Common use of Gestione della Polizza Clause in Contracts

Gestione della Polizza. Premesso che il presente Capitolato Tecnico, dal quale deriva il contratto (polizza) del singolo Ente, ha una durata di 36 (trentasei) mesi dalla relativa data di decorrenza, si riportano alla Tabella 2 le condizioni economiche dei contratti di brokeraggio per i Contraenti (Enti) per i quali i contratti stessi, al momento dell’effetto degli stessi, saranno presumibilmente ancora in essere: 1 ASST VALTELLINA Italbrokers S.p.A. 31.03.2022 0,70 Il Concorrente aggiudicatario della polizza è tenuto ad accettare l’inserimento nella polizza della “clausola broker”, che prevede la remunerazione del Broker di riferimento nella misura % sul premio imponibile sopra riportata. Si precisa comunque che, a prescindere dalla tabella di cui sopra, per gli eventuali contratti di brokeraggio che dovessero sopraggiungere, il Broker sarà remunerato secondo consuetudine di mercato per il tramite della Società aggiudicataria della polizza nella misura % del premio imponibile determinata a seguito di eventuale apposita gara. Resta inteso tra le Parti che all’eventuale Broker cui il Contraente ha affidato o affiderà tale incarico è affidata la gestione e l’esecuzione della relativa polizza stipulata. Le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite dell’eventuale Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra Parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civile. Si conviene altresì che il pagamento dei premi che saranno dovuti alla Società, può essere effettuato dal Contraente tramite l’eventuale Broker; il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’Articolo 1901 del Codice Civile. La Società delegherà quindi esplicitamente l’eventuale Broker all’incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall’Articolo 118 del D.Lgs. 209/2005 e con gli effetti, per il Contraente, previsti al 1° comma del medesimo Articolo.

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Samples: www.asst-val.it

Gestione della Polizza. Premesso che il Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione ed esecuzione della presente Capitolato Tecnico, dal quale deriva il contratto (polizza) del singolo Ente, ha una durata di 36 (trentasei) mesi dalla relativa data di decorrenza, si riportano polizza alla Tabella 2 le condizioni economiche dei contratti di brokeraggio per i Contraenti (Enti) per i quali i contratti stessi, al momento dell’effetto degli stessi, saranno presumibilmente ancora in essere: 1 ASST VALTELLINA Italbrokers società Aon S.p.A. 31.03.2022 0,70 in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii. Il Concorrente aggiudicatario della polizza è tenuto ad accettare l’inserimento nella polizza della “clausola broker”, Contraente/Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che prevede la remunerazione del Broker di riferimento nella misura % sul premio imponibile sopra riportata. Si precisa comunque che, a prescindere dalla tabella di cui sopra, per gli eventuali contratti di brokeraggio che dovessero sopraggiungere, il Broker sarà remunerato secondo consuetudine di mercato per il tramite della Società aggiudicataria della polizza nella misura % del premio imponibile determinata a seguito di eventuale apposita gara. Resta inteso tra le Parti che all’eventuale Broker cui il Contraente ha affidato o affiderà tale incarico è affidata la gestione e ogni comunicazione inerente l’esecuzione della relativa polizza stipulata. Le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte presente assicurazione avverrà anche per il tramite dell’eventuale Broker ed in tal caso del broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza la società dà atto che ogni comunicazione, incluse le denunce di sinistro, fatta dal Contraente/Assicurato al broker si intenderanno intenderà come fatte dall’una all’altra Partefatta alla società stessa e viceversa, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civilecome pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si conviene altresì precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi che saranno dovuti alla Società, può possa essere effettuato fatto dal Contraente tramite l’eventuale Brokeril broker sopra designato; il resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’Articolo 1901 del Codice Civileeffettuato. La remunerazione del broker è a carico della Società delegherà quindi esplicitamente l’eventuale Broker all’incasso nella misura percentuale del 6% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall’Articolo 118 del D.Lgs. 209/2005 e con gli effettieffettuato dallo stesso broker, per il Contraente, previsti al 1° comma del medesimo Articoloalla Società.

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Samples: Polizza “Danni Accidentali”

Gestione della Polizza. Premesso che il presente Capitolato Tecnico, dal quale deriva il contratto (polizza) del singolo Ente, la polizza ha una durata di 36 (trentasei) mesi mesi, più eventuale ripetizione per servizi analoghi ai sensi del sopra riportato art. 1 dalla relativa data di decorrenza, si riportano alla Tabella 2 di seguito le condizioni giuridiche ed economiche dei contratti del contratto di brokeraggio per i Contraenti (Enti) per i quali i contratti stessi, al momento dell’effetto degli stessi, saranno presumibilmente ancora in esseredell’Ente: 1 ASST VALTELLINA Italbrokers Fondazione IRCCS Ca’ Granda Policlinico Ospedale Maggiore Marsh S.p.A. 31.03.2022 0,70 A 25/07/2020 6% Il Concorrente aggiudicatario della polizza è tenuto ad accettare l’inserimento nella polizza della “clausola broker”, che prevede la remunerazione del Broker di riferimento nella misura % sul premio imponibile sopra riportata. Si precisa comunque che, a prescindere dalla tabella di cui sopra, per gli eventuali contratti di brokeraggio che dovessero sopraggiungere, il Broker sarà remunerato secondo consuetudine di mercato per il tramite della Società aggiudicataria della polizza nella misura % del premio imponibile determinata a seguito di eventuale apposita gara. Resta inteso tra le Parti che all’eventuale Broker cui il Contraente ha affidato o affiderà tale incarico è affidata la gestione e l’esecuzione della relativa polizza stipulata. Le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite dell’eventuale Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra Parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civile. Si conviene altresì che il pagamento dei premi che saranno dovuti alla Società, può essere effettuato dal Contraente tramite l’eventuale Broker; il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’Articolo 1901 del Codice Civile. La Società delegherà quindi esplicitamente l’eventuale Broker all’incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall’Articolo 118 del D.Lgs. 209/2005 e con gli effetti, per il Contraente, previsti al 1° comma del medesimo Articolo.

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Samples: www.policlinico.mi.it

Gestione della Polizza. Premesso che il presente Capitolato Tecnico, dal quale deriva il contratto (polizza) del singolo Ente, ha una durata L’Ente Contraente dichiara di 36 (trentasei) mesi dalla relativa data di decorrenza, si riportano alla Tabella 2 le condizioni economiche dei contratti di brokeraggio per i Contraenti (Enti) per i quali i contratti stessi, al momento dell’effetto degli stessi, saranno presumibilmente ancora in essere: 1 ASST VALTELLINA Italbrokers S.p.A. 31.03.2022 0,70 Il Concorrente aggiudicatario della polizza è tenuto ad accettare l’inserimento nella polizza della “clausola broker”, che prevede la remunerazione del Broker di riferimento nella misura % sul premio imponibile sopra riportata. Si precisa comunque che, a prescindere dalla tabella di cui sopra, per gli eventuali contratti di brokeraggio che dovessero sopraggiungere, il Broker sarà remunerato secondo consuetudine di mercato per il tramite della Società aggiudicataria della polizza nella misura % del premio imponibile determinata a seguito di eventuale apposita gara. Resta inteso tra le Parti che all’eventuale Broker cui il Contraente ha avere affidato o affiderà tale incarico è affidata la gestione del contratto alla Ital Brokers, in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e l’esecuzione s.m.i.. Pertanto, agli effetti delle condizioni della relativa polizza stipulatapresente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente stesso. Le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite dell’eventuale Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra Parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civile. Si conviene altresì Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi che saranno dovuti alla Società, può essere effettuato dal Contraente fatto per il tramite l’eventuale Broker; il pagamento così effettuato ha effetto del Broker sopra designato è liberatorio per il Contraente ai sensi dell’Articolo 1901 del Codice CivileContraente. La Società delegherà quindi esplicitamente l’eventuale Compagnia riconosce che la provvigione del Broker all’incasso del premio, in ottemperanza è a quanto previsto dall’Articolo 118 del D.Lgsproprio carico. 209/2005 e Qualora il contratto stipulato dal Contraente con gli effetti, il predetto Broker per il Contraenteservizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso della validità della presente polizza, previsti il Contraente comunicherà alla Compagnia il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio, nonché le condizioni praticate da quest’ultimo per l’eventuale periodo poliennale residuo. Parimenti, il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Compagnia spetterà al 1° comma Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del medesimo Articolonuovo Broker nella titolarità dell’appalto, senza che la Compagnia od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna.

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Samples: www.difesa.it

Gestione della Polizza. Premesso che il Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente Capitolato Tecnico, dal quale deriva il contratto (polizza) del singolo Ente, ha una durata di 36 (trentasei) mesi dalla relativa data di decorrenza, si riportano alla Tabella 2 le condizioni economiche dei contratti di brokeraggio per i Contraenti (Enti) per i quali i contratti stessi, al momento dell’effetto degli stessi, saranno presumibilmente ancora in essere: 1 ASST VALTELLINA Italbrokers ad AON S.p.A. 31.03.2022 0,70 Il Concorrente aggiudicatario della polizza è tenuto ad accettare l’inserimento nella polizza della “clausola broker”, in qualità di Broker ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 209/2005. L’Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che prevede la remunerazione del Broker di riferimento nella misura % sul premio imponibile sopra riportata. Si precisa comunque che, a prescindere dalla tabella di cui sopra, per gli eventuali contratti di brokeraggio che dovessero sopraggiungere, il Broker sarà remunerato secondo consuetudine di mercato per il tramite della Società aggiudicataria della polizza nella misura % del premio imponibile determinata a seguito di eventuale apposita gara. Resta inteso tra le Parti che all’eventuale Broker cui il Contraente ha affidato o affiderà tale incarico è affidata la gestione e ogni comunicazione inerente l’esecuzione della relativa polizza stipulata. Le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte presente Assicurazione avverrà anche per il tramite dell’eventuale del Broker ed in tal caso incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderanno intenderà come fatte dall’una all’altra Partefatta alla Società stessa, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civilecome pure ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente/Assicurato; inoltre, ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si conviene altresì precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il pagamento dei premi che saranno dovuti alla Societàconsenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, può essere effettuato dal Contraente tramite l’eventuale Broker; il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’Articolo 1901 del Codice Civilecon riferimento all’art. La Società delegherà quindi esplicitamente l’eventuale Broker all’incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall’Articolo 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art. 55 del regolamento IVASS n.05/2006 e con gli effettiss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei Premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato. La remunerazione del broker è pari al 8% (otto per il Contraente, previsti al 1° comma del medesimo Articolocento) sul premio imponibile di ogni rata di premio pagata.

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Samples: www.anm.it

Gestione della Polizza. Premesso che il L’assicurato dichiara di aver affidato la gestione ed esecuzione della presente Capitolato Tecnico, dal quale deriva il contratto (polizza) del singolo Ente, ha una durata di 36 (trentasei) mesi dalla relativa data di decorrenza, si riportano polizza alla Tabella 2 le condizioni economiche dei contratti di brokeraggio per i Contraenti (Enti) per i quali i contratti stessi, al momento dell’effetto degli stessi, saranno presumibilmente ancora in essere: 1 ASST VALTELLINA Italbrokers società Aon S.p.A. 31.03.2022 0,70 Il Concorrente aggiudicatario della polizza è tenuto ad accettare l’inserimento nella polizza della “clausola broker”, in qualità di broker ai sensi del D.Lgs n. 209/05 e ss. mm. ii. L’Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che prevede la remunerazione del Broker di riferimento nella misura % sul premio imponibile sopra riportata. Si precisa comunque che, a prescindere dalla tabella di cui sopra, per gli eventuali contratti di brokeraggio che dovessero sopraggiungere, il Broker sarà remunerato secondo consuetudine di mercato per il tramite della Società aggiudicataria della polizza nella misura % del premio imponibile determinata a seguito di eventuale apposita gara. Resta inteso tra le Parti che all’eventuale Broker cui il Contraente ha affidato o affiderà tale incarico è affidata la gestione e ogni comunicazione inerente l’esecuzione della relativa polizza stipulata. Le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte presente assicurazione avverrà anche per il tramite dell’eventuale Broker ed in tal caso del broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza la Società dà atto che ogni comunicazione, incluse le denunce di sinistro, fatta dal Contraente/Assicurato al broker si intenderanno intenderà come fatte dall’una all’altra Partefatta alla Società stessa e viceversa, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civilecome pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si conviene altresì precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi che saranno dovuti alla Società, può possa essere effettuato fatto dal Contraente tramite l’eventuale Brokeril broker sopra designato; il resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’Articolo 1901 del Codice Civileeffettuato. La remunerazione del broker è a carico della Società delegherà quindi esplicitamente l’eventuale Broker all’incasso nella misura del 12% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, in ottemperanza effettuato dallo stesso broker, alla Società. Qualora, nel corso della vigenza dell’assicurazione, il Contraente venga a quanto previsto dall’Articolo 118 del D.Lgs. 209/2005 e definire con gli effettiAon S.p.A. o altro broker, per una percentuale inferiore sul premio imponibile di quella sopra indicata, il Contraente, previsti al 1° comma del medesimo Articolopremio da corrispondere alla Società sarà adeguato nella stessa misura percentuale.

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Samples: Polizza All Risks Property

Gestione della Polizza. Premesso che il presente Capitolato Tecnico, dal quale deriva il contratto (polizza) del singolo Ente, ha una durata di 36 (trentasei) mesi dalla relativa data di decorrenza, si riportano alla Tabella 2 le condizioni economiche dei contratti di brokeraggio per i Contraenti (Enti) per i quali i contratti stessi, al momento dell’effetto degli stessi, saranno presumibilmente ancora Alla Società Aon S.p.a in essere: 1 ASST VALTELLINA Italbrokers S.p.A. 31.03.2022 0,70 Il Concorrente aggiudicatario della polizza è tenuto ad accettare l’inserimento nella polizza della “clausola broker”, che prevede la remunerazione del Broker di riferimento nella misura % sul premio imponibile sopra riportata. Si precisa comunque che, a prescindere dalla tabella di cui sopra, per gli eventuali contratti di brokeraggio che dovessero sopraggiungere, il Broker sarà remunerato secondo consuetudine di mercato per il tramite della Società aggiudicataria della polizza nella misura % del premio imponibile determinata a seguito di eventuale apposita gara. Resta inteso tra le Parti che all’eventuale Broker cui il Contraente ha affidato o affiderà tale incarico è affidata la gestione e l’esecuzione della relativa polizza stipulatapresente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. Le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte 209/2005 e ss.mm.ii. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite dell’eventuale del Broker ed in tal caso incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderanno intenderà come fatte dall’una all’altra Partefatta alla Società stessa e viceversa, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civilecome pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si conviene altresì precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto. Costituiscono eccezione a quanto sopra pattuito l’eventuale disdetta della polizza ed il recesso per sinistro che ciascuna delle Parti è tenuta ad inviare direttamente all’altra parte nei termini e modalità previsti dalla presente polizza. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi che saranno dovuti alla Società, può possa essere effettuato fatto dal Contraente tramite l’eventuale Brokeril Broker sopra designato; il resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’Articolo 1901 del Codice Civileeffettuato. La remunerazione del broker è a carico della Società delegherà quindi esplicitamente l’eventuale Broker all’incasso nella misura del 3% sui premi imponibili. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall’Articolo 118 del D.Lgs. 209/2005 e con gli effettieffettuato dallo stesso Xxxxxx, per il Contraente, previsti al 1° comma del medesimo Articoloalla Società.

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Samples: www.asi.it

Gestione della Polizza. Premesso che il Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione ed esecuzione della presente Capitolato Tecnico, dal quale deriva il contratto (polizza) del singolo Ente, ha una durata di 36 (trentasei) mesi dalla relativa data di decorrenza, si riportano polizza alla Tabella 2 le condizioni economiche dei contratti di brokeraggio per i Contraenti (Enti) per i quali i contratti stessi, al momento dell’effetto degli stessi, saranno presumibilmente ancora in essere: 1 ASST VALTELLINA Italbrokers società Aon S.p.A. 31.03.2022 0,70 in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii. Il Concorrente aggiudicatario della polizza è tenuto ad accettare l’inserimento nella polizza della “clausola broker”, Contraente/Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che prevede la remunerazione del Broker di riferimento nella misura % sul premio imponibile sopra riportata. Si precisa comunque che, a prescindere dalla tabella di cui sopra, per gli eventuali contratti di brokeraggio che dovessero sopraggiungere, il Broker sarà remunerato secondo consuetudine di mercato per il tramite della Società aggiudicataria della polizza nella misura % del premio imponibile determinata a seguito di eventuale apposita gara. Resta inteso tra le Parti che all’eventuale Broker cui il Contraente ha affidato o affiderà tale incarico è affidata la gestione e ogni comunicazione inerente l’esecuzione della relativa polizza stipulata. Le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte presente assicurazione avverrà anche per il tramite dell’eventuale Broker ed in tal caso del broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza la Società dà atto che ogni comunicazione, incluse le denunce di sinistro, fatta dal Contraente/Assicurato al broker si intenderanno intenderà come fatte dall’una all’altra Partefatta alla Società stessa e viceversa, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civilecome pure ogni comunicazione fatta dal broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si conviene altresì precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi che saranno dovuti alla Società, può possa essere effettuato fatto dal Contraente tramite l’eventuale Brokeril broker sopra designato; il resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’Articolo 1901 del Codice Civileeffettuato. La remunerazione del broker è a carico della Società delegherà quindi esplicitamente l’eventuale Broker all’incasso nella misura percentuale del 8% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall’Articolo 118 del D.Lgs. 209/2005 e con gli effettieffettuato dallo stesso broker, per il Contraente, previsti al 1° comma del medesimo Articoloalla Società.

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Samples: Polizza Della Responsabilità Civile Verso Terzi E Verso Prestatori D’opera (Rct/O)