suo capitale. Nella tabella seguente sono esposti gli effetti della fusione al 1 aprile 2021 sulla situazione patrimoniale della Società. € (migliaia) ATTIVITA’ PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ Altre partecipazioni e titoli 3 Riserva di fusione 392 Altre attività non correnti 199 Altri crediti 49 Debiti commerciali 175 Altre attività correnti 13 Fondi per rischi e oneri 176 Disponibilità liquide e mezziequivalenti 479 INFORMATIVA DI SETTORE L’unico settore di attività della Società risulta essere il giorno della consegna osettore Specialty and Primary Care. Peraltro, se tale consegna avvenisse dopo le ore 16:00 l’attività chimico farmaceutica è considerata parte integrante del settore Specialty and Primary Care in quanto dedicata prevalentemente, dal punto di un qualsiasi giorno lavorativovista organizzativo e strategico, alle ore 9:00 del giorno lavorativo successivo. Qualsiasi comunicazione trasmessa con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo 15 (inclusa l’e-mail) non saranno ritenute validealla produzione di principi attivi necessari all’ottenimento delle specialità farmaceutiche.
15.6 Il Contratto e tutte le obbligazioni extracontrattuali derivanti da o relative a esso, saranno regolate dalla legge italiana (tranne la Convenzione sulla vendita internazionale di merci di Vienna dell'11 aprile 1980) e, per la risoluzione di eventuali controversie, le parti si sottomettono irrevocabilmente alla giurisdizione esclusiva dei tribunali italiani, salvo laddove il Venditore decidesse di avviare un procedimento nel Paese in cui è legalmente registrato l’Acquirente.
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Samples: Distribution Agreement
Generale. 15.1 I diritti Si prende atto che in data 18 giugno u.s. è stata sottoscritta un’Intesa, ai sensi dell'Accordo Stato- Regioni del 5 dicembre 2013, Rep. Atti n. 164/CSR, sull'ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Si prende atto altresì che l’adeguamento contrattuale previsto al comma 1 dell’art 38 del DL 23/2020 così come convertito dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 e come specificato dal comma 3 “viene erogato anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rimedi rischi di contagio dei medici e del Venditore stabiliti nel personale stesso“. Si conviene che la reperibilità a distanza costituisca uno strumento di qualificazione della medicina generale. Viene pertanto precisato con il presente Contratto atto il disposto dell’ACN art 36 comma 9 che recita “Le modalità di contattabilità del medico al di fuori delle fasce orarie di apertura dello studio sono disciplinate nell’ambito degli Accordi Regionali”, nonché quanto previsto dal comma 5 dell’art 47 dell’A.C.N. che recita “La chiamata urgente recepita deve essere soddisfatta entro il più breve tempo possibile”. Nel merito si aggiungono ai diritti e ai rimedi previsti dalla legge.
15.2 Le parti concordano conviene che nessun termine la chiamata urgente nella sua definizione stretta debba trovare risposta attraverso l’utilizzo dei canali del presente Contratto sarà applicabile sistema dell’urgenza. Alla luce delle indicazioni già fornite da soggetti diversi dalle parti stesse.
15.3 Il Contratto costituisce l'intero accordo tra le parti e sostituisce qualsiasi accordo o intesa precedente Regione Lombardia in merito all'oggetto alla contattabilità a distanza attiva e passiva, contenute nell’allegato 1 alla D.G.R. n. 2986/2020 e tenendo conto della durata dello stesso.
15.4 Ciascuna parte dichiara stato emergenziale dichiarato dal Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 e della diffusione del contagio nella realtà territoriale di essere un contraente indipendente e di stipulare il Contratto come soggetto principale competenza, si dà mandato entro e non in qualità di agente per o a beneficio di qualsiasi altra persona.
15.5 Qualsiasi comunicazione fornita in relazione al contratto dovrà essere redatta per iscritto e consegnata a mano o tramite posta prioritaria prepagata o consegna speciale o posta prioritaria internazionale alla parte ricevente all'indirizzo da essa fornito per iscritto o alla sua sede legale. In tal caso, le comunicazioni postali saranno da considerarsi come ricevute alle ore 9:00 due giorni lavorativi dopo la spedizione e, qualora venissero consegnate a mano, oltre il giorno della consegna o, se tale consegna avvenisse dopo le ore 16:00 di un qualsiasi giorno lavorativo30 settembre 2020, alle ore 9:00 del giorno lavorativo successivoATS d'intesa con la struttura regionale competente e con le XX.XX. Qualsiasi comunicazione trasmessa di categoria, di definire le modalità con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo 15 (inclusa l’e-mail) le quali assicurare la predetta contattabilità assicurando altresì una risposta non saranno ritenute validenecessariamente clinica, anche attraverso il personale di studio, alla problematica presentata e che in termini temporali deve essere proporzionata alla differibilità o meno della richiesta.
15.6 Il Contratto e tutte le obbligazioni extracontrattuali derivanti da o relative a esso, saranno regolate dalla legge italiana (tranne la Convenzione sulla vendita internazionale di merci di Vienna dell'11 aprile 1980) e, per la risoluzione di eventuali controversie, le parti si sottomettono irrevocabilmente alla giurisdizione esclusiva dei tribunali italiani, salvo laddove il Venditore decidesse di avviare un procedimento nel Paese in cui è legalmente registrato l’Acquirente.
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Samples: Accordo Integrativo Regionale Medici Di Medicina Generale