I prodotti agricoli certificabili Clausole campione

I prodotti agricoli certificabili. Agli albori l’agricoltura biologica era un tutt’uno di diversi elementi: tecniche, spinte ideali e politi- che, voglia di produrre in modo diverso. Oggi, invece, questi diversi aspetti sono per lo più distinti e a volte addirittura separati. È un effetto della crescita economica, culturale e tecnica del settore. L’agricoltura biologica è soprattutto un metodo di produzione, definito dal punto di vista legislativo a livello comunitario con un primo regolamento, il Regolamento CEE 2092/91, sostituito successiva- mente dai Reg. CE 834/07 e 889/08 e Reg. CEE 1804/99, (il quale disciplina le norme e le modalità di conduzione dell’allevamento biologico), e a livello nazionale con il D.M. 220/95 e D.M. 18354/09. In Italia le imprese inserite nel sistema di certificazione per l’agricoltura biologica sono 59.959 di cui: - 45.222 produttori esclusivi; - 7.061 preparatori esclusivi; - 7.366 che effettuano sia attività di produzione che di preparazione; - 310 operatori che effettuano attività di importazione. Ciò che viene controllato, dunque è il metodo di produzione ovvero le pratiche di coltivazione agrico- le. Il sistema di certificazione adottato dagli Organismi di controllo porta infatti alla certificazione di prodotti derivanti da agricoltura biologica e non ad una certificazione di prodotto biologico. Su scala mondiale, l’Organo di certificazione più grande è l’IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements), che rappresenta e coordina organismi, istituzioni ed associazioni dell’a- gricoltura biologica e definisce gli standard di riferimento dell’agricoltura biologica. Tali standard rappresentano il punto di riferimento per gli organismi certificatori. L’operatore che intende produrre, preparare, commercializzare e importare prodotti agricoli biologici deve seguire una specifica procedura che consiste nel richiedere l’adesione al sistema di certifica- zione di un Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Dopo la richiesta e la verifica dell’idoneità da parte dell’Organismo di controllo, inizia il periodo di “conversione” del terreno aziendale, la cui durata varia a seconda della coltura precedente. A seguito di questa fase, la produzione è certificabile come “Prodotto da agricoltura biologica” e può essere accreditata in base alla norma UNI EN 45011. Prima che sia trascorso l’intero periodo di conversione, ma comunque non prima di 12 mesi dalla data iniziale, le produzioni possono essere certificat...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).