GIUNTI Clausole campione

GIUNTI. Le giunzioni tra i singoli componenti una condotta, o tra i tubi e organi di intercettazione, regolazione, controllo, sono scelte in funzione delle condizioni di posa, dei fluidi convogliati e delle dimensioni della condotta stessa. Tra i vari tipi di giunti, quelli normalmente impiegati per le giunzioni della colonna di tubi, dovranno essere quelli del tipo "B" e "SF". - Giunto tipo "A" per saldatura di testa; può venire usato per tutti i tubi, ma generalmente per tubi di spessore superiore a mm 3.5; - Giunto tipo "B" a bicchiere cilindrico per saldatura; - Giunto tipo "SF" a bicchiere sferico per saldatura; GIUNTO "A" GIUNTO "B " GIUNTO "SF” Diametro nominale dei tubi Incl. angolo per la saldatura altezza imbocco a mm Profondità bicchiere Altezza imbocco a mm Profondità bicchiere mm 40 35° 0.5 40 --- --- 50 35° 0.5 40 --- --- 65 35° 0.5 50 --- --- 80 35° 0.5 50 --- --- 100 35° 0.75 60 --- --- 125 35° 0.75 60 --- --- 150 35° 0.75 70 12 12 200 35° 0.75 80 15 30 250 35° 1.25 90 17 35 - Giunto a flangia; flange da saldare di testa, flange libere con collare di appoggio da saldare di testa, flange libere per tubo con bordo d'appoggio; - Giunto Gibault, (smontabile); - Giunto Victaulic, (smontabile).
GIUNTI. I giunti longitudinali dovranno essere sfalsati di non meno di 30cm rispetto agli analoghi giunti dello strato sottostante. I giunti trasversali di interruzione della stesa dovranno essere sfalsati di non meno di 2 m fra strisciate adiacenti e dovranno essere rifilati a faccia verticale prima della ripresa della stesa.
GIUNTI. Sui solai, in corrispondenza dei distacchi delle strutture realizzati ai sensi della vigente normativa per le zone sismiche, saranno posti in opera appositi giunti di dilatazione sismico a pavimento del tipo Joint FP135/7500, dell'altezza complessiva di mm. 75, con profilo portante in alluminio con alette di ancoraggio perforate e parte centrale a T, guarnizione elastica in neoprene resistente all'usura, agli agenti atmosferici, alle temperatura (da -30° a + 120°), agli oli, agli acidi ed alle sostanze bituminose in genere. posto in opera comprese eventuali barre di ancoraggio in alluminio. I giunti saranno posti sul massetto di sottofondo delle pavimentazioni a profondità idonea per garantire il loro allineamento superficiale con lo strato di rivestimento delle pavimentazioni e la perfetta planeità con lo stesso.
GIUNTI. Le estremità dei tubi dovranno permettere l’attuazione di uno dei seguenti tipi di giunzione: a) saldatura di testa, con estremità del tubo calibrate con o senza smussature; b) a bicchiere, di forma cilindrica o sferica,adatto alla saldatura elettrica per sovrapposizione con e senza camera d’aria. c) a bicchiere cilindrico o leggermente conico, a seconda dell’entità delle pressioni di esercizio, per calafataggio con materiale di ristagno. Per impedire il danneggiamento interno dell’area di saldatura saranno adottate, per valori diametrali pari o superiori a 200 mm, giunzioni particolari costituite da bicchieri sferici a camera d’aria che ne impediscono il deterioramento nella zona di saldatura e consentono anche variazioni assiali fino a 5° nelle operazioni di posa La scelta fra i suddetti tipi viene lasciata esclusivamente alla D.L. ed è comunque precisata nella relativa voce di elenco prezzi
GIUNTI. Le posizioni dei giunti di costruzione e delle riprese di getto delle strutture in calcestruzzo semplice o armato, dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione della D.L. In particolare e' fatto esplicito obbligo che il getto di tutte le strutture orizzontali (per esempio platee, solettoni di fondazione, travi con relative solette) che per necessità strutturali debbono garantire un comportamento perfettamente monolitico siano prive di riprese. Qualora si verifichino interruzioni per cause impreviste, il getto sarà interrotto in zone in cui meglio convenga la formazione di un giunto di costruzione, in accordo con la D.L. In nessun caso saranno ammessi ferri in vista e rappezzi con intonaci, indice di deficiente esecuzione dei getti. Qualora l'interruzione del getto superi le 8 ore occorrerà, prima di versare lo strato successivo, scalpellare, sabbiare e lavare la superficie di ripresa e stendervi uno strato di 1-2 cm. di malta formulata dal medesimo impasto della classe di calcestruzzo del getto al quale saranno tolti gli inerti grossi.

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  • DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; – di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, del capitale assicurato. Qualora l’Assicurato, che in sede di sottoscrizione della proposta si è dichiarato “non fumatore”, inizi o ricominci a fumare (sigarette, sigari, pipa, sigarette elettroniche, ecc.), anche sporadicamente, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia, al ricevimento della comunicazione, provvederà a ricalcolare il capitale assicurato in base al premio corrisposto inizialmente ed ai tassi di tariffa che sarebbero stati utilizzati alla stipula per il caso di Assicurato “fumatore”.

  • LA GIUNTA COMUNALE Premesso che: - la Legge 07.12.2000 n. 383 riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali nell’autonomia e favorendone l’apporto per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale; - la Regione Xxxxxx Xxxxxxx, con la Legge Regionale 09.12.2002 n. 34, riconosce il ruolo dell’associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile, favorendo il pluralismo e l’autonomia delle organizzazioni di promozione sociale; - è volontà dell’Amministrazione Comunale promuovere la crescita e lo sviluppo delle libere associazioni che siano rappresentative di valori appartenenti alla comunità locale, anche attraverso la stipulazione di convenzioni per la gestione di attività di promozione sociale, ai sensi dell’art. 12 della succitata Legge Regionale n. 34/2002; Vista la deliberazione di G.C. n. 8 del 24.01.2012, esecutiva, avente oggetto: “Convenzione tra il Comune di Anzola dell’Xxxxxx e l’Associazione Centro Sociale ricreativo culturale “Cà Rossa” per la gestione di attività di interesse pubblico e del Centro Sociale”; Considerato che l’Associazione “Cà Rossa”: - persegue obiettivi che sono di particolare rilevanza per la comunità; - ha maturato una significativa esperienza nell’ambito della attività oggetto della convenzione; - è operativa da anni nel territorio; - garantisce un buon livello qualitativo delle attività svolte; - opera in rete con l’Amministrazione Comunale e nel rispetto di quanto stabilito nella convenzione; Dato atto che, attraverso l’operato di questi ultimi anni, si sono raggiunti i seguenti obiettivi: - l’anziano ha avuto un ruolo attivo nella Comunità locale, anche nei confronti di azioni volte all’integrazione tra le diverse generazioni; - completo utilizzo di tutti gli spazi culturali, solidaristici e ricreativi pensati per una popolazione adulta; - collaborazione per la realizzazione di servizi sociali di assistenza alla popolazione anziana ed ai disabili; Considerato inoltre che l’Associazione in questione è iscritta: - all’Albo delle Libere Forme Associative di questo Ente dall’11.11.1993; - all’attuale Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale; Ritenuto di definire con l’Associazione un nuovo rapporto convenzionale che disciplini gli impegni reciproci alle condizioni meglio specificate nella convenzione allegata al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale; Dato atto che, in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 143 DEL 16/12/2014

  • Obiettivo 1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.

  • Casi particolari Si segnalano, inoltre, alcuni casi di particolare rilevanza per i quali sono richiesti speciali accorgimenti:

  • Corrispettivo dell’appalto 1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO A CORPO (C) A MISURA (M) TOTALE 1 Importo lavori === € 56.000,00 € 56.000,00 2 Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) === € 1.120,00 € 1.120,00 T IMPORTO TOTALE APPALTO(1 +2) === € 57.120,00 € 57.120,00 2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro a misura. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91, senza che ciò costituisca motivo per l’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2, colonna (M). 4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) e dell’ultima colonna TOTALE. 5. Ai fini dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016la stazione appaltante ritiene congrui gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente nel seguito. DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO 1B Costo del personale

  • Corrispettivo 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di

  • CONDIZIONI PARTICOLARI (integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)

  • Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

  • Carenza La Garanzia Decesso non è soggetta ad alcun periodo di Carenza.

  • Forza maggiore 18.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore. 18.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all’altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell’interruzione o dell’inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore. 18.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all’altra Parte.