GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denuncia, previa valutazione delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, la Società gestisce, anche attraverso legali di propria scelta, la trattazione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell’assistenza del legale avanti al mediatore qualora la mediazione riguardi una delle materie elencate all’art. 2 - Oggetto dell’assicurazione. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non si concludano con esito positivo, la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'Art. 6 per la trattazione giudiziale, anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo. E’ necessario, pena la decadenza della garanzia, che la Società confermi preventivamente la copertura delle spese: - per la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale; - per la nomina di Consulenti Tecnici di Parte. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione del Sinistro tra l'Assicurato e la Società qualora l’Assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Copertura Della Tutela Legale Dei Medici, Contratto Di Assicurazione Per La Copertura Della Tutela Legale Dei Medici Liberi Professionisti, Contratto Di Assicurazione Per La Copertura Della Tutela Legale Dei Medici Dentisti E Odontoiatri
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denuncia, previa valutazione delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, la Società gestisce, anche attraverso legali di propria scelta, la trattazione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell’assistenza del legale avanti al mediatore qualora la mediazione riguardi una delle materie elencate all’art. 2 - Oggetto dell’assicurazione. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non si concludano con esito positivo, la gestione Per ogni stato della vertenza viene quindi affidata e grado di giudizio l’Assicurato è tenuto al Legale scelto nei termini dell'Art. 6 per la trattazione giudiziale, anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo. E’ necessariorispetto delle seguenti disposizioni, pena la decadenza della garanzia, che dal diritto a tutte le prestazioni previste in polizza:
1. la Società confermi deve essere immediatamente aggiornata su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza;
2. gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la copertura delle spese: - per Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
3. gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo;
4. l’Assicurato non può concordare con la controparte alcuna transazione o accordo a definizione della vertenzavertenza che comporti oneri a carico della Società, sia in sede stragiudiziale che e giudiziale; , senza una preventiva autorizzazione della Società stessa. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per la nomina l’Assicurato di Consulenti Tecnici preventiva richiesta di Parte. In caso benestare - i quali verranno ratificati dalla Società a seguito di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione del Sinistro tra l'Assicurato verifica dell’effettiva urgenza e la Società qualora l’Assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifichecongruità dell’operazione.
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Samples: Insurance Policy
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denuncia, previa valutazione delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicuratodenuncia del caso assicurativo, la Società gestiscesi adopera per gestire la fase stragiudiziale, anche attraverso legali direttamente o a mezzo di propria sceltaprofessionisti da essa incaricati, la trattazione stragiudiziale e svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della vertenza, comprensiva dell’assistenza del legale avanti al mediatore qualora la mediazione riguardi una delle materie elencate all’art. 2 - Oggetto dell’assicurazionecontroversia. Ove il tentativo ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di definizione stragiudiziale successo in base agli gli elementi probatori e/o le argomentazioni presentati e in ogni caso quando sia necessaria la mediazione della controversia non si concludano con esito positivo, difesa in sede penale ,la gestione della vertenza viene quindi affidata Società trasmette la pratica al Legale scelto nei termini legale designato ai sensi dell'Art. 6 per 5.11. La Società, sulla base degli elementi forniti, si riserva la trattazione giudiziale, anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successovalutare le possibilità di successo su cui fondare l’instaurarsi della causa prima di autorizzare il giudizio. E’ necessarioFanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. La Società non è responsabile dell'operato di legali, pena la decadenza della garanzia, che la Società confermi preventivamente la copertura delle spese: - per la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale; - per la nomina di Consulenti Tecnici di Parte. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione del Sinistro tra l'Assicurato periti e la Società qualora l’Assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modificheconsulenti tecnici.
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Samples: Assicurazione
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denuncia, previa valutazione delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, la Società gestisce, anche attraverso legali di propria scelta, la trattazione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell’assistenza del legale avanti al mediatore qualora la mediazione riguardi una delle materie elencate all’art1. 2 - Oggetto dell’assicurazione. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non si concludano con esito positivo, la gestione Per ogni stato della vertenza viene quindi affidata e grado di giudizio l’Assicurato è tenuto al Legale scelto nei termini dell'Art. 6 per la trattazione giudiziale, anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo. E’ necessariorispetto delle seguenti disposizioni, pena la decadenza della garanzia, che dal diritto a tutte le prestazioni previste in polizza:
a) la Società confermi deve essere immediatamente aggiornata su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza;
b) gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la copertura delle spese: - per Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
c) gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo;
d) l’Assicurato non può concordare con la controparte alcuna transazione o accordo a definizione della vertenzavertenza che comporti oneri a carico della Società, sia in sede stragiudiziale che e giudiziale; , senza una preventiva autorizzazione della Società stessa. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per la nomina l’Assicurato di Consulenti Tecnici preventiva richiesta di Partebenestare - i quali verranno ratificati dalla Società a seguito di verifica dell’effettiva urgenza e congruità dell’operazione.
2. In caso La Società non è responsabile dell’operato di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione del Sinistro tra l'Assicurato legali e la Società qualora l’Assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modificheperiti.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Tutela Legale Per Le Imprese
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denuncia, previa valutazione delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, la Società gestisce, anche attraverso legali di propria scelta, la trattazione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell’assistenza del legale avanti al mediatore qualora la mediazione riguardi una delle materie elencate all’art. 2 10 - Oggetto dell’assicurazione. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non si concludano con esito positivo, la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'Art. 6 15 per la trattazione giudiziale, anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo. E’ necessario, pena la decadenza della garanzia, che la Società confermi preventivamente la copertura delle spese: spese - per Per la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale; giudiziale e - per Per la nomina di Consulenti Tecnici di Parte. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione del Sinistro tra l'Assicurato e la Società Società, qualora l’Assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche.
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GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denunciadenuncia di sinistro, previa valutazione delle ARAG si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicuratoe in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società gestisce, anche attraverso legali di propria scelta, la trattazione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell’assistenza del legale avanti al mediatore qualora la mediazione riguardi una delle materie elencate all’art. 2 - Oggetto dell’assicurazione. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non si concludano con esito positivo, la gestione della vertenza pratica viene quindi affidata trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Artdell'art. 6 per la trattazione giudiziale9.3). La gestione delle opposizioni alle contravvenzioni al Codice della Strada è comunque sempre di esclusiva competenza di ARAG. Non costituisce oggetto di garanzia assicurativa ulteriore incarico ad altri Legali sia che fungano in qualità di dominus che di domiciliatari, nello stesso grado di giudizio. La garanzia assicurativa viene pre- stata anche per ogni grado successivo superiore di procedimento qualora l’impugnazione procedi- mento sia civile che penale soltanto se il ricorso presenti possibilità di successo. E’ necessario, pena la decadenza della garanzia, che la Società confermi preventivamente la copertura delle spese: - per la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale; - per la La nomina di Consulenti Tecnici un eventuale perito di Parteparte è esclusi- vamente competenza di ARAG. In caso ARAG, così come la Società, non sono responsabili dell'operato di conflitto Legali e Periti. La Società avverte l’Assicurato del suo diritto di interessi o avva- lersi di disaccordo in merito alla gestione del Sinistro tra l'Assicurato e la Società qualora l’Assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifichetale procedura.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multigaranzia Per L’abitazione E Il Patrimonio
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denunciadenuncia del caso assicurativo, previa valutazione delle ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della con- troversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicuratoed in ogni caso quando sia neces- saria la difesa in sede penale, la Società gestisce, anche attraverso legali di propria scelta, la trattazione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell’assistenza del legale avanti al mediatore qualora la mediazione riguardi una delle materie elencate all’art. 2 - Oggetto dell’assicurazione. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non si concludano con esito positivo, la gestione della vertenza pratica viene quindi affidata trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Artdell'art. 6 17.2 “Denuncia del Sinistro per la trattazione giudiziale, Tutela Legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo superiore di procedimento qualora l’impugnazione presenti sia civile che penale se l’im- pugnazione presenta possibilità di successo. E’ necessario, pena L'Assicurato non può addivenire direttamente con la decadenza della garanzia, che la Società confermi preventivamente la copertura delle spese: - per la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale extragiudiziaria che giudiziale; - per la giudiziaria, senza preventiva autorizza- zione di ARAG. L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di ParteParte e di Periti viene concordata con ARAG. La Compagnia o ARAG non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione del Sinistro dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società qualora l’Assicurato intenda Compagnia o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, l’azione civile dovrà essere preceduta ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal tentativo Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di mediazione obbligatoria, previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modificheProcedura Civile.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Malattia