Tipi di giunti Clausole campione

Tipi di giunti. Oltre ai giunti specificati per i vari tipi di tubazioni (acciaio, ghisa, ecc.), potranno adottarsi, in casi particolari (come l'allestimento di condotte esterne provvisorie), i seguenti altri tipi di giunti: - Giunto a flange libere con anello di appoggio saldato a sovrapposizione, secondo la norma UNI EN 1092-1. - Giunto a flange saldate a sovrapposizione, secondo le norme UNI EN 1092-1. - Giunto a flange saldate di testa, secondo le norme UNI EN 1092-1. - Giunto Victaulic, automatico (che è di rapido montaggio e smontaggio, particolarmente indicato per condotte provvisorie e per tracciati accidentali). - Giunto Gibault (o simili, come Dresser, Viking-Xxxxxxx), costituito da un manicotto (botticella) e da due flange in ghisa, da bulloni di collegamento in ferro e da due anelli di gomma a sezione circolare, da impiegare per la giunzione di tubi con estremità lisce.
Tipi di giunti. I tubi avranno una estremità a bicchiere per giunzione del tipo automatico (tipo Rapido) rispondente alla norma UNI 9163, o del tipo meccanico (tipo Express) rispondente alla norma UNI 9164.
Tipi di giunti. Oltre ai giunti specificati per i vari tipi di tubazioni (acciaio, ghisa, ecc.), potranno adottarsi, in casi particolari (come l'allestimento di condotte esterne provvisorie), i seguenti altri tipi di giunti: · Giunto a flange libere con anello di appoggio saldato a sovrapposizione, secondo la norma UNI EN 1092-1. · Giunto a flange saldate a sovrapposizione, secondo le norme UNI EN 1092-1. · Giunto a flange saldate di testa, secondo le norme UNI EN 1092-1. · Giunto Victaulic, automatico (che è di rapido montaggio e smontaggio, particolarmente indicato per condotte provvisorie e per tracciati accidentali).
Tipi di giunti. I giunti saranno a bicchiere del tipo Rapido, del tipo meccanico “Express” e/o a flangia piana.
Tipi di giunti. I giunti saranno a bicchiere del tipo Rapido, del tipo meccanico “Express” e/o a flangia piana. Giunto a flangia Tale tipo di giunto consiste nell’unione mediante bulloni e dadi filettati, delle flange poste alle estremità di due elementi da accoppiare, con interposta guarnizione piana di tenuta. Le caratteristiche costruttive, meccaniche, spessori, forature, tolleranze ecc. sono quelle indicate dalla norma UNI-ISO 2531.
Tipi di giunti. I tubi ed i raccordi possono essere provvisti di differenti giunti. La specificazione riguarda essenzialmente i tubi, i raccordi con bicchiere per giunti con guarnizione di tenuta d'elastomero e i raccordi a flange. Il diametro esterno dell'estremità liscia dei tubi e dei raccordi rimane lo stesso per tutti i tipi di giunti. Inoltre, questo diametro esterno è uguale, entro la gamma dei diametri nominali comuni, a quello dell'estremità liscia dei pezzi di ghisa grigia (vedere ISO 13), facilitando in tal modo l'accoppiamento dei nuovi tubi o raccordi di ghisa sferoidale con le condotte esistenti di ghisa grigia.
Tipi di giunti. Oltre ai giunti specificati per i vari tipi di tubazioni (acciaio, ghisa, ecc.), potranno adottarsi, in casi particolari (come l'allestimento di condotte esterne provvisorie), i seguenti altri tipi di giunti: - Giunto a flange libere con anello di appoggio saldato a sovrapposizione, secondo la norma UNI EN 1092-1. - Giunto a flange saldate a sovrapposizione, secondo le norme UNI EN 1092-1. - Giunto a flange saldate di testa, secondo le norme UNI EN 1092-1. - Giunto Victaulic, automatico (che è di rapido montaggio e smontaggio, particolarmente indicato per condotte provvisorie e per tracciati accidentali). - Giunto Gibault (o simili, come Dresser, Viking-Xxxxxxx), costituito da un manicotto (botticella) e da due flange in ghisa, da bulloni di collegamento in ferro e da due anelli di gomma a sezione circolare, da impiegare per la giunzione di tubi con Le apparecchiature idrauliche dovranno corrispondere alle caratteristiche e requisiti di accettazione delle vigenti norme UNI. Su richiesta della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore dovrà esibire, entro 15 gg dalla data della consegna (o della prima consegna parziale) dei lavori e comunicando il nominativo della ditta costruttrice, i loro prototipi che la Direzione dei Lavori, se li ritenga idonei, potrà fare sottoporre a prove di fatica nello stabilimento di produzione od in un laboratorio di sua scelta; ogni onere e spesa per quanto sopra resta a carico dell'Appaltatore. L'accettazione delle apparecchiature da parte della Direzione dei Lavori non esonera l'Appaltatore dall'obbligo di consegnare le apparecchiature stesse in opera perfettamente funzionanti. Tubazioni in ghisa sferoidale‌ Le tubazioni in ghisa sferoidale dovranno essere prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2008 e conformi alla norma EN 545. La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: 420 MPa allungamento minimo a rottura: 10% durezza Brinell: ≤ 230 HB La lunghezza utile dovrà essere pari a 6 metri. Le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 545. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero a profilo divergente conforme alle norma EN 681-1 e UNI 9163, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazion...
Tipi di giunti. Oltre ai giunti specificati per i vari tipi di tubazioni (acciaio, ghisa, ecc.), potranno adottarsi, in casi particolari (come l'allestimento di condotte esterne provvisorie), i seguenti altri tipi di giunti: - Giunto a flange libere con anello di appoggio saldato a sovrapposizione, secondo le norme UNI 6087 a 6090, 2299, 2300. - Giunto a flange saldate a sovrapposizione, secondo le norme UNI 6082, 2276 a 2278, 6083, 6084. - Giunto a flange saldate di testa, secondo le norme UNI 2279 a 2286, 6085, 6086. - Giunto Victaulic, automatico (che è di rapido montaggio e smontaggio, particolarmente indicato per condotte provvisorie e per tracciati accidentali). - Giunto Gibault (o simili, come Dresser, Viking-Johnson), costituito da un manicotto (botticella) e da due flangie in ghisa, da bulloni di collegamento in ferro e da due anelli di gomma a sezione circolare, da impiegare per la giunzione di tubi con estremità lisce.

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  • DANNI DI FORZA MAGGIORE Qualora si verifichino danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualora gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.

  • MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso il Sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. Pertanto tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l’offerente in possesso di procura. Quindi, nel caso in cui la documentazione sia collocata a sistema da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, dovrà essere collocato a sistema anche copia della procura firmata digitalmente. La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/guide. Oltre a detto termine non sarà possibile inserire a sistema alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. L’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda USL ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso il concorrente esonera l’Azienda USL di Bologna e l’Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (SATER) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti facenti parte della Documentazione Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti. ad es. : certificati ISO, etc. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

  • Modalità di esercizio dei diritti Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: • inviando una raccomandata A/R all’indirizzo del Titolare; • inviando una e-mail a: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xxx (se cliente residenziale) oppure a xxxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xxx (se cliente business); • telefonando al Servizio Clienti 800 999 777 (se cliente residenziale) oppure al Servizio Clienti 800 999 222 (se cliente business).

  • Esercizio dei diritti Lei può in ogni momento esercitare il diritto di ottenere: la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguarda e, nel caso, ottenere l’accesso ai dati, la rettifica di dati inesatti, l’integrazione di dati incompleti. Nei soli casi previsti dalla legge, ha altresì il diritto di ottenere: la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento.

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

  • Livelli di servizio Disponibilità del Servizio Cloud in un mese contrattuale Disponibilità in un mese contrattuale Rimborso (% del Costo* dell'abbonamento mensile per il mese contrattuale oggetto di una richiesta di risarcimento) Meno del 99,9% 2% Inferiore al 99% 5% Inferiore al 95% 10% * Se il Cliente ha acquistato il Servizio Cloud da un Business Partner IBM, il costo dell'abbonamento mensile sarà calcolato in base al listino prezzi al momento in vigore per il Servizio Cloud attivo nel mese contrattuale che è oggetto della richiesta di risarcimento, scontato del 50%. IBM applicherà lo sconto direttamente al Cliente. La disponibilità, espressa come percentuale, viene calcolata nel seguente modo: il numero totale di minuti in un mese contrattuale, meno il numero totale di minuti del Tempo di Fermo in un mese contrattuale, diviso per il numero totale di minuti in un mese contrattuale.

  • Diritti di proprietà intellettuale 14.1 A prescindere dalla consegna e dal passaggio di proprietà in qualsiasi Prodotto e alle condizioni di cui agli articoli 13 e 14.3, nulla nelle presenti Condizioni o in un qualsiasi Contratto avrà l’effetto di concedere o trasferire o conferire all’Acquirente alcun diritto di proprietà intellettuale per o relativamente a qualsiasi Prodotto e/o Servizio. 14.2 L’Acquirente prende atto e accetta che tutte le proprietà, i copyright e gli altri diritti di proprietà intellettuale in qualsiasi lavoro o articolo materiale che possa essere consegnato, derivante da o creato, prodotto o sviluppato dal Fornitore ai sensi o nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx (x “Lavori”), in qualunque parte del mondo sia attuabile, compresi, a titolo esemplificativo, tutti i diritti di proprietà e interessi in e per i Servizi, e tutti i documenti, dati, disegni, specifiche, articoli, schizzi, disegni, relazioni, invenzioni, migliorie, modifiche, scoperte, strumenti, scritture e altri articoli ad esso relativi dovranno immediatamente, dalla loro creazione o esecuzione, essere conferiti e dovranno essere e rimanere nella sola ed esclusiva proprietà del Fornitore e l’Acquirente non acquisirà alcun diritto, titolo o interesse nei confronti di o relativamente agli stessi, salvo quanto espressamente stabilito nelle presenti Condizioni. 14.3 Il Fornitore concede all’Acquirente una licenza non esclusiva, non trasferibile per l’uso dei Lavori che siano necessari e nella misura necessaria per l’Acquirente al fine di ottenere e utilizzare il beneficio inteso dei Servizi. 14.4 Laddove venga intrapresa una controversia contro l’Acquirente poiché i Prodotti o i Servizi violano un brevetto, copyright o altri diritti esistenti in Italia o nel Regno Unito appartenenti a qualsiasi terzo, il Fornitore indennizzerà l’Acquirente per tutte le perdite, i danni, i costi e le spese assegnate giudizialmente o sostenute dall’Acquirente in connessione con la citata controversia o corrisposte ovvero di cui si è concordato il pagamento dall’Acquirente a titolo transattivo a condizione che: (i) al Fornitore sia dato pieno controllo di qualsiasi procedimento o negoziazione in connessione con tale controversia; (ii) l’Acquirente dia al Fornitore tutta la ragionevole assistenza ai fini di tali procedimenti o negoziazioni; (iii) salvo se previsto da una sentenza definitiva, l’Acquirente non paghi o accetti tale controversia o transiga tali procedimenti senza il consenso del Fornitore; (iv) l’Acquirente non farà nulla che potrebbe o possa viziare qualsiasi polizza assicurativa o copertura che l’Acquirente possa avere in relazione a tale violazione e compierà ogni sforzo per recuperare qualsiasi somma dovuta ai sensi delle stesse e tale indennizzo non si applicherà nella misura in cui l’Acquirente recuperi qualsiasi somma ai sensi di tale polizza o copertura; (v) il Fornitore avrà diritto di ottenere, e l’Acquirente dovrà di conseguenza essere responsabile di fronte il Fornitore per, tutti i danni e i costi (laddove esistenti) aggiudicati a favore dell’Acquirente e che sono da pagare ovvero il cui pagamento è stato concordato con il consenso dell’Acquirente (tale consenso dell’Acquirente non potrà essere irragionevolmente rifiutato) a qualsiasi altra parte con riguardo di tale controversia, e (vi) senza pregiudizio per ogni altro obbligo dell’Acquirente ai sensi della common law, il Fornitore avrà il diritto di chiedere all’Acquirente di intraprendere delle misure che il Fornitore potrà ragionevolmente esigere al fine di mitigare o ridurre qualsiasi perdita, danno, costo o spesa che il Fornitore abbia la responsabilità di indennizzare all’Acquirente ai sensi del presente Articolo 14.4, tali misure potranno includere (con possibilità di scelta della parte del Fornitore ) l’accettazione dal Fornitore dei Prodotti o Servizi non contraffatti, modificati o sostituti. 14.5 Il Fornitore non avrà alcun obbligo o responsabilità ai sensi dell’Articolo 14.4 nella misura in cui la violazione derivi da: (i) qualsiasi aggiunta o modifica effettuata ai Prodotti e/o ai Servizi in questione, che non sia effettuata dal Fornitore o con il suo previo consenso scritto; (ii) qualsiasi informazione fornita dall’Acquirente al Fornitore, compresa, a titolo esemplificativo, qualsiasi specifica; (iii) l’esecuzione da parte del Fornitore di qualsiasi lavoro richiesto verso qualsiasi Prodotto o la prestazione di qualsiasi Servizio, in conformità con i requisiti o la specifica dell’Acquirente; (iv) una combinazione con o un’aggiunta all’attrezzatura non prodotta o sviluppata dal Fornitore; o (v) l’utilizzo di Prodotti oltre tale scopo previsto dal Fornitore o approvato per iscritto dal Fornitore. 14.6 Fermo restando quanto stabilito dall’Articolo 12.1, il presente Articolo 14 regola l’intera responsabilità del Fornitore e il rimedio esclusivo dell’Acquirente con riferimento a qualsiasi pretesa violazione dei diritti di proprietà intellettuale appartenenti ad un terzo derivanti da o in connessione con l’esecuzione di qualsiasi Contratto. Il presente Articolo 14 sarà soggetto ai limiti di responsabilità di cui agli Articoli 12.3, 12.4 e 12.5.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante; b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal Rup. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del Rup prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.