Common use of Giurisdizione Clause in Contracts

Giurisdizione. Le presenti condizioni generali di contratto e i contratti che vi fanno riferimento sono regolati dall’ordinamento dello Stato della Fonderia. Le parti dichiarano espressamente di non voler applicare la convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci sottoscritta a Vienna l’11 aprile 1980. Le parti si impegnano a compiere ogni sforzo per regolare in via amichevole qualsiasi controversia relativa alla loro interpretazione ed esecuzione. Nel caso in cui l’accordo non venga raggiunto, il tentativo di composizione amichevole è da considerarsi fallito qualora le parti non stipulino un accordo scritto entro 60 giorni dalla comunicazione del sorgere della controversia inviata dalla parte più diligente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; e, in mancanza di diverso accordo, è competente a risolvere le controversie unicamente il tribunale del luogo ove ha sede la fonderia, qualunque siano le condizioni contrattuali ed il sistema di pagamento concordato, anche in caso di chiamata in garanzia e di pluralità i convenuti. Data li Timbro e firma del Committente Letto e confermato con approvazione di ogni clausola e più specificatamente quelle di cui agli artt. 3 (Proprietà intellettuale e riservatezza), 4 (Modelli e attrezzature), 6 (Termini di consegna), 7 (Consegna e trasferimento dei rischi), 10 (Quantità), 11 (Condizioni di pagamento), 12 (Getti - campione, controllo e accettazione dei getti), 14 (Responsabilità civile e garanzia), 15 (Forza maggiore), 17 (Clausola di salvaguardia), 18 (Giurisdizione), ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile.

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Samples: www.kupral.com, www.forgefonderie.org, www.lbi-foundries.com

Giurisdizione. Le presenti condizioni generali di contratto e i contratti che vi fanno riferimento sono regolati dall’ordinamento dello Stato della Fonderia. Le parti dichiarano espressamente di non voler applicare la convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci sottoscritta a Vienna l’11 aprile 1980. Le parti si impegnano a compiere ogni sforzo per regolare in via amichevole qualsiasi controversia relativa alla loro interpretazione ed esecuzione. Nel caso in cui l’accordo non venga raggiunto, il tentativo di composizione amichevole è da considerarsi fallito qualora le parti non stipulino un accordo scritto entro 60 giorni dalla comunicazione del sorgere della controversia inviata dalla parte più diligente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; e, in mancanza di diverso accordo, è competente a risolvere le controversie unicamente il tribunale del luogo ove ha sede la fonderia, qualunque siano le condizioni contrattuali ed il sistema di pagamento concordato, anche in caso di chiamata in garanzia e di pluralità i convenuti. Data li Timbro e firma del Committente Letto e confermato con approvazione di ogni clausola e più specificatamente quelle di cui agli artt. 3 (Proprietà intellettuale e riservatezza), 4 (Modelli e attrezzature), 6 (Termini di consegna), 7 (Consegna e trasferimento dei rischi), 10 (Quantità), 11 (Condizioni di pagamento), 12 (Getti - campione, controllo e accettazione dei getti), 14 (Responsabilità civile e garanzia), 15 (Forza maggiore), 17 16 (Clausola di salvaguardia), 18 17 (Giurisdizione), ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile.

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Samples: www.bronzitaly.it, www.fondariotti.it, www.fonderiegiorgetti.it